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Il delitto sconosciuto, l'art. 647 c.p.: appropriazione di cosa smarrita o di cui si viene in possesso per errore altrui o caso fortuito-Diritto.net

 

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Autore: dr. Massimiliano Molinari

 

Recentemente, nella prima pagina di un quotidiano, risaltava la notizia che riassumo nei suoi tratti salienti: Tizio, dopo aver trovato su un muretto un telefono cellulare (per il cui furto era stata presentata denuncia), a chi lo vide appropriarsene, dichiarava che era sua intenzione recarsi presso le forze dell’ordine per restituirlo, operazione che puntualmente non avveniva.

 

Dopo quindici giorni, questi riaccendeva l’apparecchio e vi inseriva una propria sim sicché, individuato dalle forze dell’ordine, alle quali dichiarava di non aver ancora potuto provvedere alla consegna dell’oggetto essendovi stato impedito da impegni di lavoro, veniva rinviato a giudizio per ricettazione e condannato alla pena di 3 mesi di reclusione ed euro 160 di multa.

Aveva tale persona veramente violato l’art. 648 c.p. oppure la sua condotta doveva farsi ricadere nell’ambito della fattispecie delittuosa ben più lieve prevista e punita dall’art. 647 c.p.?

Per soddisfare immediatamente la curiosità del lettore, dirò che concordo pienamente con il titolo di reato in base al quale Tizio è stato condannato e ciò per i motivi che esporrò più avanti quando tratterò dello smarrimento di telefoni cellulari.

Ora che vi ho un po’incuriositi, comincerò a trattare l’articolo 647 c.p., spero, con la massima completezza possibile, questo il suo dettato:

“ E’ punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa da Euro 30 a Euro 309;

1) chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull’acquisto della proprietà di cose trovate;

2) chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo;

3) chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.

Nei casi preveduti dai nn. 1 e 3, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a Euro 309. ”.

A causa delle modifiche legislative operate dal decreto legislativo n. 274/2000, sulla sussistenza di tale delitto è competente a decidere il Giudice di Pace (art. 4, comma primo, lettera a), mentre la pena ora prevista per le fattispecie di cui al primo comma (ex  art. 52, comma secondo, lettera a) è quella della multa da euro 258 ad euro 2582 e per quelle previste e punite dal secondo comma (ex art. 52, comma secondo, lettera c), quella della multa da euro 774 ad euro 2582.

Il tempo di prescrizione del delitto in esame, ex art. 157 c.p., é di 6 anni sia per quanto riguarda la violazione del primo comma che del secondo; è delitto a dolo generico, il tentativo é configurabile, con procedibilità a querela di parte, attenuanti compatibili, gli artt. 62, comma 4 e 6, c.p..

Tale fattispecie trova il proprio momento consumativo quando, alla condotta consistente nell’ apprensione del bene smarrito, che fa insorgere nel ritrovatore gli obblighi previsti dal codice civile agli artt. 927 e seguenti (elemento oggettivo), si combina l’elemento soggettivo appropriativo ossia la voluntas rem sibi habendi, che sarà dimostrabile o con la prova offerta dalla confessione di questa da parte dell’imputato o attraverso gravi, precisi e concordanti indizi (ex art. 192 c.p.p.) che verranno desunti da una condotta, incompatibile con la volontà di restituire.

 

 

 

 

 

 

L'opzione non appropriativa e i regolamenti comunali

Ciò che deve essere chiaro è che quando troviamo qualcosa lungo la strada od in altro luogo, sappiamo sempre e comunque che quella cosa non è nostra e che possiamo liberamente impossessarcene solo se è stata derelitta dal suo legittimo proprietario, così come previsto dall’art. 923 cc. che stabilisce: “Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l’occupazione. Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.” Per cui se la cosa non è una res nullius e la si trattiene uti dominus, si commette, in ogni caso, un reato.
Nel momento in cui tale cosa, qualunque essa sia, anche denaro, viene da noi individuata, siamo obbligati ad operare una scelta:
lasciarla lì dove si trova, senza complicarci la vita oppure, dopo aver necessariamente raccolto la cosa per esaminarla,
o riposizionarla nel luogo dove si trovava o, in alternativa, in uno vicino magari più visibile, al fine di agevolare la ricerca ed il ritrovamento di questa, da parte dello smarritore;
oppure trattenerla, per puro spirito civico, lo stretto tempo necessario, per recarsi a consegnarla alla più vicina stazione delle forze dell’ordine o presso l’ufficio oggetti smarriti del comune, affinché si provveda all’identificazione del proprietario e consegua la riconsegna;
od infine, compiere quanto al punto precedente, presso il competente ufficio comunale, per poter ottenere dal proprietario il premio previsto dall’art. 930 c.c. od in alternativa, la proprietà della stessa ex art. 929 c.c., qualora questi non si presenti per reclamarla entro un anno dall’ultimo giorno di pubblicazione del ritrovamento nell’albo pretorio, quindi dopo circa un anno ed un mese.
Sugli aspetti giuridici ex art. 929 c.c., vale la pena procedere ad un approfondimento, visti gli ipotetici risvolti penalistici che potrebbero conseguire a condotte non rispettose del diritto di colui che diviene ex novo proprietario delle cose smarrite.
Maturato il periodo di legge, le cose smarrite, che sono state consegnate all’ufficio oggetti smarriti o, più correttamente, oggetti rinvenuti, del Comune,
a) hanno tutte un proprietario, ossia il ritrovatore;
b) di cui l’amministrazione conosce perfettamente l’identità e la residenza;
c) il quale viene, non rare volte, di fatto, costretto contro la propria volontà, a non esercitare il proprio diritto (in ragione dei tempi e costi di causa che conseguirebbero per riottenerne la proprietà agendo contro il sindaco), a mio avviso a causa di pratiche giuridicamente poco corrette, da parte di alcuni Comuni, e vado a spiegarmi.
A norma dell’art. 929 c.c., il diritto di proprietà viene automaticamente acquisito dal ritrovatore, allo scadere del periodo indicato (acquisizione per invenzione sottoposta a condizione sospensiva), se ne ricorda il chiaro dettato:
“ Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l’ha trovata…” e, come è risaputo, il diritto di proprietà non é sottoponibile a termini di decadenza, né a prescrizione alcuna, per cui sono da ritenersi non giuridicamente corrette, le formule, rinvenute in alcuni regolamenti comunali per gli oggetti rinvenuti, che così pronunciano:
“Art.50:…trascorso un anno dalla pubblicazione…gli oggetti o i valori ritrovati, spettano al rinvenitore, il quale può esercitare tale diritto entro 30 giorni dal termine predetto..” (comune di Grosseto  [1]) ;
“Art.7:…il cittadino che ha ritrovato l’oggetto può esercitare il diritto ad acquisirne la proprietà entro il termine di 60 giorni consecutivi dalla scadenza a pena di decadenza” (comune di Milano  [2]);
“Art. 13 n.2) Il ritrovatore potrà ritirare l’oggetto di cui è divenuto proprietario entro tre mesi dalla data suddetta, previo pagamento delle spese di cui all’art. 11. 3) In assenza di esplicita manifestazione di volontà di acquisire la proprietà del bene entro il medesimo termine decadono i diritti del ritrovatore.” (comune di Pramaggiore  [3]).
Anche se riguardante una tematica diversa, vale la pena, a puro titolo di curiosità, riportare pedissequamente l’incredibile dettato dell’art. 7 del regolamento del Comune di Rimini  [4]: “Il proprietario, cui l’oggetto venga restituito, dovrà depositare all’Economo, contestualmente al ritiro, l’importo del premio dovuto al rinvenitore, stabili(to) ai sensi dell’art. 930 del C.C.”: se veramente il funzionario comunale si rifiutasse di riconsegnare il bene allo smarritore, che dopo aver pagato le spese si rifiutasse di sborsare il premio, la sua condotta soddisferebbe l’elemento oggettivo del reato di estorsione ex art. 629 c.p..
E’ giusto ricordare, visto che alcuni regolamenti (che sarebbe il caso che venissero ampiamente corretti) sono rappresentativi, a mio avviso, di future condotte che non vedo come non definire penalmente rilevanti, risolvendosi in vere e proprie appropriazioni indebite, che la proprietà degli oggetti ritrovati può nascere in capo alla Amministrazione Comunale solamente nei seguenti modi:
1) ex art. 923 c.c. (occupazione), quindi per derelictio del ritrovatore, oppure
2) per donazione, oppure
3) per usucapione decennale ex artt. 1161 e 1164 c.c..
Un numero enorme di comuni ritiene, a mio avviso del tutto erratamente, di poter riuscire a fare propri i beni ritrovati, in forza di esplicita previsione contenuta nei propri regolamenti in materia, attribuendosi o il potere di operare una forma di acquisizione breve, sui generis, oppure creando una sorta di presunzione “normativa” di derelizione, nel caso in cui il ritrovatore-proprietario (spesso neppure avvisato dal comune stesso) non si presenti a ritirare il bene in tempi stabiliti a propria purissima discrezionalità.
Ragionando su tale metodologia di comportamento, si ravvede come il regolamento comunale, e di conseguenza la persona del sindaco se lo applica, a priori ritiene che tutti i beni che sono stati smarriti e non reclamati, siano derelitti, cosa inaccettabile, ne sia prova il fatto che sia il sindaco, sia coloro che hanno approvato il regolamento, sono a conoscenza di un’ovvietà, cioè che quando i beni sono di valore, soprattutto se notevole, sono senza dubbio alcuno da intendersi unicamente “cose dimenticate”, non di certo abbandonate, delle quali ci si può ricordare entro 10 anni e rivendicarne la proprietà.
Un articolo di un regolamento, a titolo di esempio, tra i tantissimi uguali o simili rappresentabili dice:
“Art. 8)…Trascorso un anno…sarà messo a disposizione del ritrovatore, il quale lo potrà ritirare entro trenta giorni dalla data predetta…Art. 9) Decorsi i termini senza che il proprietario o il ritrovatore si siano presentati a reclamare l’oggetto, questo diventerà dell’Amministrazione Comunale.”(Comune di Fiumicino  [5]; conformi comuni di Crema, Modena, Grosseto, Arezzo),
ma i Comuni non possono derogare alle norme civilistiche inerenti i modi d’acquisto della proprietà: norme regolamentari, volte a limitare, in qual si voglia modo, l’altrui diritto di proprietà, sono tanto illegittime quanto colpite da eccesso di potere, quindi non opponibili al ritrovatore (così come al suo erede), che si presenti dopo il termine a chiedere la consegna del proprio bene, ritrovatore che potrà agire sia in sede civilistica che penalistica, nel qual caso il titolo di reato ipotizzabile sarebbe, all’evidenza, appropriazione indebita ex art. 646 c.p.: i tempi di presentazione della querela saranno novanta giorni dal rifiuto della consegna, dopo di che potrà procedere solo per via civilistica.
Qualora si ritenesse che, tali norme regolamentari, non siano volte ad operare un’acquisizione per occupazione, ma vogliano farlo attraverso una sorta di donazione tacita, non si potrebbe non rilevare, come tale atto di liberalità, non sia contemplato nel nostro sistema giuridico che, invece, prevede per quella fattispecie negoziale, una manifestazione di volontà esplicita dell’avente diritto così, nel caso in cui il ritrovatore, sua sponte, dichiarasse al momento della consegna del bene reperito, di rinunciare alla futura proprietà del bene, qualora questo non venisse reclamato dallo smarritore, ciò a favore del Comune, esemplare in tal senso l’articolo 18 n. 3 del regolamento delle Terre D’Argine  [6] (Carpi, Campogalliano, Soliera, Novi di Modena) che dice: “Il ritrovatore, all’atto contestuale della consegna dell’oggetto, può dichiarare il proprio disinteresse ad acquisirne la proprietà decorso il periodo previsto dalla legge, ed esplicare la propria volontà di lasciare il bene al patrimonio dell’Unione qualora non sia rintracciato il legittimo proprietario.”,
venendosi a violare il dettato dell’art. 771, comma 1, c.c., che si ricorda stabilire:
“La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati.”, il comune non potrà acquisire la proprietà, essendo la donazione nulla.
Pur rilevando che molti Comuni, con maggior correttezza rispetto ad altri, inviano comunicazione ai ritrovatori, circa la futura acquisizione “regolamentare”, anche in questo caso, il bene del ritrovatore, non potrà essere trasformato in derelitto per fatti concludenti.
Le previsioni regolamentari, possono unicamente sostanziare una interversio possessionis ex art. 1164, primo comma, c.c., quindi devono far trasparire il seguente tenore: “Io Comune, che per legge detengo il tuo bene, se non ti presenti a ritirarlo nei termini che sono costretto a porre per motivazioni contingenti (es.: carenza di spazi), inizio, scaduti gli stessi, ad esercitarne il possesso uti dominus, possesso che si trasformerà in diritto di allo scadere dei 10 anni previsti dall’art. 1161, primo comma, c.c.”.
Un esempio pratico convincerà il lettore della validità di quanto sinora sostenuto: un lettore di questo scritto, durante le vacanze in una località molto distante dalla sua residenza, nel mattino di un giorno feriale, camminando sulla spiaggia, od altrimenti, reperisce una collana di grande valore, che prontamente porta alla vicina casa comunale, all’ufficio oggetti rinvenuti, a quell’ora aperto: quid juris alla scadenza del termine capestro posto dal comune?
La cosa sarà derelitta oppure più probabilmente dimenticata, ossia sarà presente o desumibile l’animus dereliquendi, od invece il proprietario, scevro da qualunque volontà rinunciataria, si riserva di andarla a riprendere quando se ne ricorderà (magari reperendo tra le sue carte la nota di consegna) oppure se non dimentico, quando avrà tempo di recarsi in loco, pagando le spese che devono essere stabilite su base giornaliera?
Dall’esame della grandissima maggioranza dei regolamenti che ho consultato (fanno stimabile eccezione, a titolo di esempio quello di Monteroni D’Arbia, Morciano di Romagna, Rieti e Terre D’Argine), ho rilevato come dai Comuni non solo vengano imposti ai ritrovatori-proprietari, per il ritiro del proprio bene, termini,
illegittimi (si noti come spesso i redattori dei regolamenti non conoscano la differenza tra possesso e proprietà), anche soltanto in quanto stabiliti unilateralmente dal Comune creditore delle spese di deposito a proprio totale favore, andando a risolversi, di fatto, in una sorta di clausola vessatoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. (…In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte,…o sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze…),
ma anche, quanto siano, pure, molto stretti e penalizzino soprattutto i ritrovatori residenti fuori dal Comune interessato, i lungodegenti, le persone all’estero, gli eredi, ecc., sicché, spesso anche senza preventivamente avvisare il ritrovatore, dichiarano proprio il bene allo scadere di 90, 60 e finanche 30 giorni,
di fatto denotando la poco elogiabile volontà di cercare di approfittare di un’eventuale scarsa memoria dei ritrovatori.

