I. Fonti del diritto
I.1. Diritto nazionale
I rapporti di diritto internazionale
privato sono regolati in Italia dalla legge 31 maggio
1995, n. 218, che ha sostituito gli articoli da 16 a 31
delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al
codice civile.
I.2. Convenzioni multilaterali in
vigore
Elenco completo delle convenzioni
multilaterali in vigore
Per le convenzioni multilaterali in
vigore in Italia, si rinvia alla lista allegata (PDF
File 13 KB) alla presente scheda.
I.3. Principali convenzioni
bilaterali in vigore
Elenco non esaustivo delle
convenzioni bilaterali più frequentemente applicate dai
tribunali
Le convenzioni bilaterali applicate
in passato ai rapporti di diritto internazionale privato
tra l’Italia e i singoli Stati dell’Unione Europea
devono intendersi superate dagli strumenti comunitari
emanati nella stessa materia. I regolamenti (CE), che
vengono più frequentemente applicati sono il regolamento
n. 1348 /2000 relativo alle notificazioni negli Stati
Membri di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia
civile e commerciale; il regolamento n. 1206/2001
relativo all’assunzione delle prove in materia civile e
commerciale; il regolamento n. 2201/2003 sulla
responsabilità parentale; il regolamento n. 44/2001
sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale.
Per i rapporti tra l’Italia e gli
Stati extracomunitari, i trattati bilaterali di più
frequente applicazione sono quelli relativi alle
convenzioni sull’assistenza giudiziaria e sul
riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze, in vigore
con l’Argentina (Roma, 9-12-1987), con il Brasile (Roma,
17-10-1989), con la Federazione Russa e gli altri Stati
dell’ex U.R.S.S. (Roma, 25-1-1979), con gli Stati
dell’ex Iugoslavia (Belgrado, 7-5-1962), con alcuni
Stati, tra cui Australia e Canada, degli ex “dominions”
del Regno Unito (Londra 17-12-1930), con la Svizzera,
relativamente al riconoscimento delle sentenze civili e
commerciali (Roma, 3-1-1933) ed al risarcimento danni da
incidenti stradali (Roma, 16-8-1978) nonché con la
Bulgaria (Roma 18-5-1990), con la Romania (Bucarest,
11-11-1972) e con la Turchia (Roma, 10-8-1926).
II. Applicazione delle norme sul
conflitto di leggi
II.1. Applicazione d’ufficio delle
norme sul conflitto di leggi
In quale misura e in quali
circostanze?
Nell’ordinamento italiano
l’applicazione delle norme sul conflitto di leggi, in
relazione alle fattispecie esaminate, rientra tra i
compiti d’ufficio del giudice, che deve individuare il
diritto applicabile senza ed indipendentemente dalle
richieste fatte in tal senso dalle parti (iura novit
curia).
II.2. Rinvio
Può succedere che, quando le norme
sul conflitto di leggi rinviano alla legislazione di un
altro Stato, quest'ultima rinvii, in applicazione delle
proprie norme sul conflitto di leggi, ad un'altra
legislazione.
Per esempio: le norme francesi sul
conflitto di leggi rinviano alla legislazione inglese
per decidere in merito alla capacità di un cittadino
inglese residente in Francia. Le norme inglesi sul
conflitto di leggi, tuttavia, rinviano alla legislazione
del paese di residenza, cioè a quella francese.
Le norme italiane sul conflitto di
leggi prevedono il rinvio e in quale misura accettano
che la legislazione di un altro Stato rinvii a sua volta
alla legislazione italiana o a quella di un paese terzo?
L’eventuale rinvio alla legislazione
di altro Stato cui faccia riferimento la legge italiana,
opera in Italia quando la legislazione straniera cui si
rinvia, lo accetti, o preveda, a sua volta, il rinvio
alla legge italiana. Tale rinvio non opera quando la
legge straniera applicabile sia stata scelta dalle parti
o riguardi disposizioni concernenti la forma degli atti
o in caso di obbligazioni non contrattuali.
