Crediti alimentari
1. Che cosa si
intende in Italia per alimenti e obbligazione
alimentare?
Secondo la legge
italiana, gli alimenti sono le prestazioni di assistenza
materiale dovute per legge alla persona che si trovi in
stato di bisogno economico anche se per propria colpa
(artt. 433 e segg. del codice civile).
L’obbligo di
corrispondere gli alimenti rientra tra gli obblighi di
solidarietà familiare, anche se questo compito
assistenziale della famiglia va assumendo un carattere
marginale in relazione all’affermarsi di una concezione
solidale della società, per cui l’uomo deve trovare
nella stessa società la garanzia del soddisfacimento dei
suoi essenziali bisogni materiali.
Soggetti tenuti
all’obbligazione alimentare, nell’ordine:
·
il coniuge quando non sussiste l’obbligo
di mantenimento e quindi il coniuge separato con
addebito ed il coniuge divorziato che abbia ricevuto la
somma capitalizzata dell’assegno di divorzio;
·
i figli , anche se adottivi,, e in loro
mancanza i discendenti prossimi;
·
i genitori e in loro mancanza, gli
ascendenti prossimi; gli adottanti ;
·
i generi e le nuore;
·
i suoceri ;
·
i fratelli e le sorelle germani; i
fratelli e le sorelle unilaterali.
·
L’obbligo sorge a carico di chi si trova
nel grado più vicino, secondo l’ordine sopra indicato;
nel caso di più persone nello stesso grado,
l’obbligazione si divide in proporzione delle loro
condizioni economiche.
Altre ipotesi:
·
agli alimenti è tenuto anche il donatario,
con precedenza su tutti gli altri obbligati;
·
gli alimenti sono anche dovuti dal coniuge
cui sia imputabile la nullità del matrimonio in favore
dell’altro coniuge di buona fede, ove non vi siano altri
obbligati;
·
gli alimenti sono altresì dovuti dai
genitori al figlio non riconoscibile, se divenuto
maggiorenne e si trovi in stato di bisogno.
Presupposti
dell’obbligazione alimentare:
·
situazione di bisogno dell’alimentando e
impossibilità di provvedere in tutto o in parte al
proprio mantenimento;
·
disponibilità economica dell’alimentante,
oltre al vincolo di parentela ( o di gratitudine, nel
caso di donazione) intercorrente tra i due soggetti.
Regime del credito
alimentare:
·
divieto di cessione, di rinuncia, di
compensazione e di fare ricorso agli arbitri;
·
imprescrittibilità del diritto;
·
credito non sequestrabile, né pignorabile;
sua esclusione dalla massa fallimentare nei limiti di
quanto necessario al sostentamento del fallito e della
sua famiglia;
·
intrasmissibilità agli eredi
dell’obbligazione alimentare , sia dal lato attivo che
dal lato passivo.
Che cosa si intende
in Italia per mantenimento e obbligazione di
mantenimento?
L’obbligo di
mantenimento previsto a carico del coniuge nei confronti
dell’altro e a carico dei genitori nei confronti dei
figli rispondono al più intenso vincolo di solidarietà
familiare che lega i membri della famiglia nucleare.
A differenza degli
alimenti, gli obblighi di mantenimento caratterizzano il
normale svolgimento dei rapporti della famiglia
nucleare, non presuppongono una situazione di bisogno
(intesa come incapacità di provvedere alle fondamentali
esigenze di vita) e devono essere assolti a prescindere
da ogni formalità e richiesta, salvo il caso di
separazione personale.
In caso di
separazione personale:
·
a prescindere dal provvedimento di
affidamento del figlio minore, entrambi i genitori
continuano ad essere obbligati al suo mantenimento;
·
nel caso di separazione senza addebito, il
coniuge che non ha un reddito sufficiente e si trovi in
una posizione economica inferiore rispetto all’altro
coniuge può pretendere un assegno di mantenimento che
gli consenta di conservare il livello di vita
matrimoniale;
·
il coniuge cui sia stata addebitata la
separazione ha diritto solo agli alimenti ove si trovi
in stato di bisogno.
