Materia assicurativa
Ho chiesto chiarimenti al mio
assicuratore sulla mia polizza di responsabilità civile
e mi è stato risposto che quel contratto copre tutto!
Posso stare tranquillo?
Assolutamente no.
L'approccio di chi presenta un contratto assicurativo di
responsabilità ( ma la regola vale per ogni polizza e
direi per ogni contratto) proponendo una generica
onnicomprensiva copertura sembra del tutto da
respingere.
Una
polizza assicurativa è un contratto che prevede, a
fronte del pagamento di un premio, l'assunzione di un
obbligo di determinate prestazioni a carico
dell'Assicuratore nel caso si verifichi un evento,
futuro ed incerto, che viene chiamato sinistro.
Questa
garanzia può avere, come è logico, contenuto molto vario
e potrà essere più o meno in grado di coprire i rischi
che il cliente intende garantire; ma nessuna polizza è
in grado di garantire tutto.
Persino
le polizze più generiche, quali per esempio le
cosiddette polizze del capo famiglia, che coprono la
generica responsabilità civile di un soggetto, ed in
genere dei suoi famigliari conviventi, prevedono una
serie di esclusioni che è bene conoscere e che è
doveroso per l'assicuratore spiegare nel dettaglio al
cliente.
A
titolo esemplificativo ricordiamo che tali polizze,
nella maggior parte dei casi, escludono ogni attività
professionale, escludono i beni in custodia o in
consegna all'assicurato ( per cui p. es. non saranno
coperti i danni causati a mobili contenuti in una camera
d'albergo, in quanto consegnata e custodita dal
cliente), ed escludono i danni riportati da ascendenti e
discendenti delle persone assicurate (nb. non del solo
contraente), sicchè non copriranno i danni causati dal
nonno ai nipotini o quelli provocati alla suocera (ma
questi ultimi saranno involontari?).
A
maggior ragione poi, se i rischi assicurati sono di
carattere più specifico, quali la resp. civile di un
professionista o quella di un artigiano, è logico che la
gamma possibile di garanzie che possono essere offerte
ai clienti varia molto in funzione delle richieste degli
stessi ed, ovviamente, del prezzo.
In
sostanza è quindi essenziale chiedere ed ottenere oltre
al foglio in cui sono riportati i dati essenziali del
contratto (c.d. scheda di polizza) anche le condizioni
generali di assicurazione, in genere contenute in un
libretto a parte, e verificare con l'agente di fiducia
ciò che rientra in garanzia e ciò che ne resta fuori.
La
disponibilità dell'assicuratore ad entrare nei dettagli
spiegando compiutamente le singole garanzie sarà una
valida riprova della affidabilità dell'agente con cui si
sta parlando.
Devo fare lavori di ristrutturazione in
casa, come posso garantirmi al meglio? In caso di danni
entro quanto tempo posso denunciare il fatto
all’assicurazione? E per i danni che l’altro vicino mi
ha fatto quanto tempo ho per chiedere il risarcimento?
In caso
di lavori di ristrutturazione di un immobile, previo
ovviamente l'ottenimento di tutti i permessi e le
autorizzazioni previste dalla legge e diversi a seconda
del tipo di lavori, delle zone dove si opera e di mille
altri fattori, sotto l'aspetto assicurativo occorre fare
alcune distinzioni.
Se
l'attività verrà svolta direttamente dal proprietario (
cosiddetti lavori in economia) è molto difficile trovare
un assicuratore disposto a coprire il rischio. Alcuni
contratti prevedono a volte il rischio della committenza
dei lavori (cioè se il proprietario seleziona per
l'esecuzione dei lavori una ditta inaffidabile o non
all'altezza del tipo di lavori da svolgere) ma sempre
escludendo la risarcibilità nel caso in cui il
proprietario assuma anche la funzione di direttore dei
lavori.
In
questi casi infatti le compagnie non ritengono di
potersi assumere il rischio, che può diventare anche
molto pesante, di attività potenzialmente molto
pericolose, svolte da soggetti non professionisti.
Se
invece i lavori sono svolti da un'impresa, uno degli
elementi da mettere senz'altro in conto al momento della
scelta è quello della presenza di una valida copertura
assicurativa stipulata dall'impresa stessa. Sarà
opportuno richiedere copia della polizza, valutare le
eventuali esclusioni (tipica e importante quella della
esclusione dei danni provocati da bagnamenti o altri
fenomeni atmosferici che in casi di lavori che
riguardino la copertura - tetto, impermeabilizzazioni
ecc. può diventare molto pesante), e cercare di
individuare se il contratto è adeguato alla "struttura"
dell'impresa stessa. Ad esempio alcuni contratti sono
basati sul numero dei dipendenti dell'impresa, se
vediamo che 3 operai lavorano al nostro cantiere e la
polizza fa riferimento ad una ditta di soli 2 soci è
bene dubitare e chiedere chiarimenti.