 La cosa smarrita, secondo il vocabolario

Il punto ora da esaminare riguarda, come ovvio, la definizione della parola smarrire
che, a rigore di vocabolario, significa:
“ Perdere, ma non senza speranza di ritrovare [7]”,
“ Non riuscire più a trovare qualcosa che prima si aveva o si sapeva dove fosse [8]”,
“ Non trovare più qualcosa che si aveva con sé [9]”,
“ Perdere qualcosa, non riuscire più a trovarla [10];

La cosa smarrita secondo le massime della Cassazione

per la Cassazione Civile (sent. 944/1954) “…si ha cosa smarrita quando la stessa, uscita per un accidente fortuito dal possesso (inteso come disponibilità materiale) del proprietario, ma non dal suo patrimonio…mentre il proprietario (o possessore o detentore) ignori dove la cosa si trovi e perciò non abbia che un’incerta possibilità di recupero…  [11]”;
nella massima della sentenza n. 100125/1965, ad opera della terza sezione penale, la Corte di Cassazione Penale così si pronuncia: “Perché possa parlarsi di cosa smarrita ai fini dell’applicazione dell’art. 647 c.p. è necessario il concorso di due elementi: uno oggettivo e uno soggettivo. Oggettivamente, occorre che la cosa sia uscita dalla sfera di sorveglianza del detentore; dal punto di vista soggettivo, si richiede che la persona che la deteneva non sia più in grado di ricostruire sulla cosa il primitivo potere di fatto, perché ignora il luogo in cui essa si trova. Non può considerarsi smarrita la cosa che sia stata dimenticata in un luogo che il possessore è in grado di ricordare, sì da poterla ricercare agevolmente. Per escludere lo smarrimento , sotto il profilo soggettivo, è necessario e sufficiente che, nell’avvedersi di non avere con sé la cosa, la persona ricordi ove l’ha lasciata sì da poterla agevolmente ricercare e recuperare  [12]”;
sempre la Cassazione Penale, sez II, con la sentenza n. 4420/1985, ha stabilito: “ L’ipotesi di cui all’art. 647, n.1, c.p., ricorre quando concorrono il requisito obiettivo per il quale la cosa sia stata effettivamente smarrita e sia, perciò, uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore, e quello subiettivo, per il quale occorre che colui, il quale la deteneva, non sia più in condizione di riacquistare il primitivo stato di fatto sulla cosa stessa  [13]”;
ancora la Cassazione Penale, sez. VI, n. 9764/1982, ha dichiarato che “…la cosa si considera oggettivamente smarrita, quando concorrano due elementi: a) l’uscita dell’oggetto dalla sfera di sorveglianza del detentore, b) l’impossibilità per il possessore di ricostruire l’originario potere di fatto sulla res, perché ignora il luogo ove essa si trovi  [14]”;
infine, quasi mi dimenticavo di segnalarla, la sez. III penale, alla sentenza n. 105975/1967 ha affermato: “Si ha “cosa smarrita” quando involontariamente il possessore perda sulla cosa la potestà di fatto, per l’intervento di un ostacolo materiale e permanente. Si ravvisa tale qualificazione tutte le volte che la cosa non possa essere recuperata senza incerte indagini, perché in tal caso deve considerarsi uscita dalla sfera di custodia del possessore: si esclude, invece, quando la cosa sia stata dimenticata in un luogo che il possessore ricorda, sì da poterla ritrovare facilmente  [15]”.

