Le misure cautelari,
tradizionalmente intese, soccorrono al pericolo che la
tempistica del giudizio ordinario possa rendere vana la
tutela richiesta da colui che intende far valere un
proprio diritto asseritamente leso. In ragione di tale
funzione, l'azione cautelare dovrà connotarsi di due
presupposti imprescindibili per l'ottenimento del
relativo provvedimento del Giudice: il ricorrente, da un
lato, dovrà dimostrare, nell'atto introduttivo del
procedimento cautelare, l'urgenza che giustifichi la
concessione della tutela provvisoria di un determinato
diritto (periculum in mora); dall'altro lato, dovrà
fornire sufficienti elementi affinché, ad una prima e
seppur sommaria valutazione, il Giudice adito possa
ritenere plausibilmente accreditato il diritto che il
ricorrente intende preservare in via cautelare (fumus
boni iuris). Trattandosi, però, di una tutela sommaria,
essa è destinata ad essere altresì provvisoria,
esigendo, ove concessa ante causam, un'idonea conferma
all'esito di un ordinario processo di cognizione da
instaurarsi nel termine perentorio di 60 [1] giorni
dalla pronuncia dell'ordinanza di accoglimento della
misura cautelare, pena l'ineluttabile perdita di
efficacia della medesima (artt. 669-octies, primo comma
e 669-novies, primo comma c.p.c.).
Da ciò deriva la strumentalità
della tutela cautelare rispetto alla successiva tutela
ordinaria, strumentalità che deve emergere dal contenuto
del ricorso, ove il ricorrente è tenuto ad indicare
anche gli elementi essenziali dell'instauranda causa di
merito.
Le sintetiche annotazioni appena
svolte intendono chiarire quale debba essere il
contenuto del ricorso cautelare: poiché l'art. 669-bis
si limita ad indicare la sola forma dell'atto
introduttivo cautelare, la tradizionale giurisprudenza
ulteriormente precisa, che nel ricorso cautelare si
debba fare menzione delle parti, del Giudice,
dell'oggetto, delle ragioni della domanda, delle
conclusioni e della procura, così come previsto in via
generale per tutti gli atti di parte al primo comma
dell'art. 125 c.p.c. (Trib. Trani, 16 gennaio 1997, in
Foro It., 1998, 2017).
I criteri per l'individuazione del
Giudice competente per il cautelare si ispirano
all'esigenza di strumentalità che connota il rapporto
tra procedimento di merito e procedimento cautelare,
cosicché l'art. 669-ter, disciplinando la competenza
anteriore alla causa, come regola generale stabilisce
che la domanda cautelare debba proporsi al Giudice
competente a conoscere del merito (Cass., ord., 8 marzo
2007, n. 5335).
La giurisprudenza costituzionale ha
ammesso che il Giudice del merito e il Giudice del
cautelare possano anche identificarsi nella medesima
persona fisica, atteso che i due giudici sono chiamati a
decidere su due oggetti differenti: mentre il primo
giudica sulla sussistenza del diritto vantato
dall'attore, il secondo limita la portata della propria
cognizione ad un apprezzamento sul fumus boni iuris
(Corte cost., 7 novembre 1997, n. 326, in Giur. It.,
1998, 410).
Una prima eccezione alla regola
della coincidenza tra il Giudice del cautelare e il
Giudice del merito è data dall'ipotesi che competente
per il merito sia il Giudice di Pace, al quale non sono
riconosciuti poteri cautelari, dovendosi proporre la
relativa domanda al Tribunale.
Una seconda eccezione è dettata al
terzo comma dell'art. 669-ter c.p.c. per il caso in cui
il Giudice competente per la causa di merito non sia
italiano, prevedendosi che la misura cautelare debba
proporsi innanzi al Giudice che sarebbe competente per
materia o per valore del luogo di esecuzione del
provvedimento cautelare.
La giurisprudenza ha ammesso che,
qualora le parti abbiano convenzionalmente individuato
il Giudice competente per la causa di merito ai sensi
dell'art. 28 c.p.c., tale determinazione rilevi anche
per la designazione del Giudice competente per il
cautelare, posto che la competenza di quest'ultimo si
determina in base alla competenza del Giudice del merito
(Trib. Palermo, 13 febbraio 1995, in Giust. Civ., 1996,
I, 1487).
