Ricorso introduttivo
(impugnazione di sanzione disciplinare)
L'atto, introduttivo in forma di
ricorso della domanda, dovrà contenere tutti gli
elementi necessari per l'identificazione della editio
actionis: le parti, identificate anche in relazione alla
loro residenza e domicilio, l'oggetto del giudizio, nel
duplice aspetto della misura richiesta al Giudice
(sentenza di condanna, di accertamento o costitutiva) e
del bene della vita (oggetto in senso stretto del
diritto) e soprattutto - essendo la materia lavoristica
per lo più caratterizzata da diritti relativi di credito
- il fatto costitutivo del diritto: il rapporto ma
soprattutto il fatto o atto illecito datoriale che ha
dato origine al diritto del lavoratore.
In simmetria con la previsione
dell'art. 416 c.p.c., l'atto deve contenere, a pena di
decadenza, oltre alle domande, l'allegazione dei fatti
costitutivi e sopratutto i mezzi di prova,
contraddistinguendosi il rito del lavoro per
l'anticipazione delle preclusioni alle attività
difensive, fatte coincidere con gli atti introduttivi.
L'art. 409 c.p.c., rubricato
"Controversie individuali di lavoro", sancisce
l'applicabilità del rito speciale del lavoro alle
controversie relative a:
I) rapporti di lavoro subordinato
privato, anche se non inerenti all'esercizio di una
impresa;
II) rapporti di mezzadria, di
colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di
affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti
da altri contratti agrari, salva la competenza delle
sezioni specializzate agrarie;
III) rapporti di agenzia, di
rappresentanza commerciale e altri rapporti di
collaborazione che si concretino in una prestazione di
opera continuativa e coordinata, prevalentemente
personale, anche se non a carattere subordinato;
IV) rapporti di lavoro dei
dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente
o prevalentemente attività economica;
V) rapporti di lavoro dei
dipendenti di enti pubblici e altri rapporti di lavoro
pubblico, sempre che non siano devoluti dalla legge ad
altro Giudice.
In dottrina si è peraltro sempre
evidenziata la necessità che i confini applicativi del
rito del lavoro siano individuati sulla base di un
criterio "sostanzialistico", che tenga conto delle
caratteristiche di ciascuna controversia al di là della
lettera dell'art. 409 c.p.c. In tale prospettiva, si
ritiene pertanto che il rito speciale sia applicabile
non soltanto nei giudizi relativi a pretese del
lavoratore, ma anche in quelli aventi a oggetto domande
del datore di lavoro nei confronti del primo; così come
non si è mai dubitato dell'operatività della disciplina
in esame anche quando le parti del processo non
coincidono con quelle del rapporto sostanziale
controverso.
Si è inoltre osservato che non
sussistono limiti al tipo di azione esperibile nel
processo del lavoro, rientrando nell'ambito applicativo
della disciplina in esame non soltanto le azioni di
condanna, ma anche quelle costitutive e di mero
accertamento, purché relative ad uno dei rapporti
previsti dall'art. 409.
L'eventuale natura non patrimoniale
della pretesa dedotta in giudizio non incide sul rito da
adottare, nel senso che il rito lavoristico è
applicabile anche alle controversie volte al
riconoscimento di mansioni e qualifiche, nonché alla
tutela della libertà, della dignità e della sicurezza
nel luogo di lavoro. Infine, gli artt. 409 ss. c.p.c.
sono pacificamente ritenuti applicabili per la tutela di
ogni pretesa che, pur non inerendo direttamente a un
rapporto di lavoro, trovi in esso il proprio antecedente
necessario. Vanno ricondotte nell'ambito dell'art. 409
c.p.c. le azioni a tutela dell'attività sindacale o del
diritto di sciopero, promosse dal sindacato direttamente
in via ordinaria, senza ricorrere al procedimento ex
art. 28 st. lav. (Cass. 8 settembre 1995, n. 9503); le
domande proposte per la tutela di situazioni non
direttamente riconducibili all'ambito dell'art. 28 st.
lav., quali il diritto delle rappresentanze sindacali
aziendali all'informativa e alla consultazione sindacale
(Cass. 27 maggio 1982, n. 3263; Trib. Milano, 18 maggio
1989, Foro It., 1990, I, 2915; Pret. Milano, 7 dicembre
1989, Lavoro 80, 1990, 57; Pret. Milano 3 agosto 1988,
Foro It., 1989, I, 1297); le liti relative alla liceità
dello sciopero e delle sue modalità di attuazione (Cass.
20 febbraio 1984, n. 1217; contra, T. Roma, 26 marzo
1987, Foro It., 1989, I, 1296); le controversie aventi a
oggetto il risarcimento dei danni derivanti dallo
svolgimento illegittimo dello sciopero (Cass. 2
settembre 1995, n. 9280; Cass. 12 ottobre 1993, n.
10080; Cass. 24 giugno 1986, n. 4205; contra Cass. 5
aprile 1982, n. 2093); le azioni a tutela del diritto
delle associazioni sindacali a percepire i contributi
alle stesse dovuti dai lavoratori, che il datore di
lavoro ha riscosso mediante ritenuta sul salario (Cass.
16 aprile 1991, n. 4075; Cass. 30 gennaio 1986, n. 612).
La giurisprudenza si è inoltre
espressa nel senso dell'applicabilità del rito del
lavoro ai giudizi relativi alla corretta interpretazione
di un accordo collettivo aziendale (Trib. Milano, 15
maggio 1989, Lavoro 80, 1989, 1096); mentre si è esclusa
l'applicazione delle norme del processo del lavoro in
una controversia relativa all'accertamento della nullità
di clausole di un contratto collettivo, promossa da una
associazione sindacale non firmataria contro le
associazioni firmatarie (Cass. 3 novembre 1995, n.
11444); così come si è affermata la competenza del
Tribunale ordinario per la domanda, proposta dagli
organismi locali dell'associazione sindacale di
categoria, volta al risarcimento dei danni derivati
dalla violazione di situazioni tutelate ex art. 28 st.
lav. (Trib. Pistoia, 25 febbraio 2000, Riv. critica dir.
lav., 2000, 925).
..........
A cosa serve
La formula serve per introdurre il
procedimento con il rito del lavoro
Soggetti interessati
Lavoratori/datori di lavoro
Termini inerenti
L'atto deve essere redatto
successivamente all'esperimento, con esiti negativi, del
tentativo obbligatorio di conciliazione
Spunti e approfondimenti
Il legislatore può prevedere che il
rito del lavoro venga utilizzato non solo per le
controversie in materia di lavoro e previdenza ma anche
in altre ipotesi
Sanzioni in caso di inadempimenti
La mancanza dei requisiti richiesti
dall'art. 414 c.p.c. comporta la reiezione della
domanda. In caso di notifica non tempestiva il convenuto
può costituirsi e chiedere lo spostamento dell'udienza
di discussione
Chi è competente a conoscere l'atto
Il ricorso deve essere depositato
nella cancelleria del Giudice competente ai sensi
dell'art. 413 c.p.c. L'atto deve contenere, a pena di
preclusione, l'indicazione dei fatti costitutivi del
diritto fatto valere e dei mezzi di prova richiesti
nonché dei documenti offerti in comunicazione |