L'art. 648 c.p.p. dispone che sono
irrevocabili le sentenze, i decreti penale contro i
quali non è più ammessa impugnazione (salva la
revisione), questa è la nozione di giudicato formale. Da
ciò consegue che l'accertamento in ordine
all'imputazione e alla responsabilità dell'imputato,
contenuto nella sentenza o decreto, diviene definitivo
(c.d. giudicato sostanziale). La stabilità del giudicato
è garantita dalla regola che l'imputato prosciolto o
condannato (con sentenza o decreto irrevocabile), non
può essere sottoposto ad un nuovo procedimento per lo
stesso fatto: ne bis in idem. Le sentenze di condanna
irrevocabile vanno annotate per opportuna conoscenza nel
casellario giudiziale. L'esecuzione penale riguarda le
attività successive alla formazione del giudicato.
L'esecuzione ha ad oggetto sia la pena sia la misura di
sicurezza contemplate nel "titolo esecutivo" (sentenza,
ordinanza, decreto) da porre, appunto, in esecuzione. In
materia intervengono tre organi con compiti distinti:
PM, Giudice dell'Esecuzione Penale, Magistrato di
sorveglianza.
Il PM è l'organo promotore
dell'esecuzione penale, ha il potere di emettere
l'ordine di carcerazione e quello di scarcerazione. Il
suo potere non ha spazi di discrezionalità trattandosi
di mera attuazione di un titolo esecutivo del Giudice.
Il Giudice dell'esecuzione è
l'organo giudiziario che ha deliberato il provvedimento
da eseguire ed è chiamato a decidere tutte le questioni
che possono insorgere nel corso dell'esecuzione stessa.
La magistratura di sorveglianza
interviene in materia di applicazione di misure
alternative alla detenzione custodiale, di esecuzione di
sanzioni sostitutive e di applicazione ed esecuzione di
misure di sicurezza.
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A cosa serve: la formula serve per
richiedere al Giudice dell'esecuzione l'applicazione
dell'amnistia e/o indulto. L'amnistia e l'indulto devono
essere applicati dal Giudice dell'esecuzione a richiesta
del condannato anche se è terminata l'esecuzione della
pena. Il PM che cura l'esecuzione della sentenza di
condanna può disporre provvisoriamente la liberazione
del condannato detenuto ovvero la cessazione delle
sanzioni sostitutive e delle misure alternative prima
che essa sia definitivamente ordinata con il
provvedimento che applica l'amnistia e/o l'indulto
Termini inerenti: l'istanza va
presentata al Giudice dell'esecuzione (ex art. 665
c.p.p.) ossia il Giudice che ha deliberato il
provvedimento. Non vi è un termine di decadenza
Spunti e approfondimenti: ai sensi
del combinato disposto degli artt. 672, c. 1 e 665, c.
4, c.p.p. La competenza ad applicare l'amnistia in sede
esecutiva a una o più pene, già cumulate scaturenti da
provvedimenti emessi da Giudici diversi, spetta al
Giudice che ha emesso il provvedimento divenuto
irrevocabile per ultimo
Chi è competente a conoscere
l'atto: l'istanza è redatta in forma scritta e deve
essere depositata presso la cancelleria dei giudice
dell'esecuzione.
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