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Libretti di risparmio

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Libretti di risparmio

 
Cosa sono i libretti di deposito a risparmio al portatore?

I libretti di deposito a risparmio al portatore sono di regola definiti come titoli di credito al portatore e come tali sono riconducibili alla disciplina generale dettata dagli artt. 2003 e segg. del Codice Civile.

Il libretto al  portatore con l'indicazione di un nome ha bensì l'apparenza esteriore della nominatività, ma, poiché tale indicazione non è volta a individuare il titolare del credito, in quanto si riconnette a finalità di evidenziazione contabile o di promemoria, essa non influisce sulla struttura del documento (art. 1836cc 2°comma).

Ne consegue che nei libretti di risparmio al portatore, in quanto titoli di credito, il diritto si incorpora nel documento.

A sostegno di ciò si rammenta che il rilascio di un duplicato del libretto, estingue i diritti del possessore del libretto ammortato nei confronti della banca emittente.

Si può dire inoltre che tale diritto è autonomo nel senso che non sono opponibili al  portatore le eccezioni personali concernenti i precedenti possessori e il depositante (art. 1993 c.c.).

Possiede inoltre il requisito della letteralità, proprio di ogni titolo di credito,in quanto i versamenti e i prelevamenti annotati sul libretto fanno piena prova contro la banca (art.1835 c.c. 2°comma).

Inoltre, le stesse clausole contrattuali delle banche richiamano quanto previsto dall'art.1997 c.c.  sull'efficacia dei vincoli sul credito, in virtù del quale il credito risultante dal libretto non può essere sottoposto a sequestro o a pignoramento presso la banca emittente, dovendosi agire materialmente sul titolo (libretto).

A ulteriore conferma, è qui utile richiamare le recenti disposizioni  del  d.lgs del  21 novembre 2007 n°231  relativo all'antiriciclaggio, con il quale sono state introdotte norme per la limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore, entrate in vigore il 30 aprile 2008.

Tale decreto all'art.49  detta le seguenti prescrizioni :

- E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera,effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5000 Euro. .... Omissis....

- I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5000 Euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009.....Omissis....

-  qualora sia effettuato il trasferimento di un libretto a risparmio di qualsiasi importo, il cedente dovrà comunicare alla Banca o a Poste Italiane S.P.A. nel caso di libretto postale,  entro 30 giorni i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento

L'inosservanza delle prescrizioni sopra indicate, deve essere segnalata  da parte delle banche  o delle Poste Italiane S.P.A. al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Le novità segnalate, sono di tale importanza che è qui opportuno rilevare, nonostante si stia parlando di libretti a risparmio, che il decreto in argomento riguarda anche gli assegni bancari e postali e gli assegni circolari,i vaglia postali e cambiari. In particolare è bene sapere quanto segue:

- i moduli di assegni bancari e postali vengono rilasciati già muniti della clausola" non trasferibile "; gli assegni in forma libera sono rilasciati solo su richiesta del cliente;

- gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l'ndicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola "non trasferibile";

- gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente a una banca o a Poste Italiane S.P.A;

- gli assegni circolari,vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola "non trasferibile";

- il rilascio di assegni circolari,vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5000 euro può essere richiesto,per iscritto,dal cliente senza la clausola "non trasferibile";

- per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vagli postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente,a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità,il codice fiscale del girante;

 
Cosa si intende per circolazione ed estinzione di un libretto al portatore?

Il trasferimento del libretto di risparmio al portatore soggiace alla disciplina sulla circolazione dei titoli di credito al  portatore di cui all'art.2003 c.c. :

"il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo.Il possessore del titolo al portatore è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base  alla presentazione del titolo."

Dal tenore del suddetto articolo si evince che la presentazione del titolo(libretto) da parte del possessore  è elemento necessario e sufficiente per ottenere la prestazione.

Necessario in quanto il debitore ( Banca) non può adempiere se non previa esibizione del libretto.

