L'atto di pignoramento consiste in
un'ingiunzione con cui l'ufficiale giudiziario "intima"
al debitore di astenersi dal compiere atti diretti a
sottrarre alla garanzia del credito, esattamente
indicato, i beni pignorati ed i loro frutti; il
pignoramento privo dell'ingiunzione ex art. 492 c.p.c. è
un atto nullo, non già inesistente, come tale
suscettibile di rinnovazione e, per ciò stesso, sanabile
(Trib. Roma, 20 giugno 2006).
Esso deve contenere l'invito al
debitore a dichiarare la residenza o eleggere domicilio
in uno dei comuni del circondario dove ha sede il
Giudice dell'esecuzione (con l'avvertimento che, in
mancanza, le successive notifiche o comunicazioni ad
esso dirette si effettueranno presso la cancelleria) e
l'avvertimento della facoltà per il debitore di chiedere
la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c.
(sostituendo alle cose o ai crediti pignorati una somma
di denaro pari all'importo dovuto al creditore
pignorante ed i creditori intervenuti, comprensivo del
capitale, degli interessi e delle spese, comprese quelle
di esecuzione).
Ove l'ufficiale giudiziario rilevi
che i beni assoggettati a pignoramento siano
insufficienti per soddisfare il creditore procedente o
comunque appaia manifesta la lunga durata per la loro
liquidazione, deve invitare il debitore ad indicare i
beni utilmente pignorabili ed i luoghi in cui si
trovano, ovvero le generalità dei terzi debitori, previo
avvertimento delle sanzioni previste per l'ipotesi di
mancata dichiarazione. Di tale dichiarazione - anche se
negativa - è redatto processo verbale che lo stesso
debitore sottoscrive.
In caso di dichiarazione positiva,
se i beni indicati sono "cose mobili", queste - dal
momento della dichiarazione - sono immediatamente
considerate pignorate anche agli effetti dell'art. 388
c.p.c. ed il pignoramento si perfeziona sulla sola base
della dichiarazione del debitore; se invece i beni
indicati sono "beni immobili" o crediti verso terzi, il
pignoramento dovrà attuarsi nelle forme previste dal
codice in considerazione della natura di tali beni
(rispettivamente artt. 543 ss c.p.c. e 555 ss c.p.c.).
Se il compendio pignorato diviene
insufficiente a seguito dell'intervento di altri
creditori, il creditore procedente potrà indicare agli
altri creditori muniti di titolo, i beni su quali questi
potranno estendere il pignoramento.
L'ufficiale giudiziario, se non
individua beni utilmente pignorabili ovvero le cose o i
crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono
insufficienti a soddisfare il creditore procedente (e/o
i creditori intervenuti), avanza richieste - su istanza
del creditore procedente - ai soggetti gestori
dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati
pubbliche; se invece il debitore è un imprenditore
commerciale, l'ufficiale giudiziario lo invita - sempre
se i beni sono insufficienti e su istanza del creditore
procedente - ad indicare il luogo dove sono indicate le
scritture contabili e nomina un professionista (un
avvocato, un commercialista, un notaio iscritto
nell'elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c.)
perché proceda al loro esame per individuare le cose ed
i crediti pignorabili e trasmetta quindi una relazione
con il risultato ottenuto al creditore istante e
all'ufficiale giudiziario.
Dato che l'atto di pignoramento
immobiliare deve essere sottoscritto (ex artt. 170,
disp. att. c.p.c. e 125 c.p.c.) dal creditore pignorante
o dal suo difensore munito di procura e dato che la
procura rilasciata al difensore ha validità per tutto il
procedimento esecutivo, ne consegue che è valido l'atto
di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore
al quale il creditore abbia conferito procura alle liti
nell'atto di precetto (Cass. 17 marzo 2006, n. 5910).
Nell'espropriazione immobiliare il
termine di efficacia del pignoramento decorre dalla data
della notificazione al debitore dell'atto di
pignoramento e non da quella della sua trascrizione
(Trib. Torino, 30 ottobre 2005).
Il pignoramento colpisce non il
bene nella sua consistenza fisica, bensì il diritto
reale sul bene, e quindi la piena proprietà e gli altri
diritti reali suscettibili di disposizione o
trasferimento (nuda proprietà, usufrutto, superficie,
enfiteusi, etc.); sono esclusi il diritto di servitù
(trasferibile solo insieme alla proprietà del fondo
dominante), l'uso e l'abitazione (incedibili ai sensi
dell'art. 1024 c.c.) (Cass. 6 luglio 1984, n. 3974).
COMMENTO GIURISPRUDENZIALE
Il pignoramento rappresenta l'atto
iniziale del processo espropriativo esperibile decorso
il termine di 10 giorni dalla notifica dell'atto di
precetto; nel caso in cui il creditore inizi
l'esecuzione prima del decorso del predetto termine (o
comunque di quello eventualmente maggiore indicato dal
creditore) e non sia stata concessa l'autorizzazione
all'esecuzione immediata, la procedura esecutiva è
illegittima (Cass. 2 aprile 1993, n. 3968) ed il primo
atto compiuto dopo la notificazione del precetto è nullo
ed opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (Cass. 19
agosto 1989, n. 3733).
L'atto di pignoramento perde
efficacia quando, dal suo compimento, siano trascorsi
novanta giorni senza che sia stata richiesta la vendita
o l'assegnazione: in tale ipotesi, è irrilevante se sia
stata o meno effettuata la trascrizione del
pignoramento, poiché il termine di efficacia di
quest'ultimo decorre dalla data della sua notificazione
al debitore e non da quella della sua trascrizione
(Trib. Torino, 3 ottobre 2005).
La notificazione dell'atto di
pignoramento è validamente eseguita nella residenza
effettiva del destinatario dell'atto, la quale può
desumersi da qualsiasi fonte di convincimento,
indipendentemente dall'esistenza di difformi risultanze
anagrafiche, atteso il loro valore meramente
dichiarativo (Cass. 20 marzo 2006, n. 6101).
............
A cosa serve
La formula serve ad intimare al
debitore di astenersi dal compiere atti diretti a
sottrarre alla garanzia del credito i beni pignorati ed
i loro frutti
Soggetti interessati
Il creditore pignorante
Termini inerenti
L'atto deve essere notificato nel
termine di validità del precetto
Spunti e approfondimenti
L'atto deve contenere l'invito al
debitore a dichiarare la residenza o eleggere domicilio
in uno dei comuni del circondario dove ha sede il
Giudice dell'esecuzione
Sanzioni in caso di inadempimenti
La perdita di validità del precetto
Chi è competente a conoscere l'atto
L'atto è notificato al debitore a
cura dell'ufficiale giudiziario, il quale compie
l'ingiunzione, l'avvertimento e l'invito previsti dagli
artt. 492 e 555 c.p.c., ed in seguito trascritto a cura
dell'ufficiale giudiziario o del creditore pignorante |