La cosa smarrita secondo il senso comune

Tanto esposto, il primo problema, che si va ad affrontare, sta nel trovare il senso da attribuire alla locuzione “incerte indagini”, reperibile anche in altra Cassazione, oltre a quella segnalata: ad oltre quarant’anni dal suo pronunciamento, le cose sono ben cambiate: i mezzi, anche tecnologici, ed i sistemi di indagine, di cui gli investigatori possono avvalersi, sono astrattamente, sempre, in grado di giungere al ritrovamento (salvo altrui apprensione del bene), ma spesso manca la volontà di utilizzarli, normalmente per il loro costo oggettivo, quindi queste “incerte indagini” non sono da prendersi in alcuna considerazione ai fini della definizione di cosa smarrita, sia perché sorpassate, sia perché non appartenenti al senso letterale del vocabolo, sia perché non desumibili da alcuna norma giuridica con cui l’art. 647 c.p. fa sistema.
Ciò anteposto, si cercherà di proporre una definizione di cosa smarrita giuridicamente e logicamente accettabile andando, di conseguenza, a delineare il reale perimetro da assegnare all’ignoranza del luogo ove si trova il bene smarrito che, a prima vista, sembrerebbe confinato alla totale ed assoluta misconoscenza del luogo della perdita della detenzione, ciò, di fatto, limitando l’ambito di operatività dell’art. 647 c.p. alla perdita di animali da compagnia ed a casi estremi, rarissimi (che esemplificherò alla fine della pagina che seguirà), per i quali la scoperta dell’apprensore sarebbe legata ad occasionalità quasi miracolose.
Le massime indicano, come sopra visto, quando, a parere della Corte, si tratti di cosa smarrita e quando, invece, di cosa dimenticata, definendo quest’ultima, linearmente, quale quella di cui si ricorda il luogo in cui è stata lasciata, mentre riguardo la cosa smarrita, andando a compiere un’operazione interpretativa che, risolvendosi nel travalicarne il senso comune, limitando inoltre il proprio esame, al solo punto di vista dell’elemento soggettivo di colui che si trova spossessato del bene, crea non irrilevanti problemi pratici.

Ad avviso dello scrivente, la corretta definizione si può dedurre, ritenendo che la Cassazione (minus dixit quam voluit!) abbia voluto in verità pronunciarsi nel senso che, ove la cosa non sia dimenticata, ossia non ci si possa agevolmente recare nel preciso luogo ove è stata lasciata (es.: appoggiata sull’appendiabiti od ad una sedia o nel portaombrelli di un locale, sulla sedia al cinema o teatro, sul bancone di un esercizio commerciale, sulla panchina sulla quale ci si è fermati a riposare, nel proprio ufficio, nell’armadietto in palestra, ecc. ) e recuperarla, di conseguenza, a colpo sicuro, si abbia sempre, per esclusione, la cosa smarrita (o rubata).
Quindi in base a questa teoria, risulterebbe che la cosa smarrita sarebbe quella della cui ubicazione non si ha conoscenza del tutto od in parte (ignoranza assoluta o relativa dell’allocazione del bene), così interpretando estensivamente il pensiero della Corte che dichiara, lo si ricorda. “…ignori dove la cosa si trovi…, ignora il luogo ove essa si trovi….”, aggiungendo, di fatto, la locuzione “del tutto o con precisione”, si otterrà come risultato, il vero significato logico della parola, riflettendo inoltre, il senso che ad essa viene comunemente dato dall’uomo medio.
Ritengo sia opportuno sottolineare quanto è nel bagaglio d’esperienza di ognuno dei miei lettori: quando si smarrisce una cosa, di norma, non si sconosce mai del tutto il luogo ove si trova, in quanto si sa dove e quando si trovava l’ultima volta che era stata vista dal possessore-detentore e dove e quando si ha avuto contezza del casuale spossessamento, quindi il bene è stato perduto lungo il percorso effettuato tra il primo ed il secondo ambito spazio-temporale per cui, se si percorre questo a ritroso (con o senza utilizzo di mezzi di ricerca), il bene si dovrebbe agevolmente recuperare.
Chiarito questo concetto, se non si ritiene corretto quanto finora dedotto e si preferisce adottare l’alternativa interpretazione delle massime, non si può non rilevare la distorsione che ciò andrebbe a creare, infatti, adottando il pensiero in base al quale essendo da ritenersi smarrito il bene unicamente nei casi in cui si trovi ove lo smarritore non ha la più pallida idea sia (quindi non potendo fornire alcuna indicazioni ad indagini che sarebbero al limite dell’impossibile) e in quelli in cui, per il recupero di tale bene, vi siano impedimenti notevoli (ex Cass. 105975/67 prima riportata), oppure, nel caso limite dell’oggetto di uno smarritore smemorato, si giungerebbe a punire praticamente sempre, a titolo di furto, anche colui il quale, trovato qualcosa altrui per strada, foss’anche un guanto od un ninnolo da zaino, se ne andasse ad impossessare.
Per essere precisi, nel caso dello smarritore smemorato, se è vero che di norma tale caratteristica è irrilevante, comunque tale situazione psicologica di sconoscenza, di logica, farà si che la cosa diventi oggettivamente smarrita.
Il senso che comunemente viene dato alla parola cosa smarrita è semplicemente quello di cosa uscita dalla sfera di sorveglianza, per distrazione od accidente: la finezza inerente la conoscenza o meno del luogo esatto o non, di smarrimento, è una deduzione solo frutto dei giudici della Cassazione.
Infine, per eliminare qualsiasi residuo di scetticismo, mi preme sottolineare come una persona che viola le norme penali, sia sempre consapevole della natura del reato che ha commesso quindi, sa se ruba o ricetta o commette un’appropriazione indebita e così via…ciò non avverrebbe, caso straordinario, nel caso in cui si volesse ritenere che sia smarrita la cosa di cui si ha la totale, e solo questa, sconoscenza del luogo ove è stata smarrita, per cui a fronte di una adprehensio di cosa trovata per strada, cambierebbe il reato se lo smarritore è in grado o no di ricordare, sicché il reo verrebbe a sapere se ha commesso il delitto previsto e punito dall’art. 647 c.p. o dall’ art. 624 c.p., solo leggendo il tenore della denuncia di smarrimento, il che sarebbe francamente inaccettabile.

La cosa smarrita e la sfera di sorveglianza

Per essere più precisi, dobbiamo rilevare che la definizione offerta dalla Corte, riguardo la cosa dimenticata, soffre di una grave carenza interpretativa, che si va immediatamente a colmare, operazione che andrà a risolvere, di conseguenza, ogni dubbio interpretativo riguardante la collegata cosa smarrita.
A tal fine, di grande importanza, risulterà la definizione che comunemente si da di una cosa che non si trova nella nostra sfera di sorveglianza, (che può essere cosa persa, dimenticata, rubata o smarrita, dove persa diventa sinonimo di smarrita), del resto la legge va interpretata anche secondo il senso letterale delle parole.
Facciamo qualche esempio di casi nei quali può venire, per distrazione od accidente lasciata incustodita una cosa:
1) un soggetto, che va a trovare una persona cara ricoverata in ospedale, dimentica nella stanza dell’ammalato una borsa;
2) uno studente esce un momento dall’Università lasciando in aula studio lo zaino;
3) una commensale lascia la borsetta appesa al bracciolo della sedia al ristorante;
4) un tale, per la fretta di scendere, lascia una valigia sul portapacchi di un treno;
5) lo studioso dimentica il cappello o l’ombrello nell’appendiabiti di una biblioteca;
6) la massaia appoggia il portafoglio sul banco della macelleria per mettere l’acquistato nelle borse ed esce dimenticando di riprenderlo:
in tutti i casi esposti, si è soliti definire la cosa come dimenticata: “Ho dimenticato la data cosa in aula, in biblioteca, dal macellaio, sul treno, al ristorante, ecc.”, a nessuno verrebbe in mente di dire. “l’ho smarrita in biblioteca, in aula, al ristorante, in treno, ecc.”, perché?
Tutti i luoghi portati ad esempio, hanno delle caratteristiche in comune, si noti bene, infatti, che
A) sono luoghi aperti al pubblico, o mezzi di trasporto,
B) i quali alla fine della giornata, o del tragitto, vengono chiusi,
C) dove talvolta opera personale addetto alla raccolta e consegna degli oggetti smarriti,
D) per cui se qualcuno non si appropria della cosa ivi dimenticata, il giorno dopo, o semplicemente più tardi, lo smarritore tornato sui suoi passi, entrato in loco dovrebbe tornare in possesso del suo,
E) in tutti questi casi lo smarritore conosce il luogo ove si trova l’oggetto, ma parrebbe proprio non avere dominio sulla cosa, uscita dalla sua sfera di sorveglianza, ma è così?
La risposta è no e questa la soluzione che offro: premessa l’irrilevanza dell’appropriazione ai fini di qualsiasi definizione, vi sono casi nei quali la sfera di sorveglianza del titolare del diritto di proprietà, può essere trasferita ad altri per contratto (vedasi il caso del bagaglio aereo), od altra ragione, oppure sulla stessa cosa possono sovrapporsi diverse sfere di sorveglianza (es.: studente-insegnante-scuola, figlio-genitore, ecc.); è da ritenersi che ove la sfera non passi contrattualmente dal titolare, al vettore o al depositario o al comodatario, ecc., questa passi ad altri soggetti, anche per obbligo sociale, uso o consuetudine, se non per correttezza e buona fede, venendosi a creare una obbligazione per contatto sociale, per esempio tra la biblioteca e lo studioso, tra l’alunno e la scuola, il trasportato ed il trasportatore e così via, ciò facendo si che il controllo venga di fatto demandato ad altri.
Un esempio sgombrerà eventuali dubbi: guardiamo al caso della signora che lascia sul banco del macellaio il portafoglio e quando torna indietro il negoziante se ne è appropriato, quale reato avrà questi commesso tra il 647, secondo comma, c.p. ed il 624 c.p.?
Egli, in verità, è, innanzi tutto, sia per correttezza, che per prassi sociale, tenuto a mettere da parte le cose dimenticate o cadute alla persona, reperite alla chiusura dell’esercizio, se poi si aggiunge che è da reputarsi, inoltre, che ex-lege, sia obbligato a garantire la sicurezza del cliente, non si vede come non si possa sostenere che sorga a suo carico, a favore del cliente, un’obbligazione di tutela, quindi la sfera di sorveglianza sull’oggetto, passa dal titolare a questi.
Io, quindi, propenderei per la seconda ipotesi.
Per riepilogare, quindi, l’oggetto lasciato in un luogo aperto al pubblico (ospedali, ristoranti, scuole, stazioni, supermercati, mezzi di trasporto, sale conferenze, cinema, ecc.) non esce dalla sfera di sorveglianza, che passa dal titolare, all’obbligato da contratto o contatto, sicché appropriarsi di qualcosa lasciato in tali luoghi sostanzierà il delitto di furto, mentre quello lasciato in luoghi pubblici (strade, parchi, boschi, ecc.) il quale, sic et simpliciter, esce dalla sfera di sorveglianza dello smarritore, potrà interessare l’art. 647 c.p..
Ragionando dal punto di vista dell’appropriatore, per completezza di visione, se questi consumerà la propria condotta in luogo aperto al pubblico, saprà di commettere:
1) se il bene sarà nella sfera di sorveglianza del detentore, furto, anche con dolo eventuale;
2) se il bene sarà cosa dimenticata, parimenti furto, in quanto la cosa viene tolta volontariamente dalla sfera di sorveglianza dell’obbligato da contatto e comunque in quanto accettato il rischio del ritorno del detentore che conosca il luogo della perdita della detenzione;
se invece consumerà il suo reato in un luogo pubblico,
sapendo che non vi è spostamento della sfera di sorveglianza,
che l’oggetto è fuori da tale sfera nonché
che il titolare non sa esattamente ove quanto smarrito si trovi,
violerà l’art. 647 c.p..

