Autore: dr.ssa
Antonella Laterza
Secondo Dottrina prevalente, siamo
in presenza di una veendita obbligatoria in tutti i casi
in cui il trasferimento del diritto non si verifica nel
momento in cui si perfeziona il contratto con la
manifestazione del consenso, ma viene differito ad un
momento successivo.
L’acquisto nella vendita
obbligatoria, a differenza di quanto accade per la
vendita tradizionale/reale, non è l’effetto immediato
del contratto.
Stante la prevalente Dottrina sono
da annoverare come ipotesi di vendita obbligatoria le
seguenti fattispecie di vendita:
Vendita di cosa altrui, Art. 1478
CC
Vendita di cosa futura, Art. 1472
CC
Vendita di genere, Art. 1378 CC
Vendita alternativa, Art. 1286 CC
Vendita con riserva di proprietà,
Art. 1523 CC
In tale studio si vuole esaminare
in breve, una delle fattispecie sopra elencate, ovvero
la vendita con Riserva di proprietà; questa è
disciplinata da quattro articoli del codice civile:
artt.1523-1524-1525-1526;
La vendita con riserva di
proprietà, conosciuta anche come Patto di riservato
dominio, è caratterizzata dal fatto che:
1) la proprietà dell’oggetto
alienato resta al venditore;
2) il godimento della res è
conseguito dal compratore all’atto della stipulazione
del contratto;
3) Il pagamento del prezzo e’
differito.
Nonostante gli articoli sopra
elencati siano collocati in una sezione del codice
dedicata alla vendita dei beni mobili, non si può certo
dubitare che tale istituto, concerna anche sia i beni
mobili registrati,(come si desume poi dalla analisi
dell’ultimo comma art 1524) nonché (secondo dottrina
autorevole) beni immobili;
A conferma di quanto anzidetto si
osserva altresì che tale istituto si è diffuso col
passare del tempo, prevalentemente nella vendita di
prodotti industriali, consentendo così anche a categorie
meno abbienti di utilizzare subito il bene senza
attendere il tempo necessario per l’ integrale pagamento
del prezzo.
Si pensi che nella pratica ad
esempio, qualora nella alienazione di un bene immobile
il pagamento del prezzo sia differito, la riserva di
proprietà viene spesso preferita all’applicazione
dell’art.2817 n.1 c.c. ovvero all’ipoteca legale; questo
perché il venditore rimanendo proprietario, non dovra’
in caso di inadempimento ricorrere alla odiosa procedura
esecutiva.
Quanto alla natura giuridica, la
dottrina ha dato luogo alle piu’ varie teorie, ma si
ritiene aderire alla tesi della dottrina prevalente,
nonché della Giurisprudenza della Cassazione, le quali
annoverano l’istituto in esame, non come una vendita
sottoposta a condizione (teoria tradizionale), ma come
una vendita obbligatoria.
La vendita con riserva della
proprietà quindi produrrà effetti obbligatori immediati,
ed effetti reali differiti; questi ultimi consisteranno
- come in ogni vendita obbligatoria - nel trasferimento
della proprieta’ al compratore. Ciò si verificherà
soltanto attraverso il pagamento dell’ultima rata del
prezzo anche se, al compratore verrà comunque medio
tempore, attribuitogli un “diritto reale sui generis”.
Viene in pratica attribuito al
compratore sia il potere di usare la res, sia di
detenerla, in parte nell’interesse proprio, in parte e
nell’interesse del venditore.
Il carattere reale dell’istituto in
oggetto, viene altresì confermato dalla opponibilita’
della riserva di proprieta’ nei confronti dei terzi, e -
qualora si tratti di beni mobili registrati - anche
confermato dalla pubblicita’ stante quanto stabilito dal
comma secondo e terzo dell’art.1524 c.c.
Importante questione analizzando
tale istituto si ha per quel concerne la trascrizione:
affinche’ il patto di riservato dominio possa
considerarsi trascritto e quindi sia opponibile ad
eventuali terzi subacquirenti, non basta che venga
trascritta la vendita e che quel patto risulti dal
titolo, occorre anche che di questo patto sia fatta
espressa e specifica menzione nella nota e quindi sul
registro di formalita’.
Cosa succede nel caso in cui Tizio
venditore, aliena a Caio acquirente che a sua volta
aliena la res (sottoposta a patto di risevato dominio)
ad un terzo sub acquirente?
La questione rileva nel caso in cui
venisse resa pubblica la vendita tra Tizio e Caio ma non
venisse reso pubblico invece il patto di riservato
dominio e nel contempo Caio (ancor prima di aver pagato
interamente il prezzo stabilito) vendesse ad un terzo la
res, il quale a sua volta invece trascriva sia la
vendita che il patto.
In tale contorta ipotesi, il terzo
avrà acquistato bene la res, perché sarà proprio il
secondo acquisto (l’acquisto del terzo sub acquirente) a
prevalere rispetto al primo .
L’acquisto del terzo potra’
prevalere solo nei rari casi in cui, la vendita sia
stata prima trascritta come una vendita semplice e il
patto di riserva venga trascritto solo dopo; dopo pero’
la trascrizione a favore del terzo subacquirente. |