La L. n. 69/2009 ha inserito il
nuovo capo III-bis, comprensivo dei nuovi artt. 702-bis,
ter e quater c.p.c., disciplinanti il "Procedimento
sommario di cognizione". La tutela sommaria viene dunque
rafforzata, ed estesa a tutte le cause in cui il
Tribunale giudica in composizione monocratica, pur in
assenza dei requisiti dell'urgenza e del periculum
tipici, invece, della tutela sommaria di tipo cautelare.
La domanda può essere proposta al
tribunale competente con ricorso, sottoscritto a norma
dell'art. 125, e deve contenere le indicazioni di cui ai
numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui
al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.
La giurisprudenza di merito ha
precisato che "sussistono i presupposti del rito
sommario ex artt. 702- bis e ss. c.p.c. quando le
questioni poste dalle parti siano definibili allo stato
degli atti oppure attraverso un'istruzione "sommaria",
la quale deve essere intesa, non già in senso deteriore
come istruttoria "superficiale", come tale non
compatibile con un sistema giudiziario di accertamento
delle pretese azionate, bensì - più propriamente - come
istruttoria "snella", "veloce" e "marginale", requisito
quest'ultimo che deve essere ravvisato quando appaiono
prevalenti le questioni in diritto sollevate dalle parti
ovvero quando la prova precostituita documentale ex art.
187, comma 1, c.p.c. assuma una valenza assorbente
(Trib. Viterbo, 12 luglio 2010).
Ad ogni modo, il procedimento
sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e ss.
c.p.c. non è applicabile con riferimento alle
controversie in materia di locazione di immobili urbani,
assoggettate in quanto tali al rito speciale di cui
all'art. 447-bis c.p.c., a nulla rilevando la
circostanza che il rapporto contrattuale si sia nel
frattempo esaurito (Trib. Torre Annunziata, 10 febbraio
2010, in Foro It., 2010, 6, 1958). Analogamente, il
procedimento sommario di cognizione (artt. 702-bis e ss.
c.p.c.) è incompatibile con le controversie soggette al
rito speciale locatizio/laburistico, a pena di
inammissibilità radicale del ricorso, cioè senza
possibilità di mutare il rito ex art. 426 c.p.c., che è
norma nella specie inapplicabile (Trib. Modena, 18
gennaio 2010; cfr.: Trib. Modena, 18 gennaio 2010, in
Foro It., 2010, 3, 1015; Trib. Bologna, 29 ottobre 2009,
in Foro It., 2010, 5, 1648).
A seguito della presentazione del
ricorso, il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e
lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale,
il quale designa il magistrato cui è affidata la
trattazione del procedimento. Il giudice designato fissa
con decreto l'udienza di comparizione delle parti,
assegnando il termine per la costituzione del convenuto,
che deve avvenire non oltre dieci giorni prima
dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di
fissazione dell'udienza, deve essere notificato al
convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata
per la sua costituzione.
Il legislatore ha previsto che il
G.I. designato possa valutare se le difese svolte dalle
parti necessitino di un'istruzione non sommaria, potendo
egli, in tal caso, ordinare il mutamento di rito, e
fissare udienza di cui all'art. 183 c.p.c. con
conseguente applicazione delle disposizioni del libro II
(cfr.: Trib. Sant'Angelo Lombardi, 20 novembre 2009, in
Giur. Mer., 2010, 5, 1318).
Più precisamente, il giudice al
fine della valutazione in ordine alla decidibilità nelle
forme del sommario deve stimare nell'ordine:
a) l'oggetto "originario" del
processo ed i fatti costitutivi della domanda (anche in
relazione al valore della causa);
b) le eventuali domande
riconvenzionali e quelle nei confronti di terzi e le
difese svolte in sede di costituzione dal convenuto e
dai terzi;
c) l'impostazione complessiva del
sistema difensivo del convenuto (e dei terzi), da cui
desumere le questioni, di fatto e di diritto,
controverse tra le parti, tenendo anche conto di singole
eccezioni di rito e di merito, nonché delle richieste
istruttorie già formulate o comunque prospettate quale
thema probandum (Trib. Varese, 18 novembre 2009).
