Mutuo
Elenco delle domande e risposte più frequenti (faq)
in materia di Mutuo
E' legittimo il c.d. ammortamento
alla francese?
No.
E’ nulla la clausola
prevedente l’ammortamento alla francese poiché applica
l’interesse composto e non quello semplice poiché il
tasso di interesse nominale pattuito letteralmente nel
contratto non può essere maggiorato dal piano di
ammortamento che deve essere calcolato applicando
l’interesse semplice: il tasso effettivo non può essere
superiore rispetto a quello convenuto nella parte
letterale.
L’ammortamento alla
francese viola infatti gli artt. 1283 – 1284 e 1419
c.c., come confermato dal Tribunale di Bari – Sezione
distaccata di Rutigliano – con sentenza n. 113 del
29.10.08.
Gli interessi scaduti per mancato
pagamento di una rata producono a loro volta degli
interessi?
No, salvo la banca
proponga apposita domanda giudiziale o siano pattuiti
con convenzione successiva alla loro scadenza ex
art. 1283 c.c., applicabile secondo la Corte di
Cassazione (sentenza n. 2593 del 20.02.03).
Quali sono i
termini per richiedere la restituzione di interessi,
remunerazioni e costi non concordati e non dovuti poiché
superiori ai limiti normativamente previsti ed in ogni
caso a quelli nominali?
Secondo consolidato principio giurisprudenziale la
mancata contestazione degli estratti conto bancari rende
incontestabili le annotazioni in conto ma non comporta
la decadenza da contestazioni relative alla validità ed
efficacia delli rapporti negoziali sottostanti (Cass.,
18.01.06, n. 870; Cass., 16.01.97, n. 404; Corte d’App.
Lecce, 18.09.08 n. 568; Trib. Bari n. 113 del 29.10.08;
Trib. Teramo n. 23/06)
Relativamente alla prescrizione: l’azione volta alla
declaratoria della nullità della clausola è
imprescrittibile mentre l’azione finalizzata ad ottenere
il rimborso delle somme percepite a tale titolo è
soggetta alla prescrizione ordinaria decennale in tema
di ripetizione di indebito in applicazione dell’art.
2946 c.c. Il termine di decorrenza decennale è
ravvisabile non nel pagamento della singola rata bensì
dalla data di chiusura del rapporto (saldo finale)
poiché il mutuo e relativo conto corrente d’appoggio
sono caratterizzati da continuità, unitarietà e fluidità
che cessano solo con l’esaurimento del rapporto (Cass.,
14.05.05, n. 10127; Cass., 23.03.04, n. 5720; Cass.,
03.05.99, n. 4389; Cass., 14.04.98, n. 3783; C. Appello
Lecce, 18.09.08, n. 568; Trib. Vigevano 12.02.08 e Trib.
Bari, n. 113 del 29.10.08).
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