Materia assicurativa
Ho
chiesto chiarimenti al mio assicuratore sulla mia
polizza di responsabilità civile e mi è stato risposto
che quel contratto copre tutto! Posso stare tranquillo?
Assolutamente no.
L'approccio di chi
presenta un contratto assicurativo di responsabilità (
ma la regola vale per ogni polizza e direi per ogni
contratto) proponendo una generica onnicomprensiva
copertura sembra del tutto da respingere.
Una polizza assicurativa
è un contratto che prevede, a fronte del pagamento di un
premio, l'assunzione di un obbligo di determinate
prestazioni a carico dell'Assicuratore nel caso si
verifichi un evento, futuro ed incerto, che viene
chiamato sinistro.
Questa garanzia può
avere, come è logico, contenuto molto vario e potrà
essere più o meno in grado di coprire i rischi che il
cliente intende garantire; ma nessuna polizza è in grado
di garantire tutto.
Persino le polizze più
generiche, quali per esempio le cosiddette polizze del
capo famiglia, che coprono la generica responsabilità
civile di un soggetto, ed in genere dei suoi famigliari
conviventi, prevedono una serie di esclusioni che è bene
conoscere e che è doveroso per l'assicuratore spiegare
nel dettaglio al cliente.
A titolo esemplificativo
ricordiamo che tali polizze, nella maggior parte dei
casi, escludono ogni attività professionale, escludono i
beni in custodia o in consegna all'assicurato ( per cui
p. es. non saranno coperti i danni causati a mobili
contenuti in una camera d'albergo, in quanto consegnata
e custodita dal cliente), ed escludono i danni riportati
da ascendenti e discendenti delle persone assicurate (nb.
non del solo contraente), sicchè non copriranno i danni
causati dal nonno ai nipotini o quelli provocati alla
suocera (ma questi ultimi saranno involontari?).
A maggior ragione poi, se
i rischi assicurati sono di carattere più specifico,
quali la resp. civile di un professionista o quella di
un artigiano, è logico che la gamma possibile di
garanzie che possono essere offerte ai clienti varia
molto in funzione delle richieste degli stessi ed,
ovviamente, del prezzo.
In sostanza è quindi
essenziale chiedere ed ottenere oltre al foglio in cui
sono riportati i dati essenziali del contratto (c.d.
scheda di polizza) anche le condizioni generali di
assicurazione, in genere contenute in un libretto a
parte, e verificare con l'agente di fiducia ciò che
rientra in garanzia e ciò che ne resta fuori.
La disponibilità
dell'assicuratore ad entrare nei dettagli spiegando
compiutamente le singole garanzie sarà una valida
riprova della affidabilità dell'agente con cui si sta
parlando.
Devo fare lavori di ristrutturazione in casa, come posso
garantirmi al meglio? In caso di danni entro quanto
tempo posso denunciare il fatto all’assicurazione? E per
i danni che l’altro vicino mi ha fatto quanto tempo ho
per chiedere il risarcimento?
In caso di lavori di
ristrutturazione di un immobile, previo ovviamente
l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni
previste dalla legge e diversi a seconda del tipo di
lavori, delle zone dove si opera e di mille altri
fattori, sotto l'aspetto assicurativo occorre fare
alcune distinzioni.
Se l'attività verrà
svolta direttamente dal proprietario ( cosiddetti lavori
in economia) è molto difficile trovare un assicuratore
disposto a coprire il rischio. Alcuni contratti
prevedono a volte il rischio della committenza dei
lavori (cioè se il proprietario seleziona per
l'esecuzione dei lavori una ditta inaffidabile o non
all'altezza del tipo di lavori da svolgere) ma sempre
escludendo la risarcibilità nel caso in cui il
proprietario assuma anche la funzione di direttore dei
lavori.
In questi casi infatti le
compagnie non ritengono di potersi assumere il rischio,
che può diventare anche molto pesante, di attività
potenzialmente molto pericolose, svolte da soggetti non
professionisti.
Se invece i lavori sono
svolti da un'impresa, uno degli elementi da mettere
senz'altro in conto al momento della scelta è quello
della presenza di una valida copertura assicurativa
stipulata dall'impresa stessa. Sarà opportuno richiedere
copia della polizza, valutare le eventuali esclusioni
(tipica e importante quella della esclusione dei danni
provocati da bagnamenti o altri fenomeni atmosferici che
in casi di lavori che riguardino la copertura - tetto,
impermeabilizzazioni ecc. può diventare molto pesante),
e cercare di individuare se il contratto è adeguato alla
"struttura" dell'impresa stessa. Ad esempio alcuni
contratti sono basati sul numero dei dipendenti
dell'impresa, se vediamo che 3 operai lavorano al nostro
cantiere e la polizza fa riferimento ad una ditta di
soli 2 soci è bene dubitare e chiedere chiarimenti.
