Diritto di Autore
Sono
stato incaricato da una impresa edile di predisporre un
pannello pubblicitario al fine di divulgare un progetto
relativo alla costruzione di un villaggio residenziale e
relativa urbanizzazione. A tal fine ho utilizzato una
fotografia, reperita in un centro di riproduzioni e
stampa della zona, che ritraeva il paesaggio ove sarebbe
sorto il villaggio. Per meglio valorizzare l’importanza
del progetto ho rappresentato sul pannello il paesaggio
così come si presentava prima dell’l’intervento di
edificazione (tramite la predetta fotografia) e come si
sarebbe trasformato dopo le opere edili (grazie a delle
elaborazioni grafiche). Purtroppo a seguito della
presentazione del progetto è sorto un problema, l’autore
della fotografia ne ha rivendicato la proprietà. Il suo
autore pretende un risarcimento danni per violazione del
diritto d’autore. Preciso che la fotografia è meramente
rappresentativa del paesaggio e che sullimmagine non
compariva alcuna data né firma. Dopo alcune ricerche ho
scoperto che l’autore dell’immagine non è un fotografo
professionista. Vorrei sapere se la richiesta
dell’autore è fondata e se devo temere qualcosa?
La fattispecie in oggetto è regolata
dalla L. n. 633/41, e succ. modifiche, (di seguito
denominata semplicemente L.d.a.) emanata dal Legislatore
per disciplinare il diritto d'autore ed i diritti ad
esso connessi.
La L.d.a. prevede tre diverse
categorie di immagini fotografiche: le fotografie
creative, protette come opere dell'ingegno ai sensi
dell'art. 2, c. 1, n. 7, le semplici fotografie,
ovvero immagini non creative ottenute con il processo
fotografico o con processo analogo e tutelate ai sensi
degli art. 87 e sgg. nell'ambito dei diritti connessi e
le fotografie di scritti, documenti, carte d'affari,
oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti similari
che sono escluse anche dalla tutela accordata alle
semplici fotografie.
Dal tenore del quesito, appare che la
fotografia da Lei usata sul pannello divulgativo per
rappresentare il paesaggio prima della realizzazione del
villaggio residenziale, dovrebbe rientrare di buon
diritto nella tipologia delle "semplici fotografie".
La L.d.a., infatti, riconosce l'opera
fotografica come vera e propria opera dell'ingegno se
possiede un valore artistico e connotati di creatività
tali da far considerare predominante l'intervento
compositivo del fotografo.
In tal senso la Corte d'Appello di
Milano con Sentenza del 7.11.00 afferma "non è
protetta dal diritto d'autore la fotografia che non va
oltre la precisa e nitida riproduzione degli oggetti
scelti, non trasmette alcuna reinterpretazione
soggettiva della realtà, non evoca alcuna suggestione,
pur trattandosi di un buon prodotto artigianale, che non
si discosta, per tecnica ed impostazione concettuale, da
tante analoghe riproduzioni fotografiche di oggetti
della vita comune, che vengono riprodotti al meglio
senza alcuna pretesa se non quella di ottenere una
gradevole immagine degli stessi".
Sempre dello stesso orientamento è
anche la Sentenza del Tribunale di Milano del 28.06.93
che asserisce "la tutela dell'opera di carattere
creativo nel campo della fotografia è operante tutte le
volte che il fotografo non si sia limitato ad una
riproduzione della realtà, sebbene attraverso procedure
tecnicamente sofisticate, ma abbia inserito nell'opera
la propria fantasia, il proprio gusto e la propria
sensibilità, così da trasmettere le proprie emozioni a
chi esamini la fotografia in tal guisa realizzata; dal
punto di vista tecnico l'autore curerà particolari luci,
scorci, inquadrature e simili, nel tentativo di
aggiungere una dose di immaginazione alla riproduzione
meccanica del soggetto".
La succitata normativa prevede,
qualora si tratti di semplici fotografie, che al
fotografo siano corrisposti i diritti esclusivi di
riproduzione, diffusione e spaccio. La tutela dura venti
anni dalla data di realizzazione della fotografia.
In merito il legislatore ha adottato
anche un altro principio, sicuramente favorevole alla
diffusione delle opere fotografiche. L'art. 90 L.d.a.
prescrive, infatti, che per utilizzare immagini o
fotografie altrui occorre riportare per ogni esemplare
della foto "il nome del fotografo, o, nel caso
previsto nel secondo comma dell'art. 88, della ditta da
cui il fotografo dipende o del committente; la data
dell'anno di produzione della fotografia; il nome
dell'autore dell'opera d'arte fotografata".
In tale ipotesi il fotografo avrà
diritto ad un equo compenso.
In caso di mancanza di tali
informazioni, la riproduzione delle foto non si
considera abusiva qualora il fotografo - o il suo
datore di lavoro - non provino la malafede di chi le ha
riprodotte.
Infine, nessun diritto sarà dovuto
qualora il fotografo abbia ceduto il negativo, caso in
cui l'art 89 L.d.a. presume anche la cessione del
diritto di riproduzione.
Alla luce delle sopra esposte
argomentazioni paiono destituite di ogni fondamento le
richieste risarcitorie avanzate dall'autore della
fotografia.
