Prescrizione e
decadenza
In cosa consiste la prescrizione di un diritto?
Un diritto
si prescrive, a norma dell'art. 2934 c.c., quando il
titolare non lo esercita per il tempo stabilito dalla
legge agli artt. 2946 e seguenti c.c. Il decorso di tale
periodo di tempo determina l'estinzione del diritto,
fatta salva la categoria dei cosiddetti diritti
imprescrittibili.
Quali diritti sono imprescrittibili, in quanto non
soggetti a prescrizione?
Sono in
primo luogo imprescrittibili i diritti relativi allo
stato ed alla capacità delle persone (ad esempio il
diritto alla pensione ed il diritto agli alimenti), così
come il diritto di proprietà, a meno che in tal caso nel
frattempo un terzo abbia posseduto un bene come proprio
per almeno vent'anni (o il diverso termine di volta in
volta previsto dalla legge), essendo così legittimato a
far valere l'acquisto del medesimo diritto di proprietà,
a discapito del proprietario precedente, mediante
usucapione.
Cosa succede se viene pagato un debito prescritto?
In base
all'art. 2940 c.c. non può essere chiesta la
restituzione di un pagamento spontaneamente effettuato
in adempimento di un debito prescritto. Colui che
dunque, in assenza di qualsiasi situazione di necessità,
esegue il pagamento, pur non essendovi più tenuto, e
successivamente se ne penta, chiedendo in restituzione
la prestazione eseguita, non può beneficiare di alcuna
tutela giuridica in tal senso.
Dopo quanto tempo di mancato esercizio del diritto si
compie la prescrizione?
Salvi i
casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si
estinguono per prescrizione con il decorso di dieci
anni, come previsto dall'art. 2946 c.c. Termini di
prescrizione più brevi sono stabiliti per taluni diritti
dagli artt. 2947 e seguenti c.c.: se ne effettua di
seguito una sommaria elencazione.
Diritto al
risarcimento del danno causato da un fatto illecito
altrui: 5 anni dal
giorno in cui l'evento si è verificato;
Diritto al
risarcimento del danno causato dalla circolazione di
veicoli di ogni natura: 2 anni dal
giorno in cui l'evento si è verificato;
Diritto
del lavoratore alla retribuzione ed al TFR: 5
anni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
Diritto
derivante da un rapporto relativo ad una società
commerciale: 5 anni dal sorgere del
diritto;
Diritto
del mediatore al pagamento della provvigione: 1
anno dalla conclusione dell'affare;
Diritto
derivante da un contratto di spedizione o di trasporto:
1 anno dall'esecuzione del trasporto o
della spedizione ovvero dal giorno in cui si sia
verificato un sinistro nel corso della spedizione o del
trasporto;
Diritto
della Compagnia assicuratrice al pagamento delle rate di
premio: 1 anno dalle singole scadenze.
Cosa sono le prescrizioni presuntive?
Le
prescrizioni presuntive prevedono termini brevi entro i
quali si presume che sia avvenuto il pagamento
nell'ambito di rapporti commerciali che normalmente si
svolgono senza formalità ed in relazione ai quali il
pagamento viene normalmente effettuato
nell'immediatezza, senza rateazione né rilascio di
quietanze scritte.
Gli artt.
2954 e seguenti c.c. prevedono pertanto che si prescriva
presuntivamente in sei mesi, salvo opposizione, il
diritto degli albergatori e degli osti per il vitto e
l'alloggio che somministrano, mentre tale termine
diviene di un anno in relazione al diritto di credito
degli insegnanti per la retribuzione delle lezioni che
impartiscono a mesi, a giorni o a ore, e, ancora, di tre
anni in relazione al diritto di credito vantato dai
professionisti per il compenso dell'opera prestata e il
rimborso delle spese sostenute.
In ogni
caso tali prescrizioni non operano quando il contratto
sia stato stipulato per iscritto e quando le parti
abbiano pattuito il differimento dell'obbligo del
pagamento di quanto dovuto (in tal senso, tra l'altro,
Cass. Sent. n. 8200/2006).
Quando il termine di prescrizione può ritenersi sospeso?
