Guida breve
al
Recupero
dei Crediti
da Lavoro
Avv. Alberto Vigani
www.avvoca t i.venezia.i t
1
Il recupero dei crediti da lavoro
Il debitore non paga solo i
creditori buoni,
Tu vuoi essere pagato o essere
buono?
NON TI PAGANO LO STIPENDIO: CHE
FARE?
Nel corso di quindici anni ho
potuto rilevare che, quando i lavoratori
arrivano dall'avvocato dopo la
manifesta insolvenza del datore di
lavoro, ci si trova sempre a dover
rispondere ad una ventina di
domande.
Ciò consegue al fatto che la
disciplina legale si incardina su alcuni
passaggi fondamentali del codice
civile e le perplessità e i dubbi di
coloro che si trovano a dover
fronteggiare un insoluto dipendono da
pochi elementi costanti.
Per questa ragione, assieme allo
staff dello studio, ho raccolto le
principali domande che vengono
poste nel corso del colloquio con
Avv. Alberto Vigani
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2
Il recupero dei crediti da lavoro
l'avvocato e ho preparato una
sintesi tecnica della procedura di
recupero del credito e delle sue
possibili varianti. Riorganizzando le
risposte ne è uscita una guida
breve (una sorta di "istruzioni per
l'uso") che vuole essere d'aiuto a
chi si deve approcciare al legale
oltre che utile per consentire la
gestione della pratica nel modo più
• semplice,
• efficace,
• con minor rischi
• ed economico.
Per questo motivo l'abbiamo messa a
disposizione della nostra
clientela e di tutti coloro che
potrebbero aver bisogno di un simile
strumento operativo.
Usa quindi questo manuale come una
roadmap per orientarti e
porre in essere fin dall'inizio le
scelte giuste evitando perdite di
tempo ed errori che possono
pregiudicare il buon esito della Tua
vicenda.
Istruzioni per l'uso
Come avrai già intuito, poiché
un'assistenza qualificata non può
essere sostituita dalla semplice
lettura della nostra guida,
quest'ultima Ti servirà quantomeno
a operare le scelte giuste per
farti assistere e decidere così le
Tue priorità senza sbagliare.
Infatti, leggendo questo ebook, ti
renderai conto che tante cose che
hai sentito dire non corrispondono
alla realtà e che le scelte che hai
di fronte hanno un carattere
tecnico e sono molto distanti da quello
che si racconta fra i non addetti
ai lavori.
Bisogna ricordare sempre che,
mentre la norma è una, i casi
particolari sono infiniti: non si
possono quindi generalizzare regole
di condotta partendo da un unico
caso concreto. Ogni singolo
aspetto di questo può far
conseguire mille effetti diversi a seconda
dei fatti che con esso
interagiscono e concorrono.
Il recupero crediti rappresenta
perciò un problema concreto che
deve essere affrontato con
professionalità e attenzione.
Avv. Alberto Vigani
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3
Il recupero dei crediti da lavoro
Affidarsi ad uno studio legale (con
avvocati del lavoro) può
costituire la soluzione meno
onerosa e più efficace, evitando
l’incombenza di dover procedere
prima ad un’inutile fase bonaria e
poi, spesso, dopo il suo esito
negativo dispendioso in termini di
tempo, dover ricorrere comunque ad
un legale per arrivare alla
riscossione coattiva del credito.
Ricorda comunque che, nella fase
giudiziale, l'assistenza di un
legale può essere richiesta anche
con il “Patrocinio a spese dello
Stato” in presenza dei parametri
reddituali e degli altri requisiti di
legge.
Buona lettura!
Avv. Alberto A. Vigani
classe 1967, laurea in
giurisprudenza a pieni voti presso l'Università
Cattolica di Milano. Avvocato e
Consulente del Lavoro.
Legalista convinto, crede nel
diritto quale massimo strumento di
garanzia e d giustizia; iscritto
negli elenchi degli avvocati abilitati al
Patrocinio a Spese dello Stato
dell'Ordine degli Avvocati di Venezia,
ha moderato le sezioni giuridiche
della più grande community
italiana di webmaster e,
attualmente, cura anche la redazione di
alcuni blog di informazione
giuridica a fini divulgativi
(www.avvocatogratis.com e
www.amministratoridisostegno.com).
