Cessione del credito
Cos’è la cessione del credito?
La cessione del credito, disciplinata dagli
artt. 1260 e ss. del codice civile, consiste
nel trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, del
credito di un soggetto, il cedente, in
favore di un altro soggetto, il cessionario,
anche senza il consenso del debitore, purché il credito
non abbia carattere strettamente personale o il
trasferimento non sia vietato dalla legge. Il soggetto
tenuto all'adempimento nei confronti del cessionario
prende il nome di debitore ceduto.
L'ordinamento privatistico contempla una pluralità di
istituti giuridici riconducibile alla generale
fattispecie della cessione del credito. Anche
l'ordinamento pubblicistico prevede alcune norme in
materia e, in special modo, disciplina il caso in cui il
creditore ceduto sia un soggetto pubblico.
Quali sono i presupposti della cessione del credito?
I presupposti della cessione del credito sono due:
1.
La titolarità della posizione soggettiva da
cedere;
2.
La disponibilità della posizione soggettiva da
parte del titolare (restano esclusi, pertanto, dal
novero dei diritti cedibili i cd. diritti indisponibili,
dichiarati tali dalla legge o indisponibili per loro
natura, perché in tal caso vi è difetto di
legittimazione a disporre).
Non sono disponibili, generalmente, alcune situazioni
soggettive inerenti alla persona del titolare (come ad
esempio i crediti per alimenti) oppure intimamente
connesse con una posizione soggettiva più ampia, come
avviene ad esempio con riferimento ai cd. diritti
potestativi. ( In dottrina si è discusso circa la
cedibilità del patto di riscatto, che risulta
indisponibile e incedibile se configurato come
diritto potestativo di recesso, e invece cedibile
se considerato come condizione risolutiva del
contratto).
Per quanto concerne i cd. diritti accessori, di
regola è ammessa la loro cessione unitamente ai diritti
principali cui ineriscono, ma in taluni casi è
ammissibile anche una cessione autonoma (ciò vale ad
esempio per la cessione del diritto agli interessi).
Qual è la disciplina della cessione del credito?
La cessione del credito è un contratto bilaterale
(tra cedente e cessionario) con efficacia reale (il
trasferimento del diritto avviene con il raggiungimento
dell'accordo e a seguito della notifica al debitore).
Il creditore cedente aliena al cessionario il proprio
diritto di credito, dietro il pagamento di un
corrispettivo o a titolo gratuito. Se si tratta di
cessione a titolo oneroso, il creditore cedente dovrà
garantire l'esistenza e la validità del diritto di
credito; se si tratta, invece, di cessione a titolo
gratuito, il creditore cedente risponderà al cessionario
solo per evizione.
Cosa indicano i termini “credito” e “debito” della
cessione?
I termini "credito" e "debito" non hanno una
definizione legislativa: sono utilizzati nel codice come
sinonimi della locuzione "prestazione oggetto
dell'obbligazione", identificando, nel primo caso, la
posizione del creditore e, nel secondo, quella del
debitore.
Che valore ha la notifica al terzo nella cessione
del credito?
La notifica al terzo
dell'avvenuta cessione è necessaria per rendere efficace
il negozio; qualora essa manchi ed il debitore esegua la
prestazione nei confronti del creditore cedente, questo
comportamento non gli potrà essere imputato e far
sorgere in capo ad esso alcuna responsabilità: se il
debitore ceduto, dunque, adempie al cedente invece che
al cessionario egli è liberato dall'obbligazione a meno
che il cessionario non provi che il ceduto era a
conoscenza dell'esistenza della cessione. In questo caso
il ceduto dovrà pagare nuovamente al cessionario, salvo
vedersi poi restituito il pagamento dal cedente.
Il terzo, a seguito
della notifica, subentra nella titolarità del diritto il
cui oggetto e i cui elementi accessori (garanzie reali e
personali, privilegi) non mutano per l'avvenuta
cessione, ma vengono anzi mantenuti.
Qual è il contenuto dell’obbligazione del cedente?
A seconda del contenuto dell'obbligazione del
cedente, la cessione può essere:
1.
Pro soluto:Quando il cedente non
deve rispondere dell'eventuale inadempienza(solvibilità)
del debitore.
2.
Pro solvendo:Quando invece il
cedente risponde dell'eventuale inadempienza del
debitore.
Ulteriore figura di cessione è la cessione del
credito in garanzia, che si configura come ipotesi
intermedia fra pegno di crediti e cessione pro solvendo
("in funzione di adempimento").
Cosa avviene in caso di più cessioni dello stesso
diritto di credito?
Se sono avvenute più cessioni dello stesso diritto di
credito sarà valida la cessione la cui notifica è stata
per prima conosciuta dal debitore.
Si può escludere la cedibilità di un credito?
L'art. 1260 c.c. prevede che: "Le parti possono
escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è
opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo
conosceva al tempo della cessione».In quest'ultimo
caso, se il cedente viola il patto sarà obbligato al
risarcimento verso il debitore ceduto, ma la cessione
avrà comunque effetti, salvo si dimostri la malafede del
cessionario.
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