Cos'é
Al fine di essere rappresentate in
giudizio sia per agire che per difendersi, le persone
non abbienti possono richiedere la nomina di un avvocato
e la sua assistenza a spese dello Stato, usufruendo
dell'istituto del Patrocinio a spese dello Stato.
(artt. dal 74 al 141 del Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia – D.P.R. 30/05/2002, n.
115).
A quali condizioni di reddito può
essere richiesto
Per essere ammessi al Patrocinio a
spese dello Stato è necessario che il richiedente sia
titolare di un reddito annuo imponibile, risultante
dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro
9.723,84.
Se l'interessato convive con il
coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito
dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo
da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Eccezione: si tiene conto del solo
reddito personale quando sono oggetto della causa
diritti della personalità, ovvero nei processi in cui
gli interessi del richiedente sono in conflitto con
quelli degli altri componenti il nucleo familiare con
lui conviventi.
Nel solo ambito dei procedimenti
penali, la regola che impone la somma di tutti i redditi
prodotti dai componenti della famiglia è contemperata
dalla previsione di un aumento del limite di reddito
che, a norma dell'art.92 del T.U., è elevato ad euro
1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Patrocinio a spese dello Stato in
materia civile
Il patrocinio a spese dello Stato
può essere concesso nell'ambito dei giudizi civili,
amministrativi, contabili o tributari già pendenti ed
anche nelle controversie civili, amministrative,
contabili o tributarie per le quali si intende agire in
giudizio.
Chi può richiedere l'ammissione in
ambito civile
Purché le loro pretese non
risultino manifestatamene infondate possono richiederlo:
- i cittadini italiani;
- gli stranieri, regolarmente
soggiornanti sul territorio nazionale al momento del
sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da
instaurare;
- gli apolidi;
- gli enti o associazioni che non
perseguano fini di lucro e non esercitino attività
economica.
L'ammissione può essere richiesta
in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti
i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al
beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il
beneficio per proporre impugnazione.
Patrocinio a spese dello Stato in
materia penale
Per essere ammessi al Patrocinio a
spese dello Stato, anche in ambito penale è necessario
che il richiedente sia titolare di un reddito annuo
imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non
superiore a euro 9.723,84.
Se l'interessato convive con il
coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito
dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo
da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
La regola che impone la somma di
tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia
è, in questo caso, contemperata dalla previsione di un
aumento del limite di reddito che, a norma dell'art.92
del T.U., è elevato ad euro 1.032,91 per ognuno dei
familiari conviventi.
Chi può richiedere l'ammissione in
ambito penale
- i cittadini italiani;
- gli stranieri e gli apolidi
residenti nello Stato;
- indagato, imputato, condannato,
offeso dal reato, danneggiato che intendano costituirsi
parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato
per l'ammenda;
- da chi (offeso dal reato –
danneggiato) intenda esercitare azione civile per
risarcimento del danno e restituzioni derivanti da
reato.
L'ammissione può essere richiesta
(e se concessa è valida) per ogni grado e per ogni fase
del processo e per tutte le eventuali procedure
derivante ed incidentali, comunque connesse, salvo nella
fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nei
processi di revocazione e opposizione di terzo, nei
processi relativi all'applicazione di misure di
sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza
del tribunale di Sorveglianza (in questi casi occorre
presentare autonoma richiesta di ammissione al
beneficio).
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