Il
recupero dei crediti da lavoro- Avv. Alberto Vigani
RECUPERO CREDITI DA LAVORO
1. COSA STA SUCCEDENDO?
Tutti parlano della crisi economica
e di come ripartirà presto
l'economia nazionale, intanto però
la crisi peggiora senza
fermarsi e fa sentire sempre più i
suoi effetti.
Ogni giorno che passa sempre più
lavoratori vedono i loro
datori sentirne l’affanno e
ritardare i pagamenti di
retribuzioni, tredicesime,
quattordicesime e persino del TFR.
Anzi, gli insoluti nelle buste paga
risultano in aumento proprio con
l’approssimarsi dei periodi di
vacanza, di sospensione o di cessazione
dell'attività lavorativa.
In tali situazioni chi ha un
reddito da lavoro dipendente vede
improvvisamente inibita la sua già
limitata capacità di spesa e
• non può attendere mesi (in caso
di insoluto datoriale, di media da 1
a 9) prima di incassare
coattivamente i propri soldi
• come, del resto, fatica a
reperire le risorse necessarie per avvalersi
di avvocati per recuperare
tempestivamente il frutto del proprio
lavoro.
2. MA SE NON HO I SOLDI PER
L'AVVOCATO?
Questo è il motivo per cui è
importante sapere che tutti coloro che
hanno un reddito familiare
inferiore a € 10.628,16, possono
avvalersi dell’istituto del
patrocinio a spese dello stato anche per il
recupero di quanto spetta per il
lavoro prestato; ciò consente a
ogni dipendente che ne abbia i
requisiti di scegliersi un
avvocato gratis che, senza spese,
proponga per suo conto un
decreto ingiuntivo o altra azione
giudiziale contro il datore
di lavoro che non paga.
Il reddito imponibile limite per
essere ammessi al gratuito
patrocinio è stato aumentato lo
scorso 20 gennaio 2009 così
arrivando alla predetta soglia di €
10.628,16.
Bisogna però ricordare che, quando
si convive con il coniuge o con
altri familiari, il reddito è
costituito dalla somma dei redditi
conseguiti da ogni componente della
famiglia, compreso l’istante.
3. QUANDO ATTIVARSI?
Come si può ben capire, quello che
conta è l’essere
tempestivi e non solo confidare
nella buona volontà altrui
perché:
• cosa accadrebbe se il datore di
lavoro non ce la facesse e fosse
travolto dalla crisi e dai debiti?
• Pagherebbe i crediti da lavoro
prima dei debiti che garantisce
personalmente con la propria casa?
• Come farebbe allora lo sfortunato
dipendente cui non sono state
pagate le retribuzioni mensili e
che avanza il TFR e le altre
competenze di fine rapporto?
La risposta, come accennato in
introduzione, è solo una: il ritardo
nella tutela dei propri diritti può
portare gravi pregiudizi.
Bisogna quindi accettare il fatto
che vale anche qui un principio ben
conosciuto: chi prima parte, meglio
alloggia!!
4. PERCHE' NON ASPETTARE?
Sembra solo un detto popolare ma,
purtroppo, è l’amara realtà:
solo i creditori più aggressivi
verranno soddisfatti.
Questo accade perché quando
un’azienda collassa non c’è sufficiente
patrimonio per accontentare tutti i
creditori.
In tale frangente si deve perciò
scegliere se vogliamo essere fra quelli
che saranno pagati o se ci
accontentiamo di restare fra quelli che
rimarranno a bocca asciutta.
Aspettare troppo può allora voler
significare che l’azienda è passata
dallo stato di crisi al collasso e
non c’è più altro da fare che proporre
istanza di ammissione al passivo
fallimentare per poi recarsi da
qualche patronato a farsi compilare
la domanda di erogazione da
inoltrare al fondo di garanzia
dell’INPS.
Il requisiti reddituali per
l’ammissione al beneficio del gratuito
patrocinio hanno purtroppo soglie
molto basse (come accennato oggi
è di € 10.628,16 di reddito
imponibile: vds supra) e quindi può
sovente capitare che il lavoratore,
bisognoso di un avvocato per farsi
pagare le retribuzioni insolute,
non rientri nella soglia di
ammissibilità.
Non si deve però disperare: ci sono
altre soluzioni!
5. QUALI ALTERNATIVE AL GRATUITO
PATROCINIO?
