Divorzio
1.
Quali sono le condizioni per ottenere il divorzio?
La
legge prevede cause tassative di divorzio ( v. par. n.
2), le quali costituiscono condizioni necessarie ma non
sufficienti ai fini della pronuncia di divorzio. Il
giudice deve infatti verificare ( con poteri di
valutazione più o meno ampi, in relazione alle singole
cause di divorzio) l’avvenuto fallimento della comunione
di vita che costituisce il fondamento comune di tutte le
cause di divorzio.
Tale
verifica è necessaria anche nella ipotesi di domanda
congiunta di divorzio ; il consenso dei coniugi non
costituisce infatti causa efficiente del divorzio ( e
quindi non si ha un divorzio propriamente consensuale),
ma ai fini della pronuncia favorevole è pur sempre
necessaria la verifica giudiziale dei fatti posti a
fondamento della domanda.
La
pronuncia giudiziale sarà di scioglimento del matrimonio
se contratto a norma del codice civile ovvero di
cessazione degli effetti civili se si tratta di
matrimonio contratto secondo il rito religioso e
regolarmente trascritto nei registri di stato civile. E’
necessaria la partecipazione del pubblico ministero.
Fonti: legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata
dalla legge 1 agosto 1978, n. 436, e dalla legge 6 marzo
1987, n. 74.
2.
Quali sono le cause di un divorzio?
Uno
dei coniugi può chiedere il divorzio :
quando l’altro coniuge, dopo la celebrazione del
matrimonio, è stato condannato , con sentenza passata in
giudicato, per fatti - anche anteriori al matrimonio –
di particolare gravità, e cioè:
alla
pena dell’ergastolo ovvero ad una pena superiore a 15
anni, anche con più sentenze, per delitti non colposi,
con esclusione dei reati politici e di quelli commessi
per motivi di particolare valore morale e sociale;
a
qualsiasi pena detentiva per i delitti di incesto
(art.564 cp) e per i delitti in materia di violenza
sessuale di cui agli artt. 609 bis ( violenza sessuale)
, 609 quater , 609 quinquies, 609 octies ( introdotti
con legge 1996,n.66);
a
qualsiasi pena detentiva per l’omicidio volontario di un
figlio o per il tentativo di omicidio del coniuge o di
un figlio;
a
qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i
delitti di lesioni personali gravissime, di violazione
degli obblighi di assistenza familiare , di
maltrattamenti in famiglia e verso fanciulli,di
circonvenzione di incapace, in danno del coniuge o di un
figlio, salve le ipotesi di condanna del coniuge
richiedente per concorso ovvero di accertata ripresa
della convivenza coniugale;
nei
casi in cui:
l’altro coniuge è stato assolto dai reati di incesto e
di violenza sessuale cui alle lett. b) e c) del punto n.
1, quando il giudice accerti la inidoneità del convenuto
a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
è
stata pronunciata separazione giudiziale o consensuale e
la separazione si sia protratta da almeno tre anni a
decorrere dalla data di comparizione dei coniugi davanti
al presidente del tribunale nella procedura di
separazione;
il
procedimento penale promosso per i delitti di cui alle
lett. b) e c) del punto n. 1 si è concluso con sentenza
di non doversi procedere per estinzione del reato, ma il
giudice del divorzio accerta che ricorrono le condizioni
di punibilità dei delitti stessi;
il
procedimento penale per incesto si è concluso con
sentenza di non punibilità del fatto per mancanza di
pubblico scandalo;
l’altro coniuge cittadino straniero ha ottenuto
all’estero l’annullamento o lo scioglimento del
matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio;
il
matrimonio non è stato consumato;
è
passata in giudicato sentenza di rettificazione di
attribuzione di sesso , potendo in tal caso la domanda
di divorzio essere presentata sia dal coniuge che ha
mutato sesso, sia dall’altro.
In
sintesi, oltre alle ipotesi cd. penalistiche ( nelle
quali, oltre alla condanna per fatti di particolare
gravità, vanno comprese anche le ipotesi di assoluzione
per vizio di mente , di estinzione del reato , di
mancanza della condizione obiettiva di punibilità nella
fattispecie di incesto), costituiscono causa di
divorzio: la separazione personale ; l’annullamento , lo
scioglimento o il nuovo matrimonio all’estero dell’altro
coniuge; la non consumazione del matrimonio; il
mutamento di sesso.
3.