In caso di
divorzio:
·
in relazione ai figli, i genitori
continuano ad essere obbligati al loro mantenimento,
secondo una disciplina che coincide con quella dettata
in tema di separazione;
·
l’ex coniuge ha diritto ad un assegno
vitalizio ove non abbia un reddito sufficiente a
mantenere il tenore di vita matrimoniale e si trovi in
una situazione di inferiorità economica rispetto
all’altro.
2. Sino a quale
momento un figlio può beneficiare degli alimenti?
Nei
confronti dei figli, l’obbligo alimentare ha un
carattere residuale, perché i genitori sono tenuti al
mantenimento dei figli minori ed anche dei figli
maggiorenni fino a che non abbiano raggiunto una
autonomia economica. Se i figli, dopo avere raggiunto
l’autonomia economica, si trovano in stato di bisogno
hanno diritto agli alimenti.
3. In
quali casi è applicabile la legge italiana?
Ai
sensi dell’art. 45 della legge 1995, n. 218, le
obbligazioni alimentari nella famiglia sono in ogni caso
regolate dalla Convenzione dell’Aja del 2 ottobre 1973,
resa esecutiva in Italia con legge 24 ottobre 1980, n.
745; il richiamo alla Convenzione previsto dal predetto
art. 45 riguarda solo le obbligazioni alimentari nella
famiglia; quindi, sono escluse le obbligazioni del
donatario.
Il
criterio di collegamento dettato dalla Convenzione dell’Aja
fa riferimento alla legge del luogo di residenza
dell’alimentando; se questa legge non prevede il diritto
agli alimenti, si applica la legge nazionale comune alle
parti; se il richiedente non può ottenere gli alimenti
neppure in base a tale legge, si applica la legge dello
Stato in cui la pretesa è fatta valere.
Le obbligazioni
assistenziali a seguito di separazione , divorzio e
invalidità del matrimonio sono regolate dalla legge
dello Stato in cui il divorzio, la separazione o
l’invalidità sono stati dichiarati o riconosciuti.
4. Se tale legge
non è applicabile, quale legge applicheranno i tribunali
italiani? Se colui che chiede gli alimenti e colui che
li deve prestare si trovano entrambi nel territorio
italiano?
Se entrambe le
parti risiedono in Italia è applicabile la legge
italiana in base al criterio generale della residenza
previsto dalla convenzione dell’Aja del 2.10.1973.
5. L’attore deve
rivolgersi ad una istituzione particolare, ad una
amministrazione pubblica o alla Giustizia per ottenere
gli alimenti?
In Italia colui che
intende far valere il diritto agli alimenti può
rivolgersi soltanto all’autorità giudiziaria.
6. E’ possibile
rivolgersi all’autorità competente, sia essa di natura
amministrativa o giudiziaria, a nome di un genitore, di
un parente o di un minore?
In Italia soltanto
l’Autorità Giudiziaria ha il potere di imporre la
prestazione degli alimenti.
L’Autorità
Giudiziaria può essere adita anche da un rappresentante
in virtù di procura ad negotia.
7. Se colui che
chiede gli alimenti intende adire l’autorità
giudiziaria, come potrà conoscere il tribunale
competente?
L’interessato deve
informarsi sulle regole che stabiliscono la competenza
per valore e per territorio. Il giudice di pace è
competente per controversie non eccedenti il valore di
2.582,28 euro; per le cause alimentari di valore
superiore è competente il tribunale.
In caso di
separazione o divorzio l’assegno va richiesto al giudice
della separazione o del divorzio; invece la domanda di
modificazione dell’assegno che venga proposta dal
coniuge separato o divorziato è soggetta alle ordinarie
regole della competenza per valore e per territorio.
8. Chi avanza la
pretesa deve servirsi di un intermediario per adire il
giudice (avvocato, organismo specializzato, altro
soggetto)? Altrimenti, quale procedura dovrà seguire?
Nelle cause
alimentari proposte davanti al giudice di pace le parti
possono stare in giudizio personalmente ed esporre anche
oralmente la pretesa, purché il valore della causa non
sia superiore a 516,46 euro; il giudice di pace può
tuttavia autorizzare la parte a stare in giudizio di
persona anche per cause di valore superiore.