Il termine
prescrizionale viene sospeso in via eccezionale,
esclusivamente qualora si verifichino i casi
espressamente e tassativamente previsti dagli artt. 2941
e 2942 c.c., ovvero quando tra le parti interessate
all'esercizio del diritto sussista un particolare
rapporto oppure quando il titolare del diritto della cui
prescrizione si discute versi in una particolare
condizione.
Nello
specifico, la sospensione del termine prescrizionale
opera nei rapporti tra coniugi, tra chi esercita la
potestà genitoriale o tutoria e chi vi è sottoposto, tra
l'erede e l'eredità accettata con beneficio
d'inventario, tra le persone i cui beni sono sottoposti
all'amministrazione altrui e tali amministratori, tra le
persone giuridiche e i loro amministratori, fino a
quando sono in carica, limitatamente alle azioni di
responsabilità contro questi ultimi e, infine, tra il
debitore che abbia dolosamente occultato l'esistenza del
proprio debito ed il creditore, fino a quando il dolo
non venga scoperto.
La
prescrizione rimane inoltre sospesa nei confronti dei
minori non emancipati e degli interdetti per infermità
di mente, per il tempo in cui risultano privi di
rappresentante legale e per i sei mesi successivi alla
nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità,
nonché in tempo di guerra nei confronti dei militari in
servizio e degli appartenenti alle forze armate dello
Stato per il tempo indicato dalle disposizioni delle
leggi di guerra.
In ogni
caso l'effetto della sospensione è quello di creare una
sorta di parentesi nel decorso del termine
prescrizionale, che riprende a decorrere dal giorno
successivo al venir meno della causa di sospensione,
aggiungendosi il nuovo periodo a quello maturato
precedentemente.
Come può interrompersi il decorso del termine
prescrizionale? Sotto quali profili l'interruzione della
prescrizione si distingue dalla sospensione?
A norma
degli artt. 2943 e 2944 c.c. la prescrizione è
interrotta dalla notificazione dell'atto introduttivo di
un giudizio, nonché da ogni atto di costituzione in mora
del debitore e dal riconoscimento del diritto da parte
di colui contro il quale il diritto stesso può essere
fatto valere. Ogniqualvolta si verifichi una causa
interruttiva della prescrizione, il termine
prescrizionale, a differenza di quanto accade in tema di
sospensione, riprende a decorrere da principio, cosicchè
al periodo di tempo successivo all'interruzione non va
ad aggiungersi il tempo trascorso prima del verificarsi
dell'interruzione stessa.
Qual è la differenza tra prescrizione e decadenza?
Sebbene
sia la prescrizione sia la decadenza, al momento del
loro compimento, determinino l'estinzione del diritto,
il fondamento della prescrizione è individuato dal
legislatore nella presunzione di una volontà del
titolare del diritto di abbandonare il diritto stesso,
tenuto conto dell'inerzia dimostrata, mentre alla base
della disciplina prevista in tema di decadenza sta la
necessità obiettiva che determinati atti vengano
compiuti entro un termine perentorio, non suscettibile
di proroghe (per esempio, il compratore decade dal
diritto a far valere nei confronti del venditore la
garanzia per i vizi presentati dal bene acquistato se
non denunzua tali vizi entro 8 giorni dalla loro
scoperta, ovvero entro 60 giorni esclusivamente
nell'ipotesi in cui la vendita abbia avuto ad oggetto un
bene di consumo: cfr. art. 1495 c.c.; art. 132 Codice
del consumo). Alle ipotesi di decadenza non è comunque
applicabile, in linea generale, la normativa innanzi
illustrata in materia di sospensione ed interruzione
della prescrizione, come previsto dall'art. 2964 c.c.
I privati possono stabilire contrattualmente ipotesi di
decadenza?
In linea di principio le parti, nell'ambito della loro
autonomia contrattuale, possono regolamentare i
reciproci diritti ed obblighi prevedendo termini
perentori a pena di decadenza, a condizione che i
suddetti termini non rendano eccessivamente difficile ad
una delle parti l'esercizio del diritto, a norma
dell'art. 2965 c.c., tenuto conto, tra l'altro, della
brevità del termine stesso e della particolare
situazione in cui si trova il soggetto obbligato a
svolgere l'attività prevista per evitare tale decadenza.
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