Lo smarrimento di telefoni cellulari

Di certo ricorderete l’inizio di questo scritto ovvero quanto accaduto ad Tizio, che avendo trovato un telefonino senza sim, pur avendo dichiarato che lo avrebbe restituito, poi non lo fece, venendo di conseguenza condannato ex art. 648 c.p.: ora spiego perché, basandomi sul fatto così narrato dal quotidiano, ritengo accettabilissima la sentenza pronunciata.
Come è nel bagaglio di esperienza di tutti i possessori di telefono cellulare, quando si porta con sé questo strumento, esso contiene sempre la scheda sim (se non due) eccetto nel caso in cui sia stato appena acquistato, per cui si trova confezionato, con la pellicola protettiva sul visore, non presentante alcun graffio né segno alcuno di usura. E’quindi oltremodo chiaro a qualunque ritrovatore che
Se ci si appropria di un cellulare contenente la sim, tale l’oggetto sarà da ritenersi uscito momentaneamente dalla disponibilità del possessore e da ritenersi, quindi, cosa smarrita.
Qualora l’appropriazione avvenga quando la cosa è ancora anche astrattamente, visibile o percettibile con i sensi da parte dello smarritore, che, per esempio può dare le spalle all’oggetto o si sta allontanando, allora sarà stato consumato il reato di furto mentre, qualora l’appropriazione del bene sia in esecuzione, ma venga interrotto il suo perfezionarsi dall’intervento dello smarritore, sarà stato commesso un tentato furto (non si confonda il delitto sotto l’aspetto del diritto sostanziale con i problemi processuali attinenti alla prova), infine se il ritrovatore assisterà allo smarrimento ed attenderà che lo smarritore sia sufficientemente lontano, si avrà la fattispecie punibile ex art. 647, comma secondo, c.p., perché conosce il proprietario.
Diversamente, qualora il telefonino di cui si appropria non la contenga, come nel caso in esame, dal momento che questa si trova sempre alloggiata sotto la batteria, racchiusa, inoltre, in una sorta di gabbietta di plastica, il ritrovatore non potrà che trarre le conclusioni che, di quell’oggetto, qualcuno si era appropriato furtivamente e dopo averlo manomesso, asportandone la scheda, si era poi liberato della refurtiva, nel qual caso, consapevolmente va ad occultare una cosa proveniente da delitto e quindi risponderà del reato di ricettazione.
Tanto chiarito Tizio è stato condannato correttamente.
Vi é, però, un elemento, di non indifferente rilievo, di cui tener conto, nel caso in cui si parlasse di appropriazione di cellulare “smarrito” in luogo pubblico, infatti, si potrebbe eccepire la circostanza in base alla quale, in verità, tale strumento, quando é acceso e con una sim inserita, non esce mai dalla sfera di controllo del proprietario in quanto, per sua caratteristica, cercando di continuo il segnale e venendo quindi trasmesso alla cella a cui cerca di agganciarsi, sia il codice imei dell’apparecchio che il numero di telefono della scheda in esso inserita, è sempre individuabile nel luogo ove si trova e quindi è facilmente recuperabile a colpo sicuro.
Se tale tesi venisse accettata, si stabilirebbe, di fatto, che un telefono cellulare, in qualunque stato si trovi, non sarà mai una cosa smarrita (eccetto lo stato di evidente inutilizzabilità) ed il trattenerlo sostanzierebbe o il reato di furto o di ricettazione.
Non essendo accettabile fare eccezioni alle regole generali, sarà da reputarsi che il cellulare con sim, sia una cosa smarrita in quanto uscita dalla sfera di sorveglianza trovandosi fuori dalla percezione dello smarritore e non sussistendo estensioni o trasmissioni della sfera di sorveglianza; diversamente ragionando, ci si dovrebbe anche porre il quesito su come mai si trovi la voce cellulare sugli Albi Pretori e perché tali oggetti finiscano poi all’asta quali smarriti…se sono sempre frutto di reato il Comune dovrebbe consegnarli tutti alla Polizia Giudiziaria ed il sindaco che non provvedesse a ciò, commetterebbe il reato di cui all’ art. 361, comma primo, c.p., ossia omissione di denuncia di reato!
Nel caso della presenza della scheda, potranno concorrere altri reati, quali il furto del credito contenutovi e quelli legati alla appropriazione, consultazione (es.: art. 616 c.p. per lettura sms) ed eventuale utilizzo o distruzione dei contenuti di questa “banca dati”, contenitore di dati sensibili dello smarritore e di altre persone.

Lo smarrimento del Personal computer

Anche se la cosa potrà stupire i non addetti ai lavori, questo oggetto, negli ultimi tempi, viene smarrito con non indifferente frequenza, però è abbastanza evidente, anche solo per il valore e l’ingombro, come sia difficile pensare ad un computer portatile quale una cosa smarrita, infatti il più delle volte il detentore lo dimentica su mezzi di trasporto o luoghi di studio ove qualcuno se ne appropria.
Per fare un classico esempio di uscita dalla sfera di sorveglianza del detentore, si potrà ipotizzare il caso dell’oggetto lasciato temporaneamente sul tavolo di una biblioteca, mentre si va al bagno, od al prestito, od al servizio fotocopie, o a conferire con qualcuno, nel qual caso, se la persona si è appropriata mentre lo smarritore era ancora nei locali della biblioteca, sussisterebbe un furto con dolo eventuale,.
E se la persona è uscita dalla biblioteca per un’urgenza e tornando non trova più il suo p.c., cambia qualcosa?
Dal momento in cui un soggetto dimentica il p.c. in biblioteca, o in un’aula di studio, ecc., insorge una obbligazione da contatto tra il fruitore del servizio bibliotecario-smarritore e la biblioteca, facente si che al momento dell’uscita dell’oggetto dalla sfera di controllo del detentore, tale sfera passi agli operatori bibliotecari, anche se questa attività non è prevista dal loro mansionario, per cui, l’apprensione, sostanzierà il delitto di furto.
Del resto, quanto lasciato in una biblioteca da uno studioso uscito dai locali, non viene definita dallo stesso, al momento della venuta in consapevolezza dello spossessamento, quale cosa smarrita oppure dimenticata o lasciata? E’ una domanda chiaramente retorica.
Come detto, dato il valore, l’ingombro, nonché la sua importanza, data dai contenuti, diviene difficile pensare a che un soggetto lo possa smarrire per distrazione, ma le cose non stanno così, di persone a tal punto smemorate e distratte ve ne è gran copia, come dimostra l’elevato numero di p.c., che viene ritrovato ogni anno in Italia.
Per fare un esempio di occasione di smarrimento, si può ipotizzare un soggetto che dopo aver utilizzando una connessioni internet wi-fi per la strada, a causa del troppo alcool ingerito, si alza e torna a casa dimenticando a terra il prezioso oggetto.
Con l’appropriazione del bene da parte di terzo, come già accennato per l’appropriazione di telefono cellulare, potranno concorrere altri reati sempre legati alla natura di contenitore di dati sensibili personali di più persone quale è il computer.
A differenza del cellulare, non potendo offrire per sua natura, il computer, segni esteriori atti a disvelarne la natura furtiva o di cosa smarrita, bisogna, al fine decidere quale tipologia di responsabilità sarà da addebitare al ritrovatore in luoghi aperti.
Reputo, in linea con quanto sinora sostenuto, che costui dovrà rispondere ai sensi dell’art. 647, primo comma, c.p..