Qualora esistano sezioni distaccate
del Tribunale, il ricorso cautelare ante causam deve
essere depositato, ex art. 669-ter, quarto comma,
c.p.c., presso la cancelleria della sede principale del
Tribunale anche qualora il merito della causa debba
essere trattato da un Giudice adibito alla sezione
distaccata (Trib. Bari, ord. 11 novembre 2002, in Foro
It., 2003, I, 933, e Trib. Bari, ord. 16 novembre 2003,
ivi, 2003, I, 932, ove si ammette l'applicazione
dell'art. 83-ter disp. att. c.p.c.).
Se la controversia costituisce
oggetto di clausola compromissoria o di compromesso,
l'art. 669-quinquies c.p.c. dispone che la domanda
cautelare debba proporsi innanzi al Giudice che sarebbe
stato competente a conoscere il merito se le parti non
si fossero accordate per la risoluzione arbitrale. La
riforma introdotta dalla L. n. 80/2005 ha esteso
l'applicazione di questa norma anche all'ipotesi in cui
le parti si siano accordate per un arbitrato irrituale,
recependo l'orientamento già precedentemente sostenuto
da una parte della giurisprudenza (Trib. Lanciano, 29
novembre 2001, in Giur. Mer., 2002, I, 340; Trib. Roma,
24 agosto 1997, in Foro It., 1998, 3669; cfr. Corte
Cost., 5 luglio 2002, n. 320, in Riv. arb., 2002, 503).
La Cassazione ha recentemente
statuito che "l'omessa rilevazione dell'incompetenza
(derogabile od inderogabile) da parte del giudice o
l'omessa proposizione della relativa eccezione ad opera
delle parti nel procedimento cautelare ante causam non
determina il definitivo consolidamento della competenza
in capo all'ufficio adìto anche ai fini del successivo
giudizio di merito, non operando nel giudizio cautelare
il regime delle preclusioni relativo alle eccezioni e al
rilievo d'ufficio dell'incompetenza, stabilito dall'art.
38 c.p.c., in quanto applicabile esclusivamente al
giudizio a cognizione piena; pertanto, il giudizio
proposto ai sensi degli artt. 669-octies e novies
c.p.c., all'esito della fase cautelare ante causam, può
essere validamente instaurato davanti al giudice
competente, ancorché diverso da quello della cautela"
(Cass., 3 febbraio 2010, n. 2505).
Il ricorso cautelare deve inoltre
specificare il petitum cd. mediato, ovvero il bene della
vita al cui soddisfacimento è diretta la domanda
cautelare (cioè il diritto di cui si chiede la tutela
cautelare, individuato sulla base del fumus boni iuris e
del periculum in mora); il petitum cd. immediato, ovvero
il tipo di provvedimento cautelare che la parte richiede
al Giudice (un sequestro conservativo, giudiziale, ecc.
<...>); la causa petendi, ovvero la causa che giustifica
la proposizione della domanda cautelare, e cioè il
rischio che la tutela richiesta possa rimanere elusa
nelle more del giudizio di merito, al quale la misura
cautelare è legata da uno stretto rapporto di
strumentalità.
Nel ricorso cautelare ante causam
vi è infatti la necessità di indicare la causa di
merito, in funzione della quale è domandata la tutela
cautelare, dovendosi precisare anche la causa petendi e
il petitum (mediato e immediato) del successivo giudizio
di merito (Trib. Milano, 5 giugno 2006, in Corriere
merito, 2006, 1278; Trib. Lecce, 20 maggio 2005, ined.;
Trib. Como, 24 ottobre 2000, in Giur. Mil., 2002, 24;
Trib. Firenze, 10 giugno 1999, in Foro Tosc., 1999,
286). Poiché il fumus boni iuris è strettamente
correlato al diritto che si intende far valere
nell'ordinario processo di cognizione, soltanto una
precisa indicazione dei contenuti di quest'ultima azione
porrà il Giudice del procedimento cautelare in grado di
apprezzare la sussistenza del suddetto fumus. Si è
tuttavia ammesso in giurisprudenza che l'onere di
individuare la causa di merito è soddisfatto anche
qualora essa sia comunque desumibile dal contesto
complessivo del ricorso cautelare (Trib. Milano, 28
gennaio 2002, in Riv. crit. dir. lav., 2002, 365; cfr.,
Trib. Parma, 22-06-2004, in Giur. It., 2005, 336).