Quali sono le conseguenze del divorzio con riferimento:
a) ai
rapporti personali tra i coniugi?
Rapporti personali. La pronuncia di divorzio comporta:
-
in primo luogo l’estinzione del vincolo coniugale ,
con conseguente restituzione ai coniugi dello stato
libero che consente loro di contrarre nuovo
matrimonio; ma per la donna vige il divieto
temporaneo di nuove nozze , salvo che ricorrano le
ipotesi di cui all’art. 89 cc;
-
per la donna, la perdita del cognome che aveva
aggiunto al proprio ; ma il tribunale può
autorizzare la donna che ne faccia richiesta a
conservare il cognome del marito in aggiunta al suo,
quando sussista un interesse della ricorrente ovvero
dei figli meritevole di tutela.
Non
fa venire meno il vincolo di affinità ed in particolare
non fa cessare l’impedimento dell’affinità in linea
retta ( art. 87, n. 4, cc); non fa perdere la
cittadinanza al coniuge straniero che l’abbia acquisita
a seguito di matrimonio.
b)
alla proprietà dei beni comuni?
Proprietà dei beni comuni. Il divorzio determina lo
scioglimento della comunione legale ( la quale riguarda
tutti gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o
separatamente durante il matrimonio, salvo che si tratti
dei beni personali indicati nell’art. 179 cc) , nonché
lo scioglimento del fondo patrimoniale ; ma qualora vi
siano figli minori il fondo permane fino alla maggiore
età dell’ultimo dei figli minori . Non produce effetti
sulla comunione ordinaria ( per esempio in caso di beni
acquistati prima del matrimonio pro-quota , o anche
durante il matrimonio ma in regime di separazione dei
beni ) , che può essere sciolta ad istanza di uno dei
coniugi.
c)
all’esercizio della potestà parentale sui figli minori?
Potestà parentale , il tribunale che pronuncia il
divorzio dispone anche l’affidamento dei figli ad uno
dei genitori o - se ritenuto utile nell’interesse dei
figli – l’affidamento congiunto o alternato ; stabilisce
le modalità di visita del genitore non affidatario ; dà
disposizioni per l’amministrazione dei beni dei figli;
adotta provvedimenti per il contributo di mantenimento a
carico del genitore non affidatario.
Il
coniuge affidatario è preferito nell’assegnazione del
diritto di abitazione nella casa familiare. ( Per
ulteriori informazioni vedere: “Responsabilità
parentale” – Italia)
d)
all'assegno di mantenimento a carico di un coniuge e a
favore dell'altro?
Assegno di mantenimento . Con la pronuncia di divorzio
il tribunale , ad istanza di parte, dispone
l’attribuzione di un assegno periodico di mantenimento a
favore del coniuge che non abbia mezzi adeguati ovvero
non possa procurarseli per ragioni obiettive. L’obbligo
di corrispondere l’assegno cessa nel caso di passaggio a
nuove nozze del coniuge beneficiario . L’assegno di
divorzio , su accordo della parti, può anche essere
corrisposto in unica soluzione, mediante trasferimento
in favore del coniuge beneficiario del diritto di
proprietà su un immobile. ( Per ulteriori informazioni
vedere: Crediti alimentari – Italia)
Ulteriori effetti. Il coniuge divorziato e non passato a
nuove nozze, che sia titolare di un assegno di divorzio,
ha, altresì, diritto ad una percentuale della indennità
di fine rapporto di lavoro percepita dall’altro coniuge
; in caso di morte dell’ex coniuge, ha diritto alla
pensione di reversibilità ovvero a concorrere alla
ripartizione della pensione con il coniuge superstite,
nonché ad un assegno successorio a carico dell’eredità ,
qualora versi in stato di bisogno. La legge prevede
altresì la possibilità per il coniuge beneficiario di
iscrivere ipoteca ovvero di ottenere il sequestro dei
beni del coniuge obbligato.
Violazione obbligo mantenimento. Il coniuge che si
sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno per
il mantenimento del coniuge e/o dei figli commette il
reato di violazione degli obblighi di assistenza
familiare ( art. 570 cod.pen.).
4.
Cosa significa la nozione di "separazione personale" in
termini pratici?
La
separazione personale dei coniugi implica la cessazione
legalmente sanzionata dell’obbligo di convivenza a loro
carico. La separazione di fatto è priva di effetti (
fatte salve le situazioni anteriori alla legge di
riforma del 1975,n. 151)
Per
effetto della separazione non viene meno il rapporto
coniugale, ma si ha solo un’attenuazione del vincolo.
