Assicurazione
Ho chiesto chiarimenti al
mio assicuratore sulla mia polizza di responsabilità
civile e mi è stato risposto che quel contratto copre
tutto! Posso stare tranquillo?
Assolutamente no.
L'approccio di chi presenta un contratto assicurativo di
responsabilità ( ma la regola vale per ogni polizza e
direi per ogni contratto) proponendo una generica
onnicomprensiva copertura sembra del tutto da
respingere.
Una polizza assicurativa è un contratto che prevede, a
fronte del pagamento di un premio, l'assunzione di un
obbligo di determinate prestazioni a carico
dell'Assicuratore nel caso si verifichi un evento,
futuro ed incerto, che viene chiamato sinistro.
Questa garanzia può avere, come è logico, contenuto
molto vario e potrà essere più o meno in grado di
coprire i rischi che il cliente intende garantire; ma
nessuna polizza è in grado di garantire tutto.
Persino le polizze più generiche, quali per esempio le
cosiddette polizze del capo famiglia, che coprono la
generica responsabilità civile di un soggetto, ed in
genere dei suoi famigliari conviventi, prevedono una
serie di esclusioni che è bene conoscere e che è
doveroso per l'assicuratore spiegare nel dettaglio al
cliente.
A titolo esemplificativo ricordiamo che tali polizze,
nella maggior parte dei casi, escludono ogni attività
professionale, escludono i beni in custodia o in
consegna all'assicurato ( per cui p. es. non saranno
coperti i danni causati a mobili contenuti in una camera
d'albergo, in quanto consegnata e custodita dal
cliente), ed escludono i danni riportati da ascendenti e
discendenti delle persone assicurate (nb. non del solo
contraente), sicchè non copriranno i danni causati dal
nonno ai nipotini o quelli provocati alla suocera (ma
questi ultimi saranno involontari?).
A maggior ragione poi, se i rischi assicurati sono di
carattere più specifico, quali la resp. civile di un
professionista o quella di un artigiano, è logico che la
gamma possibile di garanzie che possono essere offerte
ai clienti varia molto in funzione delle richieste degli
stessi ed, ovviamente, del prezzo.
In sostanza è quindi essenziale chiedere ed ottenere
oltre al foglio in cui sono riportati i dati essenziali
del contratto (c.d. scheda di polizza) anche le
condizioni generali di assicurazione, in genere
contenute in un libretto a parte, e verificare con
l'agente di fiducia ciò che rientra in garanzia e ciò
che ne resta fuori.
La disponibilità dell'assicuratore ad entrare nei
dettagli spiegando compiutamente le singole garanzie
sarà una valida riprova della affidabilità dell'agente
con cui si sta parlando.
Devo fare lavori di
ristrutturazione in casa, come posso garantirmi al
meglio? In caso di danni entro quanto tempo posso
denunciare il fatto all’assicurazione? E per i danni che
l’altro vicino mi ha fatto quanto tempo ho per chiedere
il risarcimento?
In caso di lavori di ristrutturazione di un immobile,
previo ovviamente l'ottenimento di tutti i permessi e le
autorizzazioni previste dalla legge e diversi a seconda
del tipo di lavori, delle zone dove si opera e di mille
altri fattori, sotto l'aspetto assicurativo occorre fare
alcune distinzioni.
Se l'attività verrà svolta direttamente dal proprietario
( cosiddetti lavori in economia) è molto difficile
trovare un assicuratore disposto a coprire il rischio.
Alcuni contratti prevedono a volte il rischio della
committenza dei lavori (cioè se il proprietario
seleziona per l'esecuzione dei lavori una ditta
inaffidabile o non all'altezza del tipo di lavori da
svolgere) ma sempre escludendo la risarcibilità nel caso
in cui il proprietario assuma anche la funzione di
direttore dei lavori.
In questi casi infatti le compagnie non ritengono di
potersi assumere il rischio, che può diventare anche
molto pesante, di attività potenzialmente molto
pericolose, svolte da soggetti non professionisti.