E' pur
vero che in caso di non copertura continua a rispondere
l'impresa direttamente, ma, certo, è preferibile avere
la presenza di un assicuratore alle spalle che gestisca
e possibilmente liquidi i danni accertati.
Quanto
ai tempi occorre precisare che il diritto di presentare
una denuncia si prescrive in un anno dal momento in cui
si riceva una richiesta di risarcimento (Art. 2952 III
co. C.C.). I contratti, abitualmente, richiedono agli
assicurati termini in genere ben più brevi (7 - 10
giorni dai fatti, o a volte - il più presto possibile).
Tali termini però non possono essere considerati come
termini di decadenza, anche se, in caso di pregiudizio
legato ad una denuncia colposamente ritardata,
l'assicuratore potrebbe invocare una riduzione se non in
certi casi l'esclusione del risarcimento (si pensi al
caso in cui ogni traccia del sinistro e delle sue cause
siano cancellate e l'assicuratore non possa accertare il
fatto se il sinistro reintri o meno nelle garanzie).
Infine
, per i danni subiti da terzi il termini entro cui
chiedere i danni è di 5 anni dal giorno in cui il fatto
si è verificato (art 2947 Cod.Civ.)
Il mio appartamento è in condominio e il
condominio ha una polizza. A che mi serve allora la
polizza sul mio appartamento che l’assicuratore cerca di
vendermi?
In
effetti, a prima vista, parrebbe del tutto superfluo
assicurare nuovamente ciò che è gia assicurato. Ed in
effetti è così a condizione che la polizza condominilale
copra effettivamente i rischi che ci interessano.
Spesso,
infatti, potrebbero esserci delle esclusioni, che
potrebbero far ricadere su di noi una parte dei danni in
caso di sinistro. Occorrerà quindi stabilire se non
convenga assicurare questa parte di rischi con polizza
personale.
Tipico
è il caso dei danni da ricerca e riparazione del guasto
che in molte polizze condominiali (chiamate "Globale
fabbricati") sono spesso escluse o soggette a franchigie
o scoperti anche importanti (es. 1000.00 Euro). In
alcuni casi potrebbe quindi essere utile avere una
polizza personale, ad integrazione di quella comune che
vada a coprire quel tipo di danni.
Ancora,
può capitare, specialmente se la polizza condominiale è
un pò datata, che i valori assicurati non siano più
idonei a coprire tutto il valore dell'immobile, il chè
potrebbe portare l'assicuratore del condominio a ridurre
gli indennizzi in misura proporzionale lasciando a
carico dei condòmini quote di danno; anche in questo
caso avere una polizza integrativa può tenerci del tutto
indenni.
In
sostanza si tratta di informarsi sulle polizze
condominiali e sui loro limiti, poi valutare rischi e
benefici di una eventuale integrazione.
Ho una vecchia polizza, stipulata da
oltre 5 anni, della quale mi vorrei liberare, ma il mio
assicuratore invoca la durata decennale del contratto,
sono costretto a a pagare gli anni restanti? E al
momento della disdetta, quali formalità devo rispettare?
In caso
di contratti assicurativi con durata superiore all'anno
l'assicurato ha facoltà di recedere dal contratto alla
scadenza annuale, purchè invii preavviso scritto e con
data provabile almeno 60 gg prima della scadenza in
questione.
La
disciplina indicata è quella disposta dalla nuova
formulazione dell'Art 1899 del Codice Civile, come
modificata dal Decreto Legge n7 del 31/01/2007, che
precisa inoltre che eventuali clausole difformi da tale
disciplina sono nulle.
Ciò
però vale per le polizze che decorrono da data
successiva all'entrata in vigore del decreto. Per le
polizze precedenti il Legislatore ha introdotto una
norma transitoria che stabilisce che la facoltà di
disdetta annuale possa essere esercitata a patto che il
contratto abbia avuto almeno 3 anni di vita, cioè che vi
sia stato il pagamento di almeno 3 annualità di premio.
Questa
disposizione fa inoltre venire meno quanto prevedeva il
precedente testo dell'articolo 1899 a proposito del
tacito rinnovo dei contratti pluriennali.
