Accanto all'iter ordinario del
processo, il legislatore ha previsto una varietà di
schemi processuali che servono ad assicurare a ogni
singolo processo la via potenzialmente più rapida e
conveniente per la sua definizione. Dunque, sono
previste alternative all'iter tipico processuale e tali
riti sono procedimenti speciali.
L'ampia varietà di questi implica
un potere di scelta, attribuito alle parti, tra i
diversi tipi, cioè coerente al sistema accusatorio (che
è un sistema di parti).
Il giudizio abbreviato è una
decisione di merito che, su richiesta dell'imputato, il
Giudice pronuncia allo stato degli atti o previa
integrazione probatoria (richiesta dall'imputato o dal
Giudice stesso se ritiene di non poter decidere allo
stato degli atti). Si tratta di un rito premiale:
infatti, la pena irrogata in caso di condanna viene
diminuita di un terzo.
La richiesta di giudizio abbreviato
può essere proposta solo dall'imputato, personalmente o
per mezzo di procuratore speciale, oralmente o per
iscritto, nel corso dell'udienza preliminare fino a che
non siano state formulate le conclusioni. Il giudizio
viene disposto dal Giudice con ordinanza (non è più
richiesto, infatti, il consenso del PM). Se l'imputato
subordina la richiesta di giudizio abbreviato a una
integrazione probatoria, il Giudice può rigettare tale
richiesta se ritiene non necessaria e non compatibile,
con le finalità di economia processuale proprie del
procedimento, l'integrazione probatoria. Nel caso in cui
il Giudice ammetta l'integrazione probatoria, il PM può
chiedere l'ammissione di prova contraria.
In caso di rigetto della richiesta,
l'imputato può rinnovarla fino a che non siano formulate
le conclusioni e anche nella fase dibattimentale, prima
che venga dichiarato aperto il dibattimento.
Il giudizio abbreviato si svolge in
camera di consiglio, a meno che tutti gli imputati
facciano richiesta che il giudizio si svolga in pubblica
udienza.
Si osservano le disposizioni
previste per l'udienza preliminare.
Durante il giudizio abbreviato è
ammessa la modifica dell'imputazione solo se ha avuto
luogo l'integrazione probatoria richiesta dall'imputato
o dal Giudice.
Se, in seguito all'integrazione
probatoria, il PM procede a effettuare nuove
contestazioni ex art. 423, primo comma, c.p.p.,
l'imputato può chiedere che si proceda con il rito
ordinario o che si ammettano nuove prove, eventualmente
richiedendo un termine pari a dieci giorni per
effettuare tale scelta. Nel caso in cui venga richiesto
che il procedimento prosegua nelle sue forme ordinarie,
il Giudice revoca l'ordinanza con cui aveva disposto il
giudizio abbreviato (la cui richiesta non può più essere
riproposta) e fissa l'udienza preliminare o la sua
eventuale prosecuzione.
Terminata la discussione, il
Giudice pronuncia sentenza che può essere di
proscioglimento o di condanna.
In caso di condanna la pena
determinata tenendo conto di tutte le circostanze, è
diminuita di un terzo.
La pena dell'ergastolo è sostituita
con la reclusione a 30 anni mentre l'ergastolo con
l'isolamento diurno è sostituito con l'ergastolo
semplice.
Sia l'imputato che il PM non
possono proporre appello contro le sentenze di
proscioglimento, quando l'appello è finalizzato a
ottenere una diversa formula dello stesso. Inoltre, il
PM non può proporre appello contro le sentenze di
condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica
il titolo del reato.
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A cosa serve: la formula serve per
richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari del
Tribunale di competenza che il procedimento penale che
vede imputato il proprio cliente, sia definito allo
stato degli atti
Soggetti interessati: imputato o
difensore munito di procura speciale
Termini inerenti: la richiesta può
essere proposta oralmente o per iscritto fino a che non
siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e
422 c.p.p.
Spunti e approfondimenti: il
Giudice deve soggiacere alla richiesta formulata senza
possibilità di rigetto della richiesta. Il PM non ha
alcun potere di opporvisi
Chi è competente a conoscere
l'atto: giudice per le Indagini Preliminari del
Tribunale di competenza. |