Per quanto concerne le conseguenze
che scaturiscono dall'omesso richiamo alla causa di
merito nell'ambito del ricorso cautelare proposto ante
causam, la soluzione preferibile si attesta nel senso
della nullità insanabile del ricorso cautelare a causa
dell'omissione di un elemento essenziale dell'atto
introduttivo, quale s'identifica nella causa petendi del
giudizio cautelare e cioè nel presupposto della
strumentalità (Trib. Salerno, 7 aprile 2004, in Giur.
Mer., 2004). Si tenga comunque presente che in altre
occasioni i giudici di merito hanno qualificato il vizio
de quo in termini di inammissibilità (Trib. Bari, 12
dicembre 2002, in Giur. It., 2003, 1607) e di
improcedibilità del ricorso cautelare.
Ai sensi dell'art. 669-quaterdecies
c.p.c. le disposizioni relative al procedimento
cautelare uniforme contenute agli artt. 669-bis e
seguenti c.p.c. trovano applicazione ai provvedimenti di
sequestro, ai provvedimenti di nuova opera e di danno
temuto e ai provvedimenti d'urgenza, nonché, in quanto
compatibili, agli altri provvedimenti cautelari
disciplinati dal codice civile e dalle leggi speciali.
Per i procedimenti possessori l'art. 703, secondo comma
c.p.c. fa espresso riferimento agli artt. 669-bis e ss.
in quanto compatibili; per i procedimenti d'istruzione
preventiva l'art. 669-quaterdecies prevede, invece,
l'applicazione del solo art. 669-septies.
Infine, occorre ricordare la novità
introdotta dalla L. 80/2005 al sesto comma dell'art.
669-octies c.p.c., in cui il rapporto di strumentalità
cd. necessaria, che - come appena esposto - deve
collegare la fase cautelare a quella di cognizione
piena, ha subìto una notevole attenuazione poiché ai
provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'art. 700
c.p.c., e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad
anticipare gli effetti della sentenza di merito,
previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché
ai provvedimenti emessi a seguito di nuova opera o di
danno temuto ex 688 c.p.c. non si applica la regola
della necessaria instaurazione della causa di merito
entro il termine perentorio di 60 giorni. In tali
ipotesi, infatti, le parti hanno la semplice facoltà di
iniziare il giudizio di merito, non essendo tenute ad
indicare nella domanda cautelare la futura e, ai sensi
dell'art. 669-octies, sesto comma c.p.c., da oggi solo
eventuale azione di merito [2]. Questa nuova disciplina
impone di chiarire la distinzione adottata dal
legislatore tra provvedimenti cautelari conservativi e
provvedimenti cautelari anticipatori: i primi mirano a
garantire che il bene di cui è chiesta la tutela
cautelare non subisca, nei ritardi del giudizio di
merito, un pregiudizio, preservandolo così da un
eventuale deterioramento, perimento o dispersione
(funzione che caratterizza, per esempio, i sequestri,
sia giudiziali che conservativi); i secondi, invece,
sono volti ad anticipare i medesimi effetti che
scaturiranno dalla sentenza di merito, così da evitare
che essi possano rivelarsi infruttuosi all'esito del
giudizio di merito (come avviene, per espressa
previsione legislativa, nel caso dei provvedimenti
d'urgenza ex art. 700 c.p.c., di quelli idonei ad
anticipare gli effetti della sentenza di merito,
previsti dal codice civile e dalle leggi speciali, e di
quelli emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di
danno temuto).
Solo i provvedimenti cautelari
conservativi esigono la tempestiva instaurazione del
giudizio di merito entro il termine perentorio di 60
giorni, pena la loro perdita di efficacia; gli altri a
carattere anticipatorio, invece, non soggiacciono più a
tali conseguenze, e mantengono la loro efficacia sia
qualora, emessi ante causam, non siano seguiti dal
giudizio di merito, sia qualora, autorizzati in corso di
causa, il giudizio di merito si estingua.
