Competenza dei giudici
A. I
tribunali sono competenti per tutti gli affari civili o
vi sono giudici specializzati?
Giudici
di primo grado sono il giudice di pace e il tribunale. Il
giudice di pace – istituito con legge n. 374/1991 - è un
giudice onorario, nominato cioè al di fuori dei
magistrati di carriera, con incarico temporaneo, ma fa
parte dell’ordine giudiziario (v. scheda Organizzazione
della giustizia).
Sono
previsti giudici specializzati per la trattazione di
alcune materie.
Sono giudici specializzati: il tribunale per i
minorenni, le sezioni specializzate agraria presso i
tribunali (e le corti di appello), il tribunale
regionale delle acque pubbliche. Tali organi sono
composti da giudici di carriera e da esperti della
materia.
Di
recente (d.lgs. n. 168/2003) sono state istituite presso
dodici tribunali (e corti di appello) sezioni
specializzate per la trattazione delle controversie in
materia di proprietà industriale ed intellettuale (Bari,
Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli,
Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia). Le sezioni
sono composte da giudici di carriera.
B. Se i
tribunali sono competenti, come posso identificare il
tribunale che è competente per la causa che intendo
promuovere?
Va
premesso che la competenza costituisce la sfera di
potere giurisdizionale attribuita a ciascun organo
giudiziario. Il codice di procedura civile stabilisce
diversi criteri che portano alla individuazione del
giudice competente. Questi criteri concorrono a
determinare quale sia il giudice competente nel caso
concreto.
In
primo luogo, si deve stabilire se la competenza spetta
al giudice di pace o al tribunale;
questa determinazione deve essere fatta secondo i
criteri della competenza per materia e per valore.
Una
volta che è stato individuato il tipo di giudice
competente, deve essere stabilita la sede dell’organo
giudiziario,
e questa seconda determinazione deve essere effettuata
in base al criterio della competenza per territorio.
I.
Esiste una distinzione tra giurisdizioni civili
«inferiori» e «superiori» di primo grado? In caso
affermativo quale giudice è competente per la causa che
intendo promuovere?
La
ripartizione della competenza tra il giudice di pace e
il tribunale avviene - come già sopra rilevato –
sulla base dei criteri della competenza per materia
e per valore. Il giudice di pace è competente per
materia, qualunque sia il valore:
-
nelle controversie
relative ad apposizione di termini ed osservanza
delle distanze legali riguardo al piantamento degli
alberi e delle siepi;
-
per le cause
relative a modalità di uso dei servizi di
condominio;
-
per le cause in
materia di immissioni di fumo, calore, rumori
eccedenti la normale tollerabilità.
Va
proposta davanti al giudice di pace anche l’opposizione
all’ordinanza – ingiunzione in materia di sanzioni
amministrative pecuniarie, salva la competenza del
tribunale riguardo alle violazioni per le quali sia
prevista una sanzione superiore a € 15.493,71 o ad
alcune violazioni di particolare importanza (v. legge n.
689/1981).
Il
giudice di pace è competente per valore:
-
per le cause
relative a beni mobili di valore non superiore a €
2.582,28, salvo che la legge attribuisca la
competenza ad altro giudice;
-
per le cause di
risarcimento del danno prodotto dalla circolazione
di veicoli e natanti, purché il valore della
controversia non sia superiore a € 15.493,71.
Il
tribunale è competente
per tutte le cause che non sono di competenza di altro
giudice. Ha competenza esclusiva in materia di imposte e
tasse; stato e capacità delle persone e diritti
onorifici; querela di falso; esecuzione forzata; in
genere per ogni causa di valore indeterminabile.
Al
tribunale è altresì attribuita la competenza in materia
di espropriazione e in generale nei procedimenti
cautelari, anche se per la causa di merito è competente
il giudice di pace (art. 669 - ter e art. 669-
quater, cpc).
II.
Competenza territoriale
1. La
regola generale della competenza territoriale
Il
criterio di carattere generale è costituito dal foro
della persona fisica o giuridica
(artt. 18 e 19 cpc).
In
particolare, salvo che la legge non disponga
diversamente, è competente il giudice del luogo in
cui il convenuto ha la residenza o il domicilio ovvero,
se detti luoghi sono sconosciuti, il giudice del
luogo dove il convenuto dimora.
Se il
convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora
nello Stato o se la dimora è sconosciuta, è competente
il giudice del luogo di residenza dell’attore.
Per le
persone giuridiche,
la competenza spetta al giudice del luogo in cui l’ente
ha la sede o (a scelta dell’attore) uno stabilimento e
un rappresentante autorizzato a stare in giudizio; le
società che non hanno personalità giuridica, le
associazioni e i comitati hanno sede nel luogo dove
svolgono la loro attività in modo continuativo.
2.
Eccezioni alla regola generale
a)
Quando posso scegliere tra il tribunale del domicilio
del convenuto e un altro foro?
