Notificazione e comunicazione degli atti
1.
Che cosa vuol dire comunicazione e notificazione di atti
in termini pratici? Perché esistono delle procedure
specifiche per la comunicazione e la notificazione?
La
comunicazione (art. 136 cpc) è un atto con il quale il
cancelliere informa le parti o gli altri soggetti del
processo (pubblico ministero, consulente tecnico e altri
ausiliari, testimoni) che si sono verificati determinati
fatti processualmente rilevanti.
La
comunicazione ha, quindi, uno scopo informativo e non
rileva ai fini della decorrenza dei termini utili per
l’impugnazione, fatta eccezione per alcuni casi previsti
dalla legge ( per es. comunicazione della sentenza ai
fini della decorrenza del termine per proporre il
regolamento di competenza).
La
notificazione, invece, è un atto con il quale
l’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su
richiesta del pubblico ministero o del cancelliere,
porta a conoscenza del destinatario un altro atto di cui
viene consegnata una copia che è conforme all’originale.
Lo scopo è, quindi, la conoscenza dell’atto da parte del
destinatario.
Le
diverse finalità perseguite giustificano l’esistenza di
procedure specifiche per le comunicazioni e le
notificazioni (v. artt. 136 – 151 cpc)
2.
Quali atti debbono essere comunicati o notificati nelle
forme prescritte dalla legge?
La
comunicazione è eseguita nei casi in cui tale
adempimento è previsto dalla legge ovvero è disposto dal
giudice (per es. la legge prevede la comunicazione delle
ordinanze emesse dal giudice fuori udienza ex art. 176
cpc, nonché delle ordinanze di rinvio per mancata
comparizione delle parti ex art. 181 cpc).
La
notificazione va eseguita nei casi previsti dalla legge
per la produzione di determinati effetti processuali.
Può essere oggetto di notificazione un atto del giudice
( per es. sentenza ai fini della decorrenza del termine
breve di impugnazione), o un atto del cancelliere (
biglietto di cancelleria per le comunicazioni), o un
atto di parte ( per es. la citazione in giudizio),
oppure un atto del pubblico ministero ( per es.
dichiarazione di impugnazione).
3.
Chi può comunicare o notificare un atto?
La
comunicazione è atto esclusivo del cancelliere.
La
notificazione degli atti è affidata all’ufficiale
giudiziario, secondo precise regole di competenza
territoriale (v. legge 1959/1229).
Con
legge 1994/53 la potestà di notificazione, prima
riservata in via esclusiva all’ufficiale giudiziario, è
stata attribuita anche agli avvocati, per tutti gli atti
in materia civile, amministrativa e stragiudiziale.
A tal
fine è necessario che il difensore, iscritto all’albo
degli avvocati e munito di procura alle liti, abbia
ottenuto l’autorizzazione del consiglio dell’ordine nel
cui albo è iscritto e sia munito di apposito registro
cronologico.
Il
difensore può utilizzare la notificazione mediante
consegna diretta dell’atto, previa vidimazione del
consiglio dell’ordine, purché il destinatario sia altro
avvocato domiciliatario e sia iscritto nello stesso albo
del difensore notificante.
Può
altresì utilizzare la forma della notificazione a mezzo
del servizio postale (forma maggiormente utilizzata),
secondo le modalità previste dalla legge 1982/890, salvo
che l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia
eseguita personalmente.
4.
Come si esegue la comunicazione o la notificazione di un
atto?
La
comunicazione avviene a mezzo “biglietto di cancelleria”
che si compone di due parti, delle quali una è
consegnata al destinatario e l’altra è conservata dal
cancelliere nel fascicolo di ufficio.
La
consegna può avvenire in una delle due forme previste
dalla legge: direttamente a mani del destinatario, che
firma per ricevuta, o per mezzo dell’ufficiale
giudiziario. In quest’ultimo caso, sia mediante consegna
diretta sia mediante il servizio postale.