La norma contenuta all'art.
669-octies, sesto comma c.p.c. rafforza dunque
l'esigenza che la parte provveda a specificare con
rigore il tipo di provvedimento cautelare (il petitum
cautelare cd. immediato, di cui abbiamo detto sopra)
richiesto al Giudice, poiché, ai sensi del primo comma
dell'art. 669-octies c.p.c., il Giudice è tenuto a
fissare l'inizio del giudizio di merito nel termine
perentorio non superiore a 60 giorni soltanto se la
domanda cautelare proposta ante causam è volta ad
ottenere un provvedimento cautelare di tipo
conservativo. In giurisprudenza è stato precisato che,
poiché ai sensi del nuovo art. 669-octies, 6° comma,
c.p.c., le disposizioni relative alla prosecuzione nel
merito del procedimento cautelare definito con ordinanza
non si applicano ai provvedimenti d'urgenza emessi ex
art. 700 c.p.c. e agli altri provvedimenti cautelari
idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di
merito nonché ai provvedimenti emessi a seguito di nuova
opera e di danno temuto ex art. 688 c.p.c., ne consegue
che solo nei casi di sequestri e procedimenti cautelari
previsti da leggi speciali si richiede la verifica della
natura anticipatoria o conservativa del provvedimento
(Trib. Ivrea, 28 giugno 2006, in Dir. e giustizia, 2006,
41).
Rimane immutato che, anche nella
vigenza della nuova formulazione dell'art. 669-octies
c.p.c., nel caso di domanda cautelare accolta, seguita
da rituale instaurazione del giudizio di merito nel
termine fissato ai sensi del citato art. 669-octies
c.p.c., ai fini dell'individuazione del giudice
preventivamente adito in una situazione di
litispendenza, deve necessariamente tenersi conto della
data di instaurazione del procedimento cautelare, atteso
l'inequivocabile collegamento che ancor oggi la norma
impone tra ordinanza di accoglimento e inizio della
causa di merito (Cass. 9 febbraio 2009, n. 3119, in
Guida al Dir., 17, 54).
Inoltre, nel caso in cui il giudice
autorizzi un provvedimento cautelare di tipo
anticipatorio, la recente L. 18 giugno 2009, n. 69, ha
introdotto all'art. 669-octies c.p.c. il comma settimo
ove - risolvendo una spinosa questione postasi
all'indomani della riforma della L. 80/2005 - è stato
statuito che il giudice, nella medesima ordinanza,
decida anche sulle spese del procedimento cautelare. In
tal modo, il legislatore ha inteso evitare il rischio
che la parte si trovasse costretta ad attivare un
giudizio di merito volto esclusivamente ad ottenere una
pronuncia sulle spese.
Il ricorso dovrà essere depositato
nella cancelleria del Giudice competente insieme ai
documenti e alla procura. La giurisprudenza ha ritenuto
che la procura rilasciata per il giudizio cautelare ante
causam possa ritenersi validamente estesa anche al
successivo giudizio di merito, qualora la parte abbia
manifestato una volontà inequivoca in tal senso (Cass.
27 ottobre 2003, n. 16094; Cass. 28 gennaio 2003, n.
1236; Cass. 15 marzo 2002, n. 3794).
Ai sensi dei nuovi artt. 134, terzo
comma, e 136, terzo comma, c.p.c. riformati dalla L. n.
80 del 2005, l'ordinanza pronunciata fuori udienza,
nonché le comunicazioni prescritte dalla legge o dal
Giudice, possono farsi anche a mezzo fax o posta
elettronica, purché il difensore, nel primo scritto
difensivo utile, abbia indicato il numero di fax o
l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di
voler ricevere gli avvisi o le comunicazioni.
_____
[1] Il termine per la proposizione
della causa di merito è stato allungato a 60 giorni
dalla recente riforma introdotta dalla L. 14 maggio
2005, n. 80.
