Appalto
In che cosa consiste il
contratto di appalto?
L'appalto è quel negozio con il quale un soggetto
(comunemente definito committente) affida ad un altro
soggetto (comunemente definito appaltatore) il
compimento di un'opera ovvero l'esecuzione di un
servizio.
Elemento caratterizzante dell'appalto è la gestione a
rischio dell'appaltatore il quale si assume la
responsabilità di eseguire l'opera, ovvero il servizio,
organizzando tutti i mezzi all'uopo necessari.
Il committente, in genere, fornisce all'appaltatore
un progetto, idoneamente dettagliato, al fine di
consentire la realizzazione dell'opera.
Durante l'esecuzione dell'opera il committente ha il
diritto di verificarne l'andamento. Il committente prima
di accettare l'opera terminata, ha il diritto di
collaudarla (art. 1665 c.c.).
L'appaltatore è tenuto per legge (art. 1667 e ss
c.c.) a garantire il committente per eventuali
difformità o vizi dell'opera.
Si evidenzia che nel caso in cui l'appalto riguardi
la costruzioni di edifici, qualora l'opera deperisca in
tutto o parzialmente per cause ricollegabili a vizi del
suolo o della costruzione ovvero presenti pericoli di
rovina o gravi difetti, la responsabilità
dell'appaltatore dura 10 anni decorrenti dal momento in
cui l'opera è stata terminata, a condizione che sia
fatta denuncia entro un anno dalla scoperta (art. 1669
c.c.).
L'appaltatore, qualora sia autorizzato dal
committente, ha la facoltà di firmare contratti di
subappalto. In tal caso il contratto di subappalto è del
tutto distinto dal contratto principale. Nel subappalto,
infatti, l'appaltatore diventa a sua volta committente.
Cosa significa che
l’appaltatore nell’esecuzione dell’opera si assume il
rischio?
Il rischio che l'appaltatore si assume quando stipula
un contratto di appalto non attiene all'aspetto
tecnico-giuridico, ovvero ai casi fortuiti, ma riguarda
il profilo strettamente economico.
Il rischio economico è insito nel contratto di
appalto in quanto è impossibile stabilire
preventivamente ed esattamente i costi relativi
all'esecuzione dell'opera o alla fornitura del servizio.
L'appaltatore, nel caso di aumentata onerosità dei
lavori necessari per l'esecuzione dell'opera, non potrà
interromperne l'esecuzione. L'interruzione dei lavori
non è, altresì, giustificata nel caso in cui i costi per
l'esecuzione dell'opera si riveleranno superiori del
compenso originariamente pattuito.
L'importo del compenso potrà subire delle modifiche
solo in presenza di determinate circostanze che
importano una revisione dei prezzi (art. 1664 c.c.).
Vi sono dei casi in cui
l’appaltatore può ritenersi esonerato da eventuali
responsabilità inerenti all’esecuzione dell’opera
commessagli?
L'autonomia dell'appaltatore è un connotato tipico
del contratto di appalto. Qualora, durante l'esecuzione
dell'opera, la direzione dei lavori sia riservata al
committente, l'autonomia dell'appaltatore non viene
annullata ma solo ridotta.
L'appaltatore è esonerato da eventuali responsabilità
nel caso in cui agisca quale nudus minister:
durante l'esecuzione dei lavori l'appaltatore è stato
privato dal committente della libertà di decisione e di
determinazione.
L'appaltatore assurge a nudus minister
quando, eseguendo il progetto predisposto dal
committente, si attiene alle istruzioni ricevute senza
alcuna possibilità di iniziativa e di vaglio critico.
L'appaltatore soltanto in questa ultima ipotesi,
ossia quando è un mero strumento nelle mani del
committente, non risponde dei danni eventualmente
cagionati.
Il difetto di costruzione
disciplinato dall’art. 1669 c.c. in che cosa deve
consistere?
Il difetto di costruzione, che in ragione dell'art.
