Patrocinio a spese
dello Stato
1.
Quali sono i costi di un procedimento giudiziario e chi
è tenuto a pagarli?
(Fonti normative) - Le voci e le procedure di spesa dei
procedimenti giudiziari, nonché il patrocinio legale a
spese dello Stato trovano la loro compiuta disciplina
nel decreto del Presidente della Repubblica 30.5.2002 n.
115 (G.U. n. 139/2002), recante il Testo Unico in
materia di spese di giustizia.
Per
gli onorari di avvocato in materia civile, commerciale,
amministrativa e tributaria è in vigore la legge 13
giugno 1942, n. 794, e successive modifiche; gli onorari
per le singole prestazioni giudiziali sono liquidati in
base alla Tariffa approvata con decreto ministeriale
1994, n.585.
(Costi della procedura ) - I costi di un procedimento
giudiziario in materia civile e commerciale, assumendo
il termine “costi” in un significato ampio, comprendono
sia le spese relative alla procedura, sia le spese e gli
onorari relativi alla difesa legale.
Le
spese relative alla procedura sono costituite da un
contributo unificato per la iscrizione della causa a
ruolo e da altre voci di spesa che possono essere anche
eventuali ( come per esempio le spese di consulenza
tecnica e i diritti di copia degli atti ).
Il
contributo unificato di cui al T.U. 2002, n. 115, è
dovuto, per ciascun grado di giudizio e per ogni
processo civile, ivi compresa la procedura fallimentare
e di volontaria giurisdizione, salvo i casi di esenzione
previsti per legge.
In
particolare, non sono soggetti al contributo unificato i
procedimenti in materia di famiglia e di stato delle
persone di cui al libro IV del codice di procedura
civile (per es. separazione personale dei coniugi;
disposizioni relative ai minori; rapporti patrimoniali
tra coniugi); i processi cautelari (per es. sequestri a
tutela di crediti); il processo in materia tavolare e il
processo esecutivo per consegna e rilascio; il processo
relativo all'assegno di mantenimento dei figli e
comunque tutti i processi relativi alla prole (per es.
procedimenti riguardanti la potestà genitoriale); i
regolamenti di competenza e di giurisdizione.
Le
ragioni della esenzioni devono risultare da apposita
dichiarazione della parte contenute nelle conclusioni
dell'atto introduttivo.
Non è
soggetto al pagamento del contributo unificato
l'esercizio dell'azione civile di risarcimento danni nel
processo penale, se viene chiesta soltanto la condanna
generica del responsabile; se viene chiesta, anche in
via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma
a titolo di risarcimento del danno, il contributo è
dovuto se la domanda è accolta.
Il
contributo varia a seconda della natura e del valore
della causa, oscillando da un minimo di 62 euro ad un
massimo di 930 euro.
(Obbligo di pagamento) - Ciascuna parte provvede alle
spese degli atti processuali che compie o richiede e le
anticipa per gli atti necessari al processo quando
l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal
magistrato (per es. spese di consulenza); se la parte è
ammessa al gratuito patrocinio, le spese sono a carico
dello Stato.
In
particolare, il contributo unificato deve essere
corrisposto dalla parte che per prima si costituisce in
giudizio o che deposita il ricorso introduttivo ovvero
che, nei processi esecutivi, fa istanza per
l'assegnazione o la vendita.
Il
valore della causa è quello indicato dalla parte nelle
conclusioni dell'atto introduttivo; la parte che
modifica la domanda o che svolge una domanda
riconvenzionale o un intervento autonomo, i quali
comportino un aumento del valore della causa, è tenuta
al versamento di un contributo integrativo.
(Criterio di imputazione del pagamento delle spese ) -
Secondo un principio generale, il giudice con la
sentenza che definisce il processo condanna la parte
soccombente a rimborsare le spese processuali alla parte
vittoriosa.
Il
regolamento delle spese del giudizio è rimesso al potere
discrezionale del giudice, il quale può dichiarare anche
la loro compensazione parziale o totale, tenendo conto
dell'esito complessivo della lite. Il giudice dovrà
tener conto del grado di fondatezza della pretesa nel
suo insieme. La decisione può essere impugnata.