Con la riforma Bersani è stata
consentita all’avvocatura, e la cosa
rileva in particolare per gli
avvocati del lavoro, l’applicazione di
metodi di pagamento diversi
dall’applicazione del tariffario: si può
così concordare con l’avvocato
formule alternative per recuperare il
proprio credito, anche senza dover
anticipare alcuna somma
e rinviando all’incasso della
retribuzione e del TFR il pagamento della
parcella.
Lo svincolo dell’avvocato dal
rispetto obbligatorio della tariffa
professionale ha permesso di
concordare con i clienti forme di
pagamento in percentuale o a
forfait che prima mancavano limitando
l’accesso al diritto di difesa.
Oggi si può perciò pattuire il
pagamento del legale solo all’esito del
recupero delle somme e d in ragione
del quantum incassato , così
evitando sia che l’esborso possa
essere maggiore di quanto ottenuto
sia i rischi dell’incognito.
6. COS'E' IL COMPENSO FORFETARIO?
In alternativa al Patto di Quota
Lite, che come hai visto
proporzionalizza il compenso del
legale all'entità delle somme
recuperate, vi può anche essere la
forfetizzazione dei costi
dell'avvocato.
In tal modo, se si ritiene che sia
più utile non aderire al patto in
percentuale si può chiedere
all'avvocato che anticipatamente
quantifichi a forfait il suo costo
per ogni fase processuale. Ad
esempio, si può concordare una
somma fissa a favore dell'avvocato
per ottenere arrivare fino al
pignoramento del debitore/datore
oppure fino alla sentenza di
condanna.
Questa strada può essere percorsa
quando non si sa ancora se si
vuole arrivare fino in fondo e si
vuole potersi fermare al termine di
ogni fase del recupero dei crediti
da lavoro.
7. SI POSSONO AVERE CERTEZZE?
Con queste soluzioni di patto quota
lite, il recupero dei crediti da
retribuzione e TFR, in sofferenza,
avviene senza rischi e riducendo al
minimo il costo per spese legali in
quanto la parcella verrà
liquidata soltanto in caso di buon
esito della pratica ed in
proporzione alla somma
effettivamente recuperata seguendo lo
schema di attività per step qui
sotto riportato, nel distinguo fra
recupero giudiziale o recupero
stragiudiziale del credito.
Si, perché il patto di quota lite,
ma pure il compenso forfetario,
possono ben garantire risultati
ancor più aggressivi ed
economicamente soddisfacenti perché
consentono di proseguire
comunque nel recupero del credito
da lavoro senza dover sostenere
costi aggiuntivi.
Ogni valutazione su cosa fare e che
investimento sostenere per i propri
crediti possono così essere
anticipati, prima di dare inizio al recupero
crediti, con una pianificazione
certa e serena di costi e attività.
8. QUALI SCELTE E QUALI TAPPE?
Vediamo qui sotto uno schematico
riepilogo per fasi del recupero dei
propri crediti da lavoro:
9. COME INIZIARE?
Nel corso del primo colloquio con
l'avvocato, dopo una prima verifica
presso le banche dati informative
(CCIAA, Registro Protesti, Registro
Beni Immobiliari, PRA etc.),
ciascun caso dovrà essere sottoposto ad
un attento screening preventivo
circa la possibilità di un effettivo
recupero delle somme dovute.
A questo punto, negli studi con
avvocati abilitati ed iscritti negli
appositi elenchi dell’Ordine degli
Avvocati, si verificherà se il
dipendente ha diritto al gratuito
patrocinio per le cause civil i o se
può essere di suo interesse anche
l’utilizzo di strumenti
compensativi forfetari come il
patto di quota lite.
Per tutti coloro che non rispettano
i requisiti reddituali minimi, o che
non hanno il tempo necessario
all’ammissione al beneficio, in relazione
all’ammontare del credito per cui
si intende agire, vi sono gli accennati
altri rimedi validamente
profittevoli come il patto di quota lite ed il
compenso forfetario, da concordare
prima dell'inizio della procedura
di recupero del credito.
10. QUALI STRADE PERCORRERE?
Di seguito, l’attività
dell’avvocato prevede una velocissima fase di
recupero stragiudiziale con una
possibile, ma non indispensabile,
intimazione di pagamento a mezzo
lettera raccomandata.
