L'art. 648 c.p.p. dispone che sono
irrevocabili le sentenze, i decreti penale contro i
quali non è più ammessa impugnazione (salva la
revisione), questa è la nozione di giudicato formale. Da
ciò consegue che l'accertamento in ordine
all'imputazione e alla responsabilità dell'imputato,
contenuto nella sentenza o decreto, diviene definitivo
(c.d. giudicato sostanziale).
La stabilità del giudicato è
garantita dalla regola che l'imputato prosciolto o
condannato (con sentenza o decreto irrevocabile), non
può essere sottoposto ad un nuovo procedimento per lo
stesso fatto: ne bis in idem.
Le sentenze di condanna
irrevocabile vanno annotate per opportuna conoscenza nel
casellario giudiziale.
L'esecuzione penale riguarda le
attività successive alla formazione del giudicato.
L'esecuzione ha ad oggetto sia la
pena sia la misura di sicurezza contemplate nel "titolo
esecutivo" (sentenza, ordinanza, decreto) da porre,
appunto, in esecuzione. In materia intervengono tre
organi con compiti distinti: PM, Giudice dell'Esecuzione
Penale, Magistrato di sorveglianza.
Il PM è l'organo promotore
dell'esecuzione penale, ha il potere di emettere
l'ordine di carcerazione e quello di scarcerazione. Il
suo potere non ha spazi di discrezionalità trattandosi
di mera attuazione di un titolo esecutivo del Giudice.
Il Giudice dell'esecuzione è
l'organo giudiziario che ha deliberato il provvedimento
da eseguire ed è chiamato a decidere tutte le questioni
che possono insorgere nel corso dell'esecuzione stessa.
La magistratura di sorveglianza interviene in materia di
applicazione di misure alternative alla detenzione
custodiale, di esecuzione di sanzioni sostitutive e di
applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza.
***
A cosa serve: l'istanza di cui
all'art. 684 c.p.p. serve per richiedere il rinvio
dell'esecuzione della pena
Soggetti interessati: interessato e
suo difensore munito di procura speciale ex art. 122
c.p.p.
Termini inerenti: l'istanza si
propone a seconda dei casi o prima dell'esecuzione della
pena, o durante il periodo di esecuzione
Spunti e approfondimenti: per
quanto riguarda il rinvio obbligatorio dell'esecuzione
della pena, ex art. 146, c. 1, c.p., l'esecuzione di una
pena, che non sia pecuniaria, è differita: 1) se deve
aver luogo nei confronti di donna incinta; 2) se deve
aver luogo nei confronti di madre di infante di età
inferiore ad anni 1; 3) se deve aver luogo nei confronti
di persona affetta da AIDS conclamata o da grave
deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo
286-bis, c. 2 c.p.p., ovvero da altra malattia
particolarmente grave per effetto della quale le sue
condizioni di salute risultano incompatibili con lo
stato di detenzione, quando la persona si trova in una
fase della malattia così avanzata da non rispondere più,
secondo le certificazioni del servizio sanitario
penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e
alle terapie curative. Ex c. 2, nei casi previsti dai
numeri 1 ) e 2) del c. 1 il differimento non opera o, se
concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se
la madre è dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio
ai sensi dell'articolo 330 del Codice civile, il figlio
muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri,
sempreché l'interruzione di gravidanza o il parto siano
avvenuti da oltre 2 mesi. Per quanto riguarda il rinvio
facoltativo dell'esecuzione della pena, ex art. 147, c.
1, c.p., l'esecuzione di una pena può essere differita:
1) se è presentata domanda di grazia (artt. 174; 681
c.p.p.), e l'esecuzione della pena non deve esser
differita a norma dell'articolo precedente; 2) se una
pena restrittiva della libertà personale deve essere
eseguita contro chi si trova in condizioni di grave
infermità fisica; 3) se una pena restrittiva della
libertà personale deve essere eseguita nei confronti di
madre di prole di età inferiore a 3 anni. Ex 2° comma,
nel caso indicato nel numero 1, l'esecuzione della pena
non può essere differita per un periodo superiore
complessivamente a 6 mesi, a decorrere dal giorno in cui
la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda
di grazia è successivamente rinnovata. Ex c. 3, nel caso
indicato nel numero 3) del c. 1 il provvedimento è
revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla
potestà sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del Codice
civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero
affidato ad altri che alla madre. Ex c. 4, il
provvedimento di cui al c. 1 non può essere adottato o,
se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo
della commissione di delitti
Chi è competente a conoscere
l'atto: ex art. 70, L. 26 luglio 1975, n. 354, l'istanza
va proposta al Tribunale di Sorveglianza competente.
|