La
parte soccombente deve rifondere alla parte vittoriosa
le spese e gli onorari del difensore, nonché le somme
erogate per compensi ai consulenti tecnici di ufficio e
di parte, così come risultano liquidate dal magistrato;
è altresì tenuto a corrispondere le altre spese relative
al compimento degli atti processuali, il cui importo
viene liquidato dal cancelliere, unitamente all'importo
delle spese per la notifica della sentenza.
2.
Che cosa è l'assistenza giudiziaria?
L'assistenza giudiziaria, corrispondente nel sistema
italiano all'istituto del “patrocinio a spese dello
Stato” per la difesa del cittadino non abbiente,
comporta l'esenzione dal pagamento di alcune spese (cd.
“spese prenotate a debito” dello Stato) e le
anticipazioni di altre da parte dello Stato.
Per
effetto dell'ammissione al patrocinio, non vengono
corrisposti dall'interessato il contributo unificato, le
spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta
d'ufficio, alcune imposte (di registro, ipotecaria e
catastale) e i diritti di copia.
Vengono invece anticipati dallo Stato :
1. gli onorari e le spese dovuti al difensore;
2. le indennità e le spese di viaggio spettanti a
magistrati, funzionari e ufficiali giudiziari per il
compimento di atti fuori dalla sede nella quale si
svolge il processo;
3. le
indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni,
ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte,
nonché le spese sostenute da questi ultimi per
l'adempimento dell'incarico;
4. le spese per la pubblicità legale dei provvedimenti
del magistrato;
5. le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.
Lo
Stato ha diritto di rivalsa e, se non recupera le somme
nei confronti della parte soccombente, può rivolgersi
nei confronti della parte ammessa al patrocinio, quando
la stessa, a seguito della vittoria della causa o della
composizione della lite, abbia conseguito almeno il
sestuplo delle spese ovvero nei casi di rinuncia agli
atti o di estinzione del giudizio. Disposizioni
particolari sono dirette ad assicurare la rivalsa nelle
ipotesi di cancellazione o di estinzione della causa dal
ruolo per inattività delle parti o per la inosservanza
degli adempimenti di legge.
3.
Posso essere ammesso al beneficio dell'assistenza
giudiziaria, denominata in Italia patrocinio a spese
dello Stato ?
Il
patrocinio nei procedimenti civili e nei procedimenti di
volontaria giurisdizione (per. es. separazione
personale, affidamento prole, provvedimenti in materia
di potestà genitoriale), è assicurato per la difesa del
cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino
non manifestamente infondate.
Può
essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è
titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta
generale sul reddito, risultante dall'ultima
dichiarazione, non superiore a 9269,22 Euro; i limiti di
reddito sono adeguati ogni due anni, con decreto del
Ministero della giustizia, in relazione alla variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Se
l'interessato convive con il coniuge o con altri
familiari, il reddito è costituito dalla somma dei
redditi conseguiti da ogni componente della famiglia,
compreso l'istante.
Ai
fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene
conto anche dei redditi che per legge sono esenti
dall'imposta.
Si
tiene conto del solo reddito personale quando sono in
contestazione diritti della personalità, ovvero nei
processi in cui gli interessi del richiedente sono in
conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo
familiare con lui conviventi.
Il
trattamento previsto per il cittadino italiano è
assicurato anche allo straniero e all'apolide
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al
momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del
processo da instaurare, nonché ad enti od associazioni
che non perseguono scopi di lucro e non esercitano
attività economica.
4.
L'assistenza giudiziaria si può ottenere per qualsiasi
tipo di controversia?
Il
patrocinio a spese dello Stato si può ottenere per
qualsiasi tipo di controversia civile e per gli affari
di volontaria giurisdizione.
Sono
escluse dall'ammissione al patrocinio le cause per
cessioni di crediti e ragioni altrui, salvo che la
cessione sia stata effettuata in pagamento di crediti o
ragioni preesistenti.