In difetto di riscontro positivo
alle diffide inviate, il legale del lavoro
farà seguire la fase giudiziale con
il ricorso al Giudice del Lavoro e,
successivamente, quella
dell’esecuzione forzata avanti il Giudice
dell'Esecuzione.
11. DEVO RICORRERE AL TRIBUNALE?
Si, il passaggio alla fase
giudiziale comporta il rivolgersi al Tribunale
del Lavoro, ovvero alla sezione
specializzata presente presso ogni sede
principale di Tribunale
Circondariale. Il Tribunale competente è in linea
di massima quello del luogo ove si
è svolto il rapporto di lavoro, dove
questo è cessato o quello del luogo
ove ha sede il soggetto datoriale.
12. QUALE PROCEDURA?
Per i lavoratori l'accesso alla
giustizia è facilitato dalla previsione da
parte del legislatore della
possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo
su cedolino (art. 633 c.p.c.).
E' infatti previsto che chi vanta
un credito fondato su prove
documentali (la busta paga è
ritenuta tale) può usufruire di una
procedura speciale che consente di
ottenere in pochi giorni (da meno
di una decina a poco più del
doppio) l'emissione da parte del giudice di
un ordine di ingiunzione nei
confronti del datore di lavoro per il
pagamento immediato di un importo
pari alle somme indicate in libro
paga maggiorate di interessi e
spese legali.
13. COS'E' IL DECRETO INGIUNTIVO SU
CEDOLINO?
L'emissione del decreto ingiuntivo
(questo è il nome esatto del
provvedimento richiesto) non
avviene in contraddittorio e la parte
avversaria può dire la sua solo
dopo la sua comunicazione (a mezzo
notifica.)
Per ottenere il provvedimento del
Giudice favorevole al
dipendente è necessario depositare
un ricorso per decreto
ingiuntivo con allegato il cedolino
paga non saldato.
Il ricorso deve essere sempre
sottoscritto da un avvocato.
Come avrai capito è fondamentale
avere a proprie mani le buste paga
di cui si chiede il pagamento:
questo perché, altrimenti, il Giudice non
ha la possibilità di verificare
l'esistenza di una prova che attesti l'entità
del credito per cui si procede.
14. COSA FARE SE MANCANO I
CEDOLINI?
Sovente accade che il datore di
lavoro non consegni tutte le buste
paga e, magari, ometta propria
l'ultima che contiene anche il computo
del TFR e delle altre competenze di
fine rapporto.
In tale caso non ci si deve però
arrendere: la stessa ingiunzione si
può anche richiedere per la
consegna dei cedolini mancanti.
Il Giudice, verificata l'esistenza
del rapporto di lavoro intercorso,
emetterà decreto d'ingiunzione con
l'ordine di consegnare quanto
omesso e condannerà il datore anche
a rifondere le spese legali per
tale attività. Per consentire la
conferma del precedente rapporto
lavorativo basterà in tal caso
allegare al ricorso la lettera di
assunzione, le precedenti buste
paga o ogni altro documento
proveniente dal datore di lavoro
(lettera di assunzione, prospetto
riepilogativo etc.).
15. COME SI COMUNICA L'INGIUNZIONE?
Dopo l'emissione del decreto
ingiuntivo si dovrà provvedere alla sua
notificazione al debitore a mezzo
Ufficiali Giudiziari: in generale, chi
riceve un'ingiunzione di pagamento
del tribunale ha 40 giorni dalla
ricezione dell'atto notificato per
fare opposizione all'ordine del Giudice
e dare così inizio ad una causa
ordinaria per l'accertamento
dell'effettività del debito.
Se il debitore (datore di lavoro)
non solleva opposizione, decorso
il termine di 40 giorni, il Giudice
(su istanza dell'avvocato)
dichiara il decreto ingiuntivo
definitivo e da qual momento si può
avviare l'attività che porterà al
pignoramento dei beni del debitore con
la richiesta di apposizione della
formula esecutiva, ovvero dell'ordine
agli ufficiali giudiziari ed alle
cancellerie (in calce al decreto) di darvi
esecuzione.
16. SI POSSONO ABBREVIARE I TEMPI?
Si. Nei decreti ingiuntivi nascenti
da crediti da lavoro si ha
un'accelerazione del procedimento:
su istanza dell'avvocato,
infatti, il decreto viene emesso
provvisoriamente esecutivo fin
da subito, consentendo così l'avvio
immediato di ogni attività volta ad
aggredire il patrimonio del
soggetto moroso (art. 642 c.p.c.).