Con
la recente legge 2005/80 (che ha convertito il decreto
legge 14 marzo 2005/35) sono state modificate alcune
disposizioni del codice di procedura civile (artt.
133,134 e 176 cpc), nel senso che la comunicazione ad
opera del cancelliere dell’avvenuto deposito e del
dispositivo della sentenza, nonché delle ordinanze
pronunciate dal giudice fuori udienza e di tutti i
provvedimenti del giudice istruttore, può essere
effettuata alle parti anche tramite telefax o posta
elettronica, nel rispetto della normativa relativa alla
sottoscrizione, trasmissione e ricezione dei documenti
informatici e teletrasmessi (v. DPR 2000/445 e
successive modifiche). A tal fine il difensore deve
indicare nel primo scritto difensivo il numero di fax o
l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di
voler ricevere l’avviso.
L’uso
di strumenti informatici e telematici per le
comunicazioni ( e notificazioni) di atti del processo
civile è previsto in via generale dal DPR 2001/123.
La
notificazione si compie ad istanza di parte o su
richiesta del pubblico ministero o del cancelliere;
quando la parte sta in giudizio a mezzo di difensore, la
richiesta deve provenire da quest’ultimo.
Elemento costante della notificazione è la consegna di
una copia conforme all’originale, mentre possono variare
i modi della consegna che sono fondamentalmente due: 1)
la consegna diretta , 2) la consegna a mezzo del
servizio postale, salvo che dall’autorità giudiziaria o
dalla parte sia richiesta la notificazione mediante
consegna diretta. Forme particolari possono essere
stabilite dal giudice caso per caso (per es. a mezzo
telegrafo) ; può altresì essere autorizzata la
notificazione per pubblici proclami, se l’esecuzione nei
modi ordinari presenta grandi difficoltà per il
rilevante numero dei destinatari .
La
notificazione per consegna diretta si esegue, negli
orari di cui all’art. 147 cpc, mediante la consegna al
destinatario di una copia conforme all’originale, come
lo stesso ufficiale giudiziario dichiara in una
relazione in calce all’originale e alla copia.
La
notificazione a mezzo del servizio postale si esegue
mediante invio di plico raccomandato con avviso di
ricevimento, secondo quanto previsto dalla legge
1982/890.
Con
il DPR 2001/123 è stato previsto il compimento per via
telematica degli adempimenti relativi alla notificazione
( richiesta di notificazione compimento della
notificazione, restituzione dall’ufficiale giudiziario
alla parte dell’atto notificato, con relazione di
notifica attestata dalla firma digitale); è fatta salva,
tuttavia, la possibilità per l’ufficiale giudiziario di
procedere alla notificazione nelle forme ordinarie e ciò
in considerazione delle eventuali difficoltà di
utilizzare la via telematica.
L’uso
di mezzi di telecomunicazione per la trasmissione di
atti del processo è consentito tra gli avvocati della
stessa parte, purché muniti di procura alle liti, e
sempre che ricorrano le altre condizioni previste dalla
legge 1993/183.
Processo societario. Nei procedimenti in materia di
diritto societario e di intermediazione finanziaria,
nonché in materia bancaria e creditizia, tutte le
notificazioni e le comunicazioni possono essere fatte,
oltre che secondo le forme ordinarie di cui agli artt.
136 e segg. cpc, anche:
a. con trasmissione dell’atto a mezzo fax;
b. con trasmissione dell’atto a mezzo posta
elettronica;
c. con scambio diretto tra i difensori attestato
da sottoscrizione per ricevuta sull’originale apposta
anche da parte di collaboratore o addetto allo studio.
Le
trasmissioni di atti a mezzo fax o per posta elettronica
devono essere effettuate nel rispetto della normativa
relativa alla sottoscrizione e trasmissione dei
documenti informatici e teletrasmessi ( v. d.lgs.
2004/5).
5.
