Il patteggiamento (termine breve
per indicare ciò che più correttamente è definito
"applicazione della pena su richiesta delle parti") è il
procedimento speciale caratterizzato dalla richiesta
rivolta al Giudice dall'imputato, e sempre che vi
consenta il Pubblico Ministero, di applicazione, nella
specie e nella misura indicata, di una sanzione
sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a
un terzo, ovvero di una pena detentiva che, tenuto conto
delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non
superi i cinque anni (di reclusione o arresto), sola o
congiunta a pena pecuniaria, salvo che a formulare la
richiesta sia un imputato che abbia riportato più di una
precedente condanna (recidiva reiterata), nel quale
ultimo caso l'imputato incontra il limite dei due anni
di pena detentiva "patteggiabile".
La richiesta può essere formulata
in diversi momenti: durante le Indagini Preliminari, in
udienza preliminare, prima della dichiarazione di
apertura del dibattimento nel caso di procedimento
dinnanzi al Giudice monocratico a citazione diretta o di
giudizio direttissimo, e infine con la dichiarazione di
opposizione a decreto penale di condanna.
Tale richiesta può essere
subordinata alla concessione del beneficio della
sospensione condizionale della pena.
A seguito della richiesta possono
aprirsi i seguenti scenari: a) il PM non presta il
consenso; b) il Giudice ritiene la pena non congrua; c)
il Giudice ritiene di non poter concedere il beneficio
della sospensione condizionale richiesto come condizione
di accesso al "patteggiamento"; d) il Giudice ritiene
non corretta la qualificazione giuridica del fatto
reato; e) il Giudice ritiene carente la prova del fatto
di cui all'imputazione. Ebbene, nel primo caso (a) il
Giudice prende atto della mancanza del consenso del PM,
procede al giudizio e all'esito, se ritiene congrua la
richiesta formulata da parte dell'imputato applica la
pena chiesta dall'imputato con l'istanza di
patteggiamento, con tutte le conseguenze previste in
caso di accoglimento del patteggiamento (esonero dalle
spese, riduzione di un terzo di pena ecc.). Nel secondo
scenario (b) occorre distinguere il caso dell'istanza
proposta in sede di indagine o di udienza preliminare da
quella proposta innanzi al Giudice del dibattimento. Nei
primi due casi il Giudice raccoglie la istanza e se
ritiene la pena non congrua la rigetta senza far altro;
nel terzo caso, invece, rigetta e trasmette gli atti ad
altro Giudice per il giudizio ordinario. Il nuovo
Giudice non potrà pronunciarsi sulla richiesta di
patteggiamento, ma deve procedere al dibattimento e se,
giunto alla fine, ritiene fondata la richiesta di
patteggiamento, anche sotto il profilo della congruità
della pena, concluderà il giudizio applicando la pena
chiesta dalle parti, con tutte le conseguenze (legali)
che ne derivano in termini di spesa, benefici e altro.
Si è detto che la parte può
condizionare l'accoglimento dell'istanza di
patteggiamento alla concessione del beneficio della
sospensione condizionale della pena. In questo caso il
consenso del PM deve riguardare espressamente anche tale
richiesta. Ove il Giudice decidesse di non poter
concedere il beneficio non potrà accogliere la istanza
solo per l'applicazione della pena, ma dovrà rigettarla
integralmente.
Quanto, poi, alla pronuncia sulla
eventuale domanda civile della persona offesa e/o
danneggiata (parte civile) il Giudice non pronuncia
sull'an, ma si limita alla sola liquidazione delle spese
di costituzione (fatta eccezione nel caso del
patteggiamento richiesto nel corso delle Indagini
Preliminari, considerato (a) che la sentenza di
patteggiamento, per quanto equivalga a sentenza di
condanna, non è una sentenza di condanna (b) la
richiesta di patteggiamento non equivale a confessione
di una responsabilità penale e (c) che la costituzione
della parte civile può aver luogo per la prima volta
solo nella fase del giudizio, cioè all'udienza
preliminare, ove essa è prevista).
Fra le altre eventualità abbiamo
visto che vi è anche quella del Giudice che ritiene non
corretta la qualificazione giuridica del reato, così
come contestato dal PM. Ebbene, poiché non è consentita
la modifica negoziale della qualificazione giuridica del
fatto (c.d. patteggiamento sulla imputazione, possibile
nel sistema anglo-americano), il Giudice, se ritiene
sbagliata l'imputazione, deve rigettare l'istanza di
patteggiamento.
Quanto - infine - al regime delle
impugnazioni va ricordato che la sentenza di
applicazione della pena non è appellabile, ma
ricorribile solo per Cassazione.
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A cosa serve: la formula serve per
richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari del
Tribunale di competenza che il procedimento penale che
vede imputato il proprio cliente, sia definito allo
stato degli atti con una sentenza di condanna a pena
concordata tra il PM e l'imputato
Soggetti interessati: imputato
stesso o difensore munito di procura speciale
Termini inerenti: la richiesta può
essere proposta oralmente o per iscritto fino a che non
siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e
422 c.p.p. Deve essere necessariamente stato prestato il
consenso da parte del PM. Il Consenso può essere
prestato entro i termini sopra indicati anche se in
precedenza era stato negato
Spunti e approfondimenti: il
Giudice, se non deve essere pronunciata sentenza di
proscioglimento a norma dall'art. 129 c.p.p. e se
ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto,
l'applicazione e la comparazione delle circostanze
prospettate dalle parti dispone con sentenza
l'applicazione della pena così come indicatagli.
Altrimenti ha il potere di rigettare la richiesta
formulata dalle parti. Nel caso in cui la richiesta sia
subordinata alla concessione della sospensione
condizionale della pena, il Giudice, se ritiene che la
sospensione condizionale non può essere concessa,
rigetta la richiesta
Chi è competente a conoscere
l'atto: giudice per le Indagini Preliminari del
Tribunale di competenza. |