La
separazione legale può essere giudiziale o consensuale .
Fonti: la disciplina di carattere sostanziale è
contenuta nel codice civile (artt. 150 e segg. cc; in
materia successoria v. artt. 548 e 585 cc).
5.
Quali sono le condizioni per la separazione legale?
La
separazione giudiziale presuppone l’accertamento di
fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione
della vita coniugale o da recare grave pregiudizio
all’educazione della prole. La legittimazione spetta
anche al coniuge che abbia provocato tali situazioni.
Su
richiesta di parte, il giudice - ove ne ricorrano i
presupposti – dichiara a quale dei coniugi sia
addebitabile la separazione ( con tale pronuncia il
legislatore della riforma del 1975 ha sostituito la
precedente pronuncia di separazione per colpa,
abbandonando la concezione di “sanzione” fondata sulla
colpa e introducendo il concetto di “rimedio” ad una
situazione di intollerabilità della convivenza o di
pregiudizio per i figli minori) .
L’addebito ( la cui domanda può essere proposta solo nel
giudizio di separazione ) rileva ai fini
dell’attribuzione dell’assegno di mantenimento e ai fini
successori. E’ necessaria la partecipazione del pubblico
ministero.
La
separazione consensuale trova la sua fonte nell’accordo
dei coniugi, ma acquista efficacia solo con il
provvedimento di omologazione da parte del giudice, cui
spetta la funzione di controllare che i patti
intervenuti tra i coniugi siano conformi ai superiori
interessi della famiglia. In particolare, se l’accordo
relativo all’affidamento e al mantenimento dei figli è
in contrasto con l’interesse di questi ultimi , il
giudice riconvoca le parti indicando le modificazioni da
adottare e, in caso di soluzione inidonea, può rifiutare
allo stato l’omologazione. Si ritiene in giurisprudenza
non necessaria la partecipazione del pubblico ministero
quando non vi siano minori.
6.
Quali sono le conseguenze della separazione legale?
Rapporti personali: con la separazione (giudiziale o
consensuale) viene meno l’obbligo di assistenza in tutte
le forme che presuppongono la convivenza; cessa la
presunzione di paternità; la donna non perde il cognome
del marito che aveva aggiunto al proprio, ma il giudice
– su istanza di quest’ultimo - può vietarne l’uso ove
esso sia gravemente pregiudizievole, così come può
autorizzare la moglie a non farne uso qualora ne possa
derivare un pregiudizio.
Proprietà beni comuni: la pronuncia di separazione
determina lo scioglimento della comunione legale.
Potestà parentale: il giudice che pronuncia la
separazione provvede sull’affidamento dei figli minori e
stabilisce la misura dell’assegno a carico del coniuge
non affidatario per il mantenimento dei figli. Il
coniuge affidatario è preferito nell’assegnazione del
diritto di abitazione nella casa coniugale ( Per
ulteriori informazioni vedere “Responsabilità parentale”
– Italia) .
Assegno di mantenimento: il giudice, se richiesto,
stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia stata
addebitata la separazione il diritto di ricevere
dall’altro coniuge un assegno di mantenimento, qualora
non abbia adeguati redditi propri. In caso di addebito,
resta salvo il diritto del coniuge che si trovi in stato
di bisogno a ricevere gli alimenti, cioè a ricevere
periodicamente una somma nei limiti di quanto necessario
al suo sostentamento ( Per ulteriori informazioni v.
“Crediti alimentari “– Italia)
La
giurisprudenza ha ritenuto applicabile all’assegno di
separazione il criterio di adeguamento automatico
previsto espressamente per l’assegno di divorzio.
E’
possibile la successiva modifica dei provvedimenti
relativi all’affidamento dei figli e alla misura
dell’assegno ( per il coniuge e per i figli). La
violazione dell’obbligo di versamento dell’assegno
costituisce reato (art. 570 cp).
Separazione senza e con addebito: Il coniuge separato
cui non sia stata addebitata la separazione mantiene gli
stessi diritti successori del coniuge non separato.
Il
coniuge cui sia stata addebitata la separazione ha
diritto solo ad un assegno vitalizio se al momento
dell’apertura della successione godeva di un assegno
alimentare a carico del coniuge deceduto ( ex artt. 548
e 585 cc).