Che cosa avviene se non è possibile notificare o
comunicare l’atto direttamente al destinatario?
A)
Notificazione mediante consegna diretta.
1. L’ufficiale giudiziario procede innanzi tutto
alla notificazione mediante consegna a mani proprie; a
tal fine ricerca il destinatario nella casa di
abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo
trovi, nel rispetto dei propri limiti di competenza; il
rifiuto di ricevere la copia vale come consegna a mani
proprie (art. 138 cpc).
2. Se non è possibile tale modalità, la consegna
può avvenire: a) nel comune di residenza del
destinatario e qui, in ordine alternativo, nella casa di
abitazione o dove ha l’ufficio (privato) o esercita
l’industria o il commercio, a mani di persona della
famiglia o addetta all’ufficio o all’azienda, purché non
minore di anni 14 o non palesemente incapace; b) in
mancanza di tali persone, la copia è consegnata al
portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o
l’azienda; c) quando anche il portiere manca, ad un
vicino di casa che accetti di riceverla; sia il portiere
sia il vicino devono sottoscrivere una ricevuta e
l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario
dell’avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata
( art. 139 cpc).
3. In caso di irreperibilità (e cioè in caso di
temporanea assenza), incapacità o rifiuto delle persone
sopra indicate, la notificazione deve essere eseguita
osservando le seguenti formalità: a) deposito di copia
dell’atto nella casa comunale; b) affissione di avviso
del deposito alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o
dell’azienda del destinatario; c) invio di raccomandata
con avviso di ricevimento, per dare notizia
dell’avvenuto deposito nella casa comunale ( art. 140
cpc);
4. Se la residenza, la dimora e il domicilio del
destinatario sono sconosciuti, la notificazione va
eseguita mediante deposito di copia nella casa comunale
dell’ultima residenza o se questa è ignota, nella casa
comunale del luogo di nascita. Se neppure questi luoghi
sono noti, la copia va consegnata al pubblico ministero
( art. 143 cpc).
B)
Notificazione a mezzo del servizio postale.
1. Se la notificazione è fatta a mezzo del
servizio postale, l’ufficiale giudiziario ne dà atto
nella relazione, indicando l’ufficio postale tramite il
quale ha provveduto alla spedizione. L’agente postale
deve consegnare il plico in mani proprie del
destinatario e la notificazione si ha per eseguita nel
caso di suo rifiuto a riceverlo.
2. In assenza temporanea del destinatario, il
plico va consegnato alle persone indicate nell’art. 7
della legge 1982/890.
3. In caso di assenza o inidoneità o rifiuto di
dette persone, il plico è depositato presso l’ufficio
postale e l’agente postale affigge un avviso sulla porta
di ingresso o lo depone nella cassetta della
corrispondenza dell’abitazione; al destinatario viene
altresì dato avviso mediante raccomandata con avviso di
ricevimento.
In
materia è intervenuta la Corte costituzionale, la quale,
con sentenza n. 346 del 1998, ha dichiarato illegittima
la disposizione dell’art. 8 della legge 1982/90, nella
parte in cui prevede che il piego é restituito al
mittente dopo il decorso di dieci giorni dalla data del
deposito e che la notificazione si ha per eseguita
trascorso tale termine.
Dopo
la costituzione in giudizio il procuratore costituito è
destinatario di tutte le notificazioni e comunicazioni
di atti endoprocessuali; anche la sentenza deve essere
notificata al procuratore costituito nel giudizio, ai
fini della decorrenza del termine breve di impugnazione
( ex artt. 170 e 285 cpc).
Forme
speciali di notificazione.
§ La notificazione all’estero viene effettuata
in base alle convenzioni internazionali e, solo in
mancanza o nel caso in cui sia impossibile applicarle,
mediante gli adempimenti previsti dall’art. 142 cpc
(spedizione al destinatario per mezzo del servizio
postale e consegna di altra copia al pubblico ministero
che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari
esteri per la consegna al destinatario). Per le
notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ed
extragiudiziali negli Stati della U.E. (ad eccezione
della Danimarca), in materia civile e commerciale, trova
applicazione il regolamento (CE) del Consiglio n.