Negli altri casi le
parti devono stare in giudizio con il patrocinio di un
difensore, salvo che la legge disponga diversamente (per
es. la parte che riveste anche la qualità di avvocato
legalmente esercente può stare in giudizio senza altro
difensore) .
9. Adire la
giustizia comporta un costo? In caso affermativo quale
spesa è prevedibile? Se i mezzi di colui che avanza la
pretesa sono insufficienti, si può ottenere
un’assistenza giudiziaria per far fronte alle spese
della procedura?
Dal 1° marzo 2002 è
in vigore in Italia “il contributo unificato di
iscrizione a ruolo” che sostituisce tutte le altre
imposte in precedenza previste per i procedimenti
civili, nonché per i procedimenti penali e
amministrativi (v. Testo Unico approvato con D.P.R.
2002, n. 115). Trattasi di un sistema di pagamento
forfettizzato che prevede il pagamento di importi che
variano in relazione al valore della causa oppure in
alcuni casi un contributo fisso. Con la recente legge
finanziaria 2004, n. 311) sono state apportate alcune
modifiche agli scagioni e agli importi corrispondenti.
A decorrere dal
1.1.2005 per i procedimenti di valore determinato è
previsto un contributo di 30,00 euro per i processi di
valore fino a 1.100,00 euro; il contributo aumenta
gradualmente fino a raggiungere euro 1.110,00 per i
processi di valore superiore a 520.000,00 euro; per le
esecuzioni mobiliari e immobiliari è previsto un
contributo fisso (rispettivamente di 200,00 euro per le
esecuzioni immobiliari e della metà per gli altri
processi esecutivi); il pagamento è facilitato dall’uso
di moduli o di appositi bollettini di conto corrente
postale (consulta Agenzia Entrate).
I procedimenti,
anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia
di assegni per il mantenimento dei figli sono esenti dal
contributo unificato; sono altresì esenti dal contributo
i procedimenti in materia di famiglia , di separazione
personale dei coniug;
La parte vittoriosa
ha diritto al rimborso delle spese sostenute per
l’avvocato e delle spese che abbia anticipato per il
compimento di attività istruttoria (per es. consulenza
tecnica di ufficio ecc.); il giudice liquida le spese
sulla base di tariffe che prevedono un minimo ed un
massimo.
I titolari di un
reddito imponibile annuo non superiore a 9.269,22 euro
possono essere ammessi al patrocinio a spese dello
Stato. Si sommano i redditi conseguiti dal coniuge
dell’interessato e dei componenti della sua famiglia, se
conviventi.
Presso i Consigli
degli ordini professionali degli avvocati è istituito un
servizio di informazioni e consulenza per l’accesso al
patrocinio a spese dello Stato (vedi scheda sul
patrocinio a spese dello Stato).
10. Con quale tipo
di decisione la pretesa viene riconosciuta dal Tribunale
? Se si tratta di un assegno alimentare come verrà
determinato ? Come potrà essere sottoposto a revisione
allo scopo di adattarlo alle variazioni del costo della
vita o alle mutate condizioni dell’avente diritto?
Il provvedimento
giudiziale che determina il contenuto della obbligazione
alimentare o dell’assegno di mantenimento, disponendone
la corresponsione, è una sentenza di condanna che
costituisce titolo esecutivo.
Il Giudice impone
all’obbligato di prestare quanto occorre per consentire
all’alimentando di soddisfare le sue fondamentali
esigenze di vita e cioè per coprire le spese di vitto,
di alloggio, di vestiario e per acquistare quei beni e
servizi che integrano un minimo di vita dignitosa. Nel
determinare il contenuto dell’obbligazione alimentare il
giudice deve tenere conto anche delle condizioni
economiche dell’obbligato.
Per la
determinazione dell’assegno di mantenimento a carico del
coniuge separato o divorziato, il giudice deve tenere
conto anche del livello di vita durante il matrimonio.
Nel determinare l’assegno di mantenimento in favore dei
figli minori, o anche maggiori di età ma non
autosufficienti, il giudice deve tenere conto delle
necessità relative alla educazione all’istruzione.
Le modalità di
corresponsione e la misura dell’assegno possono essere
modificate su istanza dell’interessato o dell’obbligato.