Ulteriori effetti: la sentenza di separazione
costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca
giudiziale; in caso di inadempienza, su richiesta
dell’avente diritto, il giudice può ordinare il
sequestro dei beni dell’obbligato e ordinare a terzi ,
tenuti a corrispondere somme periodiche all’obbligato,
di versarne una parte agli aventi diritto.
7.
Cosa significa la nozione di "annullamento del
matrimonio" in termini pratici?
Il
codice civile raccoglie sotto la categoria della
“nullità” ( artt. 117 e segg. codice civile) ipotesi tra
loro diverse, riconducibili alla nullità ovvero
all’annullabilità del matrimonio. E’ preferibile
utilizzare la categoria della invalidità e fare
riferimento in concreto alle singole figure di
invalidità e al relativo regime giuridico.
Il
matrimonio è invalido quando è inficiato dai vizi
espressamente indicati dal legislatore e che devono
essere fatti valere con apposita impugnativa.
L’azione di annullamento del matrimonio non si trasmette
agli eredi, salvo che il giudizio sia già pendente. E’
necessaria la partecipazione del pubblico ministero.
Fonti: la disciplina di carattere sostanziale è
contenuta nel codice civile ( artt. 117 – 129 bis cc)
8.
Quali sono le cause di annullamento del matrimonio?
Le
cause di invalidità del matrimonio sono le seguenti (
artt. 117 e segg. cc):
vincolo di precedente matrimonio di uno dei coniugi (
mancanza della libertà di stato); l’invalidità è
assoluta e imprescrittibile; la legittimazione spetta ai
coniugi, agli ascendenti prossimi, al pubblico ministero
e a chiunque vi abbia interesse;
impedimentum criminis; tale causa sussiste quando il
matrimonio viene contratto da persone delle quali l’una
è stata condannata per omicidio consumato o tentato in
danno del coniuge dell’altra; l’invalidità è assoluta e
insanabile e può essere fatta valere dai coniugi, dal
pubblico ministero e da chiunque vi abbia interesse;
interdizione per infermità di mente di uno dei coniugi ;
la pronuncia di interdizione può intervenire anche
successivamente al matrimonio , purché accerti
l’esistenza della incapacità al momento del matrimonio;
la impugnazione può essere proposta dal tutore, dal
Pubblico Ministero e da chiunque vi abbia interesse;
incapacità di intendere e di volere ( cd. incapacità
naturale) di uno dei coniugi; l’impugnazione può essere
proposta dal coniuge che – benché non interdetto – provi
di avere contratto il vincolo matrimoniale trovandosi in
condizioni di incapacità di intendere e di volere;
l’azione non può essere proposta se - dopo il recupero
delle facoltà mentali – vi sia stata coabitazione per un
anno;
difetto di età; la legittimazione spetta ai coniugi, al
Pubblico Ministero e ai genitori; il già minorenne non
può agire dopo oltre un anno dalla maggiore età;
vincolo di parentela, affinità, adozione, e affiliazione
; l’invalidità può essere fatta valere dai coniugi, dal
Pubblico Ministero e da chiunque vi abbia interesse,
salvo che sia trascorso un anno dalla celebrazione e si
tratti di una ipotesi in cui sarebbe stata possibile
l’autorizzazione
violenza, timore ed errore ( consenso estorto con
violenza o determinato da timore di eccezionale gravità
derivante da cause esterne allo sposo; errore sulla
identità della persona o errore essenziale sulle qualità
personali dell’altro coniuge ex art. 122 cc); la
legittimazione spetta al coniuge il cui consenso sia
affetto da uno dei vizi sopra indicati, salvo che via
stata coabitazione per un anno dal momento di cessazione
della causa di violenza o di timore ovvero dalla data di
scoperta dell’errore;
simulazione; il matrimonio può essere impugnato da
ciascuno dei coniugi i quali abbiano contratto
matrimonio con l’accordo di non adempiere agli obblighi
e di non esercitare i diritti che ne derivano; l’azione
non può essere proposta decorso un anno dalla
celebrazione del matrimonio ovvero quando i contraenti,
anche per breve tempo, abbiano convissuto more uxorio
successivamente alla celebrazione del matrimonio.
9.
Quali sono le conseguenze della pronuncia di
annullamento del matrimonio?