Lo smarrimento di animali da compagnia: smarrimento del cane

E’ sostanzialmente indiscutibile che l’animale da compagnia che esce dalla sfera di vigilanza del padrone (ossia la sfera percettiva sia visiva che uditiva: il cane che accorre al richiamo del padrone non è smarrito) viene pacificamente ritenuto smarrito, creandosi qualche dubbio solo riguardo al caso in cui questo possieda la consuetudo revertendi, caso in cui si potrebbe ritenere che tale animale, non essendosi smarrito ed essendo in grado di tornare al proprio domicilio, non esca, di fatto, mai, dalla sfera di sorveglianza del proprietario.
Val la pena accennare che la normativa civilistica obbliga il proprietario a fornire il cane, di un vero e proprio documento di riconoscimento, ora elettronico (sottocutaneo); mi spiego subito meglio, segnalando la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo n. 281 del 14 agosto 1991 che prevede:
all’art. 3, comma primo, l’obbligo a carico delle regioni, di disciplinare l’istituzione dell’anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali (ora A.S.L.), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nonché
all’art. 5, comma 2, l’obbligo a carico dei proprietari di iscrivere il proprio animale alla suddetta anagrafe, l’inadempimento al quale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di lire centocinquantamila (ora euro 258.23) ed infine
all’art. 5, comma 3, l’obbligo di sottoporre l’animale al tatuaggio la cui omissione è sottoposta alla sanzione amministrativa di lire centomila (ora euro 51.65);
nonché l’Accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministero della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-theraphy che stabilisce all’art. 4:
lettera a), l’introduzione del microchip (tecnicamente si chiamerebbe transponder), come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani;
lettera b), la creazione di una banca dati informatizzata, su base regionale o provinciale che garantisca la connessione con quella nazionale;
lettera c), l’attivazione di una banca dati nazionale istituita presso il Ministero della Salute, intesa come indice dei microchips, inviati dalle singole anagrafi territoriali,
ed infine l’Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina del 6 agosto 2008 emanata dal Ministero della Salute, all’esplicito scopo, tra gli altri, di anagrafare il maggior numero possibile di animali, sancisce
all’art. 1, comma primo, l’obbligo dell’identificazione e registrazione dei cani mentre,
al comma secondo stabilisce: “Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l’animale, nel secondo mese di vita, mediante l’applicazione del microchip. Il proprietario o il detentore di cani di età superiore ai due mesi è tenuto a identificare e registrare il cane ai fini di anagrafe canina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza”, ed infine al comma quinto: “Il proprietario o detentore di cani già identificati ma non ancora registrati è tenuto a provvedere alla registrazione all’anagrafe canina entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza”.
Fatta presente quindi tale rilevante normativa, si trae l’evidente conclusione che l’appropriazione di un cane tatuato (interno coscia destra) o dotato di microchip (retro orecchio sinistro), configura la fattispecie aggravata di appropriazione di cosa smarrita di cui si conosce il proprietario in quanto l’animale, di norma, porta su di sé i segni identificativi del proprietario (il lettore di microchip lo possiedono veterinari, u.l.s.s. ed anche vigili urbani), come nel caso in cui l’animale li avesse scritti sul collarino anche nella sola forma del numero di telefono.
Tanto affermato, non posso, però non rilevare un’oggettiva realtà, infatti il ritrovatore consuma il delitto appena decide di far propria la cosa appresa, per cui si deve ragionare in questi termini, pur essendo vero che il cane aveva “incorporata” in sé l’identità del proprietario,
al momento del perfezionarsi dell’elemento soggettivo, i segni sull’animale, pur visibili se tatuaggio, non se microchip, erano comunque per lui inintelligibili, per cui non si potrà dire che il ritrovatore conosceva il proprietario della cosa e la fattispecie quindi andrà più correttamente ricondotta al primo comma dell’’articolo.
A puro scopo informativo dei legali che potrebbero esserne interessati, l’anagrafe canina nazionale (http://www.salute.gov.it/anagcaninapublic_new/home.jsp), che come visto raccoglie i dati delle anagrafi istituite presso le regioni, non è l’unica esistente in quanto ve ne é una parallela che si chiama Anagrafe Animale Privata Italiana, reperibile sull’internet.
Per quanto riguarda l’appropriazione del cane vagante che non possiede elementi identificativi, a meno che le circostanze del ritrovamento ne facciano ragionevolmente ritenere l’avvenuto abbandono, o altrettanto ragionevolmente che l’animale sia di origine furtiva (es.: animale di razza reperito nelle vicinanze di un campo nomadi), si reputa che questa, normalmente, si risolva in un’appropriazione semplice di cosa smarrita.
Il problema si pone quando l’animale che diviene oggetto di appropriazione è dotato di consuetudo revertendi, nel qual caso, si potrebbe argomentare circa il reato di furto con dolo eventuale, infatti se il cane è in grado di tornare a casa non è smarrito, quindi se viene appreso, viene rubato.
Per comprendere se l’animale sta facendo la sua passeggiatina autonoma o si è perso, soccorreranno indizi che sono nel bagaglio di esperienza dell’uomo medio, per cui il cane non smarrito, usualmente porterà un collarino, godrà di buone condizioni generali, sarà tranquillo, non abbaierà nervosamente, diversamente si muoverà come alla ricerca di qualcosa, abbaierà nervosamente alla ricerca del padrone, nonché potrebbe avere il guinzaglio attaccato al collare.
In conclusione, anche se di norma il cane sarà smarrito, se sarà ben deducibile la sua capacità di ritrovare la via di casa, il ritrovatore risponderà ex art. 624 c.p., di furto.

