Armi
Esiste una distinzione tra
coltelli e pugnali? Posso detenere un pugnale presso la
mia abitazione?
Il coltello è un utensile creato dall'uomo per
tagliare materiali non troppo duri mediante una lama
fissata ad un manico. Si distingue in ciò da quelle armi
bianche studiate per penetrare nel corpo umano, come il
pugnale. Non è difficile dire se ci si trova di fronte
ad uno strumento, solo occasionalmente atto ad
offendere, oppure ad un'arma propria con funzione
primaria di ledere la persona.
E' necessario precisarne le rispettive
caratteristiche e la terminologia di base del coltello e
del pugnale. Un coltello è composto da due parti
fondamentali: il manico od impugnatura e la lama.
La lama è generalmente una striscia di acciaio
piatta, con facce parallele o formanti un cuneo, che su
di un lato viene affilata in modo da creare il
cosiddetto tagliente. L'estremità del tagliente è detta
filo, che può mancare in alcuni coltelli. Il lato
opposto al tagliente si chiama dorso o costa della lama
e può essere piatto, arrotondato, seghettato, misto.
La lama può terminare in una punta, rettilinea o
ricurva verso l'alto od il basso, od essere più o meno
arrotondata oppure tronca.
I pugnali si differenziano dai coltelli per avere due
taglienti e due fili e una punta a lancia, vale a dire
simmetrica su entrambi i lati. Il principio generale è
che i coltelli sono da considerare sempre strumenti atti
ad offendere salvo che in concreto le loro
caratteristiche specifiche, e in particolare, quelle
della lama, dimostrino che essi non sono idonei ad alcun
uso ragionevole diverso da quello dell'offesa alla
persona. Si presume quindi che un coltello sia uno
strumento, salvo che particolari caratteristiche lo
facciano identificare come arma propria. I coltelli
possono essere detenuti tranquillamente presso la
propria dimora o abitazione ma possono essere portati
fuori dalla propria abitazione solo se sussiste un
giustificato motivo. Al contrario dei pugnali che per
essere detenuti necessitano della preventiva
autorizzazione delle autorità competenti.
Il coltello a scatto è un’arma
propria?
I Coltelli a scatto, a scrocco, a molletta sono
qualificati come armi proprie. La Cassazione gli ha
assimilati a dei pugnali pieghevoli veri e propri.
Un coltello a scatto con lama a punta arrotondata,
però, non potrebbe essere mai considerato un'arma per il
fatto che la sua funzione non potrebbe essere altra che
quella di un normale strumento da taglio e l'apertura a
scatto non potrebbe essere considerata altro che una
utilissima facilitazione per chi deve usarlo con una
sola mano. Si pensi ad esempio al marinaio che deve
tagliare una cima in precarie condizioni di equilibrio.
Ciò è tanto vero che attualmente sono numerosi i
coltelli costruiti in maniera da poter essere aperti con
una mano sola.
In troppe massime la Cassazione dimentica che ai fini
della distinzione non hanno alcun rilievo l'insidiosità
dello strumento o la sua pericolosità, ma esclusivamente
la sua destinazione primaria: un bisturi è certamente
studiato per penetrare nel corpo umano, è affilatissimo
e pericoloso, ma è destinato ad un uso lecito. Del resto
proprio non si comprende perché dovrebbe essere più
pericoloso un coltello che si apre con una sola mano,
rispetto ad un coltello a lama fissa portato alla
cintura o sotto l'ascella in un fodero: entrambi, allo
stesso identico modo, possono apparire inaspettatamente
nella mano dell'avversario. Con circolare
559C.7572.10179(17)1 il Ministero dell'Interno ha
avvertito che i coltelli a scatto sono da considerare
armi proprie, con tutte le conseguenze in ordine al loro
regime giuridico.
Sussiste il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 in caso
di porto abusivo di coltello a serramanico cioè di un
coltello avente nel manico una concavità destinata ad
accogliere la lama una volta fatta serrare manualmente,
perché lo stesso deve considerarsi arma impropria ai
sensi dell'art. 4 comma 2 L. 110/75, norma che riguarda
gli "strumenti da punta o da taglio atti ad offendere",
da distinguersi dalle c.d. armi bianche, la cui
destinazione naturale è l'offesa, tra cui rientra il
coltello c.d. a scatto o "molletta" (cfr. Cassazione
Sezione I, sent. 26/4/1995 n. 4514).