5.
Esiste una procedura specifica per le emergenze?
Non è
prevista una procedura specifica nei casi di urgenza. Va
,tuttavia, rilevato che i termini stabiliti per la
decisione sono brevi (10 giorni) e che secondo un
principio generale, deducibile anche dalle norme sul
patrocinio, nei casi urgenza l'organo destinatario
dell'istanza di patrocinio deve decidere immediatamente.
6.
Dove posso ottenere un formulario per fare domanda di
assistenza giudiziaria?
E' in
elaborazione presso il Ministero della giustizia un
formulario per la presentazione dell'istanza di
assistenza giudiziaria, dopo le innovazioni introdotte
in materia dai recenti interventi legislativi.
L'interessato che ritenga di trovarsi nelle condizioni
previste dalla legge, senza usare formule prestabilite,
può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni
stato e grado del processo, con istanza che deve
sottoscrivere a pena di ammissibilità.
La
sottoscrizione è autenticata dal difensore ovvero con le
modalità previste dall'art. 38 DPR 2000/445 (la
sottoscrizione deve avvenire in presenza di un
dipendente addetto all'Ufficio, ma l'istanza può anche
essere presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore).
L'istanza può essere trasmessa per fax o per via
telematica, con il rispetto delle formalità previste per
tali incombenti.
7.
Quali documenti debbo allegare alla mia domanda di
assistenza giudiziaria?
L'istanza deve essere redatta in carta semplice e
contenere a pena di inammissibilità :
1. la
richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione
del processo cui si riferisce, se già instaurato;
2. le
generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia
anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
3. una dichiarazione dell'interessato attestante la
sussistenza delle condizioni di reddito previste per
l'ammissione, con la specifica indicazione del reddito
complessivo a tal fine valutabile;
4. l'impegno a comunicare, fino a che il processo non
sia definito, le variazioni rilevanti di reddito
verificatesi nell'anno precedente, nel termine di 30
giorni che decorre dalla scadenza del termine di un anno
dalla data di presentazione dell'istanza o della
eventuale precedente comunicazione di variazione.
L'istanza deve, altresì, contenere, a pena di
inammissibilità, le enunciazioni in fatto e in diritto
utili a valutare la non manifesta infondatezza della
pretesa che si intende far valere, con la specifica
indicazione delle prove di cui si intende chiedere
l'ammissione.
Per i
redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non
appartenenti all'Unione Europea deve corredare l'istanza
con una certificazione dell'autorità consolare
competente, che attesti la veridicità di quanto in essa
indicato.
L'interessato, ove richiesto dal giudice o dal Consiglio
dell'ordine degli avvocati competente, deve provvedere a
produrre la documentazione necessaria a provare la
veridicità di quanto indicato nell'istanza, a pena di
inammissibilità della stessa.
8.
Dove debbo presentare la mia domanda di assistenza
giudiziaria?
L'istanza di patrocinio deve essere presentata
esclusivamente dall'interessato o dal suo difensore,
ovvero inviata a mezzo raccomandata al consiglio
dell'ordine degli avvocati nel luogo dove ha sede il
magistrato dinanzi al quale pende il giudizio, ovvero se
il processo non è pendente, quello del luogo in cui ha
sede il magistrato competente a conoscere il merito.
Se si
è nella fase del giudizio di cassazione, è competente il
consiglio dell'ordine del luogo ove ha sede il
magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
Entro
il termine di dieci giorni il consiglio dell'ordine
ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al
patrocinio, se ritiene la sussistenza di un reddito non
superiore al limite stabilito e se le pretese che
l'interessato intende far valere non sono manifestamente
infondate.
Nel
caso in cui l'azione civile di danni venga esercitata
nel processo penale, l'istanza deve essere presentata o
deve pervenire all'ufficio del magistrato procedente che
provvederà al riguardo.
9. In
che modo verrò informato della decisione se sono stato o
no ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria ?
Copia
dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine
accoglie, respinge o dichiara inammissibile l'istanza
viene comunicata all'interessato e al magistrato.
