Comodato
Quali sono le principali
caratteristiche del contratto di comodato?
Il comodato è un contratto reale, essenzialmente
gratuito, attraverso il quale una parte (detta
comodante) consegna all'altra parte (comodatario) una
cosa mobile o immobile, affinché quest'ultima se ne
serva per un tempo o per un uso determinato, con
l'obbligo di restituire la cosa ricevuta alla scadenza
del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando
se ne è servito in conformità a quanto stabilito nel
contratto. Considerata la natura reale del contratto de
quo, e la diversa disciplina in punto di
perfezionamento rispetto ai contratti di natura
consensuale, il suo perfezionamento si verifica nel
momento in cui la cosa viene consegnata al comodatario.
Per la validità del contratto non è richiesta la forma
scritta. L'uso per il quale la cosa viene concessa in
comodato, può essere specificamente determinato e
limitato nel contratto, così come previsto dall'art.
1803 c.c, oppure in mancanza di specifica previsione si
farà riferimento all'uso ordinario in relazione alla
natura del bene stesso.
Per quanto relativo alla durata, anche essa può
essere determinata per volontà delle parti, le quali
possono anche convenire clausole di estendibilità della
durata per periodi successivi alla scadenza del primo
termine convenuto.
Quali sono le principali
obbligazioni del comodatario?
Il comodatario ha l'obbligo di custodire e conservare
la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e di
servirsi del bene nei limiti stabiliti nel contratto o
secondo la natura della cosa concessa in comodato. Il
comodatario è inoltre responsabile ai sensi dell'art.
1805 c.c. 1 comma, del perimento della cosa per caso
fortuito, nell'ipotesi in cui lo stesso avrebbe potuto
sostituire la cosa concessa in comodato con una cosa
propria per evitare di farla perire, oppure nel caso in
cui avendo la possibilità di salvare una delle due cose,
preferisca salvare la propria a discapito di quella
concessa in comodato. Il secondo comma dell'art. 1805
c.c, prevede l'ipotesi di responsabilità per perdita
della cosa avvenuta per una causa non imputabile al
comodatario, nel caso in cui lo stesso impieghi la cosa
per un uso diverso da quello stabilito nel contratto o
per un periodo più lungo di quello a lui consentito e
non riesca a dimostrare che la cosa sarebbe ugualmente
perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso
o se l'avesse restituita nel termine stabilito.
Quali sono le differenze
rilevanti tra comodato precario e comodato con termine
di durata?
La principale differenza
tra comodato precario e comodato con previsione di
termini di durata riguarda la differente disciplina in
punto di obbligo di restituzione della cosa da parte del
comodatario. Infatti, nell'ipotesi di comodato precario,
l'art. 1810 c.c., prevede l'obbligo del comodatario di
restituire al comodante la cosa non appena gli viene
richiesta. La predetta disciplina è in linea con il
principio generale in materia di contratti di durata
senza previsione di termine di scadenza, per i quali è
prevista la possibilità di recesso ad nutum.
Nell'ipotesi invece, in cui sia previsto un termine di
durata, ovvero il termine risulti implicitamente
dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata,
l'obbligo di restituzione della cosa da parte del
comodatario è disciplinata dall'art. 1809 c.c., e
conseguentemente, si verifica alla scadenza del termine
convenuto, oppure quando il comodatario ha terminato di
servirsi della cosa secondo l'uso stabilito nel
contratto. Infine , il secondo comma dell'art. 1809
c.c., prevede la possibilità per il comodante di esigere
la restituzione immediata della cosa anche prima della
scadenza convenuta se sopravviene un urgente e
impreveduto fabbisogno.
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