Ho acquistato in Francia una
bomboletta spray anti aggressione, posso utilizzarla in
Italia per difesa personale?
Sussiste il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 in caso
di porto abusivo di contenitore spray di fabbricazione
francese, recante la dicitura "SAM 7 anti agression,
neutralisant, incapacitant", contenente gas atto alla
difesa personale, liberamente vendibile in Francia ma
vietato in Italia, perché lo stesso deve considerarsi
arma impropria ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. 110/75 il
cui porto fuori della propria abitazione é proibito
senza giustificato motivo. Si riportano di seguito
alcune sentenze di merito.
Tribunale di Sanremo, sent. 17/3/1997 n. 38/97
Sussiste il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 in caso
di porto abusivo di bomboletta spray antiaggressione,
marca Pozile, perché la stessa, potendo essere
utilizzata indifferentemente per la difesa e per
l'offesa, deve considerarsi arma impropria ai sensi
dell'art. 4 comma 2 L. 110/75 il cui porto fuori della
propria abitazione é proibito senza giustificato motivo.
Pretore di Sanremo, sent. 29/11/1996 n. 472/96
Sussiste il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 in caso
di porto abusivo di bomboletta di gas narcotizzante.
Pretore di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia,
sent. 7/10/1997 n. 383/97
Sussiste il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 in caso
di porto abusivo di bomboletta spray di gas
narcotizzante in quanto la stessa contiene un aggressivo
chimico rilevante ai sensi dell'art. 10 L. 497/74 e
quindi costituisce arma comune da sparo coma da
classificazione riportata agli artt. 1 e 2 L. 110/75,
secondo cui è tale, fra l'altro, l'arma ad emissione di
gas.
Quando un’arma si definisce
clandestina?
Sussiste il reato di porto di arma clandestina
allorché tutti i numeri di matricola impressi sull'arma
siano abrasi, essendo necessario che risultino del tutto
compromesse le finalità di identificazione di cui
all'art. 11 L. 110/75. Pertanto non può essere definita
clandestina l'arma sotto le cui guanciole sia ancora
integro il numero di matricola essendo stato abraso
soltanto il numero di matricola posto nella parte
scoperta dell'arma.
Si riportano di seguito alcune interessanti sentenze
di merito.
Tribunale di Sanremo, sent. 29/3/1996 n. 61/96
Nei reati in materia di armi clandestine la
valutazione circa la sussistenza del dolo è
particolarmente rigorosa, sussistendo a carico di chi
acquista un'arma, specie se ciò avviene presso soggetti
diversi dalle armerie legalmente autorizzate, l'obbligo
di controllare la presenza di tutti i prescritti dati
identificativi, la cui violazione costituisce
accettazione del rischio che l'arma acquistata sia
clandestina, cosicchè il detentore di quest'ultima
risponde del reato di cui all'art. 23 L. 110/75 quanto
meno a titolo di dolo eventuale.
G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 7/11/2002 n.
362/02
La detenzione di una pistola avariata ma facilmente
riparabile, ancorché clandestina, costituisce fatto di
lieve entità ex art. 5 L. 895/67 per le condizioni e la
scarsa potenzialità offensiva dell'arma.
Tribunale di Sanremo, sent. 3/2/1998 n. 26/98
Concorrono i reati di detenzione
illegale di arma comune da sparo con quello di
detenzione di arma clandestina quando l'imputato abbia
detenuto un'unica arma priva di numero di matricola di
cui non abbia fatto tempestiva denuncia.
In cosa consiste il fatto di
lieve entità in materia di armi?
Il fatto di lieve entità in materia di armi è
previsto dall'art. 5 della legge 895/67 il quale prevede
una riduzione della pena in misura non eccedente i due
terzi. I parametri oggettivi indicati dalla legge per
ritenere applicabile l'attenuante di live entità sono la
qualità e quantità delle armi.
Si riportano di seguito alcune sentenze di merito.
La detenzione di un fucile ad aria compressa "Diana"
costituisce fatto di lieve entità ex art. 5 L. 895/67
per le caratteristiche dell'arma che comportano
un'esigua potenzialità offensiva.