Se i
coniugi erano in buona fede ( e cioè ignoravano il vizio
al momento della celebrazione), il matrimonio si
considera valido fino alla pronuncia di annullamento, la
quale opera con effetti ex nunc ( cd. matrimonio
putativo). I figli nati o concepiti durante il
matrimonio si considerano figli legittimi e quindi per
essi trova applicazione la disciplina prevista per il
caso di separazione personale dei coniugi con figli
minori.
Il
giudice può altresì disporre a carico di uno dei coniugi
l’obbligo di corrispondere per un periodo non superiore
a tre anni somme periodiche di denaro a favore
dell’altro coniuge che non abbia redditi propri adeguati
e non sia passato a nuove nozze.
Se
uno solo dei coniugi era in buona fede, gli effetti del
matrimonio putativo si verificano in suo favore e in
favore dei figli. Il coniuge in mala fede è tenuto a
corrispondere una congrua indennità corrispondete al
mantenimento per tre anni, oltre alla prestazione degli
alimenti se non vi siano altri obbligati.
Se i
coniugi erano in mala fede, il matrimonio produce
effetti rispetto ai figli nati o concepiti durante il
matrimonio, salvo che la nullità dipenda da bigamia o da
incesto ; i figli nati da matrimonio nullo per bigamia
potranno acquisire lo stato di figli naturali
riconosciuti.
La
buona fede si presume e deve sussistere soltanto nel
momento della creazione del vincolo matrimoniale.
10.
Vi sono mezzi alternativi non giudiziali per la
risoluzione di questioni relative al divorzio senza la
necessità di adire l’autorità giudiziaria ?
Non
sono previste forme alternative di risoluzione delle
questioni relative al divorzio ( o alla separazione) ;
in particolare non è previsto il ricorso alla mediazione
familiare. Sono all’esame del Parlamento progetti di
legge che prevedono la mediazione familiare al fine di
consentire ai coniugi di pervenire a soluzioni
concordate in materia di affidamento dei figli..
11. A
chi bisogna presentare la domanda di divorzio, di
separazione, di annullamento del matrimonio? Quali sono
le formalità da rispettare e i documenti che devono
essere uniti alla domanda?
La
disciplina processuale del divorzio è applicabile anche
al procedimento di separazione giudiziale, salvo i
limiti di compatibilità; è residuale l’applicazione
delle previsioni di cui agli arrt. 706 e segg. cpc..
Il
giudizio si svolge nelle forme di un procedimento
speciale di cognizione che segue regole differenziate
rispetto a quelle del rito ordinario, soprattutto nella
fase introduttiva.
Competenza: tribunale , in composizione collegiale, del
luogo di residenza o domicilio del coniuge convenuto
oppure, nel caso di irreperibilità o di residenza
all’estero, del luogo di residenza o domicilio del
ricorrente; se entrambi risiedono all’estero, è
competente qualunque tribunale della Repubblica. Nel
caso di divorzio congiunto, i coniugi possono scegliere
il luogo di residenza o domicilio dell’uno o dell’altro.
Procedimento: la domanda di divorzio si propone in forma
di ricorso che va depositato presso la cancelleria del
tribunale competente ; al ricorso vanno allegati i
documenti che si offrono in comunicazione, ma è
possibile produrli anche direttamente all’udienza
presidenziale; il ricorso e il decreto con il quale il
presidente del tribunale ha fissato l’udienza di
comparizione dei coniugi davanti a sé devono essere
notificati a cura del ricorrente all’altro coniuge; se
all’udienza presidenziale il tentativo di conciliazione
non ha esito positivo, il presidente adotta i
provvedimenti temporanei nell’interesse dei coniugi e
dei figli e fissa l’udienza davanti al giudice
istruttore, davanti al quale la trattazione della causa
si svolge secondo le regole del processo ordinario di
cognizione.
Divorzio congiunto: l’istanza congiunta presuppone
l’accordo dei coniugi sia in ordine al divorzio sia in
ordine alle condizioni postmatrimoniali riguardanti i
figli e i rapporti economici. Il procedimento è
semplificato.
Fonti: legge 1970, n. 898 e succ. mod.; per la
separazione personale è residuale l’applicazione degli
artt. 706-711 CPC
12.
Posso ottenere il patrocinio a spese dello Stato per
coprire i costi della procedura?