E' pur vero che in caso
di non copertura continua a rispondere l'impresa
direttamente, ma, certo, è preferibile avere la presenza
di un assicuratore alle spalle che gestisca e
possibilmente liquidi i danni accertati.
Quanto ai tempi occorre
precisare che il diritto di presentare una denuncia si
prescrive in un anno dal momento in cui si riceva una
richiesta di risarcimento (Art. 2952 III co. C.C.). I
contratti, abitualmente, richiedono agli assicurati
termini in genere ben più brevi (7 - 10 giorni dai
fatti, o a volte - il più presto possibile). Tali
termini però non possono essere considerati come termini
di decadenza, anche se, in caso di pregiudizio legato ad
una denuncia colposamente ritardata, l'assicuratore
potrebbe invocare una riduzione se non in certi casi
l'esclusione del risarcimento (si pensi al caso in cui
ogni traccia del sinistro e delle sue cause siano
cancellate e l'assicuratore non possa accertare il fatto
se il sinistro reintri o meno nelle garanzie).
Infine , per i danni
subiti da terzi il termini entro cui chiedere i danni è
di 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato
(art 2947 Cod.Civ.)
Il
mio appartamento è in condominio e il condominio ha una
polizza. A che mi serve allora la polizza sul mio
appartamento che l’assicuratore cerca di vendermi?
In effetti, a prima
vista, parrebbe del tutto superfluo assicurare
nuovamente ciò che è gia assicurato. Ed in effetti è
così a condizione che la polizza condominilale copra
effettivamente i rischi che ci interessano.
Spesso, infatti,
potrebbero esserci delle esclusioni, che potrebbero far
ricadere su di noi una parte dei danni in caso di
sinistro. Occorrerà quindi stabilire se non convenga
assicurare questa parte di rischi con polizza personale.
Tipico è il caso dei
danni da ricerca e riparazione del guasto che in molte
polizze condominiali (chiamate "Globale fabbricati")
sono spesso escluse o soggette a franchigie o scoperti
anche importanti (es. 1000.00 Euro). In alcuni casi
potrebbe quindi essere utile avere una polizza
personale, ad integrazione di quella comune che vada a
coprire quel tipo di danni.
Ancora, può capitare,
specialmente se la polizza condominiale è un pò datata,
che i valori assicurati non siano più idonei a coprire
tutto il valore dell'immobile, il chè potrebbe portare
l'assicuratore del condominio a ridurre gli indennizzi
in misura proporzionale lasciando a carico dei condòmini
quote di danno; anche in questo caso avere una polizza
integrativa può tenerci del tutto indenni.
In sostanza si tratta di
informarsi sulle polizze condominiali e sui loro limiti,
poi valutare rischi e benefici di una eventuale
integrazione.
Ho
una vecchia polizza, stipulata da oltre 5 anni, della
quale mi vorrei liberare, ma il mio assicuratore invoca
la durata decennale del contratto, sono costretto a a
pagare gli anni restanti? E al momento della disdetta,
quali formalità devo rispettare?
In caso di contratti
assicurativi con durata superiore all'anno l'assicurato
ha facoltà di recedere dal contratto alla scadenza
annuale, purchè invii preavviso scritto e con data
provabile almeno 60 gg prima della scadenza in
questione.
La disciplina indicata è
quella disposta dalla nuova formulazione dell'Art 1899
del Codice Civile, come modificata dal Decreto Legge n7
del 31/01/2007, che precisa inoltre che eventuali
clausole difformi da tale disciplina sono nulle.
Ciò però vale per le
polizze che decorrono da data successiva all'entrata in
vigore del decreto. Per le polizze precedenti il
Legislatore ha introdotto una norma transitoria che
stabilisce che la facoltà di disdetta annuale possa
essere esercitata a patto che il contratto abbia avuto
almeno 3 anni di vita, cioè che vi sia stato il
pagamento di almeno 3 annualità di premio.
Questa disposizione fa
inoltre venire meno quanto prevedeva il precedente testo
dell'articolo 1899 a proposito del tacito rinnovo dei
contratti pluriennali.