Tribunale di Sanremo, sent. 11/2/1992 n. 17/92
La detenzione di un fucile "Flobert" costituisce
fatto di lieve entità ex art. 5 L. 895/67 per le
caratteristiche tecniche e d'impiego dell'arma che
comportano una non elevata potenzialità offensiva.
G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 18/9/1995 n.
197/95
La detenzione di un fucile da caccia, calibro 12,
costituisce fatto di lieve entità ex art. 5 L. 895/67
per la natura dell'arma e per le condizioni soggettive
dell'imputato.
Tribunale di Sanremo, sent. 22/1/1998 n. 17/98
La detenzione di un fucile da caccia, calibro 16, e
di 27 cartucce da caccia, parimenti calibro 16,
costituisce fatto di lieve entità ex art. 5 L. 895/67.
Tribunale di Sanremo, sent. 26/5/1998 n. 148/98
La detenzione di due canne di fucile ad anima liscia
costituisce fatto di lieve entità ex art. 5 L. 895/67
quando trattasi di parte di arma detenuta da cacciatore
munito del relativo porto di fucile ed il fatto non
appaia ricollegabile a vicende criminose.
G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 17/10/1993 n.
267/93
La detenzione di una pistola, calibro 6,35 (Browning's),
costituisce fatto di lieve entità ex art. 5 L. 895/67
per la non elevata potenzialità dell'arma, in quanto di
piccolo calibro.
Tribunale di Sanremo, sent. 14/1/1992 n. 6/92
La detenzione di una pistola, calibro 22 (Drulov mod.
75), costituisce fatto di lieve entità ex art. 5 L.
895/67.
Tribunale di Sanremo, sent. 28/9/1995 n. 152/95
La detenzione di una baionetta da guerra, di tre
pallottole per esercitazioni da guerra e di un
caricatore, ancorché armi e munizioni da guerra,
costituisce fatto di lieve entità ex art. 5 L. 895/67
per la modestia del fatto in sé e per la scarsa quantità
e pericolosità delle armi e delle munizioni detenute
illecitamente.
Tribunale di Sanremo, sent. 30/1/1996 n. 24/96
La detenzione di una pistola mitraglietta tipo
Skorpio cal. 7,65, da considerarsi come mera arma comune
da sparo e non già come arma tipo guerra, non
costituisce fatto di lieve entità ex art. 5 L. 895/67
per la potenzialità offensiva dell'arma legata al
funzionamento automatico.
G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 9/2/1999 n.
22/99
La detenzione di una pistola avariata ma facilmente
riparabile, ancorché clandestina, costituisce fatto di
lieve entità ex art. 5 L. 895/67 per le condizioni e la
scarsa potenzialità offensiva dell'arma.
Tribunale di Sanremo, sent. 3/2/1998 n. 26/98
Sono un appassionato di armi
tipo guerra, è necessario ottenere una licenza al fine
di realizzare un’attività commerciale in materia di armi
da guerra? Potrei detenerle nella mia abitazione?
Prima dell'entrata in vigore della legge 110/1975 era
consentito anche ai privati di ottenere la licenza di
raccolta per armi da guerra e di alienarle da un privato
all'altro. La nuova legge, invece, ha sostanzialmente
modificato la precedente disciplina. A decorrere dal
06.05.1975 nessuna licenza di raccolta o detenzione di
arma da guerra può essere rilasciata nei confronti dei
privati. In merito alla semplice detenzione e possesso
di tali armi, è fatto divieto assoluto. E' possibile,
però, commercializzare armi comuni da sparo previo
rilascio della licenza di competenza del Questore
competente ( art. 13 t.u.p.s.). La detenzione, invece, è
consentita previa denuncia da presentare all'ufficio
locale di pubblica sicurezza ovvero, quando questa
manchi, al comando dei Carabinieri (art. 38 t.u.p.s.).
