Fideiussione
Chi è
il fideiussore?
Ai sensi dell'art. 1936 c.c. il
fideiussore è colui che, obbligandosi personalmente
verso il creditore, garantisce l'adempimento di un
debito altrui. Ne deriva il carattere di accessorietà
della garanzia del fideiussore rispetto all'obbligazione
principale, con la conseguenza che la fideiussione non è
valida se non è valida l'obbligazione principale, e che
la garanzia fideiussoria non può eccedere quanto è
dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni
più onerose. Qualora ciò accada, la garanzia opera
esclusivamente entro i limiti dell'obbligazione
principale, ex art. 1941 c.c., stante la nullità della
clausola peggiorativa.
Quale
forma deve assumere il contratto di fideiussione?
Affinchè sorga e possa essere dimostrato l'obbligo
fideiussorio non è richiesto un particolare rigore
formale; è tuttavia necessario che la volontà del
fideiussore sia espressa e non tacita, comunque anche
all'insaputa del debitore, il quale rimane estraneo al
rapporto di garanzia (in tal senso dispone l'art. 1936,
secondo comma, c.c.).
Che
cos' è la c.d. fideiussione omnibus?
Si tratta di un istituto piuttosto
diffuso nella prassi, che ricorre ogniqualvolta le
banche si dichiarino disposte a concedere ad un soggetto
un'apertura di credito più o meno ampia, a condizione
che tutte le obbligazioni che questi assumerà nei
confronti della banca stessa a seguito dell'apertura
siano garantite mediante una fideiussione, che presenta
quindi contenuto indeterminato. La giurisprudenza e la
dottrina tendono a ritenere valida e meritevole di
tutela tale particolare specie di fideiussione, dal
momento che l'oggetto dell'obbligazione fideiussoria,
seppure non determinato, risulta comunque determinabile
con riferimento all'obbligazione principale di volta in
volta assunta dal debitore. Anche in tal caso, comunque,
risolvendosi la fideiussione omnibus in una garanzia per
debiti futuri, il fideiussore risulta tutelato dall'art.
1938 c.c., che prevede la necessaria fissazione di un
importo massimo garantito, al di là del quale il
fideiussore, anche omnibus, non è tenuto a rispondere.
Come
sono regolati i rapporti tra fideiussore e debitore
principale?
Di norma, ai sensi dell'art. 1944
c.c., il fideiussore è obbligato in solido con il
debitore principale al pagamento del debito, il che
significa che il creditore può rivolgersi
indifferentemente all'uno o all'altro soggetto e
pretendere nei confronti di questi di essere soddisfatto
per intero.
Le parti tuttavia possono prevedere
il cosiddetto beneficio di escussione in favore del
fideiussore, in base al quale il creditore dovrà
quantomeno dapprima tentare di soddisfarsi sul debitore
principale e solo in seconda battuta, quando
quest'ultimo risulti incapiente, chiedere il dovuto al
fideiussore. In quest'ultima ipotesi, comunque, il
fideiussore è tenuto a indicare al creditore i beni del
debitore principale da sottoporre ad esecuzione.
Può il
fideiussore che ha pagato il debito rivalersi nei
confronti del debitore principale?
Il
fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei
diritti del creditore, a norma dell'art. 1949 c.c.,
ovvero subentra a quest'ultimo nei diritti che egli
vantava nei confronti del debitore principale, e può
pertanto esercitare la c. d. azione di regresso verso il
debitore principale, anche qualora costui non fosse
consapevole della prestata fideiussione. Il regresso,
invece, come previsto dall'art. 1952 c.c., non può
essere esercitato se il debitore ha a propria volta
pagato il proprio debito per non essere stato avvertito
dal fideiussore circa l'avvenuto pagamento. Peraltro,
qualora il fideiussore abbia pagato senza averne dato
avviso al debitore principale, costui può opporgli le
stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore
al momento del pagamento (ad esempio, la prescrizione
del diritto di credito).
Quando
si estingue la fideiussione?
La
fideiussione, oltre che in caso di estinzione
dell'obbligazione principale, si estingue per recesso
del fideiussore oppure quando, per un comportamento del
creditore assunto in violazione di un obbligo posto
dalla legge o avente fonte contrattuale, non possa
attuarsi la surrogazione del fideiussore nei diritti del
creditore, a norma dell'art. 1955 c.c. Non è invece
causa di estinzione la morte del fideiussore (in tal
senso Cass. sent. n. 4801/00).
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