L'appropriazione di assegni, titoli di credito, bancomat

La giurisprudenza riguardante il ritrovamento di tale cosa smarrita, ha purtroppo un grande vizio, lo stesso vizio che colpisce tutto l’art. 647, ossia che le definizioni riguardanti le cose smarrite, sono sempre state frutto di pronunce emesse riguardo altri reati come la calunnia o la ricettazione, quindi non hanno affrontato il tema vero e proprio se non incidentalmente, da questo, non si può che dedurre che di fatto non esiste giurisprudenza vera e propria riguardo l’articolo 647 c.p., per cui è necessario non solo fare chiarezza, ma anche creare spunti di riflessione per quando un vero 647 arriverà alla Cassazione.
E’ d’obbligo iniziarla trattazione, con esporre la chiarissima sentenza n. 99/214359, della seconda Sezione Penale:
“Poiché il venir meno della relazione materiale del titolare con una cosa che, come nelle ipotesi di assegno o altro titolo, conservi chiari e intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui non implica, al di fuori dei casi di dismissione volontaria, che il potere di fatto sia cessato, colui che fa proprio un simile bene senza provvedere, avendone la possibilità, alla materiale restituzione pone in essere una condotta riconducibile, sotto il profilo materiale e psicologico, non già alla previsione dell’ art. 647 c.p.(appropriazione di cose smarrite) bensì ad altra fattispecie criminosa concretantesi nel furto, ove l’impossessamento sia avvenuto senza intermediario, con sottrazione vera e propria al titolare dello ius possidenti [16]. ”;
altrettanto chiaro il principio espresso dalla sentenza della medesima sezione al numero 00/216589 che così si pronuncia:
“Nell’ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni o le carte di credito, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest’ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne appropria senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e non quello di appropriazione di cose smarrite [17]. ”.
Infine la sez. V, 98/211920:
“ Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’ art. 647 c.p., è richiesta la sussistenza di tre presupposti: che la cosa rinvenuta sia uscita dalla sfera di sorveglianza del detentore; che sia impossibile per il legittimo detentore ricostruire sulla cosa il primitivo potere di fatto per ignoranza del luogo ove la stessa si trovi; che siano assenti segni esteriori pubblicitari tali da consentire di identificare il legittimo possessore (fattispecie relativa a una tessera bancomat che conteneva indicazioni, quali l’istituto bancario di riferimento ed il numero convenzionale, la Corte ha ritenuto la configurabilità del reato di furto) [18]. ”.
Analizziamo, in breve, queste tre massime, al fine di provarne la loro pressoché totale inutilizzabilità per attribuire all’assegno la sua giusta qualifica giuridica:
1) la sentenza 99/214359, afferma che la relazione materiale del titolare con una cosa, se essa possiede i segni di riconoscimento di costui, non indica che sia cessato il potere di fatto, così si commette furto appropriandosi di un assegno trovato…è evidente come tale principio sia inaccettabile in quanto dire che il potere di fatto su un assegno smarrito non cessa se vi è sopra il nome del proprietario, non ha alcun senso, in quanto, se una cosa è smarrita, lo è oggettivamente, sia che abbia su di sé, sia che non ce l’abbia, il nome del proprietario; se il proprietario sarà riconoscibile dalle indicazioni stanti sulla cosa, ci troveremmo davanti ad una condotta ex art. 647, secondo comma, c.p..
Pare che questo secondo comma sia sconosciuto alla Cassazione, allora vediamolo: “Nei casi preveduti dai nn. 1 e 3, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a Euro 309.”; cosa significa l’allocuzione conosceva il proprietario?
Due sono le possibilità di interpretazione, ossia o
A) conosceva da prima dell’apprensione lo smarritore, il che significa che lo ha visto mentre smarriva l’oggetto o lo seguiva sapendo che avrebbe perso qualcosa, oppure
B) viene a conoscenza dell’identità del proprietario in quanto “vergata” nell’oggetto smarrito:
entrambe le interpretazioni, ad avviso dello scrivente, vanno accettate, coprendo assieme la completezza del senso “conosceva il proprietario”.
Classici esempi di cose rientranti sempre nella fattispecie di cui al secondo comma saranno le carte d’identità e le tessere sanitarie, dove queste ultime portano su di sé nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, così come gli abbonamenti ai mezzi di trasporto che incorporano di solito oltre ai dati anagrafici del proprietario anche la sua effigie.
Tanto stabilito, se trovo un oggetto smarrito senza nome o lo trovo con il nome, è pensabile che mi cambi la fattispecie di reato da appropriazione a furto o sarà semplicemente una circostanza aggravante dello stesso reato, ed ancora se smarrisco un guanto senza nome ed uno con nome, mi cambia forse il potere di fatto sull’oggetto, o non ce l’ho comunque, anche se la Cassazione pensa diversamente?
Si sottolinea infine come tale sentenza esorbiti la logica, compiendo un’operazione di presunzione dell’elemento psicologico quando afferma che colui che fa proprio un assegno commette furto, il che è inaccettabile.
2) Anche la sentenza 00/216589, è fruttifera di critiche a lei amovibili, infatti come la precedente,
A) prima asserisce, che l’uscita dell’oggetto dalla sfera di sorveglianza del titolare (venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare) non fa perdere il potere di fatto su di esso, quasi fosse un boomerang, se, come gli assegni, porta su di sé chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui: ma tutti gli oggetti trovati e non derelitti presuppongono un legittimo possesso altrui, non serve che sia scritto sull’oggetto che questo non è di proprietà del ritrovatore, semplicemente se vi sono indicazioni in tal senso si ricadrà nello sconosciuto comma secondo;
B) poi, la Corte si supera in discutibilità infatti, lo si ripete, afferma: “il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest’ultimo sul bene smarrito”…c’è da basire perché la Corte afferma che il bene è smarrito, ma si punisce per furto…quindi un bene smarrito, non è smarrito, ma rubato!
E’palese quindi l’inutilizzabilità di tale pronuncia.
3) infine eccepiamo sulla sentenza 98/211920, che stabilisce i criteri per definire tale la cosa smarrita, che, ragionando a contrariis, risulterebbe la cosa
A) non uscita dalla sfera di sorveglianza del detentore,
B) di  cui si sa con precisione dove si trova,
C) senza segni di riconoscimento, intellegibili, circa la proprietà.
Ragionando su questa intuizione della Corte e sulle precedenti, si deduce che secondo questa se una persona smarrisce un assegno, deve fare denuncia di furto perché anche se non se ne rende conto non ha mai perso il potere sull’oggetto ed anche se non sa dove è, è come lo sapesse: se accettiamo tale ragionamento vuol dire che la Cassazione ritiene l’assegno non smarrito perché ritrovabile facendo il percorso al contrario, perché altrimenti non vi sarebbe senso alcuno nel pronunciamento.
La Cassazione, quindi, dichiarerebbe, implicitamente, non potendo l’assegno fare eccezione alle regole generali sulla cosa smarrita, sia l’assurdità di una denuncia di smarrimento, sia l’illegittimità di tutte le aste di oggetti smarriti finora svolte, sia l’assurdità dell’esistenza degli uffici cose rinvenute e dei contenuti degli Albi Pretori perché ogni apprensione di cosa trovata è solo furto ed ogni cosa ritrovata va portata solo alla Polizia Giudiziaria, come corpo di reato.

Uno squarcio in tanto buio lo si può reperire nella sentenza della quarta sezione n. 97/208531 che dice:
“Ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 647 c.p., cosa smarrita è quella rispetto alla quale il possessore non ha di fatto alcun rapporto o potere materiale e psicologico; una volta accertato l’avvenuto smarrimento, ricorre, nell’appropriazione, il predetto reato, e non quello di furto, indipendentemente dall’atteggiamento psicologico del “rinvenitore” che può anche essere a conoscenza dell’altruità della cosa (fattispecie in tema di assegno). L’assegno bancario deve considerarsi cosa smarrita a prescindere dai segni esteriori, percepibili dall’agente, di un precedente legittimo, ma oramai non più esistente, possesso altrui. L’appropriazione di un assegno smarrito integra perciò il reato di appropriazione di cose smarrite e non di furto, per la cui configurazione è necessaria la sussistenza attuale del possesso altrui al momento della lesione  [19]”.
Nulla ho da eccepire riguardo questo pronunciamento.
Tratte le dovute conseguenze, in ogni caso di “perdita” di un assegno (o blocchetto) in bianco, o di un bancomat od altro, una volta uscito dalla sfera di sorveglianza del detentore, chi se ne impossessa commetterà appropriazione di cosa smarrita, mentre se l’assegno sarà compilato, commetterà la fattispecie aggravata di cui al secondo comma.
Per terminare degnamente l’argomento in discussione, presento due esempi di circostanze in base alle quali la persona appropriatasi di un assegno possa venire scoperta, tanto per dare di che pensare:
1) il ritrovatore cerca di incassare l’assegno ma l’operatore della banca lo scopre;
2) il ritrovatore che non vuole commerciarlo ma solo tenerlo, incappa in un controllo di p.g. od in una perquisizione,
e ricordo che nel primo caso vi sarà concorso di reati che saranno uniti ex art. 81 c.p., dal vincolo della continuazione per cui, con il 647 c.p. potrà, per esempio, concorrere il 56, 624 c.p., ossia il tentativo di furto dei fondi.
Infine chi riceverà od acquisterà dal ritrovatore l’assegno, risponderà di ricettazione per aver ricevuto il frutto del delitto di cui all’art. 647 c.p..

L'appropriazione di denaro

Spesso ho occasione di vedere persone che inseriscono le mani nello sportellino del resto dei telefoni pubblici, senza aver utilizzato alcun servizio, al fine di appropriarsi degli eventuali resti non raccolti per fretta. Pur rilevato che parliamo di cifre di denaro molto contenute, va tenuto presente che se il proprietario dei soldi, si accorge della sua dimenticanza e torna indietro trovando il cercatore in azione, quest’ultimo avrà commesso (eventualmente anche nella forma del tentativo), il reato ex 647 c.p., però, per logica comune, è poco probabile, che colui che scorda i soldi del resto torni, sarebbe un’eccezione alla normalità dei fatti, così, senza, reputo, dire mostruosità, ritengo che in tal caso venga a mancare l’elemento soggettivo del reato, ossia il miserabile che si riduce a tale pratica, è da reputarsi ritenere che i denari siano derelitti ed il ritorno del proprietario un’eventualità oltremodo remota, per cui non si ravvede raggiunta alcuna soglia di punibilità.
Per quanto riguarda il ritrovamento di un portafoglio bisogna fare un distinguo tra il portafoglio reperito contenente denaro e quello privo: sarà giuridicamente ben più rischioso appropriarsi di un portafoglio “svuotato”, in quanto, mentre se vi sono contenuti denari è un’evidenza che il proprietario lo ha smarrito e l’appropriarsene consumerà il reato di cui all’articolo in esame, se non il suo secondo comma, una persona di medio intelletto, può ben ravvedere l’anomalia di un ritrovamento di portafoglio senza denaro, che con ogni probabilità sarà stato rubato al titolare e poi abbandonato: per cui essendo cosa proveniente da delitto, sarà punibile ex art. 640, secondo comma, c.p., con la pena della reclusione fino a 6 mesi e la multa fino a 516 euro.
Per il denaro, come per gli altri oggetti, varranno i principi generali: se il denaro sarà nella, anche potenziale, sfera di sorveglianza dello smarritore si avrà furto, altrimenti appropriazione di cosa smarrita.
Sarà pratica consigliabile, a chiunque intenda circolare portando con sé grosse cifre, preventivamente ricopiare i numeri seriali delle banconote per poter avere la prova della proprietà di una cosa la cui proprietà è per sua natura difficile.

L'appropriazione del bagaglio

La combinata lettura degli artt. 624 e 625, comma 6, c.p., ci ricorda come la sottrazione del bagaglio di persona presente su un mezzo di trasporto, sia condotta qualificata quale furto aggravato, fattispecie delittuosa che viene a condizionare in modo non indifferente le valutazioni che si possono fare circa l’appropriazione del bene bagaglio.