11. Come e a chi
sarà versato l’assegno?
L’assegno deve
essere corrisposto all’avente diritto.
L’assegno di
mantenimento in favore del figlio minore deve essere
corrisposto al coniuge affidatario; per li figlio
maggiorenne, ma non autosufficiente, il genitore
affidatario che continui a provvedere al mantenimento è
legittimato iure proprio (ed in via concorrente con la
diversa legittimazione del figlio) a pretendere il
contributo per il mantenimento futuro del figlio stesso.
Il giudice
stabilisce le forme e le modalità della corresponsione;
in materia di separazione personale il giudice può
ordinare a terzi, tenuti anche periodicamente a
corrispondere somme di danaro all’obbligato, di versare
una parte delle somme direttamente agli aventi diritto.
12. Se la persona
su cui grava l’obbligo dell’assegno non lo versa
volontariamente, quali mezzi ci sono per costringerla ad
adempiere?
Il beneficiario ha
a sua disposizione tutti i normali mezzi per assicurare
l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie. Può
ottenere provvedimenti cautelari a tutela del proprio
credito, può agire in via esecutiva, facendo pignorare
beni o anche somme dovute da terzi.
La mancata
corresponsione dell’assegno può integrare il reato di
violazione degli obblighi di assistenza familiare ( art.
570 codice penale); trattasi di reato punibile a querela
della persona offesa, ma procedibile di ufficio nel caso
in cui destinatario dell’assegno è un minor. Il ricorso
al rimedio penale si è rivelato efficace in Italia per
contrastare comportamenti contrari agli obblighi che
fanno carico al coniuge – non affidatario.
13. Una istituzione
privata o una amministrazione pubblica possono aiutare
l’avente diritto a percepire l’assegno?
Non è previsto che
una pubblica amministrazione, in sostituzione
dell’avente diritto, agisca in giudizio in suo nome e
conto o intervenga in altro modo presso l’obbligato.
Con una legge
recente (2004/6) è stata introdotto l’amministratore di
sostegno che il giudice tutelare può nominare (senza che
sia necessario il patrocinio di un difensore), indicando
le operazioni che costui potrà compiere in “nome e per
conto dell’interessato non in grado in tutto o in parte
di provvedere alle funzioni della vita quotidiana
(disabili, anziani, alcolisti, tossicodipendenti,
carcerati ecc). A tale figura si può fare ricorso anche
per chiedere in via giudiziale gli alimenti.
14. Le istituzioni
private possono sostituirsi al debitore in tutto o in
parte? Se l’avente diritto si trova in Italia e la
persona obbligata risiede in un altro paese?
In Italia
l’assistenza dei bisognosi è assicurata anche da
formazioni sociali private aventi il compito di
proteggere gli emarginati o le persone in condizioni di
povertà. Trattasi di un’attività volontaria, che può
essere realizzata nei modi più vari secondo le esigenze
e le possibilità.
La Costituzione
prevede l’obbligo dello Stato e degli enti pubblici a
forme di solidarietà sociale nei confronti dei soggetti
bisognosi privi di mezzi, inabili al lavoro o quando
manchino parenti obbligati agli alimenti.
Il servizio
sanitario nazionale deve a sua volta intervenire per il
mantenimento della salute degli indigenti con cure e
ricoveri. Anche le amministrazioni comunali perseguono
gli stessi scopi con mense e dormitori pubblici,
istituti di ricovero e cura per anziani o inabili.
Trattasi di
un’attività sostitutiva dell’obbligo di assistenza
familiare, salvo in ogni caso il diritto di rivalsa su
parenti e familiari obbligati ex-lege in grado di far
fronte alla loro obbligazione. La rivalsa è disciplinata
dalla legge che regge l’istituzione creditrice (art. 9
convenzione dell’Aja 2.10.1973).
Se l’avente diritto
risiede abitualmente in Italia e la persona obbligata in
altro Stato, per stabilire i limiti e la portata
dell’obbligazione alimentare nonché i modi e i tempi
della prestazione, occorre applicare i criteri stabiliti
dalla legge nazionale dell’avente diritto, in base alla
convenzione dell’Aja del 1973 che si ispira al criterio
generale della legge dello Stato in cui il beneficiario
risiede
15. L’avente
diritto all’assegno può ottenere l’assistenza di una
istituzione privata o di una amministrazione dello
Stato?