1669 c.c. autorizza il committente ad attivare l'azione
di responsabilità extracontrattuale nei confronti
dell'appaltatore, può consistere in una qualsiasi
alterazione conseguente ad una insoddisfacente
realizzazione dell'opera.
Una siffatta alterazione, non dovendo necessariamente
riguardare parti essenziali della costruzione (che in
quanto tali ne comporterebbero la rovina o il pericolo
di rovina), può afferire anche ad elementi accessori o
secondari dell'opera che siano, però, in grado di
consentire l'impiego duraturo della stessa. Gli elementi
in questione potrebbero essere annoverati tra le
condutture idriche, i rivestimenti, l'impianto di
riscaldamento termico etc.
L'alterazione di tali elementi secondari può incidere
negativamente ed in modo rilevante sulle modalità di
godimento dell'immobile in questione.
Una simile connotazione del concetto di alterazione
non è priva di rilevanza giuridica infatti a seconda del
contenuto che si attribuisce alla stessa è possibile
valersi della disciplina di cui all'art. 1667 c.c.
(difformità e vizi dell'opera) ovvero di quella dettata
dall'art. 1669 c.c. (rovina e difetti di cose immobili).
I vizi e le difformità dell'opera contemplati dalla
norma di cui all'art. 1667 c.c., riguardando
prevalentemente le divergenze dell'opera rispetto alle
previsioni progettuali o al capitolato d'appalto, non
devono necessariamente incidere in misura considerevole
sull'efficienza e la durata dell'opera.
Gli ausiliari dell’appaltatore
possono ottenere quanto di spettanza direttamente dal
committente?
L'art 1676 c.c. recita testualmente "Coloro che,
alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro
attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio
possono proporre azione diretta contro il committente
per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla
concorrenza del debito che il committente ha verso
l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la
domanda".
La noma giuridica contenuta nel testo dell'art. 1676
c.c. configura un'ipotesi di azione sostitutoria
eccezionalmente concessa dal legislatore agli ausiliari
dell'appaltatore verso il committente.
Il committente è tenuto a pagare gli ausiliari
dell'appaltatore nei limiti di quanto dovuto
all'appaltatore per l'esecuzione dell'opera.
Il committente per essere legittimo destinatario
della richiesta di cui all'art. 1676 c.c. deve risultare
debitore dell'appaltatore per la causa specifica
dell'esecuzione dell'opera o del servizio per il quale
gli ausiliari hanno prestato la loro attività.
L'azione proposta ex art. 1676 c.c. non
trova ostacolo neanche nel sopravvenuto fallimento
dell'appaltatore, in quanto si tratta di azione diretta
tra terzi rispetto al fallito e, quindi, non soggetta
alla disciplina imposta dall'art. 52 L. Fallimentare che
assoggetta alla regola della par condicio creditorum
solo le azioni e i diritti contro il fallito.
Legittimati a proporre l'azione di cui all'art. 1676
c.c. sono solo coloro che hanno prestato la propria
attività alle dipendenze dell'appaltatore.
Rimangono, quindi, esclusi il subappaltatore, il
libero professionista o il prestatore d'opera.
Come si determina il
corrispettivo per l'appaltatore se le parti non lo hanno
indicato?
Nel caso che le parti non abbiano determinato la
misura del corrispettivo nè abbiano stabilito il modo di
determinarla, questa è calcolata con riferimento alle
tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata
dal giudice.
Chi deve fornire la materia se
le parti non hanno stabilito nulla in merito?
La materia necessaria a compiere l'opera deve essere
fornita dall'appaltatore, se non è diversamente
stabilito dalla convenzione o dagli usi.
Cosa succede al contratto di
appalto se muore l'appaltatore?
Di regola il contratto
di appalto non si scioglie per la morte
dell'appaltatore, salvo che la considerazione della sua
persona sia stata motivo determinante del contratto.
(torna all'indice degli argomenti) |