All'interno di un treno

Come è di comune conoscenza, se si viaggia da soli all’interno di un treno, prima o poi è probabile che si verifichi la possibilità di trovarsi ad essere necessitati ad avvalersi dei servizi igienici o della carrozza ristorante, o di doversi spostare attraverso i vagoni per cercare dei conoscenti e, di conseguenza, ed in tal caso di venir posti di fronte ad una scelta: o portare con sé il bagaglio, a rischio di perdere il posto a sedere, oppure lasciarlo sopra il sedile o nell’apposito porta-pacchi, situato sopra i sedili, al fine di indicare che il posto è occupato e la persona titolare di questo si è dovuta spostare solo momentaneamente, ma tornerà.
Il potenziale apprenditore che veda il bagaglio incustodito, potrà ben figurarsi, in base alle deduzioni appena fatte,
che il proprietario si sia solo momentaneamente allontanato,
che non sussista in questi alcun animus dereliquendi nonché
che si trovi sul treno, ed il bagaglio ancora all’interno della propria sfera di controllo quindi,
se l’appropriazione consegue, la condotta dell’agente avverrà, sostenuta dall’elemento soggettivo, quanto meno, del dolo eventuale di furto, in quanto se ne approprierà accettando il rischio del ritorno del proprietario; chiaramente cambierà il discorso se il reo sarà l’ultima persona a scendere dal convoglio in quanto, essendo a quel punto chiara l’uscita del bagaglio dalla sfera di sorveglianza del titolare, andrà ad appropriarsi di una cosa smarrita.
In tema, è da segnalare la sentenza della Cassazione Penale, sez. II, n. 65/100749 così massimata: “La cosa mobile lasciata momentaneamente da un viaggiatore nello scompartimento di un treno non può considerarsi smarrita ai sensi dell’art. 647 c.p., poiché, nonostante il temporaneo abbandono, essa resta pur sempre soggetta alla custodia del proprietario o possessore e a quella del personale ferroviario, tenuto per regolamento a raccoglierla ed a consegnarla ai competenti uffici; per conseguenza, colui che si impossessa della stessa cosa deve rispondere del delitto di furto [20]. ”.
Casi nei quali colui il quale s’impossessa del bagaglio può venire scoperto, sono facilmente ipotizzabili:
A) il reo ha preso l’oggetto ma è stato scoperto dal proprietario presente sul treno od in risalita su esso oppure
B) lo ha preso ed è stato fermato mentre si recava spedito verso l’uscita della stazione,
C) è stato fermato alla stazione seguente, a quella della fermata di smarrimento, mentre si allontanava col bene,
D) è stato colto ad appropriarsi del bene, dal capotreno avvisato dalla polizia ferroviaria dell’avvenuta dimenticanza del bene sul mezzo;
tutti questi casi saranno sanzionati quali furti.
Una data negativa, da segnarsi, risulta il 13 giugno 2009, data da cui, mi si consenta di dire, vergognosamente, Trenitalia ha abolito l’utilissimo servizio, che funzionava dal 1934, dell’ufficio oggetti smarriti, presente nelle stazioni più importanti, ma servizio di fatto prestato anche nella più piccola stazione del nostro paese.
Vale la pena navigare un po’ sull’internet, per vedere dati e tipologie di oggetti rinvenuti nei treni o all’interno delle stazioni e così rendersi conto del rilevante numero (parliamo di migliaia di oggetti) e della tipologia di questi, anche di notevole valore, che venivano ogni anno mandati all’asta: ora, i ritrovatori di buon cuore, non potendo rivolgersi più in stazione, ma solo al preposto ufficio del comune, normalmente distante chilometri ed aperto nei giorni feriali ed in orario di lavoro, saranno costretti a sopire i propri positivi istinti, sicché gli oggetti smarriti, se non prenderà il sopravvento il senso civico, verranno fatti propri da persone senza scrupoli: i furti aumenteranno esponenzialmente.
Per fare un esempio delle difficoltà poste alle già rare persone civili, se si guarda nella pagina della cronaca del Corriere della Sera del 25 giugno 2009, che parla di Roma, si viene a scoprire, sia come esistano i cosiddetti “cercatori d’oro”, cioè persone che salgono sui treni quando tutti scendono e prendono ciò che trovano, sia come, essendo l’ufficio preposto situato a Roma Ostiense, “Se si è residenti vuol dire prendersi una giornata libera, tuffarsi nell’inferno del traffico cittadino per recarsi in un ufficio dagli orari di apertura quanto meno insoliti. Se non si è residenti, la cosa è semplicemente impossibile.”.

Il bagaglio aereo e il servizio Lost and found

E’ da sottolineare come la peculiarità riguardante la gestione di tale cosa porti a risultati interessanti.
Negli aeroporti sono attivi i servizi addetti alla ricerca e ritrovamento dei bagagli smarriti, o meglio di quelli non regolarmente giunti a destinazione, i quali dovrebbero sempre essere in grado di reperire il bagaglio non rispondente all’appello, sono gli sportelli lost and found.
Nel trasporto aereo, per necessità, avviene uno spostamento della sfera di vigilanza dal titolare al vettore, sicché il proprietario, per tutto il viaggio, non ha accesso alla sua proprietà; la particolarità di questo fenomeno, sta nel fatto che la sfera di sorveglianza del bene in capo al vettore ha un’estensione enorme, in quanto dal momento nel quale il proprietario consegna il bene al vettore, tale bagaglio entra in un circuito chiuso che è quello degli aeroporti, per cui se il bagaglio non perviene al viaggiatore al suo arrivo, di necessità o si trova da qualche parte nell’aeroporto di arrivo od è rimasto in quello di partenza o è stato smistato altrove, ma, a meno che qualcuno non lo abbia sottratto dal tapis roulant dove viene messo per essere recuperato dai viaggiatori, è sempre reperibile.
Come visto, quindi il bagaglio è sempre facilmente recuperabile, quindi se non lo diviene, ciò può accadere solo per neghittosità del servizio lost and found oppure perché a questo manca la collaborazione del personale addetto allo smistamento bagagli e/o dei lavoratori addetti agli stessi, oppure perché qualcuno appartenente a questa categoria di lavoratori se ne è appropriato,
Essendo che, come spiegato, il bagaglio è “contenuto” in un ambito chiuso interno agli aeroporti, per appropriarsene, è necessario “strapparlo” dalla sfera di sorveglianza del vettore, commettendo sempre, senza dubbio alcuno un furto.

La tentata appropriazione di cosa smarrita

Come mia abitudine, per dimostrare la compatibilità del tentativo ex art. 56 c.p. con la fattispecie delittuosa in esame, faccio un esempio così ricordando che esistono delle patologie, anche diffuse, che limitano temporaneamente o stabilmente, ed altre che diminuiscono fino al totale annullamento, la memoria di una persona, si che questa non è in grado di ricordare quanto ha fatto precedentemente: queste sono l’ubriachezza, le amnesie, le forme di demenza (senile, morbo di Alzheimer, ecc.), i disturbi vascolari cerebrali, nonché le malattie neurologiche degenerative come il morbo di Parkinson.
Se pensiamo soprattutto all’Alzheimer, sappiamo che oltre alla lesione progressiva delle capacità mnemoniche fino al non riconoscimento dei propri familiari, questa malattia ha tra le sue manifestazioni, la causazione di anomalie comportamentali notevoli per cui spessissimo, le persone da essa affette, perdono le cose senza rendersene conto non provando, poi, neppure lo stimolo di andarne alla ricerca, (se non anche la non consapevolezza dello smarrimento), vittime del proprio “smarrimento” mentale.
Giungiamo quindi al cuore del nostro esempio, ossia alla turpe figura dell’approfittatore che, a conoscenza dell’abitualità di un ammalato nel perdere lungo il cammino le proprie cose, lo segue per appropriarsene certo dell’impunità. Pensiamo quindi all’amministratore di sostegno di tale sventurata persona, che presenta denuncia di smarrimento degli oggetti e che viene a conoscenza dell’esistenza dell’approfittatore: avvisate le forze dell’ordine, queste pedinano il reo e lo colgono nell’atto di raccogliere un oggetto da poco perso dalla vittima, quid juris?
Chiaramente costui dovrà venire imputato a norma del combinato disposto degli artt. 81 e 647, comma secondo, del codice penale, per quanto riguarda tutte le appropriazioni di oggetti che la perquisizione domiciliare renderà palesi, però, tornando a ciò che ci interessa, stava o no per tentare di appropriarsi anche dell’ultimo oggetto venendo in ciò impedito dall’intervento degli agenti?
Quindi il tentativo è compatibile e ne dovrà rispondere a tale titolo.

Le ricerche sulle spiagge

Vale la pena analizzare l’attività di quelle persone che, autodefinitesi cercatori, di
solito, alla fine della stagione balneare, si recano sulle spiagge deserte con rastrelli e/o metal detectors, alla ricerca di trovare qualcosa di valore di cui appropriarsi: come si deve valutare la loro condotta?
Fermo restando che il loro introdursi all’interno di spiagge, di proprietà demaniale, ma date in concessione a società private, dietro il pagamento di un canone, sostanzia il delitto di cui all’art. 633 c.p., infatti si introducono arbitrariamente nel fondo altrui al fine di trarre profitto, quindi, se querelati del gestore della spiaggia, saranno passibili della pena della reclusione fino a 2 anni o con la multa da 103 a 1032 euro,
se esaminiamo la loro attività ed il fine al quale è volta, giunge evidente come costoro, che possono ben esser definiti approfittatori, persone che cercano di lucrare sull’altrui disgrazia, con la loro attività di ricerca evidentemente compiono, ex artt. 56 e 647, c.p., atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere il delitto di appropriazione di cosa smarrita.
Si potrebbe osservare che i beni smarriti, potrebbero anche non esserci nel tratto di spiaggia che l’approfittatore si è promesso di esaminare, e quindi un legale potrebbe percorrere in sede processuale la strada del reato impossibile ex art. 49, comma secondo, c.p., sostenendo l’inesistenza dell’oggetto: tale tesi può aver pregio se entro 3 mesi non verrà presentata denuncia di smarrimento di un bene nell’area interessata dalle ricerche.
Sarà la presenza di una denuncia di smarrimento interessante quel tratto di spiaggia che renderà procedibile o no l’azione penale nei confronti del soggetto, in parole povere se un soggetto denuncerà lo smarrimento di un monile, avvenuto per esempio nei bagni Aurora, essendo che il monile si trova nella sabbia del luogo, colui il quale verrà colto in quei bagni alla ricerca di cose smarrite, non si vede perché non debba venir rinviato a giudizio per tentata appropriazione del monile.