Richieste che troverebbero
accoglimento in sede giudiziaria, in punto di an,
solo qualora alla foto de qua fosse
riconosciuta valenza artistica.
La tutela accordata dal legislatore
alle opere frutto dell'ingegno comprende, infatti, la
rifusione del danno morale nonché di quello
patrimoniale.
Ho
realizzato un sito web, vorrei sapere se è possibile
applicare la tutela prevista dalla legge sul diritto di
autore?
La questione pregiudiziale che si
pone nel nostro caso è individuare se il sito web possa
essere in astratto oggetto di tutela da parte
della legge sul diritto di autore, pur non avendo il
legislatore espressamente contemplato in quella
normativa il sito web o l'opera multimediale tra le
esemplificazioni delle opere protette indicate dall'art.
2 l.d.a.
Il sito web, per sua natura, è
costituito da un insieme di elementi che di per sé
costituiscono opere dell'ingegno; infatti, anche nel
caso di specie, il sito web (omissis) è costituito da
testi, immagini, elementi grafici, codice, software ,
che coesistono e sono combinati in un unico prodotto.
La consultazione dell'opera in
questione è permessa da un software detto Browser di
navigazione, che interpreta il linguaggio con cui è
stato realizzato il sito e ne permette la
visualizzazione in pagine all'utente.
Proprio in considerazione della
pluralità di elementi che costituiscono il sito web,
occorre distinguere se nel caso di specie tale opera
possa essere qualificata come opera collettiva
ai sensi dell'art. 3 l.d.a. ovvero come opera comune
ai sensi dell'art. 10 l.d.a.
Nell'ipotesi in cui l'opera sia il
risultato del contributo indistinguibile ed inscindibile
di più soggetti, il diritto d'autore appartiene, in
comune, a tutti i coautori (art. 10 l.d.a.) e risulta
pertanto applicabile la normativa sulla comunione di cui
agli art. 1100 C.C. e ss., mentre, se l'opera è
costituita "dalla riunione di opere o di parti di opere
che hanno carattere di creazione autonoma, come
risultato della scelta e del coordinamento a un
determinato fine", i diritti spettano al coordinatore
dell'opera "indipendentemente e senza pregiudizio dei
diritti di Autore sulle opere o sulle parti di opere di
cui sono composte" ( artt. 3 e 7 l.d.a.).
In relazione al fatto che la
realizzazione del sito nel suo complesso viene
attribuita ad unico soggetto giuridico, la società
produttrice, che è in buona sostanza "l'assemblatore e
coordinatore dell'opera", cioè il soggetto che
ha reso possibile la coesistenza delle diverse parti
(codice, grafica, foto, testi) in un unica "opera", a
questa spetterà la tutela del diritto d'autore
dell'opera collettiva.
Si esclude l'applicabilità dell'art.
10 l.d.a., in quanto il contributo dei soggetti è
scindibile e distinguibile (autore della grafica, autore
delle foto, autore del codice,etc.).
Pertanto, sotto il profilo della
legittimazione attiva in un eventuale procedimento
giudiziario in cui potrebbe essere richiesto di
accertare e dichiarare eventuali violazioni del diritto
d'Autore sull'intera opera, trattandosi di opera
collettiva ai sensi dell'art. 3 l.d.a., questa spetterà
alla società produttrice, salvo comunque ed
impregiudicato il diritto d'autore sulle singole opere o
parti di opere della composizione, per i rispettivi
autori.
Sul piano contenutistico, la
dottrina, nel tempo, ha cercato di ricondurre l'opera
multimediale (sito web, dvd multimediale, et alia)
a generi di opere diversi fra loro, al fine di
estendervi in via analogica la tutela prevista dalla
legge 633/41.
L'opera multimediale è stata
accostata di volta in volta alla categoria prevista
dall'art. 2 n. 8 l.d.a. programmi per elaboratore,
in considerazione del fatto che la creazione di un sito
web o di un'opera multimediale presuppone un'attività di
programmazione prevalente rispetto alle altre attività,
ovvero alla categoria delle banche di dati
(art. 2 n. 9 l.d.a.).
Pare più accreditata, tuttavia, la
teoria secondo la quale le singole parti che compongono
l'opera godono di tutela autonoma; a titolo
esemplificativo, la grafica di un sito (layout), pur non
rientrando nelle categorie tipiche di opere dell'ingegno
previste dall'art. 2 l.d.a., se originale, è meritevole
di tutela al pari di qualsiasi altra immagine artistica
compresa nella elencazione dell'art. 2 l.d.a.
Da
quanto precede emerge con sufficiente sicurezza che, a
prescindere dalla riconduzione del sito web ad una
piuttosto che ad un'altra categoria prevista dalla legge
sul diritto di autore, in astratto il sito
Internet risulta essere tutelato dalla legge sul diritto
di autore; occorre ricordare, però, che in concreto
il presupposto per ritenere applicabile la predetta
legge è rappresentato dall'esistenza di un'opera
dell'ingegno caratterizzata da originalità e novità
oggettiva (c.d. «creatività»), presupposti che
secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione sono
integrati anche in presenza di un livello minimo di
creatività, che deve essere, tuttavia, sempre presente.
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