Se
l'istante è in stato di detenzione, la copia del decreto
viene notificata con il rispetto delle formalità
specificatamente enunciate dal codice di procedura
penale.
10.
Se sono ammesso al beneficio del patrocinio gratuito,
che cosa devo fare?
11.
Chi sceglierà il mio avvocato?
Chi è
ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto
tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il
patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i
consigli dell'ordine del distretto di Corte d'appello
nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere
del merito della causa o il magistrato dinanzi al quale
pende il processo.
Chi è
ammesso al beneficio può altresì nominare un consulente
tecnico nelle ipotesi ammesse dalla legge.
Se si
è nella fase del giudizio dinanzi alla Corte di
cassazione, la scelta del difensore va operata
usufruendo degli elenchi istituiti presso i consigli
dell'ordine del distretto di Corte d'appello del luogo
ove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento
impugnato.
L'elenco degli avvocati incaricati del patrocinio è
formato dai professionisti che ne fanno richiesta,
provvisti dei requisiti necessari per la difesa.
L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio
dell'ordine tenendo conto delle attitudini,
dell'esperienza professionale acquisita in almeno sei
anni di esercizio dell'attività e dell'assenza di
sanzioni disciplinari.
L'inserimento nell'elenco è revocabile in qualsiasi
momento, rinnovabile ogni anno e reso pubblico in tutti
gli uffici giudiziari del distretto.
Il
difensore della parte ammessa al patrocinio deve
chiedere la dichiarazione di estinzione del processo in
caso di sua cancellazione dal ruolo per inattività delle
parti (ex art. 309 codice procedura civile).
L'inosservanza dell'obbligo ha rilevanza disciplinare.
12.
Se sono ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria
, questa coprirà tutti i costi del mio processo ?
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta
la esenzione dal pagamento di alcune spese e la
anticipazione di altre spese da parte dello Stato, come
previsto dall'art. 131 del T.U. 2002/115. Il patrocinio
copre tutte le spese del procedimento previste dalla
legge, ivi compresa la nomina di un consulente di parte;
sono invece escluse le spese per le consulenze
stragiudiziali.
L'onorario e le spese spettanti al difensore sono
liquidati dal magistrato al termine di ciascuna fase o
grado del processo e comunque all'atto della cessazione
dell'incarico.
Spese
ed onorari vanno liquidati anche all'ausiliario del
magistrato e al consulente tecnico di parte.
Il
decreto di pagamento viene comunicato al beneficiario e
alle parti, compreso il pubblico ministero, e può essere
impugnato dagli interessati.
Il
difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente
tecnico di parte non possono chiedere o percepire dal
proprio assistito compensi o rimborsi diversi da quelli
previsti per legge. Ogni patto contrario è nullo e la
violazione del divieto costituisce grave illecito
disciplinare.
Nel
caso di azione civile esercitata nel processo penale
deve farsi riferimento all'art. 108 del T.U. sulle spese
di giustizia; l'ammissione al patrocinio determina,
tuttavia, effetti sostanzialmente identici a quelli
previsti dalla disciplina generale.
13.
Se sono ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria
parziale, chi pagherà gli altri costi?
La
disciplina relativa al patrocinio a spese dello Stato
non prevede un patrocinio parziale.
14.
Se sono ammesso al beneficio, la esenzione si estenderà
anche agli eventuali ricorsi che potrei proporre dopo il
processo ?
L'ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del
processo e per tutte le eventuali procedure derivate e
comunque connesse (per es. esecuzione).
Tuttavia, la parte ammessa rimasta soccombente non può
giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione,
salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel
processo penale.
15.
Se sono ammesso al beneficio dell'assistenza
giudiziaria, il beneficio può essere revocato prima
della chiusura del processo ( o anche dopo il processo)
?
Se
nel corso del procedimento sopravvengono modifiche delle
condizioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione
al patrocinio, il magistrato procedente revoca il
provvedimento di ammissione.
