Avv. Paolo Nesta


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Eccezione di incompetenza per materia determinata dalla connessione per reati avanti il GdP

 

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La figura del Giudice di Pace è stata introdotta nel nostro ordinamento con la L. 21 novembre 1991, n. 374, e consta attualmente di un organico di 4.700 unità distribuite in 849 sedi sul territorio nazionale. Il Giudice di Pace è un magistrato onorario al quale sono temporaneamente state assegnate funzioni giurisdizionali. Esso è reclutato a seguito non di concorso professionale per uditore giudiziario bandito dal ministero della Giustizia, ma è selezionato, a domanda, tra i laureati in Giurisprudenza che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense o che abbiano esercitato funzioni giudiziarie, a un'età non inferiore agli anni trenta e non superiore ai settanta, che abbiano cessato l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa e, se avvocati, che non esercitino la professione forense nel circondario del Tribunale dove ha sede l'ufficio del Giudice di Pace al quale appartengono. Con la L. 24 novembre 1999, n. 468, vennero modificati alcuni aspetti della L. 374/91, e venne delegato il Governo a emanare un decreto legislativo contenente la competenza in materia penale del Giudice di Pace, nonché il relativo procedimento e l'apparato sanzionatorio dei reati a esso devoluti: tale delega sfociò nel D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, denominato "Disposizioni sulla competenza penale del Giudice di Pace", entrato in vigore il 2 gennaio 2002. Alla figura del Giudice di Pace è stato attribuito un ampio spettro di reati c.d. "minori o bagatellari" di notevole diffusione, tra i quali spiccano l'ingiuria, le percosse, la diffamazione, il danneggiamento (nelle loro forme non aggravate), le lesioni colpose e dolose con prognosi non superiore ai venti giorni. Al Giudice di Pace è attribuita una funzione predibattimentale di conciliatore tra le parti, che se non avrà buon fine porterà all'instaurazione del dibattimento. Nel caso di condanna, la particolarità delle pene inflitte dal Giudice di Pace è che esse non consistono in pene detentive, ma in pene pecuniarie o, in casi più gravi, vi è la pena della permanenza domiciliare, oppure, qualora l'imputato presti il proprio consenso, la condanna alla pena del lavoro di pubblica utilità. Altra particolarità della procedura davanti al Giudice di Pace è che le pene irrogate non possono beneficiare della sospensione condizionale ex art. 163 c.p. Da ultimo, ma non per minore importanza, a seguito dell'emanazione del D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni nella L. 12 novembre 2004, n. 271 che ha aggiunto al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Legge Bossi-Fini) l'art. 5- bis , è stata attribuita al Giudice di Pace competenza in materia di immigrazione, per la convalida dei provvedimenti del prefetto in materia di espulsione dal territorio dello Stato, per i provvedimenti di accompagnamento alla frontiera o di trattenimento in un centro di accoglienza temporanea emanati dal questore.

 

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A cosa serve: le eccezioni in merito alla competenza per materia determinata dalla connessione, alla competenza per territorio determinata dalla connessione, e ai casi di connessione avanti il Giudice di Pace permettono al difensore di interloquire sulla competenza dei procedimenti avanti il Giudice di Pace in materia di connessione

 

Soggetti interessati: i difensori delle parti private

 

Termini inerenti: le istanze e le eccezioni in materia di connessione vanno proposte ed eccepite subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti ex art. 484 c.p.p.

 

Spunti e approfondimenti: in tema di competenza per materia determinata dalla connessione, ex art. 6, c. 1, D.Lgs. 274/2000 si ha connessione tra procedimenti di competenza del Giudice di Pace e procedimenti di competenza di altro Giudice solo nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione o omissione. Ex, c. 2, se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza del Giudice di Pace e altri a quella della Corte d'Assise o del Tribunale, è competente per tutti il Giudice superiore. Ex c. 3, la connessione non opera se non è possibile la riunione dei processi, né tra procedimenti di competenza del Giudice di Pace e procedimenti di competenza di un Giudice speciale. In tema di casi di connessione davanti al Giudice di Pace, ex art. 7, D.Lgs. 274/2000 si ha connessione di procedimenti davanti al Giudice di Pace se a) il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione tra loro; b) una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione o omissione. In tema di competenza per territorio determinata dalla connessione, ex art. 8 D.Lgs. 274/2000 se i reati sono stati commessi in luoghi diversi, la competenza per territorio appartiene per tutti al Giudice di Pace del luogo in cui è stato commesso il primo reato. Se non è possibile determinare in tal modo la competenza, questa appartiene al Giudice di Pace del luogo in cui è iniziato il primo dei procedimenti connessi

 

Chi è competente a conoscere l'atto: l'istanza per la dichiarazione di connessione o l'eccezione sulla competenza per materia e territorio determinante dalla connessione si propongono oralmente al Giudice di Pace che procede

 

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