Avv. Paolo Nesta


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Azioni difesa proprietà

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Azioni difesa proprietà

Cosa posso fare per recuperare un bene di mia proprietà che attualmente è detenuto illegittimamente da un terzo?

A difesa del diritto di proprietà il codice civile prevede specifiche azioni dette petitorie. In particolare l'azione di rivendicazione prevista dall'art. 948 c.c., permette al proprietario di una cosa della quale un terzo abbia il possesso o la detenzione, di ottenere dal Giudice una pronuncia di accertamento del diritto di proprietà e la contestuale condanna del possessore o detentore alla restituzione della cosa.

Inoltre, se durante il procedimento giudiziario il terzo ha perduto per fatto proprio il possesso della cosa, il proprietario può ottenere la condanna di quest'ultimo a recuperare la cosa a sue spese, ovvero, in caso di mancato recupero alla corresponsione del valore della cosa, oltre alla condanna al risarcimento del danno.

L'azione di rivendicazione non si prescrive, fatto salvo, però, l'acquisto della proprietà da parte di un terzo per usucapione.

 
Cosa posso fare contro il mio vicino che crede di essere titolare un diritto di servitù di passaggio sulla mia proprietà?

L'art. 949 del codice civile disciplina l'azione negatoria, questo procedimento permette al proprietario di ottenere dal Giudice l'accertamento della inesistenza del preteso diritto (servitù, usufrutto, uso, abitazione, etc) da parte del terzo e il contestuale ordine rivolto al medesimo di cessare le eventuali molestie o turbative della proprietà.

Il proprietario che esperisce questa azione ha il solo onore di dimostrare die avere il diritto di proprietà sulla cosa, sarà, invece, onere del terzo provare l'esistenza e la consistenza del suo preteso diritto contestato dal proprietario.

 
Non sono certo che il confine tra il mio fondo e quello del mio vicino sia esatto, cosa posso fare?

In questi casi è possibile adire all' autorità giudiziaria utilizzando l'azione di regolamento di confini prevista dall'art. 950 c.c.. Con questa azione giudiziaria, quando è incerto il confine che separa due fondi, ciascuno dei rispettivi proprietari può utilizzare questa azione che è diretta alla determinazione del confine, per l'accertamento del quale è ammessa qualsiasi prova. In mancanza di elementi probatori il Giudice si dovrà attenere a quanto indicato sulle mappe catastali.

In questo tipo di giudizio, il Giudice di avvale sempre di un tecnico, quasi sempre un geometra che provvede ad effettuare i rilievi necessari e a predisporre una relazione tecnica (perizia) che utilizzerà il Giudice per decidere.

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