Il
patrocinio può, altresì, essere revocato in qualsiasi
momento dal magistrato che procede, se risulta la
insussistenza dei presupposti necessari per l'ammissione
ovvero se l'interessato ha agito o ha resistito in
giudizio con mala fede o colpa grave.
La
revoca ha effetto dal momento in cui si verifica la
modifica del reddito, mentre negli altri casi ha effetto
retroattivo; essa comporta il recupero delle somme che
fanno carico dello Stato.
L'ufficio finanziario, se accerta che sono state fatte
affermazioni non veritiere, richiede la revoca del
beneficio e trasmette gli atti acquisiti al Procuratore
della Repubblica competente per l'eventuale apertura di
un procedimento penale.
Controlli sulla permanenza dei requisiti di
ammissibilità possono essere ripetuti nel corso del
giudizio su richiesta dell'autorità giudiziaria o su
iniziativa degli uffici finanziari.
Per
l'ipotesi che siano state compiute false attestazioni
sull'ammontare del reddito percepito, è prevista la pena
della reclusione da uno a cinque anni e la pena
pecuniaria da euro 309,87 a euro 1549,37. La pena è
aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il
mantenimento dell'ammissione al patrocinio.
La
condanna comporta la revoca con efficacia retroattiva
del beneficio e il recupero nei confronti del
responsabile delle somme poste a carico dello Stato.
16.
Se non sono ammesso al beneficio del patrocinio
gratuito, posso far ricorso contro la decisione?
Se il
consiglio dell'ordine competente respinge o dichiara
inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio,
l'interessato può rinnovare la domanda al magistrato
competente per il giudizio, il quale decide con decreto.
Ulteriori informazioni
Salvaguardia del minore in stato di abbandono;
procedimenti in materia di potestà genitoriale
Con
la legge n. 149 del 28 marzo 2001 (in G.U. n. 96/2001) è
stata introdotta la difesa di ufficio obbligatoria nei
procedimenti per la dichiarazione dello stato di
abbandono dei minori, nonché nei procedimenti in materia
di potestà genitoriale (limitazioni della potestà e
decadenza).
La
disciplina, che necessità di norme integrative per la
sua concreta applicazione, entrerà in vigore il 1°
luglio 2003 (decreto legge 2002/n.126).
Fino
a tale data, nei processi previsti dalla legge 1983, n.
184, (procedimenti per la dichiarazione dello stato di
adottabilità e procedimenti di adozione) trova
applicazione la disciplina del T.U. 2002/n.115, secondo
quanto previsto dall'art. 143 dello stesso T.U., il
quale pone a carico dello Stato :
1. gli onorari e le spese spettanti all'avvocato e ai
consulenti tecnici di ufficio e di parte;
2. le indennità e le spese spettanti a magistrati,
pubblici funzionari e ufficiali giudiziari per il
compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il
processo;
3. le
spese e le indennità spettanti ai testimoni e ai notai;
4. i
diritti e le indennità spettanti agli ufficiali
giudiziari per le notificazioni e gli atti di
esecuzione.
Per i
procedimenti in materia di potestà genitoriale trova
applicazione la disciplina relativa ai procedimenti di
volontaria giurisdizione.
Procedure espletate per l'espulsione del cittadino di
Stati non appartenenti all'Unione Europea
Nel
procedimento avverso il provvedimento di espulsione del
cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea,
l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e
all'ausiliario del magistrato sono a carico dello Stato
e sono liquidati dal magistrato procedente.
E'
ammessa opposizione al presidente dell'ufficio
giudiziario competente.
Procedure di interdizione ed inabilitazione promosse
dal pubblico ministero
Le
spese sono regolate secondo la regola generale.
Gli
onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo,
dell'inabilitando o dell'ausiliario del magistrato sono
invece anticipate dallo Stato.
Passata in giudicato la sentenza, lo Stato ha diritto di
ripetere le spese nei confronti dei tutori e dei
curatori, qualora il magistrato accerti il superamento
dei limiti del reddito previsti per l'ammissione al
beneficio nei processi civili, tenendo conto della
documentazione presentata o degli accertamenti
dell'ufficio finanziario.
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