Con il
foro generale della persona fisica o giuridica concorre
il foro speciale facoltativo previsto per le cause
relative a diritti di obbligazione
(azioni
personali). Per queste cause l’attore può, quindi, a
sua scelta, utilizzare il foro generale oppure può
adire il giudice del luogo dove l’obbligazione dedotta
in giudizio è sorta (il fatto costitutivo può essere
contrattuale o extracontrattuale) ovvero dove
l’obbligazione si deve eseguire (art. 20 cpc). I due
fori speciali facoltativi previsti dall’art. 20 cpc sono
concorrenti fra loro e con il foro generale.
In materia
di responsabilità extracontrattuale, è costante la
giurisprudenza nel senso che per “luogo in cui è sorta
l’obbligazione” deve intendersi il luogo in cui si è
verificato il fatto produttivo del danno. Nel caso di
inadempimento contrattuale, per “obbligazione dedotta in
giudizio” deve intendersi l’obbligazione originaria e
non già quella sostitutiva di risarcimento.
Anche
il foro convenzionale
e cioè il foro stabilito convenzionalmente dalle parti,
ove non dichiarato espressamente come esclusivo,
concorre con il foro generale e con il foro facoltativo
di cui all’art. 20 cpc.
Costituzione di parte civile.
E’ possibile la costituzione di parte civile nel
processo penale da parte del soggetto danneggiato dal
reato ovvero da parte dei suoi successori universali nei
confronti dell’imputato e del responsabile civile (artt.
74 e segg. cpp); l’azione civile già proposta davanti al
giudice civile può essere trasferita davanti al giudice
penale.
b)
Quando sono obbligato ad utilizzare un foro diverso da
quello del domicilio del convenuto?
L’attore è obbligato ad utilizzare un foro diverso da
quello generale nei casi in cui sia previsto dalla legge
o dalle parti un foro esclusivo
Il foro
esclusivo elimina il concorso degli altri fori previsti
dalla legge; tuttavia la competenza determinata in base
al foro esclusivo, non essendo inderogabile, può subire
modificazioni per ragioni connessione.
Sono
fori esclusivi:
il foro stabilito dalla legge per le cause relative a
diritti reali e ad azioni possessorie (criterio del
forum rei sitae e cioè del luogo in cui è posto
l’immobile, art. 21 cpc); per le cause ereditarie (luogo
di apertura della successione, art. 22 cpc); per le
cause tra soci e tra condomini (luogo in cui ha sede la
società o luogo in cui si trovano i beni comuni, art. 23
cpc); per le cause relative alla gestione di una tutela
o di un’amministrazione patrimoniale (luogo di esercizio
della tutela o dell’amministrazione, art. 24 cpc).
Sono
altresì previsti fori speciali inderogabili,
per i
quali cioè non è consentita la deroga, per ragioni di
interesse pubblico; tale competenza non può subire
spostamenti per ragioni di connessione, in base alle
regole della prevenzione e dell’assorbimento ovvero del
cumulo soggettivo (ex art. 33 e segg. cpc
Sono
fori inderogabili: il foro erariale (nelle cause
nelle quali è parte un’Amministrazione dello Stato, è
competente il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio
dell’avvocatura dello Stato, art. 25 cpc); il foro
dell’esecuzione forzata (art. 26 cpc); il foro della
opposizione all’esecuzione (art. 27 cpc); il foro per i
procedimenti cautelari (artt. 669- ter e 669-
quater cpc); il foro relativo ai procedimenti
possessori e per denuncia di nuova opera.
E’
altresì inderogabile la competenza
nelle cause in cui deve intervenire il pubblico
ministero (cause che lo stesso PM potrebbe proporre,
cause matrimoniali, cause riguardanti lo stato e la
capacità della persona, altri casi previsti dalla
legge, art. 70 cpc) e nei casi in cui la legge lo
dichiara espressamente (art. 28 cpc), come per le
controversie di lavoro (art. 413 cpc) e per il
procedimento per convalida di sfratto (art. 661 cpc).
Fori
speciali inderogabili di particolare interesse
In
materia di contratti individuali di lavoro,
le relative controversie sono di competenza del
tribunale in funzione di giudice del lavoro. La
competenza per territorio spetta al giudice nella cui
circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova
l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il
lavoratore o presso la quale prestava la sua opera al
momento della fine del rapporto (art. 413 cpc). Sono
nulle le clausole derogative della competenza come sopra
stabilita. L’incompetenza può essere eccepita dal
convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui
all’art. 416 cpc ovvero rilevata di ufficio dal giudice
non oltre l’udienza di discussione (art. 428 cpc).
In
materia di rapporti di agenzia, di rappresentanza
commerciale ed altri rapporti di collaborazione
continuativa
è competente il giudice nella cui circoscrizione si
trova il domicilio dell’agente, del rappresentante di
commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di
collaborazione (art. 413 cpc).
