Il Libro IX del Codice Penale
contiene la disciplina delle impugnazioni. Con il
termine impugnazione si intende la resistenza del
soggetto imputato nel procedimento penale a un
provvedimento giurisdizionale.
L'atto di appello rappresenta
l'atto che instaura il procedimento di secondo grado del
giudizio penale. Esso è uno strumento di rivalutazione
completa dei fatti da parte di un Giudice attraverso
l'analisi della documentazione confluita nel fascicolo
per il dibattimento di primo grado, e si propone ogni
qualvolta si ritenga sussistano elementi per ottenere
una sentenza più favorevole all'imputato, sia essa di
assoluzione oppure modificativa in meglio rispetto alla
quantificazione della pena espressa in primo grado.
Tali circostanze possono derivare
dalle motivazioni più svariate: errata rubricazione del
fatto tipico, mancanza di elemento oggettivo o
soggettivo del reato, presenza di cause di
giustificazione o di non punibilità, mancata concessione
di circostanze attenuanti e/o loro adeguato
bilanciamento nel giudizio di comparazione ecc.
Il ricorso per Cassazione
rappresenta il vertice della giurisdizione ordinaria e
il terzo e ultimo grado di giudizio previsto
nell'ordinamento giuridico italiano: secondo l'art. 65
dell'Ordinamento Giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941,
n.12) La Corte Suprema di Cassazione assicura l'esatta
osservanza e l'uniforme interpretazione della legge,
l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei
limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti
di competenza e di attribuzioni e adempie gli altri
compiti ad essa conferiti dalla legge". La Corte di
Cassazione non giudica sul fatto, ma sul diritto: essa
verifica solamente il corretto svolgimento delle
procedure dei due precedenti gradi di giudizio.
Essendo il dibattimento di primo
grado il grado di giudizio nel quale vengono formate le
prove, è essenziale esporre tutte le eccezioni
proponibili per poterne poi usufruire in sede di
appello: dovendo infatti giudicare sugli atti assunti in
primo grado, il giudizio di appello non può utilizzare
altre prove all'infuori di quelle confluite nel
fascicolo dibattimentale di primo grado. Unica eccezione
è rappresentata dalla rinnovazione dell'istruzione
dibattimentale ex art. 603 c.p.p.: essa, che consiste o
nella riassunzione di prove già acquisite nel
dibattimento di primo grado, o nell'assunzione ex novo
di nuove prove, si verifica solo quando il Giudice non
sia in grado di decidere allo stato degli atti, oppure
se le nuove prove siano sopravvenute o scoperte dopo il
giudizio di primo grado, o quando l'imputato, contumace
in primo grado, ne faccia richiesta e provi di non
essere potuto comparire per caso fortuito o forza
maggiore o per non aver avuto conoscenza del decreto di
citazione senza colpa, ovvero, nel caso di notifica ex
artt. 159, 161, quarto comma e 169 c.p.p., non si sia
volontariamente sottratto alla conoscenza degli atti del
procedimento. In ogni caso, la rinnovazione potrà essere
disposta dal Giudice ogni qualvolta lo stesso ritenga
che tale rinnovazione sia assolutamente necessaria.
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A cosa serve: il ricorso per
Cassazione è un mezzo di impugnazione ordinario adverso
un provvedimento dell'autorità giudiziaria col quale si
possono far valere solo vizi di legittimità del
procedimento
Soggetti interessati: parti private
o per tramite del difensore di fiducia iscritto
nell'Albo Speciale dei Cassazionisti, o personalmente
Termini inerenti: ex art. 585, c.
1, c.p.p., il termine per proporre impugnazione per
ciascuna delle parti è: a) 15 giorni, per i
provvedimenti emessi a seguito di camera di consiglio, e
nel caso di sentenza contestuale ex art. 544 1° comma
c.p.p.; b) 30 giorni, nel caso di riserva del Giudice di
15 giorni ex art. 544, c. 2, c.p.p.; c) 45 giorni, nel
caso di riserva del Giudice fino a 90 giorni ex art.