1348/2000.
§ Nel caso di elezione di domicilio, la
notificazione può essere effettuata presso il
domiciliatario, salvo che questo sia morto, si sia
trasferito altrove o sia cessato dall’ufficio; tale
forma di notificazione è obbligatoria se l’elezione di
domicilio è inserita in un contratto e tale sia stata
espressamente dichiarata dalle parti (ex art. 141 cpc).
§ Una particolare disciplina è prevista per le
notificazioni a militare in servizio (art. 146 cpc).
§ Nel caso di notificazioni a persone giuridiche
(come le società di capitali) ed enti collettivi privi
di personalità giuridica (società di persone,
associazioni), la copia viene consegnata al
rappresentante o alle altre persone indicate nell’art.
145 cpc, presso la sede della persona giuridica o
dell’ente, e, in mancanza, alla persona fisica indicata
nell’atto come rappresentante legale, secondo le forme
ordinarie di cui agli artt. 138 e segg. cpc.
§ La notificazione alle Amministrazioni dello
Stato va eseguita presso l’ufficio dell’Avvocatura dello
Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria
investita della causa (ex art. 11 Testo Unico
1933/1611). Se l’Amministrazione si fa rappresentare in
giudizio da un avvocato del libero foro o da un proprio
funzionario (per es. in alcuni procedimenti davanti al
giudice di pace) l’atto viene notificato con le regole
ordinarie.
6.
Esiste una prova che l’atto è stato notificato o
comunicato?
Nelle
notificazioni mediante consegna diretta, l’ufficiale
giudiziario deve documentare l’attività svolta con una
relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto,
nella quale indica il modo e il luogo della consegna (
persona e qualità), il tempo, il rifiuto di ricevere la
copia o di sottoscrivere l’originale, le ricerche
compiute, i motivi della mancata consegna e le notizie
raccolte sulla reperibilità del destinatario.
Nelle
notificazioni a mezzo del servizio postale, la prova
documentale della notificazione è costituita oltre che
dalla relazione dell’ufficiale giudiziario, anche dalla
ricevuta di ritorno con le annotazioni dell’agente
postale che ha provveduto alla consegna.
La
relazione formata dall’ufficiale giudiziario è atto
pubblico e fa fede fino a querela di falso delle
indagini svolte, dei fatti avvenuti in sua presenza e
delle dichiarazioni a lui rese; fa fede fino a prova
contraria delle altre circostanze che non sono frutto di
sua diretta percezione ( per esempio, la qualità di
familiare o di addetto alla casa della persona che ha
ricevuto l’atto).
Per
le notificazioni per via telematica, l’ufficiale
giudiziario restituisce per via telematica l’atto
notificato, munito della relazione attestata dalla sua
firma digitale.
Nelle
comunicazioni, la prova è data dalla ricevuta del
destinatario o dalla relazione dell’ufficiale
giudiziario, alla quale deve aggiungersi la ricevuta del
plico raccomandato nel caso di consegna per posta.
Per
le comunicazioni per via telematica o mediante posta
elettronica, la prova è data dalla ricevuta di consegna
con sottoscrizione informatica mediante firma digitale.
7.
Che cosa avviene se la comunicazione o la notificazione
sono state fatte in violazione di quanto prescrive la
legge? La notificazione o la comunicazione possono
essere ritenute valide?
L’efficacia della notificazione deriva dalla consegna
della copia avvenuta nelle forme (principio della
ricezione ovvero della cognizione legale); quindi è
irrilevante il fatto che il destinatario abbia avuto
effettiva conoscenza dell’atto o comunque che ne abbia
avuto conoscenza in altri modi o per altre vie.
Inesistenza - nullità.
