Leasing
Che
cos'è il contratto di leasing?
Con il contratto di leasing, detto
anche leasing finanziario o leasing operativo, un
soggetto (indicato come locatore o concedente) concede
ad un altro (denominato utilizzatore) il diritto di
utilizzare un determinato bene, mobile o immobile, a
fronte del pagamento di un canone periodico. Il
concedente può acquistare il bene da consegnare
all'utilizzatore da un terzo oppure può produrre
direttamente il bene stesso. Nel primo caso, allorchè
nel rapporto giuridico siano coinvolti tre diversi
soggetti (concedente, utilizzatore e fornitore) si è
soliti parlare di leasing finanziario; nella seconda
ipotesi, in cui concedente e produttore si identificano,
ricorre la figura del c.d. leasing operativo. Alla
scadenza del contratto è poi riconosciuta
all'utilizzatore la facoltà di acquistare il bene
stesso, previo l'esercizio dell'opzione di acquisto
mediante il pagamento di un prezzo.
Tale schema contrattuale non è
provvisto nel nostro ordinamento di una disciplina
organica e specifica, venendo ricondotto talvolta alla
normativa in tema di locazione, talaltra al regime
previsto per la vendita con patto di riservato dominio,
ovvero a rate, di cui agli artt. 1523 e seguenti del
codice civile.
Quando
può ritenersi conveniente per un imprenditore ricorrere
al leasing?
Dal punto di vista economico, il
leasing soddisfa, da un lato, l'interesse dell'impresa
utilizzatrice, che può ottenere beni strumentali
all'esercizio della propria attività senza affrontare
gli esborsi necessari per l'acquisto della proprietà dei
beni stessi, e soddisfa, dall'altro lato, anche
l'interesse dell'impresa concedente che, a fronte della
spesa sostenuta per l'acquisto del bene dal fornitore,
ottiene l'importo complessivo dei canoni periodicamente
versati dall'utilizzatore, complessivamente superiori
alla somma impiegata per l'acquisto, in quanto
comprensivi dell'utile dell'impresa di leasing e delle
spese dell'operazione.
Peraltro il fornitore, dal canto suo,
nello schema classico del leasing finanziario, vede
realizzato il proprio interesse all'immediato integrale
pagamento del corrispettivo dell'alienazione dei beni da
lui prodotti.
Si
parla nella prassi di leasing di godimento e leasing
traslativo. Cosa sono e in cosa si distinguono?
Il leasing di godimento si
caratterizza perchè ha ad oggetto beni o impianti
strumentali all'esercizio dell'impresa
dell'utilizzatore, la cui vita economica è stata
commisurata al periodo di durata del contratto di
leasing. Alla scadenza del contratto stesso, dunque, in
tal caso il bene mantiene un minimo valore residuale.
Il leasing traslativo ha invece ad
oggetto beni anch'essi strumentali all'esercizio
dell'attività d'impresa dell'utilizzatore, ma che
conservano, allo scadere del contratto, un rilevante
valore economico residuo, eccedente il prezzo pattuito
per l'opzione. In tale seconda fattispecie, pertanto, il
trasferimento finale del bene all'utilizzatore non
costituisce un'eventualità piuttosto marginale, ma
rappresenta la funzione essenziale di tale figura di
contratto.
Quali
sono i principali obblighi del concedente nel leasing?
Il concedente deve in primo luogo
adoperarsi perchè il bene oggetto del contratto di
leasing venga consegnato all'utilizzatore direttamente
dal fornitore. A tale riguardo la giurisprudenza
riconosce peraltro anche all'utilizzatore, pur non
essendo egli il proprietario del bene, che rimane il
concedente, la legittimazione ad agire in giudizio, se
necessario, per ottenere la consegna del bene. In questo
caso, infatti, l'utilizzatore agisce nei confronti del
fornitore in qualità di soggetto per conto del quale il
concedente ha compiuto l'acquisto del bene presso il
fornitore, ossia alla stregua di un mandante, a norma
dell'art. 1705, secondo comma, c.c.
Cosa
accade a seguito dell'inadempimento dell'obbligo di
pagamento dei canoni da parte dell'utilizzatore?
Un simile comportamento
dell'utilizzatore attribuisce indubbiamente al
concedente il diritto di agire per ottenere la
risoluzione del contratto di leasing. La principale
questione affrontata e discussa al riguardo da dottrina
e giurisprudenza concerne tuttavia le conseguenze di
tale risoluzione. Qualificandosi infatti il leasing come
un contratto ad esecuzione continuata o periodica,
l'applicazione dell'art. 1458, secondo comma, c.c., in
mancanza di una disciplina speciale dettata ad hoc
per il leasing, riconoscerebbe al concedente il diritto
di ottenere la restituzione del bene e trattenere nel
contempo le rate di leasing percepite fino
all'inadempimento, con l'indubbio vantaggio per costui
di poter ancora collocare utilmente il bene presso un
altro imprenditore. Tali dubbi sono poi stati fugati
dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, con
sentenza 7 gennaio 1993 n. 65, hanno compiuto una
distinzione a seconda che si rientri nell'ambito del
leasing di godimento ovvero del leasing traslativo. Nel
primo caso, che, come detto, si contraddistingue per una
perfetta corrispondenza tra l'utilità ricavabile dal
bene e l'importo del canone periodico, trova attuazione
l'art. 1458, secondo comma, c.c., sopra richiamato,
mentre al leasing traslativo, maggiormente affine allo
schema della vendita con patto di riservato dominio, si
applica analogicamente l'art. 1526 c.c., che obbliga il
concedente a restituire le rate riscosse, salvo il
diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa da
parte dell'utilizzatore.
Che
cos'è il lease-back?
Nel contratto denominato, per esteso,
di sale and lease-back un'impresa vende un bene
mobile o immobile di sua proprietà ad un'impresa di
leasing, che si obbliga a pagarne il corrispettivo,
divenendone proprietaria, e, nel contempo, si impegna a
cederne il godimento all'impresa venditrice a titolo di
leasing. Tale particolare fattispecie si caratterizza
dunque, rispetto allo schema classico del leasing, per
la coincidenza nella stessa persona delle figure del
fornitore e dell'utilizzatore, il quale, in questo caso,
partecipa all'operazione al fine di conseguire
liquidità, e non perchè interessato all'utilizzo di un
determinato bene.
Il
lease-back, anch'esso privo di disciplina
specifica, è comunque stato ritenuto astrattamente
valido dalla giurisprudenza.
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