[2] La soluzione contemplata al
sesto comma dell'art. 669-octies c.p.c. era già stata
anticipata nel rito societario, ove all'art. 23, primo
comma (oggi abrogato) si prevedeva che "nelle
controversie di cui al presente decreto, ai
provvedimenti d'urgenza e agli altri provvedimenti
cautelari idonei ad antipare gli effetti della decisione
di merito non si applica l'art. 669-octies del codice di
procedura civile, ed essi non perdono la loro efficacia
se la causa non viene iniziata".
Sequestro giudiziario ante causam
(artt. 669-ter, 669-sexies, primo comma e 670, n. 1
c.p.c.)
Nella formula sotto estesa la parte
è ricorsa ante causam al Giudice cautelare per ottenere
l'autorizzazione di un sequestro giudiziale su un bene
immobile che necessitava di un'idonea custodia e di una
gestione temporanea, in attesa che il Giudice del merito
fosse adito per dirimere la controversia sorta tra le
parti in relazione al diritto di proprietà sul medesimo.
Il n. 1 dell'art. 670 c.p.c. contempla, quale oggetto
del sequestro giudiziale, oltre ai beni immobili, anche
i beni mobili, le aziende (per la cui individuazione non
è necessaria la specifica elencazione di tutti i beni
che la compongono: Cass. 21 gennaio 2004, n. 877, in
Giur. It., 2004, 1358) e le altre universalità di
mobili, ovvero tutti i beni suscettibili di detenzione,
di proprietà o di possesso. Da un lato, il fumus boni
iuris deve consistere nella produzione da parte del
ricorrente di elementi idonei a far ritenere esistente
il diritto che egli afferma di vantare su quel
determinato bene; dall'altro lato, il periculum in mora
si sostanzia nel rischio che il bene oggetto del diritto
possa andare disperso, deteriorarsi o perire del tutto.
L'altra ipotesi di sequestro
giudiziale, prevista al n. 2, si distingue, invece,
dalla prima per la diversa tipologia del diritto
cautelato, dei beni che ne possono costituire l'oggetto,
e del pregiudizio che questi ultimi possono subire.
Costituiscono infatti, oggetto di sequestro giudiziario
probatorio libri, registri, documenti, modelli, campioni
e ogni altra cosa idonea a fornire elementi di prova,
quando è controverso il diritto alla esibizione o alla
comunicazione, ed è opportuno provvedere alla loro
custodia temporanea". Ai fini dell'ottenimento del
sequestro probatorio, il ricorrente, per un verso, deve
fornire un'idonea dimostrazione che accrediti
l'esistenza del proprio diritto all'esibizione e alla
comunicazione del materiale indicato al n. 2 dell'art.
670 c.p.c. (Cass. 22 dicembre 1993, 12705); per l'altro
verso, l'istante deve manifestare il ragionevole timore
che lo strumento probatorio rischi di essere
deteriorato, o disperso, e in ogni caso di essere reso
inservibile alla funzione di prova, senza che ciò,
tuttavia, comporti la necessità di attestare che una
determinata prova è anche utile e indispensabile per la
causa di merito, trattandosi di valutazioni che verranno
svolte dallo stesso Giudice del merito (Cass. 29 ottobre
1970, n. 2213, in Giust. Civ., 1971, I, 290).
.........
A cosa serve
La formula serve per introdurre il
giudizio diretto ad ottenere un'ordinanza di
accoglimento del sequestro giudiziario
Soggetti interessati
I soggetti che abbiano interesse ad
ottenere la tutela cautelare di un proprio diritto
Termini inerenti
Il ricorso può essere depositato o
anteriormente alla causa di merito o in pendenza della
medesima
Spunti e approfondimenti
Il ricorso, unitamente al decreto
di fissazione dell'udienza, va notificato al convenuto a
cura dell'istante nel termine fissato dal Giudice
Sanzioni in caso di inadempimenti
Il ricorso è nullo se non contiene
i requisiti minimi individuati all'art. 125 c.p.c.
Chi è competente a conoscere l'atto
Se proposto ante causam, l'atto va
depositato nella cancelleria del Giudice competente a
conoscere del merito, secondo i criteri indicati
all'art. 669-ter c.p.c. |