Il decreto penale di condanna è il
provvedimento con cui il Giudice, nei procedimenti per
reati perseguibili di ufficio e in quelli perseguibili a
querela, se essa è stata validamente presentata e il
querelante non ha espressamente dichiarato di opporvisi,
applica, su richiesta del Pubblico Ministero una pena
pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva.
Tale pena è diminuita sino alla metà rispetto al minimo
edittale.
Il reato per il quale interviene la
condanna si estingue nel termine di cinque anni per i
delitti e nel termine di due anni per le
contravvenzioni.
Il contenuto del decreto penale di
condanna è stabilito dall'art. 460 c.p.p. e contro di
esso, l'imputato o il suo difensore munito di procura
speciale, possono opporsi nel termine di 15 giorni
dall'ultima notificazione avvenuta.
La presentazione dell'opposizione
comporta la revoca del decreto penale di condanna. Il
Giudice, se è stata presentata contestuale domanda di
oblazione, decide sulla domanda. Altrimenti, emette
decreto di giudizio immediato, se richiesto
dall'opponente, o fissa udienza nel caso in cui
l'imputato abbia chiesto di essere giudicato con
giudizio abbreviato. L'imputato può anche chiedere
l'applicazione della pena, in tal caso il Giudice fissa
un termine entro il quale il Pubblico Ministero deve
prestare consenso.
Nel caso in cui il consenso non
venga espresso o l'opponente non abbia formulato alcuna
richiesta di rito alternativo, il Giudice emette decreto
di giudizio immediato.
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A cosa serve: la formula serve per
opporsi al decreto penale di condanna
Soggetti interessati: indagato o
suo difensore munito di procura speciale
Termini inerenti: l'opposizione
deve essere inoltrata entro 15 giorni dall'ultima
notificazione
Spunti e approfondimenti: la
dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di
inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la
data del medesimo e il Giudice che lo ha emesso. Ove non
abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione
l'opponente può nominare un difensore di fiducia
Chi è competente a conoscere
l'atto: presso la cancelleria del GIP competente. |