Organizzazione della
giustizia
1.
Giurisdizione ordinaria
La
giurisdizione ordinaria (civile e penale) è esercitata
da magistrati ordinari, considerati tali perché
istituiti e regolati dalle norme dell'ordinamento
giudiziario. I giudici civili e penali formano un'unica
struttura, la Magistratura ordinaria, della quale fanno
parte anche i Pubblici Ministeri.
La
Costituzione garantisce l'indipendenza della
magistratura ordinaria da ogni altro potere dello Stato
nell'attività di interpretazione della legge e di
valutazione del fatto.
Alla
magistratura si accede per concorso pubblico, articolato
in più prove successive; le funzioni sono attribuite
dopo un periodo di tirocinio. I magistrati si
distinguono tra loro solo per diversità di funzioni e
possono essere trasferiti solo su loro domanda. Non
esiste perciò, fatti salvi i poteri di organizzazione e
vigilanza dei capi degli uffici, una struttura
gerarchica della magistratura.
Il
Consiglio Superiore della Magistratura è l'organo di
autogoverno della magistratura, ne tutela
l'indipendenza, regola le più importanti attività
necessarie all'esercizio della giurisdizione e applica
le sanzioni disciplinari. E' composto dal Presidente
della Repubblica, che lo presiede (e che di regola si
avvale della collaborazione di un Vice Presidente eletto
dai componenti) , dal primo Presidente della Cassazione
e dal Procuratore Generale presso la Cassazione, nonché
da altri 24 componenti, eletti per 1/3 dal Parlamento e
per 2/3 da magistrati ordinari.
Al
Ministero della giustizia compete l'organizzazione e il
funzionamento dei servizi . Per lo svolgimento delle
proprie funzioni amministrative, il Ministro della
giustizia si avvale di una struttura centrale con sede
in Roma e di uffici periferici che svolgono compiti di
supporto all'attività giudiziaria.
Testi
di riferimento
2.
Giurisdizioni speciali
Alla
giurisdizione ordinaria si contrappongono le
giurisdizioni speciali.
La
Costituzione vieta l'istituzione di giudici straordinari
o speciali, ma essa stessa prevede sistemi di giudici
speciali :
In
particolare la giurisdizione amministrativa costituisce
una attività di controllo della legittimità degli atti
amministrativi e può condurre al loro annullamento. E'
esercitata in primo grado da Tribunali Amministrativi
Regionali e in secondo grado dalle sezioni
giurisdizionali del Consiglio di Stato e del Consiglio
di giustizia amministrativa della Regione Sicilia. I
giudici amministrativi sono distinti dai magistrati
ordinari ed hanno un organo di governo autonomo.
La
sfera di competenza del giudice amministrativo è in
linea generale individuata attraverso il riferimento
alla posizione soggettiva fatta valere (interesse
legittimo), salvo i casi di giurisdizione esclusiva, in
cui il giudice amministrativo è anche giudice dei
diritti soggettivi. In caso di conflitto, positivo o
negativo, di giurisdizione tra giudici speciali o tra
questi e il giudice ordinario, la decisione è rimessa
alla Corte di Cassazione che decide a Sezioni Unite.
3.
Giurisdizione civile
Comprende le attività che i giudici svolgono per
assicurare l'applicazione della legge nei casi di
controversia tra le parti (giurisdizione contenziosa)
oppure nei casi in cui l'intervento del giudice è
prescritto dalla legge a garanzia delle parti o di
singoli terzi o dell'intera collettività (volontaria
giurisdizione).
Tutte
le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione
della rete giudiziaria in materia civile e commerciale,
ossia le questioni di diritto civile, comprese quelle
relative al diritto di famiglia e al diritto dei
consumatori, nonché le questioni di diritto commerciale
e di diritto del lavoro, sono decise in sede di
giurisdizione civile.
La
giurisdizione civile è esercitata dalla magistratura
ordinaria, che esercita funzioni giudicati e requirenti.