544, c. 3, c.p.p. Ex art. 585, c. 2, c.p.p., i termini
sopra descritti decorrono: a) dalla notificazione o
comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento
emesso a seguito di procedimento in camera di consiglio;
b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è
redatta anche la motivazione, per tutte le parti che
sono state o debbono considerarsi presenti nel giudizio,
anche se non presenti alla lettura; c) dalla scadenza
del termine stabilito dalla legge o determinato dal
Giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso
di deposito della sentenza da parte del Giudice oltre il
30° giorno ex art. 548, c. 2, c.p.p., dal giorno
dell'eseguita notificazione o comunicazione dell'avviso
di deposito; d) dal giorno in cui è stata eseguita la
notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito
con l'estratto del provvedimento per l'imputato
contumace, e per il procuratore generale presso la Corte
d'Appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da
qualsiasi Giudice della sua circoscrizione diverso dalla
Corte d'Appello. In caso di decorrenze diverse per
imputato e difensore, opera per entrambi il termine che
scade per ultimo (art. 585, c. 3, c.p.p.). Tutti i
termini dell'art. 585 c.p.p. sono stabiliti a pena di
decadenza ( art. 585, c. 5, c.p.p.).
Spunti e approfondimenti: per
quanto riguarda la proposizione di motivi nuovi, ex art.
611, c. 1, c.p.p. in relazione all'art. 585, c. 4,
c.p.p., fino a 15 giorni prima possono essere presentati
motivi nuovi nella cancelleria del Giudice
dell'impugnazione in copie necessarie per tutte le
parti. Sempre ex art. 611, c. 1, c.p.p., il termine di
15 giorni si osserva anche per le memorie, mentre le
memorie di replica possono essere presentate fino a 5
giorni prima dell'udienza.
Per quanto riguarda il ricorso
straordinario per correzione di errore materiale o di
fatto, ai sensi dell'art. 625-bis, c. 1, c.p.p., esso
deve essere presentato entro 180 giorni dal deposito del
provvedimento
Per quanto riguarda
l'inammissibilità dell'impugnazione, essa ex art. 585,
c. 4, c.p.p. si estende anche ai motivi nuovi. Per
quanto riguarda la costituzione di parte civile,
statuendo l'art. 614, c. 1, c.p.p. che le norme dello
svolgimento del dibattimento di primo e secondo grado si
applicano anche davanti alla Corte di Cassazione, la
parte civile, alla fine della discussione finale, deve
presentare le conclusioni scritte ex art. 523, c. 2,
c.p.p. pena la revoca della costituzione di parte civile
(cfr. art. 82, c. 2, c.p.p.). Per quanto riguarda la
sospensione dell'esecuzione della condanna civile, ex
art. 612 c.p.p. essa può essere richiesta dall'imputato
o dal responsabile civile quando può derivarne grave e
irreparabile danno. La corte decide in camera di
consiglio con ordinanza.
Per quanto riguarda il ricorso
straordinario per correzione di errore materiale o di
fatto, ex art. 625-bis, c. 1, c.p.p. il ricorso non
sospende gli effetti del provvedimento, ma nei casi di
eccezionale gravità, la Corte provvede, con ordinanza,
alla sospensione. Ex, c. 4, quando la richiesta è
proposta fuori dai termini del c. 1, o quando essa
riguardi la correzione di un errore di fatto, fuori del
termine previsto al c. 2, ovvero risulta manifestamente
infondata, la Corte, anche d'ufficio, ne dichiara con
ordinanza l'inammissibilità; altrimenti, procede in
camera di consiglio, e, se accoglie la richiesta, adotta
i provvedimenti necessari per correggere l'errore
Chi è competente a conoscere
l'atto: in ossequio alle disposizioni dell'art. 582
c.p.p., il ricorso per Cassazione può essere depositato
presso la cancelleria del Tribunale o del Giudice di
Pace che ha emesso la sentenza impugnata. Le parti
private e i difensori muniti di procura speciale ex art.
122 c.p.p. possono proporre ricorso per Cassazione anche
nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace
del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da
quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti
a un agente consolare all'estero. |