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Ricorso ex art. 700

 

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        Ricorso ex art. 700 c.p.c. ante causam

 

Il ricorso ex art. 700 c.p.c. si qualifica come una misura cautelare con funzione anticipatoria degli effetti della decisione di merito.

 

Il ricorso d'urgenza è oggi disciplinato dagli artt. 700 e 669-bis c.p.c. e ss.; in particolare, la L. 80/2005 ha introdotto il nuovo sesto comma dell'art. 669-octies c.p.c., ove è disposto che le norme contenute all'art. 669-octies e al primo comma dell'art. 669-novies c.p.c. non si applicano ai provvedimenti d'urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 c.p.c. L'innovazione ha indotto ad affermare l'attenuazione del vincolo di strumentalità che tradizionalmente condizionava l'efficacia dei provvedimenti d'urgenza all'instaurazione del successivo giudizio di merito nel termine perentorio stabilito dalla legge: il provvedimento d'urgenza mantiene, cioè, la propria efficacia indipendentemente dalla proposizione del giudizio di merito, che a seguito della recente riforma è infatti divenuto eventuale (Trib. Genova, 11 maggio 2007, in Riv. critica dir. lav., 2007, 805).

 

Si discute in ordine alle ripercussioni che la soluzione legislativa è destinata a produrre sul contenuto del ricorso ex art. 700 c.p.c.: in particolare, è controverso se nella domanda cautelare, vista l'eventualità della sua proposizione, la parte debba, o meno, far menzione dell'azione di merito, posto che da oggi essa è divenuta meramente eventuale.

 

Il ricorso d'urgenza è infatti subordinato alla sussistenza di una serie di presupposti, quali la dimostrazione da parte del ricorrente del periculum in mora (Trib. Catania, ord. 5 gennaio 2004, in Arch. Civ., 2004, 339), del fumus boni iuris (Trib. Milano, ord. 9 febbraio 2005, in Guida al dir., 2005, fasc. 36, 81), della irreparabilità, gravità ed imminenza del danno (Trib. Napoli, ord. 24 aprile 2000, in Giur. nap., 2000, 324), della atipicità e della sussidiarietà del tipo di tutela richiesta, della mancanza, cioè di un rimedio ad hoc tra quelli previsti nelle varie sezioni del capo III (Trib. Civitavecchia, 25 maggio 2009; Trib. Monza-Desio, 22 settembre 2004, in Giur. Mer., 2005, I, 575; Trib. S.M. Capua Vetere, ord. 16 marzo 2004, ivi, 2004, 2490; Trib. Avezzano, ord. 18 giugno 2004, ivi, 2004, 1685). Fino alla riforma del 2005, il ricorrente era tenuto ad indicare anche la causa petendi e il petitum (mediato e immediato) del successivo e necessario giudizio di merito: oggi, atteso l'allentamento del vincolo di strumentalità tra il ricorso d'urgenza e l'azione di merito, si discute sulla necessità che il primo debba contenere in modo rigoroso gli estremi della seconda. Tuttavia, l'individuazione dei caratteri dell'azione di merito deve in ogni caso correlarsi alla perdurante esigenza di dar conto della sussistenza del fumus boni iuris, requisito evidentemente funzionale alla situazione giuridica soggettiva di cui si domanda una tutela anticipata ed urgente. Inoltre, vista l'applicabilità degli artt. 669-bis e ss. c.p.c., l'individuazione dell'azione di merito mantiene ancora oggi rilievo costituendo il parametro per la determinazione del Giudice competente ad autorizzare il provvedimento ex art. 700 c.p.c. La giurisprudenza di merito, con riferimento all'analoga disciplina (peraltro oggi abrogata dalla L. n. 69/2009) introdotta nel rito societario all'art. 23 del D.Lgs. 5/2003, si è orientata proprio in quest'ultimo senso, ritenendo inammissibile le istanze cautelari che non contengano una chiara e univoca precisazione del petitum e della causa petendi dell'azione di merito che potrà essere eventualmente instaurata (Trib. Latina, ord. 7503/2004, in www.judicium.it; Trib. Rovereto, 14 giugno 2004, in Giur. Mer., 2004, 2481; cfr. Trib. Milano, 7 giugno 2006, in Giur. Mer., 2006, 2691; Trib. Roma, 6 novembre 2006, in Riv. giur. lav., 2007, II, 507).

 

In proposito, i giudici di merito hanno statuito che l' onere di specificare l'azione di merito, dei cui effetti si chiede l'anticipazione, può comunque considerarsi pienamente assolto, in assenza di forme particolari previste dalla legge, qualora i termini della controversia emergano in modo assolutamente chiaro dal contesto complessivo dell'atto, dal tenore delle espressioni utilizzate, dalla ricostruzione dei fatti e dalle violazioni lamentate (Trib. Lagonegro, 15 aprile 2010).

