Penale militare
Quesiti di diritto penale militare
Sono un militare che ha subito una
condanna penale, quali sono le conseguenze per il mio
lavoro?
Dinanzi ad
un giudicato penale, il militare in servizio permanente
incorre nella violazione degli impegni assunti con il
giuramento, in relazione al proprio status e al grado
rivestito.
La P.A.
dovrà prendere in esame tutti i fatti che hanno formato
oggetto di giudizio penale , ancorché conclusosi con un
patteggiamento, al fine di stabilire le condizioni di
cui all'art. 84, lett. A) del DPR n.3 del 1957 e se
quindi la permanenza in servizio del militare sia
pregiudizievole per il prestigio o per il buon andamento
del servizio stesso.
E'
possibile che al termine della fase istruttoria si
possa essere rimossi dall'impiego e di perdere il grado
per aver posto in essere atti incompatibili con il
proprio stato. Si rammenti che le sanzioni
disciplinari di stato si applicano sempre previa
autonoma valutazione del fatto-reato da parte
dell'Autorità amministrativa, indipendentemente dalla
valutazione del fatto gia' operata da parte del giudice
penale.
Sono un militare che ha subito a bordo di
una nave militare minacce e ingiurie da parte di un
superiore gerarchico, a chi devo rivolgermi per
denunciare questo reato? E’ necessaria una mia querela?
Come nel
processo penale comune, anche in quello militare
l'azione penale è esercitata sempre per un interesse
pubblico e viene di regola promossa d'ufficio. Il codice
penale militare non prevede esplicitamente la querela
della persona offesa come condizione di procedibilità. I
reati militari attualmente previsti non sono
perseguibili a querela di parte a causa della forte
accentuazione dell'interesse pubblico che caratterizza
la loro struttura e che sconsiglia di rimettere la
procedibilità alla volonta' del privato. La Corte
Costituzionale ha sempre ritenuto la querela
inapplicabile al diritto penale militare, essendo sempre
insita in tali reati una vera offesa alla disciplina e
al servizio militare. Sarebbe opportuno rivolgersi però
alla Procura Militare e denunciare i fatti accaduti o
farli presenti al proprio Comandante, che a bordo di
una nave riveste anche le funzioni di ufficiale di
P.G., il quale avrà l'obbligo, una volta ravvisata la
notizia di reato, di darne comunicazione all'Autorità
competente.
Sono stato condannato da un Tribunale
militare a 2 anni di reclusione militare. E' possibile
che, a titolo di pena accessoria, venga pubblicata la
mia sentenza?
Non
sussiste il pericolo rilevato, dal momento che tale pena
accessoria si applicherebbe solo per la pena della
condanna all'ergastolo. Rispetto a quella comune, la
pena accessoria militare è caratterizzata dalla diversa
individuazione delle modalità di esecuzione ( affissioni
in Comuni differenti e senza pubblicazione su uno o piu'
giornali) e, soprattutto, dalla ampia discrezionalità
che puo' giungere alla decisione, sorretta da
particolari ragioni e quindi in tal senso motivata, di
non pubblicare la sentenza. Tale deroga viene
motivata dalla scelta legislativa di non trascurare
tutti i riflessi politici o militari che possono
derivare dal fatto della pubblicazione. Le notizie
giuridiche necessitano di rimanere interne.
Ho subito una condanna per peculato
militare, attualmente ho ricevuto una comunicazione dal
Ministero della Difesa in cui mi viene riferito che
l'amministrazione Difesa, avendo subito un danno
economico, avrebbe agito dinanzi la Corte dei Conti al
fine di recuperare il credito che vantava nei miei
confronti. Come posso tutelarmi?
La
responsabilità amministrativa è quel particolare tipo di
responsabilità che incombe sui soggetti legati
all'amministrazione pubblica da un rapporto di impiego o
di servizio , quando, a seguito di azione od omissione
colpevole, si cagioni danno al pubblico Erario. La
responsabilità dei soggetti sottoposti alla Corte dei
Conti comprende tutti i comportamenti commissivi od
omissivi, imputabili per dolo o colpa grave. Lei
"avrebbe" cagionato un danno patrimoniale all'ente di
appartenenza, ma, nonostante la sentenza di condanna
passata in giudicato, Lei ha la possibilità, prima
ancora che si instauri il giudizio, di far valere le sue
ragioni mediante il deposito di deduzioni e documenti e
ha la possibilità di esser sentito personalmente. Ove il
P.M. contabile non riterrà di archiviare per
insussistenza di dolo o colpa grave il suddetto
procedimento, provvederà ad inviarLe un atto di
citazione in cui Le verranno contestati i
singoli addebiti. Nella fase istruttoria avrà comunque
e sempre la possibilità di difendersi, ma dovrà allora
necessariamente avvalersi di un legale che potrà
rappresentarLa.
In cosa consiste la rimozione del grado
di un militare ?
La
rimozione del grado è una pena accessoria prevista
dall'art. 29 del c.p.m.p e si applica a tutti i militari
rivestiti di un grado o appartenenti a una classe
superiore all'ultima a seguito di una condanna per
determinati reati, è perpetua, priva il militare
condannato del grado e lo fa discendere alla condizione
di semplice soldato o di militare di ultima classe. La
sanzione deve essere irrogata sulla base di un separato
giudizio di responsabilità disciplinare senza che la
sentenza penale possa assurgere a presupposto unico per
l'applicazione del provvedimento sanzionatorio, ovvero a
parametro valutativo cui conformare gravità della
sanzione da irrogare.