Per stabilire, poi, se si tratti di arma tipo
guerra o di arma comune da sparo (la cui definizione è
fornita dagli artt. 1 e 2 della L. 110/75) occorre una
valutazione in concreto e non in astratto dell'arma
attraverso la considerazione di tutti gli elementi
idonei a valutarne il potenziale offensivo (Cass. 869/82
e 6945/90), di tal che un'arma deve essere qualificata
"tipo guerra" non quando abbia caratteristiche
genericamente analoghe alle armi da guerra ma solo
quando possa utilizzare lo stesso munizionamento delle
armi da guerra o sia predisposto al funzionamento
automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o
presenti caratteristiche balistiche o d'impiego
identiche a quelle delle armi da guerra: per le pistole
in particolare (Cass. 3896/79, 2941/81) il criterio di
individuazione delle armi tipo guerra non risiede nel
loro funzionamento automatico o non automatico ma
piuttosto nella loro potenzialità offensiva superiore
alle esigenze della sola difesa personale che ne rende
possibile la destinazione anche al moderno armamento
bellico (nella specie una pistola mitraglietta tipo
Skorpio cal. 7,65 non è stata ritenuta arma tipo guerra
ma arma comune da sparo, con conseguente riduzione di un
terzo della pena comminata per le armi tipo guerra).
G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 9/2/1999 n.
22/99
Ho ricevuto a seguito di
successione mortis causa un vecchio fucile da caccia,
devo denunciarne la detenzione ?
L'obbligo della denuncia incombe anche su chi abbia
ricevuto un'arma a seguito di eredità o donazione. La
finalità perseguita con l'imposizione del dovere di
ripetizione della denuncia di detenzione è quella di
assicurare il controllo dell'autorità di pubblica
sicurezza di tutte le armi. Nessuna rilevanza può
assumere la circostanza secondo la quale l'arma
risultava in precedenza denunciata . L'asserita
ignoranza dell'obbligo di denuncia di rinnovare la
denuncia non potrebbe essere adottata dall'agente . Nel
caso di comunione di massa ereditaria , qualora l'arma
faccia parte di una massa ereditaria ancora incondivisa
, l'obbligo della denuncia non spetta a tutti i coeredi
ma soltanto al soggetto che potrebbe essere diverso
dagli stessi eredi che materialmente ne ha la
disponibilità per un periodo di tempo apprezzabile.
Il reato di detenzione di arma sussiste nei confronti
di chi abbia omesso la denuncia dell'arma di cui sia
venuto in possesso iure successionis, ancorchè il
precedente possessore abbia presentato regolare denuncia
e l'arma continui ad essere detenuto nello stesso luogo
(Cass. 24/12/1998 n. 13662). La norma incriminatrice è
posta a presidio della possibilità dell'autorità di
pubblica sicurezza di essere costantemente informata
circa l'identità dei soggetti che hanno la disponibilità
di armi da sparo e del luogo in cui le stesse sono
custodite, per effettuare tempestivamente, se del caso,
i necessari controlli.
Tribunale di Sanremo, sent. 23/11/1999 n. 292/99
Sono un’ appassionato di pesca
e vorrei acquistare un’arma ad aria compressa ed
equipaggiare la mia piccola imbarcazione con strumenti
lanciarazzi, è necessaria una preventiva autorizzazione
della competente autorità in merito alla detenzione e il
porto?
Particolare disciplina è prevista con riferimento
agli strumenti lanciarazzi ed alle armi ad aria
compressa destinate alla pesca. A seguito di previsione
normativa, art. 2 3° comma della legge 11071975, gli
strumenti lanciarazzi sono di regola equiparati alle
armi comuni da sparo . In base, però , al successivo 5°
comma , nel testo modificato dall'art. 1 2° comma della
legge 36/1990 , le disposizioni del testo unico di P.S.
e dl regolamento di esecuzione, relative alla detenzione
e il porto, non si applicano non si applicano nei
confronti degli strumenti lanciarazzi e delle relative
munizioni quando il loro impiego è previsto da
disposizioni legislative o regolamenti o quando sono
detenuti per essere utilizzati come strumenti di
segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di
protezione civile. Tali strumenti non hanno quale
destinazione naturale l'offesa alla persona .Con
riferimento alla vendita di lanciarazzi nell'ambito dei
porti , l'art. 5 della legge 533/1977 stabilisce che
detta fornitura è assicurata senza le autorizzazioni
prescritte per il commercio di armi ed esplosivi dai
fornitori navali.
Posso portare fuori dalla mia
abitazione una pistola giocattolo priva del tappo rosso?
Cosa si intende per divieto di porto d’arma impropria
senza giustificato motivo?