Se invece i lavori sono svolti da un'impresa, uno degli
elementi da mettere senz'altro in conto al momento della
scelta è quello della presenza di una valida copertura
assicurativa stipulata dall'impresa stessa. Sarà
opportuno richiedere copia della polizza, valutare le
eventuali esclusioni (tipica e importante quella della
esclusione dei danni provocati da bagnamenti o altri
fenomeni atmosferici che in casi di lavori che
riguardino la copertura - tetto, impermeabilizzazioni
ecc. può diventare molto pesante), e cercare di
individuare se il contratto è adeguato alla "struttura"
dell'impresa stessa. Ad esempio alcuni contratti sono
basati sul numero dei dipendenti dell'impresa, se
vediamo che 3 operai lavorano al nostro cantiere e la
polizza fa riferimento ad una ditta di soli 2 soci è
bene dubitare e chiedere chiarimenti.
E' pur vero che in caso di non copertura continua a
rispondere l'impresa direttamente, ma, certo, è
preferibile avere la presenza di un assicuratore alle
spalle che gestisca e possibilmente liquidi i danni
accertati.
Quanto ai tempi occorre precisare che il diritto di
presentare una denuncia si prescrive in un anno dal
momento in cui si riceva una richiesta di risarcimento
(Art. 2952 III co. C.C.). I contratti, abitualmente,
richiedono agli assicurati termini in genere ben più
brevi (7 - 10 giorni dai fatti, o a volte - il più
presto possibile). Tali termini però non possono essere
considerati come termini di decadenza, anche se, in caso
di pregiudizio legato ad una denuncia colposamente
ritardata, l'assicuratore potrebbe invocare una
riduzione se non in certi casi l'esclusione del
risarcimento (si pensi al caso in cui ogni traccia del
sinistro e delle sue cause siano cancellate e
l'assicuratore non possa accertare il fatto se il
sinistro reintri o meno nelle garanzie).
Infine , per i danni subiti da terzi il termini entro
cui chiedere i danni è di 5 anni dal giorno in cui il
fatto si è verificato (art 2947 Cod.Civ.)
Il mio appartamento è in
condominio e il condominio ha una polizza. A che mi
serve allora la polizza sul mio appartamento che
l’assicuratore cerca di vendermi?
In effetti, a prima vista, parrebbe del tutto superfluo
assicurare nuovamente ciò che è gia assicurato. Ed in
effetti è così a condizione che la polizza condominilale
copra effettivamente i rischi che ci interessano.
Spesso, infatti, potrebbero esserci delle esclusioni,
che potrebbero far ricadere su di noi una parte dei
danni in caso di sinistro. Occorrerà quindi stabilire se
non convenga assicurare questa parte di rischi con
polizza personale.
Tipico è il caso dei danni da ricerca e riparazione del
guasto che in molte polizze condominiali (chiamate
"Globale fabbricati") sono spesso escluse o soggette a
franchigie o scoperti anche importanti (es. 1000.00
Euro). In alcuni casi potrebbe quindi essere utile avere
una polizza personale, ad integrazione di quella comune
che vada a coprire quel tipo di danni.
Ancora, può capitare, specialmente se la polizza
condominiale è un pò datata, che i valori assicurati non
siano più idonei a coprire tutto il valore
dell'immobile, il chè potrebbe portare l'assicuratore
del condominio a ridurre gli indennizzi in misura
proporzionale lasciando a carico dei condòmini quote di
danno; anche in questo caso avere una polizza
integrativa può tenerci del tutto indenni.
In sostanza si tratta di informarsi sulle polizze
condominiali e sui loro limiti, poi valutare rischi e
benefici di una eventuale integrazione.
Ho una vecchia polizza,
stipulata da oltre 5 anni, della quale mi vorrei
liberare, ma il mio assicuratore invoca la durata
decennale del contratto, sono costretto a a pagare gli
anni restanti? E al momento della disdetta, quali
formalità devo rispettare?
In caso di contratti assicurativi con durata superiore
all'anno l'assicurato ha facoltà di recedere dal
contratto alla scadenza annuale, purchè invii preavviso
scritto e con data provabile almeno 60 gg prima della
scadenza in questione.