L'appropriazione di cose di cui si è venuti in possesso per caso fortuito o per errore altrui

Con l’esame del disposto di cui al numero 3 del primo comma dell’art. 647 c.p., andiamo quasi a completare il tema unico riguardante le cose smarrite in quanto, come risulta chiaro, in questi due casi la cosa di cui si tratta è palesemente smarrita in quanto uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore, ma
non per disattenzione, distrazione, mal destrezza od accidente (es.: persona che a causa di un urto perde qualcosa), ossia le fattispecie previste dal primo comma, numero uno,
ma, in quanto, o portata via al possessore da un caso fortuito e chiaramente forza maggiore,
o per aver erratamente il possessore, o chi per lui, consegnato un bene alla persona che non aveva diritto: l’articolo 647 c.p., vuole punire l’apprensione di cosa, chiaramente da altri non derelitta, uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore per una qualsiasi causa.

Il caso fortuito

Quando si parla di caso fortuito, di logica, si deduce come si tratti di una forza della natura (forza maggiore), o di un evento assolutamente imprevisto ed imprevedibile, il cui intervento ha cagionato al possessore, lo spoglio della detenzione.
Per fare qualche esempio, si può ipotizzare tale reato, nell’appropriazione di un bagaglio caduto nel giardino di casa dell’apprensore, a causa della rottura del portellone del vano bagagli di un aereo in volo, oppure di un oggetto scagliato fino sulla terrazza da un’esplosione che ha colpito un edificio vicino, od ancora un oggetto (es.: cappello, ombrello, altro oggetto leggero) strappato via dalle mani del detentore, da un’improvvisa quanto virulenta folata di vento, od oggetto portato via dalla sua allocazione fissa come un indumento steso ad asciugare o piante di piccolo o medio fusto sradicate, per opera di un fortunale, od ancora un bene portato via dalla furia di un’inondazione.
La dizione dell’articolo “si appropria delle cose delle quali sia venuto in possesso per caso fortuito”, deve quindi essere intesa nel senso in base al quale, il caso fortuito è il mezzo che porta il bene nella disponibilità del ritrovatore.
Questa fattispecie, come evidente, si occupa solo di casi limitati.

L'errore altrui

Premesso necessariamente che l’errore altrui non deve essere frutto di una attività
dell’apprensore tesa a far cadere in errore l’avente diritto, perché altrimenti ci troveremmo nella fattispecie prevista e punita dall’art. 640 c.p., è da rilevare come la fattispecie criminosa in esame non sia rara quanto quella appena esaminata.
Il primo tipo di errore in conseguenza del quale può avvenire un impossessamento di qualcosa per errore altrui, è l’errore di calcolo, come nel caso del resto sbagliato, quando a fronte del pagamento di un bene o servizio, ci viene restituita una cifra superiore a quella dovutaci, o come nel caso dell’errata quantificazione di un emolumento, come la pensione.
Altri casi prospettabili, possono conseguire all’errore di persona, in conseguenza del quale si consegna, senza volerlo, un bene a persona diversa dal destinatario, errore che può accadere per caso di omonimia o per somiglianza, ove per somiglianza si deve intendere, a titolo d’esempio, il caso della persona che scambiata per altra a causa della confondibilità dei suoi tratti somatici (sosia), riceva un dono di valore, inviato alla stessa da chi credeva di andare ad omaggiare persona conosciuta o famosa.
Altri casi si possono verificare per un qualsiasi errore materiale del “mittente” come in quello della addetta alle spedizioni di una società, che sbagliando di consultare la banca-dati clienti, provvede alla spedizione presso persona terza al rapporto negoziale, oppure di chi vedendo una persona entrare in un appartamento, credendolo la sua residenza, lascia, invece, un presente sulla porta di casa di un suo conoscente, od ancora chi riceve dei beni a causa di un lascito testamentario viziato da errore

Considerazioni finali

Per quanto riguarda l’omessa trattazione, all’interno di questa dissertazione, dell’ argomento tesoro, comunico già da ora che mi riservo di iniziarne gli studi al più presto per poter rendere, così, completa la mia opera, dando alle pubblicazioni, in futuro, un addenda.
A chi volesse approfondire maggiormente il tema dei regolamenti comunali sulle cose smarrite, mi permetto di consigliare la lettura di quello di Caorle  [21] che, per qualità giuridica, spicca sugli altri, infatti è un vero e proprio piccolo trattato sulla materia, di lodevole impegno.
Sempre riguardo ai Comuni, val la pena ricordare che, il servizio affidatogli di raccolta e conservazione dei beni smarriti, è un dovere ex lege da qualificarsi quale munus publicum e, come tale, un’attività che per sua natura è gratuita (come, a titolo di esempio, quella di un amministratore di sostegno), salvo il rimborso spese e, contato che non si possono mettere all’asta i beni se non dopo 10 anni dal momento dell’appropriazione, sarebbe il caso che fossero più cauti in tali pratiche, così come coloro che acquistano, in tale sede, dei beni.
Forse è il caso ricordare anche, che la persona che ritrova un bene e lo porta presso l’ufficio comunale, lo fa, innanzi tutto, affinché il bene torni al proprietario (eventualmente lucrando su tale gesto), ma di sicuro, per quanto possano i comuni pensare diversamente, è certo oltre ogni dubbio, che il ritrovatore non perde il proprio tempo a portare il bene al comune, perché il Comune ne diventi proprietario.
Infine, vado  a soddisfare la curiosità, di quel qualcuno, se si potrebbe esser chiesto, come mai un bene dimenticato su un treno, possa diventare alla fine una cosa smarrita, che finisce venduta all’asta.
Vi è una risposta logica ed è la seguente: il bene, inizialmente dimenticato diventa smarrito, cioè uscito dalla sfera di sorveglianza del titolare, quando è palese la volontà di questi di non voler operare in tale sfera per riottenere la proprietà del bene e tale fenomeno si appalesa in due precise scadenze temporali: il bene diventerà smarrito, se entro 90 giorni il detentore non avrà presentato regolare denuncia di furto/smarrimento e, comunque, se non si sarà avvalso dell’ulteriore termine di legge, entro cui agire, cioè quello di un anno ed un mese circa, dal momento dello smarrimento, ossia fino all’ultima pubblicazione sull’Albo Pretorio, come previsto dall’art. 929 c.c..

 

Note

 

[1] http://web.comune.grosseto.it/comune/index.php?id=313

[2] http://www.comune.milano.it/portale/wps/wcm/jsp/fibm-cdm/FDWL.jsp?cdm_cid=com.ibm.workplace.wcm.api.WCM_Content/Ritrovare un oggetto smarrito_ritrovare un oggetto smarrito/e0ac6600456adea0956ff568be630724/PUBLISHED&cdm_acid=com.ibm.workplace.wcm.api.WCM_Content/RegolamentoOggetti MI.PDF - d53d6a00458f3e5fb283fb92482b726d/d53d6a00458f3e5fb283fb92482b726d/PUBLISHED

[3] http://www.comune.pramaggiore.ve.it/public/uffici/polizia_locale/regolamento_oggetti_rinvenuti.pdf

[4] http://www.comune.rimini.it/binary/comune_rimini/atti_regolamenti/Regolamento%20sugli%20oggetti%20smarriti%20e%20rinvenuti[1].1132248848.pdf

[5] http://comune.fiumicino.rm.gov.it/up/m297/documenti/4d380f8055cba.pdf

[6] http://delibere.comune.carpi.mo.it/associazione/UnioneDelibere.nsf/852ecb66b338bf3b412568ea004d8d11/7fadc2dacaa1cbeec12575980036cba4/$FILE/Regolamento_Oggetti-Smarriti%20definitivo.doc

[7] Vocabolario della lingua italiana a cura di Antonio Sergent, Francesco Pagnoni editore,  Milano, 1880

[8] Vocabolario on-line dal sito www.treccani.it

[9] Dal sito www.sapere.it (contenuti De Agostini)

[10] Sabatini Coletti, dizionario della lingua italiana dal sito del Corriere della Sera

[11] Cian Trabucchi, Commentario breve al Codice Civile, Cedam 2008

[12] Crespi Forti Zuccalà, Commentario breve al Codice Penale, Cedam 2009

[13] vedasi nota 6

[14] vedasi nota 6

[15] Crespi Forti Zuccalà, Commentario breve al Codice Penale, Cedam 2010

[16] Crespi Stella Zuccalà, Commentario breve al Codice Penale, Cedam 2004

[17] vedi nota 16

[18] vedi nota 16

[19] vedi nota 16

[20] vedi nota 16

[21] http://www.comune.caorle.ve.it/public/amministrazione/regolamenti/Reg_gestione_cose_ritrovate.pdf

 

 

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