Il Codice di procedura penale fissa
dei precisi limiti temporali allo svolgimento delle
indagini preliminari, anche se genericamente esse
dovrebbero durare sei mesi. Alla scadenza dei termini,
il PM può chiedere una proroga del termine, chiedere
l'archiviazione della notizia di reato o chiedere la
fissazione dell'udienza preliminare per ottenere il
rinvio a giudizio per i reati che la prevedono, mentre
per i reati che non la prevedono il PM esercita l'azione
penale emettendo il decreto di rinvio a giudizio.
La proroga del termine: la notizia
di reato deve essere iscritta in un apposito registro,
dalla data di tale iscrizione decorre il termine
ordinario di durata delle indagini preliminari, al cui
esito il PM dovrà prendere le proprie conclusioni. Il
termine è pari a sei mesi, come già accennato, salvo che
per i reati di criminalità organizzata, per i quali il
termine è di un anno (art. 405, secondo comma, c.p.p.).
Il PM ha la possibilità di chiedere al Giudice per le
Indagini Preliminari che detto termine sia prorogato,
ogni proroga può avere durata pari a sei mesi e comunque
l'indagine deve concludersi entro diciotto oppure due
anni per i reati di cui all'art. 405, secondo comma
c.p.p. L'inosservanza dei termini comporta la sanzione
dell'inutilizzabilità degli atti compiuti oltre tale
scadenza. L'inosservanza, inoltre, dovrà essere
segnalata dalla segreteria del PM al Procuratore
Generale (art. 127 disp. att.), che potrà esercitare il
potere di avocazione. La c.d. "Legge Carotti" ha
introdotto un'importante novità nel Codice, ovvero
l'art. 415-bis con il quale si fa obbligo al PM di
notificare, al termine delle indagini, all'indagato e al
suo difensore un avviso contenente l'enunciazione del
fatto per cui si procede, della data e del luogo del
reato commesso, nonché l'informazione che gli atti di
indagini sono depositati presso la segreteria del PM. A
seguito della notifica dell'atto ex 415-bis, l'indagato
ha il diritto di estrarre copia degli atti di indagine,
di presentare memorie e documentazioni, di chiedere di
essere sottoposto a interrogatorio (a cui comunque può
sempre rinunciare), nonché di chiedere che il PM svolga
ulteriori indagini. L'obbligo del PM di notificare
l'avviso ex art. 415-bis all'indagato e al suo
difensore, non ha portata generale, ma è limitato solo
al caso in cui il PM decida di richiedere la
celebrazione dell'udienza preliminare.
L'archiviazione: quando, all'esito
delle indagini, il PM ritiene che la notizia criminis
sia infondata, oppure sia ignoto l'autore del reato,
oppure manchi una condizione di procedibilità, oppure il
reato sia estinto, chiede al GIP l'archiviazione. Il
Giudice, se ritiene tale richiesta meritevole di
accoglimento, adotta il relativo decreto e restituisce
gli atti al PM. Se invece non ritiene che tale richiesta
sia accoglibile (oppure se la persona offesa propone
opposizione), il Giudice fissa udienza, della quale deve
dare avviso all'indagato, alla persona offesa e al
Procuratore Generale. All'esito di tale udienza potrà
decidere di archiviare, suggerire ulteriori indagini o
disporre che entro dieci giorni il PM formuli
l'imputazione.
La richiesta di rinvio a giudizio:
con tale richiesta ha luogo l'esercizio dell'azione
penale, infatti da questo momento si lascia la fase
procedimentale per entrare in quella processuale vera e
propria. In relazione a ciò, l'indagato perde tale
qualifica per ottenere quella di imputato. A seguito
della richiesta di rinvio a giudizio, nel caso di reati
per i quali è prevista l'udienza preliminare, verrà
fissata una data per lo svolgimento di questa,
altrimenti il PM emette decreto di rinvio a giudizio.
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A cosa serve: la formula serve per
chiedere al PM il compimento di nuovi e determinati atti
di indagine
Soggetti interessati: indagato e
suo difensore
Termini inerenti: la memoria deve
essere depositata entro 20 giorni dalla notificazione
dell'avviso ex art. 415-bis
Chi è competente a conoscere
l'atto: nella segreteria del PM. |