In
materia di divorzio,
è competente il tribunale del luogo in cui il coniuge
convenuto ha residenza o domicilio oppure, nel caso di
irreperibilità o di residenza all’estero, il tribunale
del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e,
nel caso di residenza all’estero di entrambi i
coniugi, qualunque tribunale della Repubblica. La
domanda congiunta di divorzio può essere proposta al
tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno
o dell’altro coniuge.
In
materia di separazione personale dei coniugi, la
domanda si propone al tribunale del luogo in cui il
coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio (art.
706 cpc) le parti non possono scegliere per mutuo
consenso un foro diverso da quello di residenza o
domicilio del coniuge convenuto; il che non esclude
la possibilità di utilizzare il foro dell’attore, quale
foro sussidiario, nel caso di impossibilità di
individuare la residenza o il domicilio del coniuge
convenuto.
In
materia di opposizione alla esecuzione,
mentre la competenza per materia e per valore è regolata
dalle norme generali, la competenza territoriale è
attribuita inderogabilmente al giudice del luogo
dell’esecuzione e cioè del luogo dove pende il processo
esecutivo.
Quali
le conseguenze in caso di inosservanza delle regole
sulla competenza per materia, per valore e per
territorio?
Con
la riforma del 1990 la disciplina è stata
semplificata, nel senso che la incompetenza per
territorio semplice (con esclusione cioè
delle ipotesi di competenza inderogabile) può essere
eccepita soltanto dal convenuto nella “comparsa di
risposta”; in tutte le altre ipotesi (incompetenza
per materia e per valore, incompetenza per territorio
inderogabile) l’incompetenza può essere
rilevata anche di ufficio dal giudice, ma non oltre la
prima udienza di trattazione; con la conseguenza
che, se non viene eccepita o se viene eccepita oltre il
termine di legge, la questione della competenza resta
definitivamente preclusa e la competenza resta radicata
presso il giudice adito (art. 38 cpc).
c) E’
possibile per le parti designare un tribunale che
normalmente non sarebbe competente?
Al di
fuori dei casi in cui la legge dichiara la competenza
territoriale inderogabile, le parti possono modificare
le regole sulla competenza.
L’accordo deve risultare da atto scritto e riguardare
affari determinati.
Il foro
convenzionale, salvo che sia espressamente pattuito come
esclusivo, concorre con gli altri fori; poiché non si
tratta di competenza inderogabile, la competenza
concordata (anche come e sclusiva) può a sua volta
essere modificata per ragioni di connessione.
La
clausola che deroga alla competenza territoriale deve
essere approvata specificamente per iscritto, se è
contenuta in contratti conclusi per adesione o mediante
la sottoscrizione di moduli o formulari. Non è
necessaria la specifica approvazione quando il
contratto sia il risultato di una libera
e concreta contrattazione svoltasi tra le parti.
Nei
contratti conclusi fra il consumatore e il
professionista
è considerata vessatoria, fino a prova contraria, la
clausola che stabilisca come foro competente un
luogo diverso dalla residenza o dal domicilio del
consumatore (art. 1469 – bis cc).
L’accordo
può risultare implicitamente anche dalla elezione di
domicilio (foro del domicilio eletto
C. Se è
competente una giurisdizione specializzata, come posso
identificare il tribunale competetene per la causa che
intendo promuovere?
La natura
della controversia costituisce il criterio determinativo
della competenza, con il quale concorre il criterio
stabilito dalla legge per la determinazione della
competenza territoriale.
Tutte le
controversie in materia di contratti agrari sono di
competenza delle sezioni specializzate agrarie istituite
presso i tribunali. Trattasi di competenza esclusiva e
inderogabile, anche per ragioni di
territorio, radicandosi la competenza nel luogo in
cui si trova il fondo (legge 1990/29
In
materia di provvedimenti sulla potestà genitoriale, ove
si deduca una condotta di uno o di entrambi i genitori
che sia pregiudizievole per il minore, (ex art. 330 e
segg. cc), la competenza ad emettere gli opportuni
provvedimenti in materia di potestà genitoriale spetta
al tribunale per i minorenni. Ai fini
dell'individuazione del tribunale territorialmente deve
aversi riguardo alla residenza di fatto del minore e,
quindi, al luogo di abituale dimora alla data della
domanda o, in ipotesi di procedimento iniziato
d'ufficio, alla data di inizio del procedimento stesso.
Trattasi di competenza funzionale inderogabile
Per le
controversie in materia di proprietà industriale ed
intellettuale
(marchi nazionali, internazionali e comunitari,
brevetti di invenzione e per nuove varietà vegetali,
modelli d’utilità, disegni e modelli e diritti d’autore,
fattispecie di concorrenza sleale che interferisce con
la tutela della proprietà industriale e intellettuale)
la competenza spetta alle sezioni specializzate istituite
con d.lgs. 2003/168. Presso 12 tribunali (e corti di
appello) sono state istituite sezioni specializzate, le
quali sono competenti per le controversie che, in base
ai criteri ordinari, dovrebbero essere trattate presso
gli uffici giudiziari indicati dall’art. 4 del d.lgs.
2003/168.
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