La disciplina indicata è quella disposta dalla nuova
formulazione dell'Art 1899 del Codice Civile, come
modificata dal Decreto Legge n7 del 31/01/2007, che
precisa inoltre che eventuali clausole difformi da tale
disciplina sono nulle.
Ciò però vale per le polizze che decorrono da data
successiva all'entrata in vigore del decreto. Per le
polizze precedenti il Legislatore ha introdotto una
norma transitoria che stabilisce che la facoltà di
disdetta annuale possa essere esercitata a patto che il
contratto abbia avuto almeno 3 anni di vita, cioè che vi
sia stato il pagamento di almeno 3 annualità di premio.
Questa disposizione fa inoltre venire meno quanto
prevedeva il precedente testo dell'articolo 1899 a
proposito del tacito rinnovo dei contratti pluriennali.
Questi potevano, se non diversamente stabilito,
rinnovarsi anche tacitamente, ma per periodi non
superiori a due anni. Oggi, decorsi i primi 3 anni, è
quindi possibile, , ad ogni scadenza annuale , inviare
con l'indicato preavviso di 60 giorni, una disdetta ed
uscire dal contratto.
Ho una polizza malattie
per la quale, all’atto della stipula ho compilato, senza
troppa attenzione un questionario relativo alle mia
condizioni di salute. Ora dovendomi ricoverare non
vorrei vedermi contestare alcune piccole omissioni, che
peso possono avere le mie dimenticanze?
Tutti i contratti assicurativi si basano sul principio
che il rischio che si intende assicurare sia
correttamente conosciuto dall'assicuratore; per questo
alla stipula della polizza vengono poste al potenziale
assicurato alcune domande, con lo scopo di inquadrare al
meglio la fattispecie che si intende garantire.
Va da sè che una errata rappresentazione del rischio, se
dovuta a comportamenti colposi, o peggio dolosi,
dell'assicurato è sanzionata dall'Ordinamento con una
serie di conseguenze più o meno drastiche in funzione di
quanto le errate informazioni hanno portato ad una
rappresentazione distante dal vero.
Di questa materia si occupano gli artt. 1892 e 1893 del
Codice civile.
Se le dichiarazioni inesatte o reticenti dipendono da
dolo (volontà) o colpa grave (cioè si è taciuto qualcosa
che non si poteva non ricordare con minima attenzione -
ad esempio un diabetico insulino dipendente che "scordi"
di indicare la sua malattia) il vizio può portare
all'annullamento del contratto se l'assicuratore è in
grado di dimostrare (prova non sempre facile) che non
avrebbe dato il consenso al contratto o lo avrebbe dato
a condizioni diverse se avesse conosciuto la realtà
delle cose.
Tale annullamento, però, deve essere invocato entro 3
mesi da quando l'assicuratore è venuto a conoscere il
reale stato del rischio, se non lo fa mantiene il
rischio a proprio carico e non potrà più contestare il
contratto nella sua validità.
Ciò significa che, per restare all'esempio, se
l'assicuratore rileva, da certificazioni, cartelle
cliniche o in altro modo che una persona diabetica ha
sottaciuto la malattia, potrà entro 3 mesi impugnare il
contratto ad ottenerne l'annullamento, laddove dimostri
che tale reticenza è stata dolosa o gravemente colposa e
determinante sul consenso, ma trascorso tale periodo
dovrà mantenere assicurato il soggetto in questione.
Salvo ovviamente, se il contratto lo consente,
contestare la preesistenza di quella specifica malattia.
Di contro però ciò significa anche che se il contratto è
annullabile e l'impugnazione avviene nei termini,
l'assicuratore potrà validamente, contestando il
contratto nella sua interezza, contestare anche
sinistri riguardanti circostanze (malattie) che nulla
hanno a che fare con ciò che è stato sottaciuto.
Inoltre, nonostante il contratto venga annullato
l'assicuratore mantiene il diritto ai premi relativi ai
periodi di assicurazione trascorsi e a quello del
periodo in cui chiede l'annullamento, e comunque al
premio del primo anno.
