Franchising
Esiste
una norma che disciplina il contratto di franchising sul
territorio italiano?
Si, la legge n.129 del 6 maggio 2004,
ha definitivamente introdotto questa formula
contrattuale nel sistema giuridico italiano, anche se
già da molti anni era nota alla prassi contrattuale
italiana, con ampia diffusione e applicazione su tutto
il territorio
La definizione del contratto, ora
tipico, viene indicata dall'art. 1 della sopra indicata
norma, che così enuncia: " L'affiliazione commerciale
(franchising) è il contratto, comunque
denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e
giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte
concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo,
di un insieme di diritti di proprietà industriale o
intellettuale relativi a marchi, denominazioni
commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni,
diritti di autore, know-how, brevetti,
assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo
l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di
affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di
commercializzare determinati beni o servizi".
Quali
sono le principali obbligazioni dell'affiliato?
L'affiliato come prestazione
corrispettiva per l'introduzione nella rete commerciale
creata dall'affiliante, per l'utilizzo del marchio e del
Know-how dell'affiliante, si obbliga a versare un
corrispettivo, che nella maggior parte dei casi è diviso
in due componenti:
- diritto di ingresso (entry
fee): consiste in un primo versamento di danaro (cifra
fissa) effettuato dall'affiliato al momento della
sottoscrizione del contratto, rapportata anche al valore
economico e alla capacità di sviluppo della rete;
-royalties: che consiste
in una percentuale che l'affiliante richiede
all'affiliato commisurata al giro d'affari del medesimo
o in quota fissa, da versarsi anche in quote fisse
periodiche.Ulteriore obbligo a carico dell'affiliato è
la riservatezza che deve osservare e fare osservare
anche ai propri dipendenti, anche successivamente allo
scioglimento del contratto, in ordine al contenuto
dell'attività oggetto del franchising e dei segreti del
Know-how.Inoltre, per quanto relativo alla sede indicata
nel contratto, l'affiliato non può trasferirla senza
consenso dell'affiliante, se non per causa di forza
maggiore.
Cosa
si intende per know-how?
Per know-how si intende quel
patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate che
derivano dalle esperienze e prove effettuate
dall'affiliante, che ha tre caratteristiche essenziali:
segreto, sostanziale ed individuato. L'art. 1 c.3
lettera a) della legge 129/04, contiene la seguente
definizione di know-how: "per know-how, un
patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate
derivanti da esperienze e da prove eseguite
dall'affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale
ed individuato; per segreto, che
il know-how, considerato come complesso di
nozioni o nella precisa configurazione e composizione
dei suoi elementi, non è generalmente noto né
facilmente accessibile; per sostanziale,
che il know-how comprende conoscenze
indispensabili all'affiliato per l'uso, per la
vendita, la rivendita, la gestione o l'organizzazione
dei beni o servizi contrattuali; per
individuato, che il know-how deve
essere descritto in modo sufficientemente esauriente,
tale da consentire di verificare se risponde ai criteri
di segretezza e di sostanzialità.
Nella prassi il trasferimento
all'affiliato del know-how, avviene attraverso la
consegna di un manuale operativo, affiancato ad un corso
di consulenza tecnica, che permette all'affiliato di
apprendere quell'insieme di conoscenze che
caratterizzano l'attività di impresa dell'affiliante.
Quali
sono i principali obblighi dell'affiliante?
Per garantire che la formula di
franchising proposta dall'affiliante abbia le
caratteristiche di serietà e efficienza commerciale,
l'affiliante ha l'obbligo di sperimentare la formula
commerciale sul mercato ed in particolare l'art. 3 comma
2 della L.129/04 recita :" Per la costituzione di una
rete di affiliazione commerciale l'affiliante deve aver
sperimentato sul mercato la propria formula commerciale"
Il codice deontologico
dell'Associazione Italiana Franchising, precisa che
l'affiliante deve aver sperimento sul mercato, con
successo, la formula commerciale con una unità pilota
per almeno un anno.
L'art 4. della L.129/04, indica
inoltre che l'affiliante deve consegnare all'aspirante
affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere
almeno trenta giorni prima della sottoscrizione, e che
il contratto deve essere corredato con i seguenti
documenti e dati relativi all'impresa affiliante:
a) principali dati relativi
all'affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e,
previa richiesta dell'aspirante affiliato, copia del suo
bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio
della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di
tre anni;
b) l'indicazione dei marchi
utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa
registrazione o del deposito, o della licenza concessa
all'affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la
proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante
l'uso concreto del marchio;
c) una sintetica illustrazione degli elementi
caratterizzanti l'attività oggetto dell'affiliazione
commerciale;
d) una lista degli affiliati al momento
operanti nel sistema e dei punti vendita diretti
dell'affiliante;
e) l'indicazione della variazione, anno per
anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione
negli ultimi tre anni o dalla data di inizio
dell'attività dell'affiliante, qualora esso sia avvenuto
da meno di tre anni;
f) la descrizione sintetica degli eventuali
procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei
confronti dell'affiliante e che si siano conclusi negli
ultimi tre anni, relativamente al sistema di
affiliazione commerciale in esame, sia da affiliati sia
da terzi privati o da pubbliche autorità, nel rispetto
delle vigenti norme sulla privacy.
In
caso di controversia relativa ad un contratto di
franchising, posso tentare una soluzione alternativa al
ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria?
Si, l'art. 7 della L.129/04, prevede
espressamente che le parti, in sede contrattuale possano
convenire in una apposita clausola contrattuale che,
prima di adire l'autorità giudiziaria o ricorrere
all'arbitrato, debba essere fatto un tentativo di
conciliazione presso la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede
l'affiliato.
E'
previsto una invalidità contrattuale per il caso in cui,
nella trattativa contrattuale una parte abbia fornito
informazioni false all'altra?
Si, l'art.8 della L.129/04, prevede
espressamente per il contratto di franchising, che se
una parte ha fornito false informazioni, l'altra parte
può chiedere l'annullamento del contratto ai sensi
dell'articolo 1439 del codice civile nonché il
risarcimento del danno, se dovuto.E inoltre nella
trattativa, l'affiliante e l'affiliato devono tenere, in
qualsiasi momento, un comportamento ispirato a lealtà,
correttezza e buona fede, comunicandosi reciprocamente
dati e informazioni che gli stessi ritengano necessari o
utili ai fini della stipulazione del contratto di
affiliazione commerciale .
Quali
caratteristiche deve avere il contratto di franchising
per essere valido?
L'art. 3 della legge 129/04 al primo
comma così recita: "Il contratto di affiliazione
commerciale deve essere redatto per iscritto a pena
di nullità".
Il comma 4 indica i seguenti
ulteriori elementi, dati e documenti con cui integrare
il contenuto del contratto di franchising:
a) l'ammontare degli
investimenti e delle eventuali spese di ingresso che
l'affiliato deve sostenere prima dell'inizio
dell'attività;
b) le
modalità di calcolo e di pagamento delle royalties,
e l'eventuale indicazione di un incasso minimo da
realizzare da parte dell'affiliato;
c) l'ambito di eventuale esclusiva territoriale
sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a
canali ed unità di vendita direttamente gestiti
dall'affiliante;
d) la specifica del know-how fornito
dall'affiliante all'affiliato;
e) le eventuali modalità di riconoscimento
dell'apporto di know-how da parte
dell'affiliato;
f) le caratteristiche dei servizi offerti
dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e
commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;
g) le condizioni di rinnovo, risoluzione o
eventuale cessione del contratto stesso.
(torna all'indice degli argomenti) |