Diritto del consumatore
Ho
letto che esiste una apposita tutela per chi acquista un
pacchetto turistico; è vero? Quando si applica questa
disciplina?
Il Codice del Consumo (D.L.vo 6
settembre 2005, n. 206), al capo II del titolo IV
(articoli 82 – 100) prevede un’apposita tutela per il
cittadino – consumatore che abbia acquistato un c.d.
“pacchetto turistico” sul territorio nazionale.
La disciplina di tutela del
consumatore nel caso di acquisto di pacchetti turistici
(viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso), a norma
dell’art. 84 del Codice del Consumo, si applica nel caso
di pacchetti venduti ad un prezzo forfetario, di durata
superiore alle 24 ore o comprendenti almeno una notte,
che presentino almeno 2 dei seguenti elementi: 1)
trasporto, 2) alloggio, 3) servizi turistici non
accessori al trasporto o all’alloggio (es: itinerari,
visite, escursioni).
Il contratto di vendita di pacchetti
turistici deve essere redatto in forma scritta e in
termini chiari e precisi; al consumatore deve essere
rilasciata copia sottoscritta o timbrata
dall’organizzatore.
Pochi
giorni prima della partenza per una vacanza “tutto
compreso” l’operatore mi ha comunicato che il prezzo era
aumentato. È lecito?
A norma dell’art. 90 del Codice del
Consumo (D.L.vo 6 settembre 2005, n. 206) la revisione
del prezzo forfetario corrisposto per l’acquisto di un
pacchetto turistico è ammessa solo quando espressamente
prevista nel contratto (occorre quindi leggere
attentamente il contratto che si sottoscrive) e solo in
conseguenza della variazione del costo trasporto, del
carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di
atterraggio, di sbarco e imbarco nei porti e negli
aeroporti.
Ovviamente l’operatore deve
adeguatamente motivare al consumatore l’aumento dei
costi.
Tale aumento non può essere superiore
al dieci per cento dell’originario ammontare; in caso
l’aumento sia superiore l’acquirente può recedere dal
contratto, previo rimborso delle somme già versate.
In ogni caso, l’aumento non può
essere richiesto se mancano meno di venti giorni dalla
partenza.
In
caso di over – booking come può difendersi il
consumatore?
Innanzitutto occorre definire cosa si
intende per “overbooking”. Con overbooking si intende
l’invalsa prassi, usualmente adottata delle compagnie
aeree e dalle catene alberghiere, consistente
nell’emissione di un numero di prenotazioni superiore ai
posti disponibili, tale da comportare l’impossibilità,
per alcuni passeggeri muniti di regolare prenotazione,
di imbarcarsi sull’aereo o di godere dell’agognato
soggiorno.
Una prima tutela al cittadino –
consumatore è stata predisposta dall’Unione Europea,
dapprima con il Regolamento CEE n. 295 del 04/02/1991,
il quale prevedeva compensazioni per i passeggeri nel
caso di negato imbarco, e poi con il Regolamento CE n.
261 del 11/02/2004, con il quale venivano inasprite tali
compensazioni pecuniarie.
Oggi, ove il viaggio venga cancellato
per fatto imputabile all’organizzatore, il consumatore
ha diritto ad ottenere (ai sensi dell’art. 92 del Codice
del Consumo, D. L.vo 6 settembre 2005, n. 206) 1) altro
pacchetto di qualità equivalente o superiore senza
supplemento di prezzo, ovvero 2) un pacchetto di qualità
inferiore previa restituzione della differenza, ovvero
3) rimborso, entro 7 giorni dalla cancellazione o dal
recesso, della somma corrisposta.
In ogni caso, in caso di mancato o
inesatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte
dell’organizzatore, lo stesso è tenuto al risarcimento
del danno, salvo che non provi che il mancato o inesatto
adempimento è dipeso da impossibilità della prestazione
derivante da causa a lui non imputabile (es.: guerra,
terremoto, tsunami, etc.)(art. 93 Codice del Consumo).
Mi
hanno rubato denaro ed oggetti personali dall’armadietto
della palestra. Ho chiesto al titolare il risarcimento
del danno ma mi è stato risposto che si non risponde per
i beni depositati nell’armadietto. E’ vero?
Allorquando si paga il biglietto di
ingresso per accedere ad una palestra (o ad una
piscina), si stipula un contratto complesso con il quale
il titolare della palestra si obbliga non solo a far
accedere l’utilizzatore alle attrezzature sportive, ma
anche a fargli godere di tutte le attrezzature che si
trovano nella palestra stessa, ivi compresi gli
armadietti atti a riporre i beni ed oggetti personali.
Il titolare si assume quindi anche
l’obbligo di custodire i beni degli avventori e a
restituirli al termine dell’attività sportiva.
Secondo la giurisprudenza
maggioritaria si applica infatti, al deposito presso gli
armadietti della palestra, la disciplina riguardante il
deposito in albergo di cui agli artt. 1783 e seguenti
c.c..
Per effetto di tale assimilazione, il
gestore dell’impianto sportivo risponde per ogni
deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose
portate nell’impianto sportivo.
Eventuali dinieghi di responsabilità
risulterebbero del tutto inefficaci e privi di
fondamento a norma dell’art. 1785 quater c.c..
Sono
stato morso da un animale presso un hotel estero dove
trascorrevo le mie vacanze; preciso che l’animale era
stato utilizzato dall’albergatore per l’intrattenimento
degli ospiti. Al rientro ho fatto richiesta di danno al
tour operator che mi aveva organizzato il soggiorno, ma
questi rifiuta ogni responsabilità. Ho diritto a
richiedere i danni? E a chi?
Sicuramente Lei avrà diritto ad
ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa
del morso e il diniego di responsabilità posto in essere
dal tour operator risulta del tutto infondato e
pretestuoso.
La fattispecie in esame è regolata
dal Codice del Consumo (D. Lgs. 206 del 2005) agli artt.
93-96, i quali prevedono la responsabilità
dell’organizzatore in caso di mancato o inesatto
adempimento delle obbligazioni da questi assunte.
In questi casi il tour operator va
responsabile per i danni occorsi ai
consumatori-vacanzieri a questi occorsi durante il
periodo di vacanza.
Nel caso in esame il tour operator
non potrebbe nemmeno invocare l’esonero da
responsabilità previsto dall’art. 96 del Codice del
Consumo, a mente del quale l’organizzatore non risponde
dei danni se questi sono imputabili al consumatore, se
dipendono dal fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o da caso fortuito o forza maggiore.
La Suprema Corte di Cassazione,
intervenendo recentemente in materia, ha statuito che il
pacchetto turistico non si esaurisce nel vitto e
alloggio da fornire al turista, ma comprende anche i
doveri di salvaguardia dell’incolumità del turista
(Cass. Civile, Sez. III, sentenza 03/12/2009, n. 25396).
In altri termini, l’organizzatore ha
l’obbligo di verificare il grado di affidabilità della
struttura turistica prescelta, assumendosi così il
rischio d’impresa, che consiste anche nella possibilità
di sbagliare la scelta dei collaboratori.
Pertanto, le consiglio di insistere nella Sua richiesta
di risarcimento danni al tour operator.
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