E’
previsto il patrocinio a spese dello Stato e quindi è
possibile farsi assistere da un avvocato senza dover
affrontare le spese di difesa e le altre spese
processuali. Del patrocinio a spese dello Stato può
usufruire anche il cittadino straniero regolarmente
soggiornante in Italia. Per le condizioni di ammissione
a tale beneficio si rinvia alla legge 1990/217 e alla
scheda sul patrocino a spese dello Stato. Poiché la
domanda va presentata al consiglio dell’ordine degli
avvocati possono essere consultati i relativi siti web (
per il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma)
nonché il sito del Ministero della giustizia.
Fonti: legge 1990 n. 217 , come modificata dalla legge
2001,n.134.
13.
E’possibile proporre appello contro una decisione
relativa alla pronuncia di divorzio, di separazione
legale o di annullamento del matrimonio?
Le
sentenze di separazione giudiziale, di divorzio o di
annullamento del matrimonio sono suscettibili di
impugnazione mediante il mezzo dell’appello. Le sentenze
non definitive in materia di divorzio ( per esempio
quando la causa prosegue per la determinazione
dell’assegno) o di separazione ( per esempio quando la
causa prosegue per la pronuncia sull’addebito o
sull’assegno ) non sono suscettibili di appello
differito ( cioè unitamente alla sentenza definitiva) ,
ma devono essere impugnate nei termini di legge.
14.
Qual è la procedura per ottenere il riconoscimento in
Italia di una decisione di divorzio, di separazione
personale o di annullamento del matrimonio resa da un
tribunale di un altro Paese della U.E.?
Trova
in materia applicazione il regolamento (CE) n. 2201/2003
del 27 novembre 2003. che prevede una procedura comune a
tutti i Paesi della U.E.
Il
riconoscimento è automatico ; quindi non è necessario
alcun procedimento per l’aggiornamento delle iscrizioni
nello stato civile di uno Stato membro a seguito di
decisione di divorzio, separazione, annullamento contro
la quale non sia più possibile proporre impugnazione.
Ma
ogni parte interessata può anche far dichiarare che la
decisione deve essere o non può essere riconosciuta; i
motivi di non riconoscimento sono espressamente previsti
dal regolamento. L’istanza (nella forma del ricorso) si
propone alla corte di appello territorialmente
competente ( con riferimento al luogo di attuazione
della decisione, in applicazione delle norme interne ).
Il giudice decide senza indugio ( anche senza
contraddittorio) e la decisione viene comunicata al
richiedente.
15.
Qual è il giudice competente in Italia per l’opposizione
al riconoscimento di una decisione di divorzio ,
separazione o annullamento di matrimonio resa da un
tribunale di altro Paese della U.E.? Quale procedura è
applicabile in questi casi?
Contro la decisione sul riconoscimento ciascuna delle
parti può proporre opposizione davanti alla corte di
appello che ha adottato il provvedimento, nel termine di
un mese dalla sua notificazione ( due mesi se la
controparte è residente in uno Stato diverso); in questa
seconda fase vanno rispettate le regole del
contraddittorio e trovano applicazione le ordinarie
disposizioni sul processo contenzioso.
Contro la sentenza che decide sull’opposizione è ammesso
ricorso per cassazione (V. allegati al Regolamento).
16.
Qual e il diritto applicabile nel quadro di una
procedura di divorzio tra coniugi che non risiedono in
Italia o che sono di nazionalità diversa?
dalla
legge nazionale comune dei coniugi al momento della
domanda di separazione o di divorzio ; nel caso di
coniugi con diversa cittadinanza, la ricerca della legge
applicabile viene rimessa al prudente apprezzamento del
giudice che dovrà individuare il paese in cui la vita
coniugale è prevalentemente localizzata .
Se la
legge straniera in concreto applicabile non prevede la
separazione personale e il divorzio, troverà
applicazione la legge italiana ( art. 31 legge 1995,n.
218), prevalendo in tal caso la lex fori. Al riguardo,
va in particolare rilevato che l’applicazione della
legge italiana non presuppone la cittadinanza italiana
del coniuge richiedente e può essere invocata anche da
uno straniero, sia in un matrimonio misto sia in un
matrimonio tra stranieri.
Con
riferimento alle ipotesi formulate nel quesito, ai
coniugi italiani che abbiano presentato in Italia
domanda di separazione o di divorzio sarà applicabile la
legge italiana, anche se non residenti in Italia; se si
tratta di coniugi di nazionalità diversa, troverà
applicazione la legge dello Stato nel quale si è
prevalentemente localizzata la vita matrimoniale ; ma se
detta legge non conosce gli istituti della separazione o
del divorzio il giudice (italiano) applicherà la legge
italiana.
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