II.3. Modifica del criterio di
collegamento
Cosa succede se cambia il criterio di
collegamento, per esempio nel caso del trasferimento di
beni mobili?
Si applicano le regole di cui sopra
II.4. Eccezioni all’applicazione
delle norme sul conflitto di leggi
Può il giudice rifiutarsi di
applicare la norma straniera di rinvio, se i
suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico
internazionale? Esistono leggi o altre norme
nazionali che prevalgono sulle norme sul
conflitto di leggi (disposizioni imperative, nel
senso di “lois de police”)?
La legge italiana (articolo
16 legge 218/1995) non consente al giudice di
potere applicare la norma straniera di rinvio,
se i suoi effetti sono “contrari all’ordine
pubblico”. Quest’ultimo viene tradizionalmente
inteso come “ordine pubblico internazionale” .
La legge italiana (articolo
17 legge sopracitata) dispone che, in caso di
conflitto di norme, siano prevalenti e non
derogabili quelle previste dalla legge italiana,
nonostante il richiamo alla legge straniera,
quando ciò derivi dall’oggetto e dallo scopo
delle norme della legislazione nazionale.
II.5. Accertamento della legge
straniera
Ruolo rispettivo del giudice
e delle parti
L’accertamento della legge straniera
è compiuto d’ufficio dal giudice, che può avvalersi
anche dell’aiuto delle parti.
Quali mezzi di prova sono
accettati?
L’accertamento della legge straniera
costituisce un accertamento di fatto; a tal fine sono
utilizzabili, come mezzi di prova, gli strumenti
indicati dalle convenzioni internazionali, le
informazioni fornite dalle autorità straniere per il
tramite del Ministero della Giustizia ed i pareri di
esperti o istituzioni specializzate.
Cosa succede se la legge
straniera non può essere accertata?
Si applica la legge richiamata
mediante il ricorso ad altri criteri di collegamento
previsti per il medesimo caso, se possibile. In
mancanza, si applica la legge italiana.
III. Norme sul conflitto di leggi
III.1. Obbligazioni contrattuali e
negozi giuridici
Non è sufficiente un semplice
riferimento alla Convenzione di Roma del 1980. Meritano
particolare attenzione le norme relative a questioni non
contemplate nella Convenzione di Roma.
La legge italiana regola
espressamente la questione. Per le obbligazioni
contrattuali dispone testualmente il rinvio alla
Convenzione di Roma del 19 giugno 1980. Per i casi non
regolati da quest’ultima rinvia alle altre convenzioni
internazionali in materia, in quanto applicabili.
E’ fatta salva comunque la
determinazione della legge applicabile ai contratti
stipulati dalle parti mediante autonoma manifestazione
di volontà.
In ogni caso l’applicazione della
legge designata attraverso una convenzione
internazionale o attraverso la volontà delle parti può
essere esclusa se considerata incompatibile con l’ordine
pubblico (ad esempio in caso di contrasto con norme di
polizia o sicurezza)
III.2. Responsabilità
extracontrattuale (responsabilità da fatto illecito,
arricchimento senza causa, gestione d’affari altrui,
ecc.)
La legge 218/1995, già citata,
individua le norme applicabili nei seguenti casi di
obbligazione non contrattuale: promessa unilaterale
(legge dello Stato in cui la promessa viene
manifestata); titoli di credito (Convenzioni di Ginevra
del 1930 in materia di cambiale, vaglia cambiario,
assegni bancari, mentre per gli altri titoli di credito
si applica, per le obbligazioni principali, la legge
dello Stato in cui il titolo viene emesso);
rappresentanza volontaria (legge dello Stato in cui il
rappresentante ha la propria sede di affari o in cui
esercita in via principale i suoi poteri); obbligazioni
nascenti dalla legge (legge del luogo in cui si è
verificato il fatto da cui deriva l’obbligazione);
responsabilità per fatto illecito (legge dello Stato in
cui si è verificato l’evento, salva, se richiesta dal
danneggiato, l’applicazione della legge del luogo in cui
si è verificato il fatto che ha causato i danni e salvo
il rinvio alla legge nazionale se sono coinvolti solo
cittadini di uno stesso Stato).