Gli
organi giudicanti si distinguono in giudici monocratici
( o giudici singoli) e giudici collegiali. Nell'attuale
ordinamento, in primo grado il giudice è monocratico,
tranne alcuni casi tassativamente previsti dalla legge
in cui è collegiale. Operano come organi collegiali le
corti di appello, la corte di cassazione, il tribunale
ordinario nelle ipotesi previste dalla legge e il
tribunale per i minorenni.
Del
tutto peculiare è la funzione del pubblico ministero nel
processo civile.
Il
P.M., il cui ufficio è ricoperto da magistrati, veglia
“all'osservanza delle leggi, alla pronta e regolare
amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti
dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci”.
Il PM esercita l'azione civile nei casi stabiliti dalla
legge (per es. in materia di impugnazione del
matrimonio, interdizione, fallimento, nullità brevetto
industriale o marchio) o interviene necessariamente nel
giudizio (così per esempio nelle cause matrimoniali,
comprese quelle di separazione e divorzio, nelle cause
riguardanti lo stato e la capacità delle persone); ha
inoltre facoltà di intervenire in ogni causa nella quale
ravvisi un pubblico interesse.
Organi giudicanti - Gli organi ai quali è affidata
l'amministrazione della giustizia civile sono:
In
linea generale le sentenze emesse dal giudice di primo
grado sono provvisoriamente esecutive, salva la
sospensione da parte del giudice di appello.
Organigramma giustizia civile in italia (58.8 KB pdf)
3.1.
Giudice di pace
Il
giudice di pace è un magistrato onorario e non di
carriera ed è nominato dal Consiglio Superiore della
Magistratura sulla base di determinati requisiti (tra i
quali la laurea in giurisprudenza); l'incarico dura
quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta.
E'
giudice monocratico. Operano in Italia circa 4.700
giudici di pace distribuiti in 848 uffici diffusi su
tutto il territorio nazionale ( dato al gennaio 2003).
Ha diritto ad un compenso, sotto forma di indennità
commisurata al lavoro effettivamente svolto.
Competenza
È
competente per cause relative a beni mobili di valore
fino a € 2582,28 o per quelle di risarcimento danno
prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti sino al
valore di € 15.493,71. E' competente senza limite di
valore per alcune controversie tassativamente indicate
dalla legge, tra le quali le controversie relative alle
modalità di uso dei servizi di condominio di case. La
competenza territoriale segue le regole comuni del
codice di procedura civile.
Davanti al giudice di pace le parti possono stare in
giudizio personalmente se la causa non eccede € 516,46 ;
negli altri casi occorre l'assistenza di un difensore,
ma il giudice di pace può autorizzare la parte a stare
in giudizio di persona, in considerazione della natura e
della entità della causa.
Informazioni sugli avvocati legalmente esercenti la
professione, nonché sui praticanti ammessi entro i
limiti di legge ad esercitare il patrocinio, possono
essere assunte presso i Consigli dell'Ordine degli
avvocati istituiti presso i tribunali.
Il
rito è semplificato, è quasi integralmente orale e tende
a favorire la conciliazione, che dovrebbe costituire la
conclusione naturale di questo tipo di controversie di
modesta rilevanza economica.
Il
giudice di pace decide con sentenza in conformità alle
norme di legge ; nei giudizi di valore non superiore a €
1.032,91 decide secondo equità. Decide altresì secondo
equità nei casi previsti dalla legge e, ove si tratti di
diritti disponibili, quando le parti ne facciano
concorde richiesta.
Impugnazioni
Le
sentenze sono appellabili avanti al Tribunale; se
pronunciate secondo equità e se inappellabili (così se
pronunciate in materia di sanzioni amministrative) è
possibile solo il ricorso per cassazione.
3.2
Tribunale ordinario
Il
Tribunale è costituito da giudici togati (professionali)
i quali si pronunciano in composizione monocratica e ,
in materie tassativamente indicate dalla legge, in
composizione collegiale (tre componenti). Al tribunale
ordinario possono, tuttavia, essere addetti giudici
onorari. E' giudice di primo grado ed ha funzione di
giudice di appello rispetto alle sentenze pronunciate
dal giudice di pace salvo che si tratti di sentenze di
equità o inappellabili).