 

In materia di controversie di lavoro, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che l'esistenza del periculum in mora, debba essere accertata caso per caso in relazione all'effettiva situazione socioeconomica del "lavoratore", sicché il ricorrente é tenuto ad allegare e provare circostanze (in ordine alla sua situazione familiare, alla necessità di affrontare spese indilazionabili, alla compromissione del suo equilibrio psico-fisico) dalle quali emerga che la perdita del posto di lavoro o la mancata assunzione e quindi la conseguente perdita (o mancata acquisizione) della retribuzione possa configurarsi come fonte di pregiudizio irreparabile, così da permettere alla controparte l'esercizio di un'effettiva difesa ed al giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente e non teoricamente irrimediabile, non potendo il periculum in mora reputarsi esistente in re ipsa neppure nel fatto stesso della disoccupazione, poiché, in caso contrario, ogni licenziamento integrerebbe il pregiudizio imminente ed irreparabile, così da rendere il ricorso all'art. 700 c.p.c. il rimedio ordinario per la contestazione della legittimità del recesso datoriale, in contrasto con la disciplina del processo del lavoro ove è previsto che la forma naturale di impugnativa del licenziamento sia il ricorso ex art. 414 c.p.c. (Trib. S. Maria Capua Vetere, Sez. lav., 13 maggio 2010).

 

La giurisprudenza di merito ha recentemente avuto modo di puntualizzare che lo strumento del provvedimento d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c. si distingue rispetto alla cautela del sequestro giudiziario disciplinato dall'art. 670 c.p.c. in quanto il primo, da un lato, consente al beneficiario della misura preventiva di disporre liberamente del proprio bene e, quindi, di sfruttarlo pienamente e senza alcun vincolo; dall'altro lato, permette di evitare l'instaurazione del giudizio di merito e mantenere, ciò nonostante, l'efficacia del provvedimento cautelare, come previsto dall'art. 669-octies, comma sesto, c.p.c., con il beneficio ulteriore di non ostacolare la negoziazione del bene con terzi, che non saranno preoccupati dalla pendenza di un giudizio vertente su quel bene. Conseguentemente, il provvedimento di rilascio immediato dell'azienda ex art. 700 c.p.c. rispetto al 7 rimedio di cui all'art. 670 c.p.c. può garantire al meglio le esigenze aziendali nel loro complesso, sia sul piano produttivo che su quello concorrenziale (Trib. Teramo, 11 febbraio 2010, n. 2546).

 

Precisate le novità introdotte dalla riforma del 2005, il contenuto del ricorso ex art. 700 c.p.c. è disciplinato dalle norme sul procedimento cautelare uniforme contenute agli art. 669-bis e ss. c.p.c., alla cui trattazione sopra svolta si rinvia.

 

Si propone di seguito un esempio di ricorso ex art. 700 c.p.c. ante causam, precisando che la parte potrà richiedere il provvedimento d'urgenza anche nel corso del giudizio di merito ai sensi dell'art. 669-quater c.p.c.

 

 

 

COMMENTO GIURISPRUDENZIALE

 

Anche per quanto concerne gli aspetti dinamici occorre applicare la disciplina dei procedimenti cautelari uniformi, alle cui formule si rinvia. A seguito del deposito del ricorso in cancelleria, il G.I.:

 

- fissa la data dell'udienza di comparizione delle parti ai sensi del primo comma dell'art. 669-sexies c.p.c. secondo la formula sopra proposta al n. 3; nel giorno fissato per l'udienza verrà redatto il relativo verbale comprensivo del susseguente provvedimento (di accoglimento o di rigetto) della misura cautelare richiesta;

 

- quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il G.I. pronuncia decreto inaudita altera parte, e fissa udienza davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore ad otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto; all'udienza il Giudice istruttore confermerà, modificherà o revocherà il provvedimento cautelare precedentemente emanato con il decreto.

 

Dopo la riforma del 2005 l'ordinanza con cui il G.I. autorizza il provvedimento d'urgenza ha assunto un'efficacia alquanto peculiare: se, per un verso, il nuovo ottavo comma dell'art. 669-octies stabilisce che l'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia del provvedimento d'accoglimento, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa, per l'altro verso, il nuovo ottavo comma prevede che l'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo. Prima che il legislatore introducesse queste novità, si riteneva che il provvedimento cautelare non potesse anticipare in modo irreversibile gli effetti del giudizio di merito (Cass., 25 febbraio 2005, n. 4082, in Foro It. Mass., 2005, 256), trattandosi di un provvedimento che, proprio in quanto assunto all'esito di una cognizione sommaria, era destinato ad essere sostituito dalla sentenza del giudizio di merito. Poiché oggi, però, l'azione di merito è prevista come soltanto eventuale, coerentemente il legislatore ha ritenuto di attribuire al provvedimento de quo una certa stabilità sotto il solo profilo sostanziale, lasciando in ogni caso aperta la possibilità che gli effetti del provvedimento d'urgenza possano venir meno a seguito dell'instaurazione o del giudizio di merito, o del procedimento di revoca o modifica, o anche del procedimento di reclamo.

