La figura del Giudice di Pace è
stata introdotta nel nostro ordinamento con la L. 21
novembre 1991, n. 374, e consta attualmente di un
organico di 4.700 unità distribuite in 849 sedi sul
territorio nazionale. Il Giudice di Pace è un magistrato
onorario al quale sono temporaneamente state assegnate
funzioni giurisdizionali. Esso è reclutato a seguito non
di concorso professionale per uditore giudiziario
bandito dal ministero della Giustizia, ma è selezionato,
a domanda, tra i laureati in Giurisprudenza che abbiano
conseguito l'abilitazione all'esercizio della
professione forense o che abbiano esercitato funzioni
giudiziarie, a un'età non inferiore agli anni trenta e
non superiore ai settanta, che abbiano cessato
l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa e, se
avvocati, che non esercitino la professione forense nel
circondario del Tribunale dove ha sede l'ufficio del
Giudice di Pace al quale appartengono. Con la L. 24
novembre 1999, n. 468, vennero modificati alcuni aspetti
della L. 374/91, e venne delegato il Governo a emanare
un decreto legislativo contenente la competenza in
materia penale del Giudice di Pace, nonché il relativo
procedimento e l'apparato sanzionatorio dei reati a esso
devoluti: tale delega sfociò nel D.Lgs. 28 agosto 2000,
n. 274, denominato "Disposizioni sulla competenza penale
del Giudice di Pace", entrato in vigore il 2 gennaio
2002. Alla figura del Giudice di Pace è stato attribuito
un ampio spettro di reati c.d. "minori o bagatellari" di
notevole diffusione, tra i quali spiccano l'ingiuria, le
percosse, la diffamazione, il danneggiamento (nelle loro
forme non aggravate), le lesioni colpose e dolose con
prognosi non superiore ai venti giorni. Al Giudice di
Pace è attribuita una funzione predibattimentale di
conciliatore tra le parti, che se non avrà buon fine
porterà all'instaurazione del dibattimento. Nel caso di
condanna, la particolarità delle pene inflitte dal
Giudice di Pace è che esse non consistono in pene
detentive, ma in pene pecuniarie o, in casi più gravi,
vi è la pena della permanenza domiciliare, oppure,
qualora l'imputato presti il proprio consenso, la
condanna alla pena del lavoro di pubblica utilità. Altra
particolarità della procedura davanti al Giudice di Pace
è che le pene irrogate non possono beneficiare della
sospensione condizionale ex art. 163 c.p. Da ultimo, ma
non per minore importanza, a seguito dell'emanazione del
D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito con
modificazioni nella L. 12 novembre 2004, n. 271 che ha
aggiunto al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Legge
Bossi-Fini) l'art. 5- bis , è stata attribuita al
Giudice di Pace competenza in materia di immigrazione,
per la convalida dei provvedimenti del prefetto in
materia di espulsione dal territorio dello Stato, per i
provvedimenti di accompagnamento alla frontiera o di
trattenimento in un centro di accoglienza temporanea
emanati dal questore.
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A cosa serve: l'atto di
presentazione di nuovi motivi di appello permette alla
parte impugnante di proporre nuove doglianze oltre a
quelle già proposte nell'atto di appello
Soggetti interessati: imputato,
altre parti private e difensori muniti di procura
speciale ex art. 122 c.p.p.
Termini inerenti: ex art. 585, c.
4, c.p.p., i nuovi motivi di appello possono essere
proposti fino a 15 giorni prima dell'udienza di appello
Spunti e approfondimenti: ex art.
585, c. 4, c.p.p., l'inammissibilità dell'impugnazione
si estende anche ai motivi nuovi. Ex art. 585, c. 5,
c.p.p., i termini previsti dallo stesso articolo sono
stabiliti a pena di decadenza
Chi è competente a conoscere
l'atto: l'atto contenente i nuovi motivi di appello va
depositato nella cancelleria del Giudice competente per
l'impugnazione nel numero di copie necessarie per tutte
le parti. Le parti private e i difensori possono altresì
presentare l'atto di impugnazione con i nuovi motivi
anche nella cancelleria del Giudice di Pace del luogo in
cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui
fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente
consolare all'estero (art. 582, c. 2, c.p.p.) |