I
tribunali hanno sede in ogni capoluogo di provincia (ad
eccezione di Caserta) ; ma numerose sezioni distaccate
sono state istituite in più comuni della provincia, con
competenza territoriale coincidente con la
circoscrizione delle stesse sezioni (Ministero della
giustizia).
Competenza
E'
competente per le controversie che non sono
espressamente attribuite alla competenza di un altro
giudice; la competenza territoriale è determinata
secondo le regole stabilite dal codice di procedura. La
parte deve stare in giudizio con l'assistenza di un
difensore legalmente esercente.
Impugnazioni
Le
sentenze sono appellabili avanti alla corte di appello,
nel cui distretto si trova il tribunale; in alcuni casi
previsti dalla legge avverso i provvedimenti del
tribunale è dato solo ricorso per cassazione (per es.
sentenze in materia di opposizione agli atti esecutivi,
in materia di opposizione a sanzioni amministrative); è
eccezionale il rimedio della revocazione, esperibile
davanti allo stesso tribunale nei casi e nei termini
previsti dalla legge.
3.3
Corte di appello
E'
giudice di appello rispetto alle sentenze pronunciate in
primo grado dal Tribunale. La Corte di appello ha sede
nel capoluogo del distretto giudiziario ed è organizzata
in sezioni. Ha sempre composizione collegiale e giudica
con il numero di tre membri; per le decisioni in materia
di minori, contratti agrari ed acque pubbliche il
collegio è integrato da esperti.
Competenza
La
Corte di appello:
1. esercita la giurisdizione nelle cause di appello
delle sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali,
2. delibera in camera di consiglio nei casi previsti dal
codice di procedura civile;
3. conosce degli affari ad essa deferiti dalla legge e
in tal caso pronuncia come giudice di primo e unico
grado, salvo il ricorso per cassazione. Per esempio, le
corti di appello sono competenti in materia di
opposizione alla stima nelle procedure espropriative,
nonché in ordine al riconoscimento delle decisioni in
materia civile e commerciale, nonché in materia
matrimoniale e di potestà dei genitori di cui ai
regolamenti di Bruxelles I e II.
L'appello è un mezzo di impugnazione diretto ad ottenere
la riforma totale o parziale di un provvedimento del
giudice di primo grado che si ritiene errato. Tutte le
decisioni di primo grado sono appellabili, tranne quelle
espressamente escluse dalla legge; le parti si possono
preventivamente accordare per rinunciare all'appello e
ricorrere direttamente in cassazione.
Impugnazioni
Le
sentenze della corte di appello sono impugnabili in
cassazione; in alcuni casi e nei termini previsti dalla
legge, avverso la sentenza di appello è possibile
esperire il rimedio della revocazione.
3.4
Corte Suprema di Cassazione
Costituisce il più alto grado di giurisdizione. Ha la
funzione di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme
interpretazione della legge (nomofilachia); regola
inoltre i conflitti di competenza, di giurisdizione e di
attribuzione. E' giudice di legittimità e controlla
esclusivamente la corretta applicazione della legge da
parte del giudice di merito.
E'
organo collegiale; è costituita in sezioni, ciascuna
composta da un primo presidente, da presidenti di
sezione e da consiglieri; giudica di regola a sezione
semplice con la presenza di cinque membri. Per le
impugnazioni attinenti alle questioni o ai conflitti di
giurisdizione, nonché ai conflitti di attribuzione, e
nei casi di questioni particolarmente rilevanti ovvero
decise in modo difforme dalle sezioni semplici, la Corte
giudica a Sezioni Unite, le quali sono presiedute dal
primo presidente e sono composte da un numero
invariabile di nove membri.
Il
pubblico ministero interviene in tutti i giudizi, a
conferma della rilevanza che il legislatore attribuisce
al giudizio di legittimità.
La
Corte ha sede a Roma ed ha giurisdizione su tutto il
territorio della Repubblica.
Sono
ricorribili per cassazione le sentenze pronunciate in
grado di appello o in unico grado.