 

Il contenuto dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. è modulato dal Giudice nel modo che, secondo le circostanze, appare più idoneo ad assicurare gli effetti della decisione sul merito: si tratterà dunque di un contenuto atipico, frutto della discrezionalità del Giudice.

 

Infine, prima del nuovo intervento riformatore del 2009, si riteneva che l'ordinanza de qua dovesse contenere anche la pronuncia sulle spese - come previsto "in ogni caso" in materia societaria, all'art. 23, secondo comma, del D.Lgs. 5/2003 (e dunque indipendentemente dalla natura anticipatoria o conservativa del provvedimento, Trib. Bologna, 18 agosto 2005, in Foro It., 2006, I, 274; Trib. Reggio Calabria, 6 novembre 2006, in Giur. Mer., 2007, 1674; Trib. Ivrea, 28 giugno 2006, in Foro It., 2007, I, 1965) - e in ossequio all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'art. 91 c.p.c. "trova applicazione con riguardo ad ogni provvedimento, ancorché reso in forma di ordinanza o di decreto, che nel risolvere contrapposte posizioni elimini il procedimento davanti al Giudice che lo emette, quando, in coerenza con il principio di economia dei giudizi, si renda necessario ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attività processuale legata da nesso causale con l'iniziativa dell'avversario" (Cass,. 12 aprile 2001, n. 5469).

 

Oggi, ogni dubbio sul punto appare sopito dal nuovo settimo comma dell'art. 669-octies c.p.c., come modificato dalla novella del 2009, ove è prescritto che il giudice debba pronunciarsi sulle spese del procedimento cautelare quando autorizza una misura cautelare di tipo anticipatorio (cfr. Trib. Genova 18 dicembre 2009, secondo cui all'accoglimento di una domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., non può fare seguito una fase di merito avente ad oggetto esclusivamente le spese della suddetta fase; solo il giudice del cautelare può pronunciarsi su dette spese, e, solo in detta sede la parte può avanzare una richiesta del genere, eventualmente anche a mezzo di reclamo).

 

Nel sistema processuale delineatosi, in tema di procedimenti cautelari, a seguito della legge n. 80 del 2005, contro i provvedimenti urgenti anticipatori degli effetti della sentenza di merito, emessi ante causam ai sensi dell'art. 700 c.p.c., non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 cost., in quanto detti provvedimenti sono privi di stabilità e inidonei al giudicato, ancorché nessuna delle parti del procedimento cautelare abbia interesse ad iniziare l'azione di merito; tale ricorso non può valutarsi, benché il ricorrente lo richieda, neppure come istanza di regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 c.p.c., da qualificare anch'essa inammissibile finché l'istante non abbia iniziato il giudizio di merito per il quale sorge l'oggetto del procedimento, unitamente all'interesse concreto e attuale a conoscere il giudice dinanzi al quale lo stesso deve eventualmente proseguire (Cass., 4 novembre 2009, n. 23410; Cass., sez. un., 28 dicembre 2007, n. 27187, in Foro It., 2008, I, 766).

 

 

 

..............

 

A cosa serve

 

La formula serve per introdurre un giudizio diretto ad ottenere la tutela sommaria e urgente di un diritto

 

 

 

Soggetti interessati

 

La parte che necessiti di un provvedimento atipico, che assicuri gli effetti della (oggi solo eventuale) decisione di merito

 

 

 

Termini inerenti

 

Il ricorso può proporsi sia ante causam che causa pendente

 

 

 

Spunti e approfondimenti

 

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, va notificato al convenuto a cura dell'istante nel termine perentorio fissato dal Giudice

 

 

 

Sanzioni in caso di inadempimenti

 

Il ricorso è nullo se non contiene i requisiti minimi individuati all'art. 125 c.p.c.

 

 

 

Chi è competente a conoscere l'atto

 

L'atto va depositato, se proposto ante causam, nella cancelleria del Giudice competente a conoscere del merito (art. 669-ter c.p.c.); se proposto causa pendente, nella cancelleria del Giudice competente per la stessa (art. 669-quater)

 

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