Adozione
Tipologia di adozioni
Il quadro normativo attuale vede:
a) l'adozione dei minori di età; b)
l'adozione in casi particolari; c) l'adozione di persone
maggiori di età; d) l'adozione internazionale; accanto a
tali figure troviamo, inoltre, l'affidamento temporaneo
dei minori.
Requisiti per poter adottare un minore
L'art. 6 della legge 184/83 stabilisce
che l'adozione di un minore è consentita a coniugi uniti
in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero
inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in
modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un
periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal Tribunale
per i minorenni.
Tra i coniugi non deve sussistere e non
deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione
personale neppure di fatto.
L'età degli adottanti deve superare di
almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni
l'età dell'adottando, con la possibilità di deroga in
caso di danno grave per il minore.
Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di
età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in
misura non superiore a dieci anni.
Limiti di età per l’adottato
No, l'adottato è un minore di qualsiasi
età. Si prevede, tuttavia, che il minore adolescente
debba essere ascoltato se ha compiuto 12 anni e che
debba manifestare il proprio consenso all'adozione se ha
compiuto 14 anni; tale consenso deve essere manifestato
anche quando il minore compia l'età predetta nel corso
del procedimento.
Presupposto per adozione
Lo stato di abbandono. Il Tribunale per i
minorenni dichiara infatti lo stato di adottabilità dei
minori che si trovino in stato di abbandono (non dovuto
a causa di forza maggiore di carattere transitorio) o
perché i loro genitori sono ignoti o perché, benché
noti, li lascino privi di assistenza morale e materiale.
La situazione di abbandono sussiste anche quando i
minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici
o privati o comunità di tipo familiare, ovvero siano in
affidamento familiare (art. 8 L. 184/83 così come
modificato dalla L. 149/2001).
La dichiarazione dello stato di
adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i
minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito
il pubblico ministero, nonché il rappresentante
dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della
comunità di tipo familiare presso cui il minore è
collocato o la persona cui egli è affidato. Devono
essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il
minore che abbia compiuto gli anni dodici o di età
inferiore, in considerazione della sua capacità di
discernimento.
Presentazione domanda adozione minore
Coloro che intendono adottare devono
presentare domanda al tribunale per i minorenni,
specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più
fratelli, ovvero minori che si trovino nelle condizioni
indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate. È ammissibile la presentazione di più
domande anche successive a più tribunali per i
minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a
tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui
la domanda è presentata possono richiedere copia degli
atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi
coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì
essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre
anni dalla presentazione e può essere rinnovata.
Iter dopo presentazione
Il Tribunale per i minorenni dispone
l'esecuzione di indagini volte ad accertare la capacità
di educare il minore, la situazione personale ed
economica, la salute, l'ambiente familiare dei
richiedenti, i motivi della domanda. Tali indagini
possono essere effettuate ricorrendo ai servizi
socio-assistenziali degli enti locali o alle competenti
professionalità delle aziende sanitarie locali ed
ospedaliere.
L'ordinamento dà ampia libertà organizzativa ai singoli
tribunali, pertanto potranno essere svolti colloqui con
il giudice minorile togato od onorario o con equìpe di
specialisti o essere richieste diverse formalità nella
presentazione delle domande.
Tali indagini dovranno essere avviate e
concluse entro 120 giorni, prorogabili per non più di
una volta.
In ogni momento devono essere fornite, su richiesta,
informazioni sullo stato del procedimento (art. 22 della
legge n. 184/83 così come modificato dalla L. 149/2001).
Il tribunale per i minorenni, in base
alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che
hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di
corrispondere alle esigenze del minore. Il tribunale per
i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico
ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano,
il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il
minore di età inferiore, in considerazione della sua
capacità di discernimento, dispone l'affidamento
preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza.
Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve
manifestare espresso consenso all'affidamento alla
coppia prescelta.
Decorso un anno dall'affidamento, con
possibilità di proroga di un anno, il tribunale, se
ricorrono tutte le condizioni, pronuncia l'adozione. Con
l'adozione cessano i rapporti dell'adottato con la
famiglia di origine. L'adottato acquista lo stato di
figlio legittimo degli adottanti ed il loro cognome.
Adozione in casi particolari
I minori possono essere adottati anche:
a)
da persone unite al minore da vincolo di parentela fino
al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e
duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di
madre; b) dal coniuge nel caso in cui il minore
sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; c)
quando il minore si trovi nelle condizioni indicate
dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e sia orfano di padre e di madre; d) quando
vi sia la constatata impossibilità di affidamento
preadottivo. L'adozione è consentita anche in presenza
di figli legittimi.
Nei casi di cui alle lettere a),
c), e d) l'adozione è consentita,
oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se
l'adottante è persona coniugata e non separata,
l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito
di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
Nei casi di cui alle lettere a)
e d) l'età dell'adottante deve superare di
almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende
adottare.
Adottare un maggiorenne
Certamente, anche se tale tipo di
adozione è permessa unicamente alle persone che non
hanno discendenti legittimi o legittimati, che abbiano
compiuto i 35 anni e che superino di almeno 18 anni
l'età di coloro che intendono adottare.
Lo status di figlio adottivo si consegue
per provvedimento del tribunale: è questo, per l'art.
313 c.c., che decide di far luogo o non far luogo
all'adozione. Il consenso delle parti, che deve essere
manifestato personalmente al presidente del tribunale e
può essere revocato fino a quando il provvedimento non
sia stato emanato, è un presupposto necessario del
provvedimento.
L'adottato resta nella famiglia che era
sua prima dell'adozione e vi conserva diritti e doveri;
ma in più assume, rispetto all'adottante, una posizione
analoga a quella del figlio legittimo: antepone al suo
il cognome dell'adottante; se è stato adottato da due
coniugi, aggiunge quello del marito. Tuttavia, mentre
l'adottato, come il figlio legittimo, ha diritti di
successione legale verso l'adottante, questi non ha
diritti di successione legale verso l'adottato.
Adozione internazionale
L'adozione internazionale è l'adozione di
un bambino straniero fatta nel suo Paese davanti alle
autorità e alle leggi nazionali e internazionali
vigenti.
In Italia l'adozione di minori stranieri
è regolata dalla Legge n. 184/83 e dalla L. 476/98.
Incombenti dopo dichiarazione di idoneità
da parte del Tribunale per i Minorenni.
Se idonea, la coppia deve necessariamente
conferire ad uno degli Enti autorizzati l'incarico a
curare la procedura di adozione nel paese di origine del
bambino. Il periodo massimo di tempo entro cui la coppia
deve affidare l'incarico all'ente è di quattro mesi. Gli
unici intermediari formalmente riconosciuti, infatti,
sono gli Enti autorizzati il cui elenco è controllato
dalla Commissione per le adozioni internazionali,
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
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