Naturalmente, se il contratto riguarda più persone ed il
vizio attiene ad una sola il contatto continuerà a
valere per le altre.
Meno gravi le conseguenze in caso di reticenza o
inesattezza senza dolo o colpa grave.
In questo caso, e sempre sul presupposto che le
inesattezze siano rilevanti ai fini del consenso,
l'assicuratore può entro 3 mesi recedere dal contratto.
Se, prima che il vizio sia rilevato avviene un sinistro,
l'assicuratore può ridurre l'indennizzo in misura
proporzionale alla differenza fra il premio pagato e
quello che sarebbe stato richiesto conoscendo l'esatta
situazione del rischio.
Per concludere, quindi, occorre compilare con attenzione
i questionari che vengono proposti indicando tutte le
circostanze che possono in modo significativo incidere
sul rischio.
Eventuali dimenticanze di poco conto non avranno
conseguenze, ma se dovessero emergere reticenze più
gravi occorre ricordare che l'assicuratore non ha che 3
mesi per la contestazione dell'intero contratto, a
comunque a condizione che dimostri i due requisiti
fondamentali del dolo o colpa grave e delle rilevanza
della circostanza ai fini del consenso.
Ho fatto un incidente con
l’automezzo di un caro amico; pur avendo ragione, ho
anticipato il costo del carrozziere. Ora il mio amico si
rifiuta di richiedere all’assicurazione il risarcimento
del danno. Posso agire direttamente contro
l’assicurazione o devo richiedere il pagamento al mio
amico?
Di norma chi cagiona ad altri un danno ingiusto è tenuto
al risarcimento del danno stesso (art. 2043 c.c.).
Tuttavia, nel caso in esame, si deve applicare la
normativa inerente il risarcimento dei danni derivanti
da circolazione stradale. Generalmente, la
legittimazione attiva alla richiesta del risarcimento
dei danni (ovvero il potere di poter chiedere il
risarcimento stesso all’assicurazione dell’automezzo)
spetta al proprietario dell’automezzo e non al suo
conducente; tuttavia, recentemente, la Suprema Corte è
intervenuta sul punto ed ha stabilito che è legittima la
richiesta di risarcimento dei danni, subiti ad un
autoveicolo, a causa di sinistro stradale, proposta da
un soggetto terzo rispetto all’effettivo proprietario
del mezzo, a condizione che lo stesso terzo dimostri che
i danni lamentati abbiano inciso nella propria sfera
patrimoniale.
In altre parole, colui che si trovava alla guida
dell’automezzo (di cui non ne era il proprietario),
potrebbe richiedere all’assicurazione il risarcimento
dei danni fornendo tuttavia la prova che l’obbligazione
di pagamento è stata adempiuta, in modo tale che il
proprietario non possa pretendere d’essere ancora
risarcito dal terzo danneggiante (Cassazione, Sez. III,
sentenza 26.10.2009, n. 22602)
Ho subito un danno
cadendo, alla guida della mia moto, a causa del fondo
stradale dissestato (presenza di dislivello
dell’asfalto) in seguito a lavori non segnalati. Mi è
stato risposto che, siccome il sinistro è avvenuto di
giorno e il dislivello risultava quindi visibile, non ho
diritto al risarcimento. È vero?
La risposta che Le è stata fornita non è corretta.
Infatti, la Cassazione, in una recente pronuncia (Sez.
III, 26/10/2009, n. 22604), ha affermato che è
risarcibile il danno subito dal centauro, caduto dalla
moto a causa di un dislivello del manto stradale, a
causa di lavori non segnalati, nonostante l’incidente
sia avvenuto di giorno e con asfalto ben visibile.
Infatti, argomenta la
Corte, sussiste il legittimo affidamento in capo
all’utente della strada che un manto stradale, non
indicato come dissestato da apposito segnale di
pericolo, si regolare, legittimo affidamento corroborato
in ogni caso dall’assenza della prescritta segnaletica
di lavori in corso.
(torna all'indice degli argomenti) |