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Atto di pignoramento immobiliare

 

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L'atto di pignoramento consiste in un'ingiunzione con cui l'ufficiale giudiziario "intima" al debitore di astenersi dal compiere atti diretti a sottrarre alla garanzia del credito, esattamente indicato, i beni pignorati ed i loro frutti; il pignoramento privo dell'ingiunzione ex art. 492 c.p.c. è un atto nullo, non già inesistente, come tale suscettibile di rinnovazione e, per ciò stesso, sanabile (Trib. Roma, 20 giugno 2006).

 

Esso deve contenere l'invito al debitore a dichiarare la residenza o eleggere domicilio in uno dei comuni del circondario dove ha sede il Giudice dell'esecuzione (con l'avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni ad esso dirette si effettueranno presso la cancelleria) e l'avvertimento della facoltà per il debitore di chiedere la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. (sostituendo alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante ed i creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, comprese quelle di esecuzione).

 

Ove l'ufficiale giudiziario rilevi che i beni assoggettati a pignoramento siano insufficienti per soddisfare il creditore procedente o comunque appaia manifesta la lunga durata per la loro liquidazione, deve invitare il debitore ad indicare i beni utilmente pignorabili ed i luoghi in cui si trovano, ovvero le generalità dei terzi debitori, previo avvertimento delle sanzioni previste per l'ipotesi di mancata dichiarazione. Di tale dichiarazione - anche se negativa - è redatto processo verbale che lo stesso debitore sottoscrive.

 

In caso di dichiarazione positiva, se i beni indicati sono "cose mobili", queste - dal momento della dichiarazione - sono immediatamente considerate pignorate anche agli effetti dell'art. 388 c.p.c. ed il pignoramento si perfeziona sulla sola base della dichiarazione del debitore; se invece i beni indicati sono "beni immobili" o crediti verso terzi, il pignoramento dovrà attuarsi nelle forme previste dal codice in considerazione della natura di tali beni (rispettivamente artt. 543 ss c.p.c. e 555 ss c.p.c.).

 

Se il compendio pignorato diviene insufficiente a seguito dell'intervento di altri creditori, il creditore procedente potrà indicare agli altri creditori muniti di titolo, i beni su quali questi potranno estendere il pignoramento.

 

L'ufficiale giudiziario, se non individua beni utilmente pignorabili ovvero le cose o i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente (e/o i creditori intervenuti), avanza richieste - su istanza del creditore procedente - ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche; se invece il debitore è un imprenditore commerciale, l'ufficiale giudiziario lo invita - sempre se i beni sono insufficienti e su istanza del creditore procedente - ad indicare il luogo dove sono indicate le scritture contabili e nomina un professionista (un avvocato, un commercialista, un notaio iscritto nell'elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c.) perché proceda al loro esame per individuare le cose ed i crediti pignorabili e trasmetta quindi una relazione con il risultato ottenuto al creditore istante e all'ufficiale giudiziario.

 

Dato che l'atto di pignoramento immobiliare deve essere sottoscritto (ex artt. 170, disp. att. c.p.c. e 125 c.p.c.) dal creditore pignorante o dal suo difensore munito di procura e dato che la procura rilasciata al difensore ha validità per tutto il procedimento esecutivo, ne consegue che è valido l'atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore al quale il creditore abbia conferito procura alle liti nell'atto di precetto (Cass. 17 marzo 2006, n. 5910).

 

Nell'espropriazione immobiliare il termine di efficacia del pignoramento decorre dalla data della notificazione al debitore dell'atto di pignoramento e non da quella della sua trascrizione (Trib. Torino, 30 ottobre 2005).

 

Il pignoramento colpisce non il bene nella sua consistenza fisica, bensì il diritto reale sul bene, e quindi la piena proprietà e gli altri diritti reali suscettibili di disposizione o trasferimento (nuda proprietà, usufrutto, superficie, enfiteusi, etc.); sono esclusi il diritto di servitù (trasferibile solo insieme alla proprietà del fondo dominante), l'uso e l'abitazione (incedibili ai sensi dell'art. 1024 c.c.) (Cass. 6 luglio 1984, n. 3974).

 

 

 

COMMENTO GIURISPRUDENZIALE

 

Il pignoramento rappresenta l'atto iniziale del processo espropriativo esperibile decorso il termine di 10 giorni dalla notifica dell'atto di precetto; nel caso in cui il creditore inizi l'esecuzione prima del decorso del predetto termine (o comunque di quello eventualmente maggiore indicato dal creditore) e non sia stata concessa l'autorizzazione all'esecuzione immediata, la procedura esecutiva è illegittima (Cass. 2 aprile 1993, n. 3968) ed il primo atto compiuto dopo la notificazione del precetto è nullo ed opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (Cass. 19 agosto 1989, n. 3733).

 

L'atto di pignoramento perde efficacia quando, dal suo compimento, siano trascorsi novanta giorni senza che sia stata richiesta la vendita o l'assegnazione: in tale ipotesi, è irrilevante se sia stata o meno effettuata la trascrizione del pignoramento, poiché il termine di efficacia di quest'ultimo decorre dalla data della sua notificazione al debitore e non da quella della sua trascrizione (Trib. Torino, 3 ottobre 2005).

 

La notificazione dell'atto di pignoramento è validamente eseguita nella residenza effettiva del destinatario dell'atto, la quale può desumersi da qualsiasi fonte di convincimento, indipendentemente dall'esistenza di difformi risultanze anagrafiche, atteso il loro valore meramente dichiarativo (Cass. 20 marzo 2006, n. 6101).

 

 

 

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A cosa serve

 

La formula serve ad intimare al debitore di astenersi dal compiere atti diretti a sottrarre alla garanzia del credito i beni pignorati ed i loro frutti

 

 

 

Soggetti interessati

 

Il creditore pignorante

 

 

 

Termini inerenti

 

L'atto deve essere notificato nel termine di validità del precetto

 

 

 

Spunti e approfondimenti

 

L'atto deve contenere l'invito al debitore a dichiarare la residenza o eleggere domicilio in uno dei comuni del circondario dove ha sede il Giudice dell'esecuzione

 

 

 

Sanzioni in caso di inadempimenti

 

La perdita di validità del precetto

 

 

 

Chi è competente a conoscere l'atto

 

L'atto è notificato al debitore a cura dell'ufficiale giudiziario, il quale compie l'ingiunzione, l'avvertimento e l'invito previsti dagli artt. 492 e 555 c.p.c., ed in seguito trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario o del creditore pignorante

 

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