Penale minorile
Sono il
genitore di un ragazzo che ha commesso un reato quando
ancora era minorenne ma che attualmente ha raggiunto la
maggiore età, qual è il tribunale competente a
giudicare?
Risposta: Il Tribunale competente è quello per i
minorenni e non quello ordinario rilevato che si deve
tener conto dell'età dell'imputato al momento del fatto.
Mio
figlio, minorenne, ha commesso un furto e attualmente ha
ricevuto una notifica da parte del Tribunale per i
minorenni in cui ci viene comunicato che il PM ha
chiesto il non doversi procedere per irrilevanza del
fatto. Cosa significa?
Risposta: Per fatti di particolare tenuità e di
occasionalità del comportamento, il PM presso il
tribunale dei minori chiede al Giudice delle indagini
preliminari il non doversi procedere per irrilevanza del
fatto, al fine di evitare al minore di affrontare un
vero e proprio processo e utilizzando le sole risultanze
di atti di indagine unilateralmente formati dalla
pubblica accusa. Per fatto irrilevante non si intende
fatto inoffensivo ma al contrario si presuppone
l'esistenza di un fatto antigiuridico e colpevole.
L’imputato
minorenne può patteggiare la pena?
Risposta: L'applicazione della pena su richiesta non è
prevista per i minori, in quanto presuppone per
l'imputato una capacità di valutazione e di decisione
che richiede una piena maturità e consapevolezza di
scelte. L'art 444 del c.p.p., infatti, si pone in
contrasto con il modello di giustizia minorile che è
sorretto da finalità di recupero del minore piuttosto
che da finalità retributive - punitive. E' prevista però
la possibilità di usufruire del giudizio abbreviato e di
quello immediato.
Mio
figlio, che è attualmente minore, ha ottenuto il perdono
giudiziale. Ciò significa che è stato assolto?
Risposta: Suo figlio non è stato assolto, in quanto il
perdono giudiziale presuppone la colpevolezza e purchè
la pena in concreto da irrogare sia nei limiti dei 2
anni, tenendo conto della diminuente della minore età e
di tutte le altre circostanze eventualmente presenti. Si
perdona un colpevole e non un innocente. Con il perdono
si rinuncia ad una sentenza di condanna, ma si vuole
ammonire il minore al fine di trattenerlo dal delinquere
nuovamente. Tale istituto si differenzia dalla
sospensione della pena, la quale necessita invece di una
sentenza di condanna con rinuncia all'esecuzione della
pena stessa.
E’
possibile proporre impugnazione avverso il provvedimento
del perdono giudiziale emesso dal G.U.P. presso il
Tribunale dei Minori?
Avverso la sentenza con la
quale il giudice dell'udienza preliminare del tribunale
per i minorenni abbia applicato il perdono giudiziale è
proponibile, da parte dell'imputato, ai sensi dell'art.
32 comma 3 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nel testo
risultante dalla declaratoria di parziale illegittimità
costituzionale di cui alla sentenza della Corte cost. 11
marzo 1993, n. 77, l'opposizione allo stesso giudice
dell'udienza preliminare, atteso che l'applicazione del
perdono giudiziale presuppone un giudizio di
responsabilità dell'imputato medesimo.
Il minore
ha il potere di nominare personalmente il proprio
difensore di fiducia o è un atto che spetta ai genitori
o prossimi congiunti?
Il minore, al pari del
maggiorenne, esprime il proprio consenso ad avvalersi di
un difensore di fiducia mediante la dichiarazione di
nomina, come prescritto dall'art. 96 c.p.p.,
manifestazione di volontà che si sostanzia in una scelta
e rappresenta un atto formale, tanto che solo in casi
eccezionali (qual'è quello previsto dall'art. 96, comma
3 c.p.p. con specifico riferimento alla persona che si
trovi in stato di privazione della libertà personale), è
ammissibile una legittimazione sostitutiva attribuita ai
prossimi congiunti. Un esempio è il caso previsto
dall'art. 18 c.p.p. min., il quale prevede, in caso di
arresto o di fermo del minore, che gli ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria ne diano immediata notizia
al Pubblico ministero, nonché ai genitori e ai Servizi
minorili. Anche se il minore va considerato soggetto di
diritti, non si può negare che lo stesso presenta una
diminuita capacità di scelta all'interno del processo
tanto da rendersi necessario sempre l'intervento
dell'esercente della potestà genitoriale. In caso di
mancata volontà dell'indagato di avvalersi di un
difensore di fiducia, stante l'obbligo dell'assistenza
tecnica, comporta che - ai sensi dell'art. 97 c.p.p. -
sia designato dall'autorità procedente, anche al fine di
garantire l'effettività del diritto di difesa, un
difensore d'ufficio, il quale, a differenza di quello di
fiducia, è obbligato a prestare la propria opera fino a
quando l'accusato o un prossimo congiunto di questi non
provveda a nominare un difensore di fiducia . Il
disposto dell'art. 11 c.p.p. min. si riferisce alla
figura del difensore d'ufficio, il quale deve poter
vantare "una specifica preparazione nel diritto
minorile". Ciò appare altamente indicativo di un
differente approccio che il difensore del minore deve
tenere rispetto all'esercizio del proprio ministero in
procedimenti ordinari.
Quando un
minore è imputabile?