Assieme al decreto ingiuntivo
provvisoriamente esecutivo può
essere notificato al debitore anche
il precetto ovvero
l'intimazione con cui si da quello
che può essere definito l'ultimo avviso
prima di giungere al pignoramento
dei suoi beni.
In via ordinaria, il precetto
sottoscritto dall'avvocato deve concedere
un termine di 10 giorni
all'intimato (qui, il datore o ex datore di lavoro)
per pagare l'importo ivi indicato,
costituito da quanto non pagato in
cedolino, gli interessi e le spese
legali liquidate in decreto ingiuntivo
oltre a quelle inerenti il precetto
medesimo (art. 480 c.p.c.).
Ancorché si tratti di prassi non
diffusa, in ragione della natura del
credito e dell'urgenza del suo
incasso, l'avvocato può chiedere al
Giudice del lavoro che emette il
decreto anche di esentarlo
dall'aspettare il termine di 10
giorni prima di passare al pignoramento.
Al verificarsi di tali condizioni,
il pignoramento può essere chiesto
nello stesso momento in cui si
porta in notifica il decreto
ingiuntivo unitamente al precetto
(a circa 20 giorni dalla
richiesta).
17. COME ATTACCARE IL PATRIMONIO
DEL DEBITORE?
Il pignoramento è il primo atto di
esecuzione e serve per aggredire il
patrimonio del debitore e
soddisfarsi su di esso: ciò può avvenire su
beni mobili, beni immobili e su
crediti presenti presso terzi.
Si può perciò chiedere, sempre a
mezzo del proprio avvocato,
che i beni del debitore siano
venduti all'asta per soddisfarsi sul
loro ricavato o che i crediti del
debitore verso soggetti terzi siano
messi a disposizione e pagati
direttamente al lavoratore fino alla
concorrenza del suo credito.
18. SI POSSONO PIGNORARE I CREDITI
DEL DEBITORE?
Sì e quest'ultimo caso può essere
molto più profittevole perché, senza
cercare la messa in vendita di beni
di scarso realizzo, si possono
aggredire i depositi in banca o i
crediti verso i clienti dell'azienda. Ciò è
ottenibile in poche settimane e
spesso può creare una pressione
insostenibile nei confronti del
debitore che vede congelati i propri conti
bancari o messi in pericolo i più
ampi rapporti con la propria clientela.
Si deve, infatti, sapere che dopo
il pignoramento si apre sempre un
processo di esecuzione con un iter
procedurale che, se da un lato
condurrà alla liquidazione coattiva
della parte di patrimonio datoriale
aggredito, dall'altro occuperà un
periodo che può protrarsi anche per
alcuni mesi.
Per questa ragione si deve sempre
ricordare che il fattore tempo è
essenziale e che chi comincia prima
ha le migliori chances di ottenere
dei risultati positivi.
Tuttavia, molto spesso questo non
basta: la crisi economica porta le
aziende vicine al collasso, o
persino oltre, ed è perciò necessario
adottare terapie d’urto per
affrontare situazioni estreme.
19. COSA FARE SE NON SI TROVANO
BENI?
In carenza di risultato
dell'attività esecutiva, ovvero in presenza di
pignoramenti negativi, vi sarà la
possibilità di proporre istanza di
fallimento.
Il lavoratore creditore ed il suo
avvocato con il gratuito patrocinio
devono perciò essere pronti a
fronteggiare l’inerzia del datore anche
dopo l’ingiunzione del Giudice: in
questo caso si deve avere la giusta
determinazione per far consentire
al proprio legale di presentare
anche l’eventuale istanza di
fallimento nei confronti del datore di
lavoro (ancora attuale o già ex).
20. E CON LA RICHIESTA DI
FALLIMENTO?
Giunti a questo punto, anche i
datori di lavoro più irriducibili mollano
la presa e pagano tutto (interessi
e rivalutazione compresi).
Il percorso complessivamente ora
descritto non occupa più di 70/120
giorni.
Si deve, tuttavia, ricordare che la
crisi ha ridotto molte imprese allo
stato di decozione cosicché al
decreto ingiuntivo del dipendente può
seguire la dichiarazione di
fallimento dell’ex datore di lavoro. Questo
però non è necessariamente un
danno.
