Procedimento europeo
per le controversie transfrontaliere
Grandi novità per i consumatori: un nuovo Regolamento
Europeo istituisce dal 1° gennaio 2009 un procedimento
per le controversie transfrontaliere di modesta entità.
Sarà possibile, con poco tempo e spese minime, dirimere
controversie civili e commerciali, altrimenti complesse
da gestire in sede giudiziale senza avvocato.
L'UE
si prefigge l'obiettivo di conservare e sviluppare uno
spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia
garantita la libera circolazione delle persone e dei
beni. Per realizzare pienamente tale spazio è necessario
adottare idonee misure anche nel settore della
cooperazione giudiziaria in materia civile e
transfrontaliera, senza le quali non può esservi un
"corretto funzionamento" del mercato interno. Corretto
funzionamento significa anche, naturalmente, maggiore
fiducia dei consumatori e maggiori scambi sul mercato.
Così
è stato varato dalla Commissione un importante
provvedimento, il Regolamento CE 861/2007, che
istituisce un procedimento europeo per le controversie
transfrontaliere di modesta entità (fino a 2.000 euro)
in materia civile e commerciale. Ai fini del Regolamento
si definisce transfrontaliera una controversia in cui
almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale
in uno Stato membro diverso da quello dell'organo
giurisdizionale adito.
Scopo
di questo Regolamento è di semplificare e accelerare,
abbattendo le spese, i procedimenti relativi a questo
tipo di controversie che fino ad oggi erano senza un
effettivo accesso alla giustizia per i costi elevati e
le complicazioni giudiziarie transfrontaliere che i
consumatori avrebbero dovuto affrontare per far valere i
propri diritti.
Questo nuovo procedimento, oltre ad assicurare una forma
semplice e veloce che può essere attuata anche da soli,
senza quindi bisogno di ricorrere ad un avvocato, si
conclude con una sentenza immediatamente esecutiva nello
Stato in cui viene resa ma che è anche riconosciuta ed
eseguita in tutti gli Stati Membri. Non vi sarà quindi
più necessità di rivolgersi ad una ulteriore autorità
giudiziaria per ottenere una dichiarazione di
esecutorietà nell'altro paese e non sarà possibile
opporsi al suo riconoscimento. Il risultato è una
"sentenza europea", cioè valida in tutti i paesi dell'UE
senza necessità di ulteriori formalità.
Possiamo davvero dire che questo Regolamento si propone
di promuovere i diritti fondamentali dei cittadini e dei
consumatori tenendo conto, in particolare, dei principi
riconosciuti dalla Carta dei Diritti Fondamentali
dell'Unione Europea.
La
novità che vi stiamo illustrando riveste fondamentale
importanza anche perché rappresenta un elemento di
deterrenza per i comportamenti scorretti da parte degli
operatori commerciali, che in ambito transfrontaliero
non temevano, fino ad oggi, azioni giudiziali del
consumatore, troppo costose e lunghe, complicate da
problemi linguistici, tecnici, procedurali e dal bisogno
di effettuare costosi spostamenti.
Come si avvia il procedimento
Avviare il procedimento europeo per le controversie di
modesta entità è facile: l'attore (ossia chi vuole
promuovere l'azione) presenta una domanda compilando un
apposito modulo e inviandolo all'organo giurisdizionale
competente: a tal fine ogni paese avrà il compito di
adeguarsi ed individuare l'organo giudiziario competente
e le modalità agevolate di accesso a tale procedimento.
Al
modulo di domanda possono anche essere allegati i
documenti giustificativi ed i documenti che la parte
ritiene necessari. Lo stesso principio si applica alla
replica che spetta al convenuto (la parte chiamata in
giudizio) ed alla ulteriore possibilità, per l'attore,
di allegare eventuali nuovi documenti a seguito delle
difese articolate dalla controparte.
Questo procedimento europeo dovrebbe svolgersi in forma
scritta, attraverso moduli appositi, a meno che l'organo
giurisdizionale investito del procedimento non ritenga
necessaria un'udienza o che tale udienza non sia
richiesta da una delle parti, ma anche in questo caso
essa verrà fissata solo se ritenuta davvero necessaria
dall'organo giurisdizionale, che altrimenti può
rigettare la richiesta.
L'organo giurisdizionale può tenere udienza tramite
videoconferenza o altri mezzi tecnologici di
comunicazione se disponibili. Naturalmente in fase di
attuazione del Regolamento si dovranno approntare le
necessarie dotazioni tecnologiche e formare personale in
grado di usarle.
Le
modalità e i tempi per il suo svolgimento
Per
quanto riguarda modi e tempi del procedimento: l'organo
giurisdizionale è tenuto ad emettere la sentenza entro
trenta giorni dall' eventuale udienza fissata o,
comunque, dalla ricezione di tutte le informazioni
necessarie ai fini della pronuncia. Esso determina anche
quali prove siano indispensabili alla decisione e i
mezzi per assumerle. Possono essere assunte prove
tramite dichiarazioni scritte di testimoni, esperti o
parti, oppure può essere ammessa l'assunzione di prove
tramite videoconferenza o altri mezzi tecnologici di
comunicazione ritenuti idonei.
Possono anche essere acquisiti elementi di prova tramite
perizie o audizione di testimoni, ma soltanto se ciò è
necessario ai fini della sentenza e, nell'adottare
queste decisioni, l'organo giurisdizionale tiene conto
delle relative spese. Infatti si deve ricorrere al
metodo di assunzione delle prove più semplice e meno
oneroso per le parti. Ciò vale a maggior ragione per il
fatto che le parti possono agire senza la rappresentanza
da parte di un avvocato o di altro professionista del
settore legale: a tal fine il Regolamento prevede
espressamente che gli Stati Membri assicurino
l'assistenza alle parti, disponendo anche per quella
pratica ai fini della compilazione dei moduli di accesso
e svolgimento del procedimento.
Il
Regolamento si applica a decorrere dal 1 gennaio 2009 ed
è obbligatorio e direttamente applicabile negli Stati
Membri.
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