Per i minori di età
compresa tra i quattordici e i diciotto anni, il giudice
penale è tenuto ad accertare di volta in volta, con
riferimento al singolo episodio criminoso, la capacità
di intendere e di volere che, per questa peculiare
fascia di età, implica la verifica della raggiunta
maturità, ossia dell'avvenuta evoluzione intellettiva,
psicologica e fisica del minore, della capacità di
intendere certi valori, di distinguere il bene dal male,
nonché a determinarsi nella scelta dell'uno o dell'altro
comportamento. A tal fine, occorre apprezzare una
molteplicità di fattori correlati alle condizioni
familiari, al grado di istruzione e di educazione, alla
natura del reato commesso, al comportamento antecedente,
contemporaneo e successivo al fatto. Il giudizio sulla
maturità del minore, ai sensi dell'art. 98 c.p., non è
necessariamente legato a particolari indagini tecniche e
ben può essere formulato dal giudice attraverso l'esame
della condotta del minore al momento della commissione
del fatto, in epoca antecedente e nel corso del
giudizio. Quando, però, vi è incertezza sulla minore età
dell'imputato, il giudice dispone, anche di ufficio la
perizia. Qualora, anche dopo la perizia, permangano
dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni
effetto. In presenza di dichiarazione fatta da sedicente
all'atto dell'arresto in ordine alla propria minore età,
di successiva produzione del passaporto che conferma
tale elementi, ove le risultanze dell'esame radiografico
carpale, pur affermando la maggiore età, non siano
incompatibili con il dato anagrafico documentale, è da
ritenere al riguardo un ragionevole dubbio sulla minore
età, determinando quindi la competenza del Tribunale per
i minorenni. Il giudice può legittimamente non ritenere
attendibili i dati anagrafici risultanti da un documento
di identità, facendo esso fede fino a querela di falso
solo con riferimento all'autorità che lo ha emanato e
non per quanto riguarda la veridicità delle attestazioni
ivi contenute e discendenti dalle dichiarazioni
dell'intestatario del documento.
Mio
figlio, oggi maggiorenne, vorrebbe chiedere la
riabilitazione per un reato commesso quando era minore,
cosa deve fare?
L'art. 25 della L.835/35
prevede l'istituto della riabilitazione. Quando il
minore, già condannato per reati, ha compiuto gli anni
18 e non è sottoposto ad esecuzione di pene o di misure
di sicurezza, il tribunale per i minorenni della dimora
abituale del minore, su richiesta del pubblico
ministero, su domanda dell'interessato e anche d'ufficio
in camera di consiglio, esamina tutti i precedenti del
minore, richiama gli atti che lo riguardano e assume
informazioni sulla sua condotta. Se ritiene che il
minore sia completamente emendato e degno di essere
ammesso a tutte le attività della vita sociale dichiara
la riabilitazione. Questa fa cessare le pene accessorie
e tutti gli altri effetti penali delle condanne
riportate dal minore, preveduti da leggi e regolamenti
penali, civili e amministrativi, salvo le limitazioni
stabilite per la concessione della sospensione
condizionale della pena e del perdono giudiziale.
Se appare insufficiente la prova dell'emenda, il
tribunale può rinviare l'indagine al compimento del 21°
anno del minore. Il tribunale provvede con sentenza
senza assistenza di difensori, sentiti l'autorità di
pubblica sicurezza provinciale, il pubblico ministero,
l'esercente la patria potestà o la tutela e il minore.
Il provvedimento di riabilitazione è annotato nella
sentenza o nelle sentenze di condanna ed è iscritto nel
casellario giudiziario. Copia di esso è trasmessa
all'autorità di pubblica sicurezza del luogo di nascita
e dell'abituale dimora del minore.
Dichiarata la riabilitazione, nel certificato penale non
si fa alcuna menzione dei precedenti penali del
minorenne anche se richiesto da una pubblica
amministrazione, salvo che abbia attinenza con
procedimenti penali.
Sono applicabili le disposizioni degli art. 180 e 181
del codice penale.
Alla revoca della riabilitazione si procede a norma
dell'art. 600 del codice di procedura penale.
La competenza a decidere
sull'istanza di riabilitazione speciale per i minorenni
prevista dall'art. 24 r.d.l. n. 1404/34, conv. con l. n.
835/35, appartiene al tribunale di sorveglianza e non al
tribunale per i minorenni allorché il richiedente abbia
superato, all'atto della domanda, il venticinquesimo
anno di età.
La riabilitazione
minorile, prevista dall'art. 24 del r.d.l. 20 luglio
1934 n. 1404, non estingue la pena principale e non
elimina le limitazioni stabilite per la concessione
della sospensione condizionale della pena e del perdono
giudiziale.
La parte
offesa da reato può costituirsi parte civile nei
confronti dell’imputato minorenne?
Nel processo penale
minorile è esclusa la possibilità di costituzione di
parte civile, è possibile però alla persona offesa di
presentare memorie in ogni stato e grado di merito del
procedimento, e indicare elementi di prova, nei limiti
previsti, non essendo tale facoltà in contrasto con le
esigenze educative del minore imputato. La riparazione
economica diretta in favore della parte offesa, invece,
è funzionale alle finalità educative e
responsabilizzanti dell'istituto della messa alla prova
e va distinta dall'azione per risarcimento danni,
inammissibile nella sede processuale minorile. Nel
processo minorile, essendo precluso l'esercizio
dell'azione civile (art. 10 d.P.R. 22 settembre 1988 n.
448), la presenza della persona offesa può interessare
le parti private solo in quanto la stessa persona offesa
possa fornire un suo apporto alla conoscenza dei fatti
per cui si procede.
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