21. COS'E' FONDO DI GARANZIA
DELL'INPS?
La richiesta di fallimento dell'ex
datore di lavoro ha, infatti, sia lo
scopo di indurre il pagamento,
quale extrema ratio di salvezza
dell'imprenditore, sia, in ultima
alternativa, il consentire dopo il
fallimento l'insinuazione al
passivo fallimentare e l'erogazione dal
Fondo di Garanzia dell'INPS di
almeno una parte del credito maturato.
Presso l’INPS esiste, infatti, un
Fondo di Garanzia che copre e paga
le ultime 3 mensilità e d il TFR
dei lavoratori delle imprese fallite che
siano state insolventi con i propri
dipendenti. Il presupposto per il
pagamento da parte dell’ente
previdenziale è, appunto, che sia
stato dichiarato il fallimento e
che il lavoratore presenti istanza di
ammissione al passivo fallimentare.
La richiesta di erogazione può
avvenire anche dando la sola prova
di esecuzione negativa sul
patrimonio dell'imprenditore.
22. QUANDO CHIEDERE IL GRATUITO
PATROCINIO?
Avendo presente tutta la sequenza
dei passaggi sopra descritti, è
importante sapere che tutte le
attività processuali descritte possono
essere assistite dal Gratuito
Patrocinio, ovvero che tutte le attività di
assistenza legale giudiziale
possono essere pagate direttamente
dallo Stato in presenza dei
requisiti reddituali e soggettivi.
Per tutte queste ragioni è
essenziale che l’avvocato nominato con il
gratuito patrocinio si attivi da
subito per far autorizzare dal proprio
Consiglio dell’Ordine sia la
proposizione del ricorso per decreto
ingiuntivo (su cedolino) che
l’eventuale e successiva istanza di
fallimento.
Ecco uno schema riepilogativo del
percorso di recupero del credito:
Per comune utilità riportiamo qui
sotto un esempio di patto di quota lite
per il recupero integrale di
retribuzioni e TFR un esempio di patto
forfetario (entrambi si ispirano
all'orientamento ed ai facsimili dell'Ordine
degli Avvocati di Milano):
1.
CONFERIMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE PER
RECUPERO CREDITI DA LAVORO
CON PATTO DI QUOTA LITE SENZA
ANTICIPI
Con la presente il sig.
……………………………………….., nato a ………. il
…………, C.F. …………, residente in
………………, via …………………………,
in proprio / quale legale
rappresentante di ……………………………, con sede
in ……………………, P. IVA …………………………,
come da visura CCIAA che si
allega al presente, o quale
rappresentante di ……………… (persona
fisica),
identificato dall’avv.
........................... a mezzo (documento)
…………….. rilasciato da (autorità)
……………………… in data ….……….. di cui
si allega copia,
ricevuta l’informativa e prestato
consenso al trattamento dei dati
personali ai sensi di legge,
CONFERISCE / CONFERMA
all’avv. ………………… l’incarico senza
anticipi di assistenza,
rappresentanza, consulenza e difesa
nella vertenza
giudiziale/stragiudiziale contro
l’ex datore di lavoro …………..……, avente
ad oggetto per il recupero di
crediti da lavoro (retribuzione – TFR –
straordinari), ed avente valore
………………,
pattuisce
con il sottoscrivente
professionista, che accetta, il compenso per le
prestazioni professionali come
segue:
• nella misura percentuale del …… %
del risultato finale se questo
è raggiunto prima del giudizio
(patto di quota lite stragiudiziale),
oltre agli accessori di legge.
• o nella misura percentuale del ……
% del risultato finale se
questo è ottenuto nel corso del
giudizio (patto di quota lite
giudiziale), salvo quanto liquidato
in DI o Sentenza con
distrazione a favore del
procuratore e oltre gli accessori di legge.
• solo all’esito del procedimento
ed in esclusivo caso di mancato
recupero dopo l’esecuzione, spese
documentate (bolli,
raccomandate, spese perizie,
imposte – se dovute – e simili)
complessivamente affrontate.
Il compenso come sopra pattuito
viene ritenuto da entrambe le parti
congruo e soddisfacente per
l’incarico professionale conferito nonché
frutto di una comparazione
equilibrata dei rispettivi interessi.