Quale potere sanzionatorio ha la P.A. nei
confronti del dipendente militare che viola la
disciplina militare?
E'
possibile applicare le sanzioni di Stato e le sanzioni
di corpo. Sono espressione del medesimo potere
sanzionatorio regolato dall'art. 13 l. 11 luglio 1978 n.
382 e sono applicate, le une o le altre in
considerazione della gravità del fatto, in quanto le
prime attengono a violazioni della disciplina militare
cui consegue un effetto esterno alla stessa
organizzazione militare, mentre le seconde esauriscono
la loro funzione all'interno dell'organizzazione stessa.
Al fine dell'applicazione di una sanzione disciplinare
di corpo è sufficiente sentire e vagliare, senza
particolari formalità, le giustificazioni
dell'interessato, al quale deve essere portata a
conoscenza, peraltro, la reale essenza del provvedimento
e del processo logico ad esso sottostante, tale da
permettergli una puntuale difesa. Le sanzioni di corpo
sono tradizionalmente distinte da quelle di stato per
una minore incidenza sullo status giuridico del
dipendente e, di conseguenza, per un regime formale e
procedurale più semplice e meno rigoroso.
Esiste una distinzione tra il reato di
ingiurie previste nel c.p.m.p e le ingiurie previste dal
c.p.
Nel reato
di ingiuria verso il superiore o inferiore gerarchico
previsto dal c.p.m.p., il dolo consiste nella cosciente
volontà di pronunciare parole o compiere gesti di
univoco significato offensivo. Moventi e finalità
particolari sono irrilevanti poiché il particolare
rigore cui sono improntati i rapporti della disciplina
militare, conduce a considerare offesa all'onore ed al
prestigio ogni atto o parola di disprezzo verso il
superiore ed anche il tono arrogante (che nel diritto
penale comune non viene preso in considerazione), perché
contrari alle esigenze della disciplina militare per la
quale il superiore deve essere tutelato, fra l'altro,
non solo nell'espressione della sua personalità umana,
bensì anche nell'ascendente morale di cui ha bisogno per
potere esercitare degnamente l'autorità del grado e le
funzioni di comando.
In caso di connessione di procedimenti
penali di competenza di giudici militari e ordinari, a
chi spetta la giurisdizione?
La
disposizione contenuta nell'art. 13 c.p.p. disciplina
l'intera materia della connessione dei procedimenti di
competenza di giudici ordinari e di giudici speciali.
Quando esiste connessione tra procedimenti di competenza
del giudice ordinario e procedimenti di competenza del
giudice militare, la giurisdizione spetta per tutti al
giudice ordinario, a norma dell'art. 13, comma 2, c.p.p.,
soltanto se, trattandosi di procedimenti per reati
diversi, il reato comune è più grave di quello militare,
mentre in tutti gli altri casi rimangono separate le
rispettive sfere di giurisdizione. Il principio della
gravità del reato è determinata in ragione della pena
più elevata nel massimo o, in caso di parità, della pena
più elevata nel minimo, sicché in tutti i casi di pene
omogenee per genere, sarà questo il criterio cui fare
riferimento. Ove siano previste pene detentive e pene
pecuniarie, queste ultime possono entrare in discorso
soltanto nell'ipotesi in cui i reati posti in
comparazione prevedano una "parità delle pene detentive"
(Fattispecie nella quale il tribunale militare aveva
dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine
ai reati di truffa aggravata militare di cui all'art.
234 commi 1 e 2 c.p.m.p., punito con la reclusione da
uno a cinque anni, ed al connesso delitto di cui
all'art. 4 comma 1 lett. d) del d.l. n. 429 del 1982,
punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con
la multa da 5 a 10 milioni, reputando più grave il
delitto tributario in quanto, a parità di pena detentiva
massima, era punito anche con la pena pecuniaria. La
S.C., investita a seguito di conflitto promosso dal
giudice ordinario, nell'affermare il principio di cui in
massima, ha dichiarato la giurisdizione del tribunale
militare).
Nel caso
in cui nel reato militare concorrano civili insieme con
i militari, nonostante la connessone tra i procedimenti,
le sfere di giurisdizione rimangono separate e il
giudice militare mantiene integra nei confronti dei
concorrenti militari la propria giurisdizione.
Risponde di violata consegna il militare
che non esegue un servizio secondo le modalità
prescritte?
In tema di
violata consegna, la norma incriminatrice di cui
all'art. 120 c.p.m.p. non tutela la finalità del
servizio, bensì le modalità di esecuzione dello stesso,
dalle quali non è dato discostarsi neppure al fine di
conseguire meglio lo scopo del servizio. Il reato di
violata consegna è un delitto doloso di tipo omissivo e
di mera condotta
Per la configurazione del reato di violata consegna è
necessaria l'esistenza di una consegna precisa, che
determini tassativamente e senza spazi di
discrezionalità quale debba essere il comportamento del
militare di servizio e che l'amministrazione militare
abbia assicurato i mezzi per l'esecuzione della
consegna. (Nella specie si contestava ad un militare di
aver violato la consegna di accertare che un cancello
fosse chiuso, nonostante la serratura di tale cancello
fosse da tempo rotta e la sua chiusura assicurata con
mezzi di fortuna adoperati dai militari di propria
iniziativa; la Cassazione ha ritenuto che la rottura
della serratura avesse determinato la inattualità della
consegna e, conseguentemente, considerata irrilevante la
prassi dei militari di assicurare la chiusura con mezzi
di fortuna, ha assolto per insussistenza del fatto
l'imputato).
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