Infine, il sistema predisposto
dall'art. 702-ter c.p.c., per il rito di cognizione
sommaria, è utilizzabile solo innanzi al tribunale in
composizione monocratica, attesa la volontà del
legislatore di non consentire mai una traslazione del
procedimento sommario innanzi al giudice collegiale, ove
questo sia eventualmente competente ex art. 50-bis
c.p.c., neanche previa conversione della procedura dalla
cognizione sommaria a quella ordinaria, e atteso che il
legislatore ha previsto, da un lato, che la conversione
del rito da sommario ad ordinario possa avvenire solo
con prosecuzione del giudizio innanzi al medesimo
giudice monocratico investito col ricorso ex art.
702-bis c.p.c. o per l'intero procedimento o
limitatamente alla domanda riconvenzionale previa sua
obbligatoria separazione ex art. 702-ter, comma 4 - e
dall'altro lato che, in caso di competenza collegiale,
la domanda - principale o riconvenzionale - sia
dichiarata inammissibile ex art. 702-ter, comma 2,
c.p.c. (Trib. Bari, 22 aprile 2010). E così, in caso di
azione volta ad ottenere il rilascio di beni immobili
legati per testamento pubblico nelle forme del nuovo
rito sommario di cognizione artt. 702-bis e ss. c.p.c.,
è inammissibile la domanda riconvenzionale di nullità
del testamento per incapacità naturale del de cuius al
momento della sua redazione, in quanto trattasi di
domanda non rientrante tra quelle indicate nell'art.
702-bis c.p.c., ma attribuite alla cognizione del
collegio ai sensi dell'art. 50-bis, comma 1 n. 6 c.p.c.
(Trib. Biella, 9 febbraio 2010).
COMMENTO GIURISPRUDENZIALE
L'atto deve essere depositato nella
cancelleria del Tribunale competente e, all'esito della
fissazione con decreto dell'udienza di comparizione
delle parti, notificato alla controparte in copia
autentica almeno trenta giorni prima della data fissata
per la sua costituzione. Il comma terzo dell'art.
702-bis c.p.c. non specifica se la notificazione deve
avvenire a cura dell'attore, potendosi dunque ipotizzare
che tale adempimento debba essere compiuto a cura
dell'ufficio.
Attesa la similarità tra questo
atto e quello di citazione, si pongono le stesse
questioni, sia in tema di edictio actionis che di
vocatio in ius, a cui si rinvia.
Il ricorso ex art 702-bis c.p.c.
avente ad oggetto domande giudiziali di cui agli artt.
2652 e 2653 c.c. è suscettibile di essere trascritto,
atteso che i menzionati articoli non stabiliscono alcuna
limitazione circa la forma dell'atto contenente la
domanda da trascrivere (Trib. Milano, 23 febbraio 2010).
A cosa serve
La formula serve per introdurre il
procedimento con il rito sommario di cognizione
Soggetti interessati
Il soggetto attore che vuole
introdurre un procedimento a cognizione sommaria
Termini inerenti
Entro il termine di prescrizione
del diritto
Spunti e approfondimenti
Il Cancelliere deve presentare
"senza ritardo" al Presidente del Tribunale il fascicolo
d'ufficio contenente il ricorso, affinché egli provveda
alla designazione del magistrato cui è affidata la
trattazione del procedimento
Sanzioni in caso di inadempimenti
E' competente il Tribunale in
composizione monocratica secondo le ordinarie regole
sulla competenza
Chi è competente a conoscere l'atto
Il ricorso, sottoscritto a norma
dell'art. 125 c.p.c., deve contenere le indicazioni di
cui ai n. 1), 2), 3), 4), 5), 6), e l'avvertimento di
cui al n. 7) dell'art. 163 c.p.c. |