L’avvocato è autorizzato dal
cliente a farsi versare direttamente da
controparte le spese legali poste a
carico di quest’ultima (e ciò nei
limiti del compenso percentuale
pattuito nel presente accordo) nonché
a trattenere in compensazione
eventuali somme recuperate dalla
controparte sino a soddisfazione
delle parcelle emesse per tutta
l’attività compiuta ai sensi
dell’art. 44 del codice deontologico forense.
In caso di recesso rimane l’obbligo
di corrispondere al professionista le
spese sostenute ed il compenso
dovuto per l’attività già svolta
conformemente alle tariffe
professionali di cui al DM 127/2004 ed alle
tabelle per le spese sub all. 2).
Allegati:
1. informativa privacy;
2. tabelle spese particolari di
Studio;
3. copia documenti identificativi
del cliente.
San Donà di Piave, ……………. 2010
Firma Cliente …………………………………..
Firma
Avvocato.............................
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE
PER
RECUPERO CREDITI DA LAVORO
CON PATTO DI COMPENSO FORFETARIO
Con la presente il sig.
……………………………………….., nato a ………. il
…………, C.F. …………, residente in
………………, via …………………………, in
proprio / quale legale
rappresentante di ……………………………, con sede in
……………………, P. IVA …………………………, come
da visura CCIAA che si
allega al presente, o quale
rappresentante di ……………… (persona
fisica), identificato
dall’avv.…………..a mezzo (documento) ……………..
rilasciato da (autorità)
……………………... in data ….……….. di cui si allega
copia, ricevuta l’informativa e
prestato consenso al trattamento dei
dati personali ai sensi di legge
nonché l'informativa sulle possibilità di
mediazione della controversia,
CONFERISCE / CONFERMA
all’avv. ………………… l’incarico di
assistenza, rappresentanza, consulenza
e difesa nella vertenza
giudiziale/stragiudiziale contro …………..……,
avente ad oggetto ………………………………..,
ed avente valore ………………,
PATTUISCE
con il predetto professionista, che
accetta, il compenso per le
prestazioni professionali da
svolgersi fino
a
........................................ come segue:
- nella misura forfettaria di euro
…………………, oltre al rimborso delle
anticipazioni che verranno
documentate, alle spese particolari di studio
indicate nella tabella allegata sub
all. 2, al 12,5% per spese generali, 2
% CNPA ed IVA.
Tuttavia in caso di liquidazione
giudiziale delle spese legali, in favore
del cliente e a carico di
controparte, in misura superiore al compenso
sopra pattuito, si conviene che il
maggior importo liquidato rimane di
competenza esclusiva del
professionista.
Il compenso come sopra pattuito
viene ritenuto da entrambe le parti
congruo e soddisfacente per
l’incarico professionale conferito.
L’avvocato è autorizzato dal
cliente a farsi versare direttamente da
controparte le spese legali poste a
carico di quest’ultima nonché a
trattenere in compensazione
eventuali somme recuperate dalla
controparte sino a soddisfazione
delle parcelle emesse per tutta
l’attività compiuta ai sensi
dell’art. 44 del codice deontologico forense.
In caso di recesso rimane l’obbligo
di corrispondere al professionista le
spese sostenute ed il compenso
dovuto per l’attività già svolta
conformemente alle tariffe
professionali di cui al DM 127/2004 ed alle
tabelle per le spese sub all. 2).
Allegati:
1. informativa privacy;
2. tabelle spese particolari di
Studio;
3. copia documenti identificativi
del cliente;
4. Informativa mediazione.
San Donà di Piave, ……………. 2010
Firma Cliente …………………………………..
Firma
Avvocato.............................
Con questa "guida breve" ognuno
potrà avere in sue mani gli
elementi essenziali della
disciplina del recupero crediti di lavoro
che, nella fase giudiziale
dell'impugnativa può essere assistito
anche con il patrocinio a spese
dello Stato.
Ricordate che, per non commettere
errori che complichino la
gestione della propria posizione, è
bene rivolgersi sempre, e da
subito, al proprio avvocato senza
perdere tempo.
Per segnalare eventuali
imprecisioni, refusi o suggerire dei
miglioramenti, l'indirizzo a cui
scrivere è info@avvocati.venezia.it
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Tributaria e del Lavoro
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