Questi
potevano, se non diversamente stabilito, rinnovarsi
anche tacitamente, ma per periodi non superiori a due
anni. Oggi, decorsi i primi 3 anni, è quindi possibile,
, ad ogni scadenza annuale , inviare con l'indicato
preavviso di 60 giorni, una disdetta ed uscire dal
contratto.
Ho una polizza malattie per la quale,
all’atto della stipula ho compilato, senza troppa
attenzione un questionario relativo alle mia condizioni
di salute. Ora dovendomi ricoverare non vorrei vedermi
contestare alcune piccole omissioni, che peso possono
avere le mie dimenticanze?
Tutti i
contratti assicurativi si basano sul principio che il
rischio che si intende assicurare sia correttamente
conosciuto dall'assicuratore; per questo alla stipula
della polizza vengono poste al potenziale assicurato
alcune domande, con lo scopo di inquadrare al meglio la
fattispecie che si intende garantire.
Va da
sè che una errata rappresentazione del rischio, se
dovuta a comportamenti colposi, o peggio dolosi,
dell'assicurato è sanzionata dall'Ordinamento con una
serie di conseguenze più o meno drastiche in funzione di
quanto le errate informazioni hanno portato ad una
rappresentazione distante dal vero.
Di
questa materia si occupano gli artt. 1892 e 1893 del
Codice civile.
Se le
dichiarazioni inesatte o reticenti dipendono da dolo
(volontà) o colpa grave (cioè si è taciuto qualcosa che
non si poteva non ricordare con minima attenzione - ad
esempio un diabetico insulino dipendente che "scordi" di
indicare la sua malattia) il vizio può portare
all'annullamento del contratto se l'assicuratore è in
grado di dimostrare (prova non sempre facile) che non
avrebbe dato il consenso al contratto o lo avrebbe dato
a condizioni diverse se avesse conosciuto la realtà
delle cose.
Tale
annullamento, però, deve essere invocato entro 3 mesi da
quando l'assicuratore è venuto a conoscere il reale
stato del rischio, se non lo fa mantiene il rischio a
proprio carico e non potrà più contestare il contratto
nella sua validità.
Ciò
significa che, per restare all'esempio, se
l'assicuratore rileva, da certificazioni, cartelle
cliniche o in altro modo che una persona diabetica ha
sottaciuto la malattia, potrà entro 3 mesi impugnare il
contratto ad ottenerne l'annullamento, laddove dimostri
che tale reticenza è stata dolosa o gravemente colposa e
determinante sul consenso, ma trascorso tale periodo
dovrà mantenere assicurato il soggetto in questione.
Salvo
ovviamente, se il contratto lo consente, contestare la
preesistenza di quella specifica malattia.
Di
contro però ciò significa anche che se il contratto è
annullabile e l'impugnazione avviene nei termini,
l'assicuratore potrà validamente, contestando il
contratto nella sua interezza, contestare anche
sinistri riguardanti circostanze (malattie) che nulla
hanno a che fare con ciò che è stato sottaciuto.
Inoltre, nonostante il contratto venga annullato
l'assicuratore mantiene il diritto ai premi relativi ai
periodi di assicurazione trascorsi e a quello del
periodo in cui chiede l'annullamento, e comunque al
premio del primo anno.
Naturalmente, se il contratto riguarda più persone ed il
vizio attiene ad una sola il contatto continuerà a
valere per le altre.
Meno
gravi le conseguenze in caso di reticenza o inesattezza
senza dolo o colpa grave.
In
questo caso, e sempre sul presupposto che le inesattezze
siano rilevanti ai fini del consenso, l'assicuratore
può entro 3 mesi recedere dal contratto. Se, prima che
il vizio sia rilevato avviene un sinistro,
l'assicuratore può ridurre l'indennizzo in misura
proporzionale alla differenza fra il premio pagato e
quello che sarebbe stato richiesto conoscendo l'esatta
situazione del rischio.
Per
concludere, quindi, occorre compilare con attenzione i
questionari che vengono proposti indicando tutte le
circostanze che possono in modo significativo incidere
sul rischio.
Eventuali dimenticanze di poco conto non avranno
conseguenze, ma se dovessero emergere reticenze più
gravi occorre ricordare che l'assicuratore non ha che 3
mesi per la contestazione dell'intero contratto, a
comunque a condizione che dimostri i due requisiti
fondamentali del dolo o colpa grave e delle rilevanza
della circostanza ai fini del consenso.
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