III.3. Statuto personale, aspetti
relativi allo stato civile (nome, domicilio, capacità)
Lo stato e la capacità delle persone
nonché l’esistenza ed il contenuto dei diritti della
personalità, compreso il diritto al nome, sono regolati
dalla legge nazionale del soggetto interessato, tranne
per i diritti che derivano dai rapporti di famiglia, ai
quali si applicano le norme di rinvio indicate dalla
legge 218 /1995 caso per caso.
III.4. Filiazione, rapporti tra
genitori e figli, adozione
Nell’ambito dei rapporti genitoriali,
lo stato di figlio legittimo e la cittadinanza vengono
acquisiti in base alla legge nazionale dei genitori o di
uno di essi al momento della nascita. Per la
costituzione del rapporto di filiazione, si fa
riferimento alla legge nazionale del figlio al momento
della nascita.
In materia di adozione, si applica il
diritto italiano quando si tratta di adozione di un
minore richiesta al giudice italiano, idonea ad
attribuire al minore lo stato di figlio legittimo.
Per le altre norme di conflitto,
l’articolo 38 della legge 218/1995, contiene una
disciplina dettagliata delle singole ipotesi prese in
considerazione.
III.5. Matrimonio, convivenza,
separazione e divorzio, obbligazioni alimentari
In materia matrimoniale i rapporti
personali tra i coniugi sono regolati dalla legge
nazionale se comune; altrimenti dalla legge dello Stato
in cui la vita matrimoniale è prevalentemente
localizzata.
La legge applicabile ai rapporti
personali si estende, in linea di massima, ai rapporti
patrimoniali, ma la stessa, per questi ultimi rapporti,
può essere derogata da un diverso accordo tra coniugi o
in altri casi previsti espressamente dalla legge.
La legge italiana non riconosce, come
istituto autonomo forme di unione diverse da quella
matrimoniale.
La separazione personale ed il
divorzio sono regolati dalla legge nazionale comune dei
coniugi; in mancanza dalla legge del luogo in cui la
vita matrimoniale è prevalentemente localizzata. In
quest’ultimo caso, se la legge straniera non prevede i
suddetti istituti, si applica la legge italiana.
Le obbligazioni alimentari nella
famiglia sono regolate mediante rinvio alla Convenzione
dell’Aja del 2 ottobre 1973.
III.6. Regime patrimoniale della
famiglia
In Italia vige il principio generale
della comunione legale dei beni tra coniugi.
A questi ultimi è consentito di
scegliere un regime alternativo alla suddetta comunione
legale, quale il regime della separazione dei beni
oppure altro regime da essi disposto convenzionalmente.
III.7. Successioni mortis causa,
testamento
La successione è regolata dalla legge
nazionale del de cuius al momento della morte. Lo stesso
de cuius in vita può sottoporre, con dichiarazione
testamentaria, la sua successione alla legge dello stato
in cui risiede; se si tratta di cittadino italiano, tale
scelta non pregiudica i diritti dei legittimari
residenti in Italia.
Il testamento, quanto alla forma, è
considerato valido se come tale è riconosciuto ai sensi
della legge del luogo in cui il testatore ha disposto
dei suoi beni, ovvero ai sensi della legge dello Stato
di cui, nel momento del testamento o della morte, il
testatore era cittadino, oppure ai sensi della legge del
luogo dove il testatore aveva, nel suddetto momento, il
domicilio o la residenza
III.8. Diritti reali
Beni immobili e mobili (in questo
contesto è superfluo illustrare dettagliatamente le
norme in materia di attività immateriali).
La proprietà e gli altri diritti
reali sono regolati dalla legge dello Stato in cui i
beni si trovano.
III.9. Insolvenza
La legge italiana non prevede
espressamente norme di diritto applicabile per i casi di
conflitto in materia di fallimento.
Per le regole uniformi di conflitto
tra gli Stati membri dell’Unione Europea si fa
riferimento al regolamento (CE) 1346/2000.