Interdizione e
inabilitazione
Chi
può essere interdetto?
Il maggiore di età e il minore
emancipato, i quali si trovino in condizioni di abituale
infermità di mente, che li renda incapaci di provvedere
ai propri interessi. Essi sono dunque dichiarati
interdetti quando ciò è necessario per assicurare la
loro adeguata protezione.
Chi
può essere inabilitato?
Il maggiore di età infermo di mente,
lo stato del quale non sia talmente grave da far luogo
all'interdizione.
Il
minore di età può essere interdetto o inabilitato?
Si, nell'ultimo anno della sua minore
età il minore non emancipato può essere interdetto o
inabilitato. L'interdizione o l'inabilitazione ha
effetto dal giorno in cui il minore raggiunge la
maggiore età.
Come
si instaurano i procedimenti di interdizione e di
inabilitazione?
I procedimenti di interdizione e di
inabilitazione si promuovono con ricorso al tribunale.
Quale
tribunale è competente per il procedimento di
interdizione relativo al minore emancipato e per quelli
di interdizione o di inabilitazione relativi al minore
nell'ultimo anno della minore età?
In questi casi è competente il
tribunale per i minorenni.
Chi
può presentare il ricorso per l'interdizione o
l'inabilitazione?
Oltre agli stessi interdicendi o
inabilitandi, il ricorso può essere presentato dal
coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini
entro il secondo grado, dalla persona stabilmente
convivente, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico
ministero.
Durante il procedimento di interdizione o inabilitazione
il giudice può nominare un tutore provvisorio
dell'interdicendo o un curatore provvisorio
dell'inabilitando?
Si, il giudice istruttore può
nominare un tutore provvisorio dell'interdicendo o un
curatore provvisorio dell'inabilitando anche d'ufficio.
Il
decreto di nomina del tutore provvisorio
dell'interdicendo o del curatore provvisorio
dell'inabilitando sono soggetti a pubblicità?
Si,
il decreto di nomina del tutore provvisorio
dell'interdicendo o del curatore provvisorio
dell'inabilitando devono essere immediatamente annotati
a cura del cancelliere nell'apposito registro e
comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato
civile per le annotazioni a margine dell'atto di
nascita.
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