La figura del Giudice di Pace è
stata introdotta nel nostro ordinamento con la L. 21
novembre 1991, n. 374, e consta attualmente di un
organico di 4.700 unità distribuite in 849 sedi sul
territorio nazionale. Il Giudice di Pace è un magistrato
onorario al quale sono temporaneamente state assegnate
funzioni giurisdizionali. Esso è reclutato a seguito non
di concorso professionale per uditore giudiziario
bandito dal ministero della Giustizia, ma è selezionato,
a domanda, tra i laureati in Giurisprudenza che abbiano
conseguito l'abilitazione all'esercizio della
professione forense o che abbiano esercitato funzioni
giudiziarie, a un'età non inferiore agli anni trenta e
non superiore ai settanta, che abbiano cessato
l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa e, se
avvocati, che non esercitino la professione forense nel
circondario del Tribunale dove ha sede l'ufficio del
Giudice di Pace al quale appartengono. Con la L. 24
novembre 1999, n. 468, vennero modificati alcuni aspetti
della L. 374/91, e venne delegato il Governo a emanare
un decreto legislativo contenente la competenza in
materia penale del Giudice di Pace, nonché il relativo
procedimento e l'apparato sanzionatorio dei reati a esso
devoluti: tale delega sfociò nel D.Lgs. 28 agosto 2000,
n. 274, denominato "Disposizioni sulla competenza penale
del Giudice di Pace", entrato in vigore il 2 gennaio
2002. Alla figura del Giudice di Pace è stato attribuito
un ampio spettro di reati c.d. "minori o bagatellari" di
notevole diffusione, tra i quali spiccano l'ingiuria, le
percosse, la diffamazione, il danneggiamento (nelle loro
forme non aggravate), le lesioni colpose e dolose con
prognosi non superiore ai venti giorni. Al Giudice di
Pace è attribuita una funzione predibattimentale di
conciliatore tra le parti, che se non avrà buon fine
porterà all'instaurazione del dibattimento. Nel caso di
condanna, la particolarità delle pene inflitte dal
Giudice di Pace è che esse non consistono in pene
detentive, ma in pene pecuniarie o, in casi più gravi,
vi è la pena della permanenza domiciliare, oppure,
qualora l'imputato presti il proprio consenso, la
condanna alla pena del lavoro di pubblica utilità. Altra
particolarità della procedura davanti al Giudice di Pace
è che le pene irrogate non possono beneficiare della
sospensione condizionale ex art. 163 c.p. Da ultimo, ma
non per minore importanza, a seguito dell'emanazione del
D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito con
modificazioni nella L. 12 novembre 2004, n. 271 che ha
aggiunto al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Legge
Bossi-Fini) l'art. 5- bis , è stata attribuita al
Giudice di Pace competenza in materia di immigrazione,
per la convalida dei provvedimenti del prefetto in
materia di espulsione dal territorio dello Stato, per i
provvedimenti di accompagnamento alla frontiera o di
trattenimento in un centro di accoglienza temporanea
emanati dal questore.
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A cosa serve: le eccezioni in
merito alla competenza per materia determinata dalla
connessione, alla competenza per territorio determinata
dalla connessione, e ai casi di connessione avanti il
Giudice di Pace permettono al difensore di interloquire
sulla competenza dei procedimenti avanti il Giudice di
Pace in materia di connessione
Soggetti interessati: i difensori
delle parti private
Termini inerenti: le istanze e le
eccezioni in materia di connessione vanno proposte ed
eccepite subito dopo l'accertamento della regolare
costituzione delle parti ex art. 484 c.p.p.
Spunti e approfondimenti: in tema
di competenza per materia determinata dalla connessione,
ex art. 6, c. 1, D.Lgs. 274/2000 si ha connessione tra
procedimenti di competenza del Giudice di Pace e
procedimenti di competenza di altro Giudice solo nel
caso di persona imputata di più reati commessi con una
sola azione o omissione. Ex, c. 2, se alcuni dei
procedimenti connessi appartengono alla competenza del
Giudice di Pace e altri a quella della Corte d'Assise o
del Tribunale, è competente per tutti il Giudice
superiore. Ex c. 3, la connessione non opera se non è
possibile la riunione dei processi, né tra procedimenti
di competenza del Giudice di Pace e procedimenti di
competenza di un Giudice speciale. In tema di casi di
connessione davanti al Giudice di Pace, ex art. 7, D.Lgs.
274/2000 si ha connessione di procedimenti davanti al
Giudice di Pace se a) il reato per cui si procede è
stato commesso da più persone in concorso o cooperazione
tra loro; b) una persona è imputata di più reati
commessi con una sola azione o omissione. In tema di
competenza per territorio determinata dalla connessione,
ex art. 8 D.Lgs. 274/2000 se i reati sono stati commessi
in luoghi diversi, la competenza per territorio
appartiene per tutti al Giudice di Pace del luogo in cui
è stato commesso il primo reato. Se non è possibile
determinare in tal modo la competenza, questa appartiene
al Giudice di Pace del luogo in cui è iniziato il primo
dei procedimenti connessi
Chi è competente a conoscere
l'atto: l'istanza per la dichiarazione di connessione o
l'eccezione sulla competenza per materia e territorio
determinante dalla connessione si propongono oralmente
al Giudice di Pace che procede |