Il
numero delle sentenze pronunciate in unico grado è
elevato e interessa soprattutto tre settori:
1. le
sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità;
2. le
sentenze che decidono l'opposizione agli atti esecutivi;
3. le
sentenze emesse in sede di opposizione alle sanzioni
amministrative irrogate dall'autorità amministrativa.
Il
ricorso per cassazione può essere proposto solo per i
motivi indicati dalla legge.
La
Corte di cassazione, se accoglie il ricorso, annulla il
provvedimento impugnato, con o senza rinvio degli atti
al giudice di merito per un nuovo giudizio. Nel primo
caso il giudice di rinvio deve attenersi strettamente al
principio di diritto affermato nella sentenza.
In
linea generale le sentenze della Corte di cassazione non
sono vincolanti nella decisione di casi analoghi da
parte di altri giudici; nel decidere il ricorso la Corte
fissa l'interpretazione destinata ad avere un valore
persuasivo ed esemplare, un'efficacia didattica per
tutti i giudici dell'ordinamento.
Impugnazioni
Avverso le sentenze della Corte di Cassazione, solo nel
caso di errore di fatto è possibile esperire il rimedio
della revocazione, che si propone nei termini di legge
davanti alla stessa Corte, la quale provvede in camera
di consiglio.
4.
Organi giurisdizionali specializzati
La
Costituzione vieta l'istituzione di nuovi giudici
“straordinari o speciali”, ma consente nell'ambito della
giurisdizione ordinaria l'istituzione di organi
specializzati, caratterizzati dalla presenza di
magistrati ordinari e di cittadini idonei estranei
all'ordine giudiziario.
Tribunale per i minorenni
E'
istituito in ogni sede di corte d'appello ed ha
competenza su tutto il territorio del distretto. E'
organo autonomo e specializzato, con funzioni di giudice
di primo grado per tutti gli affari civili e
amministrativi (oltre che penali) riguardanti i minori
degli anni 18 residenti nel distretto di corte di
appello. Il collegio è composto da quattro membri, due
magistrati di carriera e due privati cittadini, un uomo
e una donna, esperti della materia. Sono in particolare
riservati alla competenza del tribunale per i minorenni
i provvedimenti in materia di potestà genitoriale, di
autorizzazione al matrimonio del minore di 18 anni, di
adozione, di riconoscimento dei figli naturali, di
rimozione del genitore dall'amministrazione del
patrimonio del figlio minore. Esso, inoltre, interviene
per assicurare l'educazione, l'istruzione e la
formazione della personalità del minore, in sostituzione
dei familiari o del tutore inadempiente.
Presso il tribunale per i minorenni è istituito un
ufficio autonomo del Pubblico Ministero, con competenze
anche nel settore civile.
Sull'appello o sul reclamo avverso le decisioni del
tribunale per i minorenni giudica una sezione della
corte di appello, con l'intervento di due esperti, un
uomo e una donna, che sostituiscono due dei magistrati
della sezione.
Sezioni specializzate agrarie
Esse
hanno una competenza molto limitata nell'ambito delle
controversie relative ai contratti agrari. Sono
istituite presso i tribunali e le corti di appello e
giudicano con l'intervento di esperti.
Tribunali regionali delle acque pubbliche
Hanno
sede solo in otto corti d'appello, decidono con tre
componenti, uno dei quali è per legge un funzionario del
genio civile. Hanno competenza per questioni relative
alla demanialità delle acque, all'uso esclusivo delle
acque pubbliche, all'esecuzione delle opere di
costruzione degli acquedotti, alle acque sotterranee,
alle spese dei consorzi per l'utilizzazione delle acque
pubbliche. Le decisioni sono ricorribili avanti al
Tribunale superiore delle Acque pubbliche, che ha sede
presso la Corte di Cassazione.
A
seguito di due interventi della corte costituzionale, è
in fase di approvazione una radicale riforma che prevede
la soppressione di detti organi e l'attribuzione al
giudice ordinario (tribunali e corti di appello) delle
cause relative a diritti e al giudice amministrativo
(TAR e Consiglio di Stato) dei ricorsi avverso i
provvedimenti amministrativi in materia di acque.
(torna all'indice degli argomenti) |