Occorre preliminarmente chiarire la distinzione tra
armi proprie ed improprie. La qualifica di arma propria
è attribuita solo alle armi da sparo ed agli strumenti
la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona.
Sono armi improprie gli strumenti che, pur avendo una
specifica destinazione, possono solo occasionalmente
servire all'offesa della persona in riferimento alle
loro caratteristiche strutturali e alle circostanze di
tempo e di luogo. Per esigenza pubblica , le legge esige
per il porto di armi proprie ed improprie al di fuori
della propria abitazione venga limitato al massimo ed
impone un divieto generale ma non assoluto. Per
derogarvi, per le armi proprie, è necessario ottenere,
ove sia consentito, apposita licenza, per le armi
improprie, la deroga scatta caso per caso, in presenza
di giustificati motivi. Un esempio pratico e dato dal
porto di uno strumento da punta e da taglio atto ad
offendere è da ritenere giustificato nel caso di un
camionista che asserisca di utilizzarlo per preparare
dei semplici pasti. Nel caso di porto di armi
giocattolo, si riporta l'interessante sentenza di
merito.
Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata
di Ventimiglia, sent. 22/4/2002 n. 211/02
Non sussiste il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 in
caso di porto fuori della propria abitazione, senza
giustificato motivo, di un'arma apparente priva del
tappo rosso perché tale bene, a seguito delle modifiche
apportate dall'art. 2 L. 36/90, non può integrare né il
reato di cui all'art. 4 L. 110/75 né quello di cui agli
artt. 4 e 7 L. 895/67, non rientrando tale bene tra le
c.d. armi proprie né essendo previsto il rilascio di
licenza per l'uso e il porto dello stesso bene.
Si riportano ulteriori sentenze relative alla
mancanza del giustificato motivo.
Tribunale di Sanremo, sent. 4/3/2002 n. 137/02
Sussiste il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 in caso
di porto fuori della propria abitazione, senza
giustificato motivo, di una mazza da baseball avente
lunghezza di 80 cm.
Pretore di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia,
sent. 22/10/1996 n. 414/96
Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 30/3/2000 n.
249/00
Sussiste il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 in caso
di porto fuori della propria abitazione, senza
giustificato motivo, di una lametta.
Pretore di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia,
sent. 1/6/1996 n. 274/96
Sussiste il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 in caso
di porto fuori della propria abitazione, senza
giustificato motivo, di un piede di porco, da
considerarsi arma impropria.
E’ possibile acquistare armi
comuni da sparo per corrispondenza?
L'art. 17 della legge 18 aprile 110/1975 pone un
generale divieto relativo alla compravendita di armi per
corrispondenza. Il divieto ha ad oggetto non solo le
tradizionali spedizioni tramite posta o corriere ma
anche le più sofisticate forme di commercio per via
telematica " on line". Non è vietata la promozione per
corrispondenza attraverso invio di materiale
pubblicitario quando poi l'acquisto faccia seguito preso
i punti vendita. Il reato si perfeziona alla conclusione
del contratto per corrispondenza non occorrendo che la
prestazione contrattuale abbia poi esecuzione. Il
divieto è applicabile anche alle armi ad aria compressa
o gas compressi le quali sono assimilabili alle armi
comuni da sparo. Nel caso in cui la cessione per
corrispondenza sia consentita in quanto l'acquirente
autorizzato in base a deroghe di legge generale o in
forza di specifico provvedimento prefettizio, il
venditore avrà l'obbligo di dare comunicazione della
spedizione all'ufficio di P.S. territorialmente
competente.
A chi devo rivolgermi per
ottenere il porto di armi?
L'autorità competente è
il prefetto ovvero il questore presso la provincia di
residenza del richiedente. Il rilascio è subordinato
all'accertamento con esito positivo di requisiti di
capacità tecnica e delle condizioni di idoneità
psicofisica, nonché l'assenza di requisiti soggettivi
ostativi indicati nell'art. 43 t.u.p.s: condanna per
particolari delitti che rendono dovuto il rifiuto di
concedere la licenza; condanna riportata per qualsiasi
altro delitto il cui rifiuto alla concessione sarebbe
solo facoltativo. Ulteriori situazioni personali
ostative al rilascio sono indicate nell'art. 11 t.u.p.s.
Divieto di concessione è previsto per gli indiziati di
appartenere ad associazione mafiose.
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