Sufficiente in quanto l'art.1992 c.c. libera il debitore (Banca) che senza dolo o colpa grave adempia alla prestazione nei confronti del possessore , anche se questi non sia l'effettivo titolare del diritto.Detto articolo trova peraltro perfetta corrispondenza con l'art.1836 c.c. che regola i libretti di risparmio al portatore, esso infatti dispone :

"se il libretto di deposito è pagabile al portatore, la banca che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore  è liberata anche se questi non è il depositante.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui il libretto di deposito pagabile al portatore sia intestato al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnato.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali."

Ne deriva che la Banca debitrice, non ha alcun obbligo di fare indagini circa la legittimità del possessore,salvo quelle previste da particolari disposizioni di legge come ad esempio  in materia di ammortamento

Il deposito a risparmio si estingue con il prelevamento delle somme depositate e degli interessi maturati, da parte degli aventi diritto.

Non può sussistere un deposito a risparmio con saldo zero.

 
Come circola e come si estingue un libretto nominativo?

Come già accennato ,mentre i libretti di risparmio al portatore sono soggetti alla circolazione ( mediante consegna ad un terzo), quelli nominativi non hanno tale funzione.

Solo attraverso la sostituzione del nome dell'intestatario di un libretto, con l'osservanza delle norme relative alla cessione del credito ( artt.1260 e segg.c.c.) ciò è possibile.

Il prelevamento delle somme depositate e degli interessi maturati da parte degli aventi diritto, comporta l'estinzione del deposito.

 
A chi puo’ essere intestato il libretto di risparmio nominativo?

Il libretto di risparmio nominativo può essere intestato sia a una o più persone fisiche che a una o più persone giuridiche.

E' quindi ammessa l'intestazione a più persone, anche con facoltà per ciascuna di esse di compiere operazioni separatamente, qualora ciò sia espressamente richiesto dagli intestatari, oppure congiuntamente.

Nel primo caso si dice che il deposito è a firma disgiunta, nel secondo a firma congiunta.Le modificazioni di tale facoltà  devono essere richieste alla Banca con il concorso di tutti i cointestatari.

Quando il deposito sia intestato a più persone, le comunicazioni e le notifiche della Banca, in mancanza di speciali accordi, possono essere fatte a uno solo dei contestatari e sono operanti, a tutti gli effetti , anche nei confronti degli altri.

Il conferimento di eventuali deleghe  potranno avvenire solo per iscritto da parte del depositante o da parte di tutti i cointestatari. La revoca di detta delega invece, può essere fatta anche da uno solo dei cointestatari.

CASI PARTICOLARI

-Deposito a nome di un minore.

Sono previste, con diverse classificazioni adottate dalle Banche, forme speciali di deposito a favore di un minore  che non abbia compiuto i 18 anni di età. Il libretto deve naturalmente essere nominativo ed è regolamentato nell'ammontare del deposito massimo e nei singoli prelevamenti

- Deposito a nome di persona analfabeta.

Se richiesta da un analfabeta, l'apertura di un deposito a risparmio nominativo è possibile solo tramite la rappresentanza di un procuratore che, in base a regolare mandato , possa firmare in sua vece e compiere tutte le operazioni relative al deposito.

- Deposito richiesto da Amministrazione Fallimentare.

In tale caso,essendo richiesta dalla Banca al Curatore fallimentare l'esibizione del mandato di pagamento emesso dal Giudice Delegato  per operare  sulle somme versate, il libretto deve essere intestato all'Ufficio Fallimentare con la sola indicazione del nome dell'impresa  o dell'imprenditore individuale cui il fallimento di riferisce.

 
Ho smarrito un libretto a risparmio cosa posso fare?

In caso di smarrimento,sottrazione o distruzione del libretto a risparmio, il possessore per i libretti al portatore, l'intestatario per i libretti nominativi, deve fare denuncia alla Filiale della Banca emittente ed esperire le procedure  previste dalla legge ( procedure di ammortamento ), esaurite le quali, la Banca, se richiesto, emetterà e consegnerà all'avente diritto un nuovo libretto.

 
Posso costiutire il diritto di usufrutto su un libretto a risparmio nominativo?

Sul credito annotato in un libretto nominativo può essere costituito un diritto di usufrutto(artt.978 e segg.c.c.) che consiste nella facoltà di riscuotere e fare propri gli interessi dalla data della costituzione(art.984 c.c.). La costituzione del vincolo deve risultare sul libretto.

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