L’intervento di una
istituzione privata è sempre possibile con le modalità e
alle condizioni stabilite dalla stessa istituzione.
L’intervento di una amministrazione pubblica è
obbligatorio nei modi e nella portata previsti nella
risposta al precedente quesito.
16. In caso
affermativo quali sono il nome e l’indirizzo
dell’istituzione privata o dell’amministrazione statale?
Come si può fare per rivolgersi all’una o all’altra?
In Italia agiscono
numerose istituzioni caritatevoli che si avvalgono del
volontariato.
Le amministrazioni
pubbliche obbligate ad intervenire sono: Regioni,
Prefetture, Province, Comuni, Uffici del Servizio
Sanitario Nazionale.
Tutti gli enti
hanno uffici preposti in modo specifico ad esaminare le
istanze degli interessati e a provvedere nel modo più
opportuno, previa valutazione della situazione
prospettata( per informazioni consultare i relativi siti
WEB).
17. Quale forma di
assistenza potrà l’istituzione privata o
l’amministrazione pubblica fornire all’avente diritto?
Se l’avente diritto si trova in altro Paese mentre il
soggetto obbligato risiede o dimora in Italia?
Ogni istituzione
privata ha il potere di scegliere le modalità e la
portata dell’assistenza da praticare in conformità alle
previsioni degli Statuti e secondo le possibilità
economiche. Per le istituzioni pubbliche le prestazioni
sono stabilite dalla legge.
Se l’avente diritto
si trova in un Paese diverso da quello ove risiede
l’obbligato, l’importo dell’assegno nonché i modi e i
tempi della sua prestazione debbono essere determinati :
·
in via principale secondo la legge del
luogo ove egli risiede abitualmente,
·
secondo la legge comune alle due parti se
il criterio principale non è applicabile,
·
secondo la legge dell’autorità adita
quando non sono applicabili i primi due criteri.
Tra coniugi
divorziati o separati si applica la legge che ha
regolato la separazione o il divorzio.
Quanto sopra è
disciplinato dagli articoli 1, 4, 5, 6 e 8 della
Convenzione dell’Aja 2.10.1973 sulle obbligazioni
alimentari nell’ambito familiare, ratificata dall’Italia
nel 1980.
18. L’avente
diritto può rivolgersi direttamente ad una istituzione
privata o ad una amministrazione pubblica italiana?
Ogni
amministrazione privata gestisce l’attività
assistenziale con le modalità che ritiene opportune. In
genere non vi sono procedure particolari da seguire
Ogni
amministrazione, sia pubblica che privata, esercente
attività assistenziale, dispone di un ufficio incaricato
di ricevere le richieste di assistenza, che vengono
accolte secondo i criteri e nei limiti dei fini
istituzionali, in genere specificatamente previsti dalla
leggi e dai regolamenti che le regolano).
19. In caso
affermativo quali sono il nome e l’indirizzo di tali
amministrazioni od istituzioni? Come si può ad esse
rivolgersi?
Per gli enti
pubblici , gli indirizzi sono disponibili sul sito dei
Comuni , delle province e delle Regioni. Informazioni
sono presenti anche sul sito del Ministero dell’interno.
Non sono previste
formalità particolari. E’ sufficiente rivolgersi di
persona o tramite una persona incaricata se il
richiedente non è in grado di farlo.
20. Quale forma di
assistenza l’istituzione privata o l’amministrazione
pubblica potranno fornire all’avente diritto?
Ogni istituzione
privata o pubblica agisce in conformità e nei limiti dei
propri fini.
Per ottenere
l’assistenza di cui si ha bisogno, occorre assumere
informazioni presso le varie istituzioni che operano nel
campo dell’assistenza per conoscere le prestazioni che
vengono erogate. L’assistenza può comprendere un
sussidio, il ricovero in strutture, i trattamenti
sanitari necessari, l’assistenza domiciliare, altre
forme di intervento specificamente previste dalle
previsioni normative o statutarie che regolano le
istituzioni pubbliche o private che operano nel settore.
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