La
notificazione è inesistente quando è mancata del tutto
la consegna dell’atto o quando sia stata effettuata in
un luogo o a persona in alcun modo ricollegabili alla
persona del destinatario.
La
notificazione è nulla se non sono state osservate le
disposizioni di legge sulla persona alla quale deve
essere consegnata la copia, o se vi è incertezza
assoluta sulla persona cui è stata fatta o sulla data, o
se sono state violate le norme sulla competenza
dell’ufficiale giudiziario.
La
distinzione è importante, perché solo la notificazione
nulla, e non già quella giuridicamente o materialmente
inesistente, è suscettibile di sanatoria.
La
nullità della notificazione è, infatti, sanata con
effetto ex tunc in caso di rinnovazione o per l’avvenuto
conseguimento dello scopo. Per esempio, se il convenuto
si costituisce in giudizio, svolgendo le proprie difese,
resta sanata la nullità della notificazione della
citazione.
Anche
la comunicazione può essere inesistente o nulla. E’
stata ritenuta dalla giurisprudenza come non avvenuta la
comunicazione degli atti processuali ad una delle parti
mediante consegna del biglietto di cancelleria a persona
non munito di apposita delega rilasciata dal difensore.
Se il
cancelliere si avvale dell’ufficiale giudiziario per la
consegna del biglietto di cancelleria, l’eventuale
nullità della notificazione rende nulla la
comunicazione. Le comunicazioni possono essere
validamente eseguite in forme equipollenti, sempre che
provengano dal cancelliere e risulti la certezza
dell’avvenuta consegna al destinatario e della relativa
data.
8.
Occorre sostenere una spesa per la notificazione o la
comunicazione di un atto? In caso positivo, quanto?
Le
parti che richiedono la notificazione devono anticipare
agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di
trasferta o le spese di spedizione per gli atti da
notificare ( v. T.U. 2002/115 in materia di spese di
giustizia).
I
diritti sono dovuti nella misura prevista dalla legge e
variano a seconda del numero dei destinatari (da € 2,58
nel caso di due destinatari a € 12,39 per oltre sei
destinatari).
L’indennità di trasferta è dovuta nella misura prevista
dalla legge e varia, in misura progressiva, in relazione
alla distanza chilometrica da percorrere; trattasi di
importo modesto (per i percorsi superiori a 18 km
l’indennità è di € 3,06, con una maggiorazione di € 0,65
per percorsi di 6 km o per una frazione non inferiore a
3 km). I diritti e le indennità di trasferta sono
aumentati della metà per gli atti urgenti, da eseguirsi
cioè nello stesso giorno o in quello successivo.
Per
le notificazioni a richiesta dell’ufficio ( e cioè a
richiesta del pubblico ministero e del cancelliere), la
parte che per prima si costituisce in giudizio anticipa
i diritti, le indennità di trasferta e le spese di
spedizione, in modo forfettizzato, nella misura
stabilita nella tabella contenuta nell’allegato n. 1 al
T.U. 2002/115 ( € 2,46 per tutti i processi, salvo
alcune eccezioni ; ma in questi casi la maggiorazione è
di pochi euro).
Per
le comunicazioni effettuate direttamente dal cancelliere
mediante consegna del biglietto di cancelleria
all’interessato o al suo difensore, non vi sono spese
specifiche da sostenere.
Se la
parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, i
diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali
giudiziari, oltre alle spese di spedizione per le
notificazioni, sono anticipati dall’erario o prenotati a
debito.
Per
le controversie di lavoro, di previdenza ed assistenza
obbligatorie, è prevista l’esenzione dalle spese e dai
diritti di qualsiasi natura spettanti agli ufficiali
giudiziari ( ex art. 10 legge 1973/533 e artt. 30 e 32
T.U. 2002/115). Analoga esenzione è prevista per i
procedimenti relativi all’adozione di minori (legge
1983/184).
(torna all'indice degli argomenti) |