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Memoria di costituzione rito lavoro

 

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        Memoria di costituzione del convenuto nel rito del lavoro

 

Ai sensi dell'art. 416 c.p.c., nel processo del lavoro il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione di cui all'art. 420 c.p.c., dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il Giudice adito. La costituzione si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto e indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi; i documenti devono essere contestualmente depositati.

 

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 436, ultimo comma, c.p.c., le disposizioni relative alla memoria difensiva in primo grado si osservano, in quanto applicabili, anche in relazione alla memoria difensiva in appello.

 

 

 

COMMENTO GIURISPRUDENZIALE

 

La tempestività della costituzione in giudizio può desumersi, anche presuntivamente, da qualsiasi elemento che emerga dagli atti, anche in mancanza della relativa certificazione del Cancelliere (Cass. 9 aprile 2001, n. 5230).

 

La costituzione del convenuto oltre il decimo giorno antecedente l'udienza di discussione comporta la decadenza dalle eventuali domande riconvenzionali e dalle eccezioni in senso stretto. Tale decadenza ha carattere assoluto e inderogabile e deve essere rilevata d'ufficio dal Giudice indipendentemente dal silenzio serbato dall'attore o dalla circostanza che il medesimo si sia difeso sostenendo l'infondatezza anziché l'intempestività della riconvenzionale (Cass. 24 gennaio 1997, n. 717, in Giur. It., 1998, 254; Cass. 21 aprile 1988, n. 3111).

 

La tardiva costituzione del convenuto comporta la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (tra le quali rientra l'eccezione di prescrizione) ai sensi dell'art. 416, comma secondo, c.p.c., norma la cui violazione, ove non rilevata dal giudice di primo grado, deve essere fatta valere dalla parte con l'atto di impugnazione, in mancanza del quale si forma, sul punto, il giudicato implicito, trattandosi di nullità relativa non rilevabile d'ufficio in grado d'appello (Cass. 28 marzo 2008, n. 8134; in senso analogo Cass. 6 febbraio 2007, n. 2571).

 

In materia di prove, l'onere del convenuto, previsto dall'art.416 c.p.c. per il rito del lavoro, e dall'art.167 c.p.c. per il rito ordinario, di prendere posizione, nell'atto di costituzione, sui fatti allegati dall'attore a fondamento della domanda, comporta che il difetto di contestazione implica l'ammissione in giudizio solo dei fatti cosiddetti principali, ossia costitutivi del diritto azionato, mentre per i fatti cosiddetti secondari, ossia dedotti in esclusiva funziona probatoria, la non contestazione costituisce argomento di prova ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c. (Cass. 27 febbraio 2008, n. 5191).

 

La preclusione di cui all'art. 416, secondo comma, c.p.c. ha ad oggetto le sole eccezioni in senso proprio e non si estende alle eccezioni improprie ed alle mere difese, ossia alle deduzioni volte alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dalla controparte a sostegno della pretesa, le quali trovano la loro disciplina nel comma terzo dello stesso art. 416, la cui disposizione, malgrado il fatto che dette deduzioni non vengano proposte nella memoria di costituzione, non commina comunque la sanzione della decadenza (Cass. 9 ottobre 2007, n. 21073).

 

Nel rito del lavoro, in base al combinato disposto degli artt. 416, terzo comma, c.p.c., che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare - onere probatorio gravante anche sull'attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 - e 437, secondo comma, c.p.c., che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova - fra i quali devono annoverarsi anche i documenti -, l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); e la irreversibilità della estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di preclusioni trova un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della “verità materiale”, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437, secondo comma, c.p.c., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a  fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse (Cass. 25 giugno 2007, n. 14696).

 

Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati (per il convenuto in primo grado ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e per l'appellato in virtù dell'art. 436 c.p.c.) con riferimento alla “udienza di discussione”, non si deve aver riguardo a quella originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella fissata - ove, eventualmente, sopravvenga - in dipendenza del rinvio d'ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga effettivamente tenuta in sostituzione della prima (Cass. S.U. 20 giugno 2007, n. 14288).

 

L'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente (convenuto sostanziale) deve avere il contenuto della memoria difensiva di cui all'art. 416 c.p.c., mentre l'atto di costituzione dell'opposto (attore sostanziale) è riconducibile non alla memoria difensiva, ma ad un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo; ne consegue che, poiché l'opponente è in grado di conoscere con completezza la pretesa dell'attore solo dopo la costituzione in giudizio di quest'ultimo, non può ritenersi tardiva la richiesta di prova testimoniale articolata dall'opponente nella prima difesa successiva a tale costituzione (Cass. 25 gennaio 2005, n. 1458; Cass. 24 maggio 1999, n. 5045).

 

 

 

 

A cosa serve

 

L'atto serve alla parte convenuta per costituirsi all'interno del procedimento

 

 

 

Soggetti interessati

 

Convenuto

 

 

 

Termini inerenti

 

L'atto deve essere redatto successivamente alla notifica del ricorso da parte dell'attore e depositato almeno 10 giorni prima dell'udienza di discussione

 

 

 

Spunti e approfondimenti

 

Qualora il valore della controversia non ecceda la somma di euro 129,11, le parti possono stare in giudizio senza difensore tecnico

 

 

 

Sanzioni in caso di inadempimenti

 

Qualora l'atto non sia depositato tempestivamente, il convenuto decade non solo dal potere di proporre domande riconvenzionali e chiamate in causa, ma anche dal potere di allegare fatti e richiedere mezzi istruttori

 

 

 

Chi è competente a conoscere l'atto

 

La memoria difensiva deve essere depositata nella cancelleria del Giudice adito dall'attore

 

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