I depositi bancari
I
depositi bancari - che cosa sono?
Nella moderna economia, i depositi in
denaro, ma più comunemente noti come depositi bancari,
costituiscono la più importante fra le operazioni delle
banche, in quanto attraverso di essi, nelle diverse
forme in uso, esse realizzano la prima fase di
quell'opera di intermediazione creditizia che
caratterizza la loro attività.
La dizione normativa recata
dall'art.10 del d.lgs 1° settembre 1993 n°385 ( Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
definisce la nozione di attività bancaria individuandone
gli elementi costitutivi ed i caratteri che ne
qualificano l'essenza :
1 - La raccolta di risparmio tra il
pubblico e l'esercizio del credito costituiscono
l'attività bancaria. Essa ha carattere d ‘impresa.
2 - L'esercizio dell'attività
bancaria è riservato alle banche.
3 - Le banche esercitano,oltre
all'attività bancaria,ogni altra attività
Finanziaria,secondo la disciplina propria di ciascuna,
nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le
riserve di attività previste dalla legge.
Le forme che nella pratica assumono i
depositi bancari, si possono ricondurre a due tipi a
seconda che i valori affidati alla banca vengano o meno
usati dalla stessa.
Al deposito ad uso, o di denaro, si
contrappone il deposito a custodia, o a dossier, e la
disciplina legislativa delle due figure è riconducibile
rispettivamente agli artt. 1834 e 1838 del c.c.
La facoltà di usare il denaro oggetto
del deposito non è che l'effetto del passaggio della
proprietà del denaro depositato presso la Banca, la
quale si assume l'obbligo di restituire la stessa
quantità; il deposito nelle forme a custodia, o dossier,
presuppone invece l'obbligo di conservare e restituire
le medesime cose depositate.
Quale
e’ la natura giuridica del deposito bancario?
La disciplina legislativa
sopravvenuta con l'art.1834 del c.c.,pone solo in
evidenza quelli che sono gli effetti del rapporto
contrattuale che si instaura al momento del deposito,
cioè il passaggio di proprietà del denaro alla banca e
l'obbligo di quest'ultima a restituirlo.
Il legislatore si è quindi limitato
ad indicare gli effetti essenziali del rapporto, senza
pervenire ad una qualificazione giuridica. A titolo
puramente informativo la dottrina si è divisa su due
principali correnti: alcuni autori riportano i contratti
in questione al contratto di mutuo, altri al deposito
irregolare.
Per quanto concerne invece le
caratteristiche di detto tipo di rapporto, è sufficiente
evidenziare in breve che esso " non è un contratto
formale " in quanto non sono prescritti per la sua
conclusione particolari requisiti di forma. ( Nella
prassi bancaria viene tuttavia concluso per iscritto e
documentato attraverso una specifica modulistica
rilasciata al cliente).
E' un contratto " reale " , in quanto
si perfeziona al momento della consegna del denaro alla
Banca.
E' un contratto " unilaterale " in
quanto fa sorgere obbligazioni soltanto a carico della
Banca (la prima di esse è quella della restituzione del
denaro).Ovvero, dovendosi ritenere superata dal nuovo
codice la distinzione fra contratti unilaterali e
contratti bilaterali, si può dire piuttosto che il
deposito bancario è normalmente un contratto con
prestazioni a carico di una sola parte perché l'obbligo
di restituzione e quello di corresponsione degli
interessi,concretano le prestazione dovute dalla sola
Banca.
Come
sono documentati i depositi bancari?
Il problema della documentazione dei
depositi bancari presenta una particolare importanza per
quelli a risparmio per i quali la Banca rilascia, al
momento della costituzione del rapporto, uno speciale
documento, " il libretto " previsto dall'art. 1835 c.c.
E' il libretto quindi che, come si
arguisce dalla disposizione del codice, costituisce la
prova di questo tipo di deposito bancario ed assurge per
la sua stessa natura ad una funzione essenziale in
quanto documenta un diritto di credito e contiene una
obbligazione che viene soddisfatta nelle mani di chi
secondo la diversa sua forma, appare avervi diritto.
La sua importanza è tale che esso
deve essere presentato ad ogni operazione che il
depositante intende compiere, operazione che deve essere
annotata e firmata dall'addetto al servizio.
In sostanza , esso è lo strumento
necessario per l'esercizio del diritto che documenta e
quando sia al portatore, come titolo di credito, è
costitutivo del diritto in esso menzionato.
Infatti l'art.1835 c.c. (libretto di
deposito a risparmio ) così prevede :
"Se la banca rilascia un libretto di
deposito a risparmio,i versamenti e i prelevamenti si
devono annotare sul libretto.Le annotazioni sul
libretto,firmate dall'impiegato della banca che appare
addetto al servizio,fanno piena prova nei rapporti tra
banca e depositante, E' nullo ogni patto contrario. "
Da un punto di vista giuridico essi
si dividono in due categorie : " nominativi " e al "
portatore "
cosa
sono i Libretti di deposito a risparmio nominativi ?
Secondo l'opinione dominante della
dottrina e della giurisprudenza, è da ritenersi che essi
vadano classificati nella categoria dei " documenti di
legittimazione nominale", in quei documenti cioè che a
mente dell'art. 2002 del c.c. servono ad identificare il
creditore, facilitando l'esecuzione del contratto.
Il possesso pertanto del libretto non
da diritto alla prestazione, non conferisce cioè quella
legittimazione attiva tipica dei titoli di credito, in
quanto l'esibitore, per ottenere la prestazione,deve
dimostrare la propria identità con l'intestatario del
libretto.
La funzione di legittimazione è così
assorbente che per ottenere il pagamento è necessaria
l'esibizione del libretto da parte del titolare o del
suo avente causa.
Qualora colui che richiede la
prestazione non si identifichi con l'intestatario del
libretto, per determinare se il pagamento eseguito a suo
favore sia liberatorio per la banca, si deve far capo
all'art. 1189 c.c. (regolante l'adempimento delle
obbligazioni in generale) che così recita :
" il debitore che esegue il pagamento
a chi appare legittimato a riceverlo in base a
circostanze univoche, è liberato se prova di essere
stato in buona fede.
Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto
alla restituzione verso il vero creditore secondo le
regole stabilite per la ripetizione dell'indebito (2033
ss).
Per
quanto riguarda l'identificazione del titolare del
libretto, la giurisprudenza ha ritenuto che la banca
depositaria non è tenuta soltanto ad un sommario
confronto tra la firma di colui che richiede il
pagamento e quella dell'intestatario, ma ha il dovere di
accertare l'identità del primo a mezzo di documenti
idonei allo scopo, o sulla base di conoscenza diretta
che ne abbiano i propri dipendenti.
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