L'atto di precetto consiste nella
intimazione, rivolta al debitore, di adempiere l'obbligo
risultante dal titolo esecutivo entro un termine, che
non può essere inferiore a 10 giorni, precisando che in
mancanza si procederà ad esecuzione forzata. La mancata
o la diversa assegnazione al debitore del termine non
determina la nullità del precetto, ma comporta soltanto
che l'esecuzione non potrà essere iniziata prima del
decorso di 10 giorni dalla notifica. Il precetto deve
contenere, a pena di nullità, l'indicazione delle parti,
e della data di notificazione del titolo esecutivo se
questa è fatta separatamente, o la trascrizione
integrale del titolo stesso, quando questa è richiesta
dalla legge.
Inoltre il precetto deve essere
sottoscritto a norma dell'art. 125 c.p.c. e notificato
personalmente al debitore.
COMMENTO GIURISPRUDENZIALE
Ex art. 481 c.p.c. il precetto
diventa inefficace se nel termine di 90 giorni dalla sua
notificazione non è iniziata l'esecuzione. Il termine è
sospeso nel caso in cui sia stata proposta opposizione a
precetto, e ricomincia a decorrere, a norma dell'art.
627 c.p.c., dal passaggio in giudicato della sentenza di
primo grado, o dalla comunicazione della sentenza di
appello che rigetta l'opposizione. Non è invece
applicabile alla fattispecie la sospensione dei termini
feriali. La sopravvenuta inefficacia del precetto per
mancato inizio dell'esecuzione nel termine di novanta
giorni dalla sua notificazione comporta che le spese del
precetto ormai perento restano a carico dell'intimante,
atteso che è applicabile anche in questa ipotesi il
principio - stabilito dall'ultimo comma dell'art. 310
c.p.c. e richiamato, per il caso di estinzione del
processo esecutivo, dall'art. 632, ultimo comma, del
codice di rito - che le spese del processo estinto
stanno a carico delle parti che le hanno anticipate
(Cass. n. 16376/2005). Infine, il termine di novanta
giorni, previsto dall'art. 481 c.p.c., entro cui
l'esecuzione deve essere iniziata per ovviare alla
comminatoria di inefficacia del precetto, è un termine
di decadenza e non di prescrizione, attenendo
all'inattività processuale del creditore e non
all'effetto sostanziale del precetto. Ne consegue che,
se entro il termine suddetto viene iniziata
l'esecuzione, esauritasi la funzione del termine di
decadenza, è possibile instaurare anche dopo il decorso
dei novanta giorni ed in base all'unico precetto altre
procedure espropriative con il solo temperamento del
divieto del cumulo eccessivo (Cass. n. 11578/2005).
..........
A cosa serve
La formula serve a redigere l'atto
di precetto
Soggetti interessati
La formula serve a chi intende
ottenere la prestazione dovuta
Termini inerenti
La formula è redatta quando il
creditore ne ha interesse
Spunti e approfondimenti
L'atto di precetto è consegnato
all'ufficiale giudiziario per procedere esecutivamente
Sanzioni in caso di inadempimenti
Di regola in caso di mancata
notifica del precetto non può procedere ad esecuzione
forzata
Chi è competente a conoscere l'atto
L'atto è notificato al debitore |