Questi potevano, se non
diversamente stabilito, rinnovarsi anche tacitamente, ma
per periodi non superiori a due anni. Oggi, decorsi i
primi 3 anni, è quindi possibile, , ad ogni scadenza
annuale , inviare con l'indicato preavviso di 60 giorni,
una disdetta ed uscire dal contratto.
Ho
una polizza malattie per la quale, all’atto della
stipula ho compilato, senza troppa attenzione un
questionario relativo alle mia condizioni di salute. Ora
dovendomi ricoverare non vorrei vedermi contestare
alcune piccole omissioni, che peso possono avere le mie
dimenticanze?
Tutti i contratti
assicurativi si basano sul principio che il rischio che
si intende assicurare sia correttamente conosciuto
dall'assicuratore; per questo alla stipula della polizza
vengono poste al potenziale assicurato alcune domande,
con lo scopo di inquadrare al meglio la fattispecie che
si intende garantire.
Va da sè che una errata
rappresentazione del rischio, se dovuta a comportamenti
colposi, o peggio dolosi, dell'assicurato è sanzionata
dall'Ordinamento con una serie di conseguenze più o meno
drastiche in funzione di quanto le errate informazioni
hanno portato ad una rappresentazione distante dal vero.
Di questa materia si
occupano gli artt. 1892 e 1893 del Codice civile.
Se le dichiarazioni
inesatte o reticenti dipendono da dolo (volontà) o colpa
grave (cioè si è taciuto qualcosa che non si poteva non
ricordare con minima attenzione - ad esempio un
diabetico insulino dipendente che "scordi" di indicare
la sua malattia) il vizio può portare all'annullamento
del contratto se l'assicuratore è in grado di dimostrare
(prova non sempre facile) che non avrebbe dato il
consenso al contratto o lo avrebbe dato a condizioni
diverse se avesse conosciuto la realtà delle cose.
Tale annullamento, però,
deve essere invocato entro 3 mesi da quando
l'assicuratore è venuto a conoscere il reale stato del
rischio, se non lo fa mantiene il rischio a proprio
carico e non potrà più contestare il contratto nella sua
validità.
Ciò significa che, per
restare all'esempio, se l'assicuratore rileva, da
certificazioni, cartelle cliniche o in altro modo che
una persona diabetica ha sottaciuto la malattia, potrà
entro 3 mesi impugnare il contratto ad ottenerne
l'annullamento, laddove dimostri che tale reticenza è
stata dolosa o gravemente colposa e determinante sul
consenso, ma trascorso tale periodo dovrà mantenere
assicurato il soggetto in questione.
Salvo ovviamente, se il
contratto lo consente, contestare la preesistenza di
quella specifica malattia.
Di contro però ciò
significa anche che se il contratto è annullabile e
l'impugnazione avviene nei termini, l'assicuratore
potrà validamente, contestando il contratto nella sua
interezza, contestare anche sinistri riguardanti
circostanze (malattie) che nulla hanno a che fare con
ciò che è stato sottaciuto.
Inoltre, nonostante il
contratto venga annullato l'assicuratore mantiene il
diritto ai premi relativi ai periodi di assicurazione
trascorsi e a quello del periodo in cui chiede
l'annullamento, e comunque al premio del primo anno.
Naturalmente, se il
contratto riguarda più persone ed il vizio attiene ad
una sola il contatto continuerà a valere per le altre.
Meno gravi le conseguenze
in caso di reticenza o inesattezza senza dolo o colpa
grave.
In questo caso, e sempre
sul presupposto che le inesattezze siano rilevanti ai
fini del consenso, l'assicuratore può entro 3 mesi
recedere dal contratto. Se, prima che il vizio sia
rilevato avviene un sinistro, l'assicuratore può ridurre
l'indennizzo in misura proporzionale alla differenza fra
il premio pagato e quello che sarebbe stato richiesto
conoscendo l'esatta situazione del rischio.
Per concludere, quindi,
occorre compilare con attenzione i questionari che
vengono proposti indicando tutte le circostanze che
possono in modo significativo incidere sul rischio.
Eventuali dimenticanze
di poco conto non avranno conseguenze, ma se dovessero
emergere reticenze più gravi occorre ricordare che
l'assicuratore non ha che 3 mesi per la contestazione
dell'intero contratto, a comunque a condizione che
dimostri i due requisiti fondamentali del dolo o colpa
grave e delle rilevanza della circostanza ai fini del
consenso.
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