Nuova espropriazione c/o terzi: tra esigenze di semplificazione e tutela dei diritti-  (Paolo Marini)

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SOMMARIO: 1. L'atto di pignoramento 'vuole' la casella PEC del creditore - 2. L'accertamento del credito in mancanza del terzo pignorato - 3. La riforma può comprimere ingiustamente i diritti dei terzi - 4. La limitata esperibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. contro l'ordinanza di assegnazione - 5. Il divario procedurale per i rapporti credito-debito non di lavoro - 6. L'accertamento in caso di contestazioni sulla dichiarazione del terzo - 7. Il discrimine tra vecchio e nuovo rito.

 La procedura del pignoramento presso terzi (di cui al libro III, titolo II, capo III del c.p.c.) è stata sensibilmente modificata con Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (c.d. "Legge di Stabilità 2013), art. 1, comma 20, all'evidente scopo di semplificare e accelerare la stessa.

 In particolar modo sono stati cancellati, per tutti i procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore delle modifiche (e cioè per i pignoramenti effettuati a partire dal 1 gennaio 2013), il giudizio di accertamento della sussistenza del bene/credito del debitore presso il/nei confronti del terzo e quanto a ciò correlato, cioè la sospensione del processo esecutivo per consentire tale accertamento e la successiva riassunzione per giungere alla fase dell'assegnazione/vendita.

 1. L'atto di pignoramento 'vuole' la casella PEC del creditore

 La prima innovazione è relativa all'art. 543, comma 2, nn. 3 e 4 e all'art. 547, primo comma ed impone l'inserimento nell'atto di pignoramento dell'indirizzo PEC del creditore. Al medesimo potrà così indirizzare, il terzo pignorato – ove previsto, cioè quando il creditore abbia proceduto per crediti non originati da un rapporto di lavoro, altrimenti il terzo è chiamato a partecipare all'udienza - la dichiarazione circa la sussistenza o meno del credito in alternativa all'invio della già prevista raccomandata (postale). Qui è opportuno dar conto delle due ipotesi interpretative: 1) che per "creditore" si possa anche intendere il "procuratore del creditore" (dunque il termine creditore, come pure in diverse parti del libro III, equivarrebbe di fatto a 'parte creditrice', la quale agisce per lo più per il tramite di un avvocato, presso cui  dovrebbe avere eletto domicilio per l'art. 543, comma 2, n. 3, c.p.c.), di talché la novella risulterebbe quasi priva di senso, perché il procuratore dovrebbe avere già indicato nell'atto il proprio indirizzo PEC (art. 125, comma 1, c.p.c.). D'altronde, laddove il creditore non avesse effettuato l'elezione di domicilio come previsto, le notificazioni potrebbero farsi presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione (art. 489, comma 2, c.p.c.); 2) che per "creditore" si intenda il medesimo personalmente, nel qual caso è difficile interpretare il comando come un requisito essenziale dell'atto, posto che creditore può essere ovviamente anche una qualunque persona fisica ma l'obbligo giuridico di dotarsi di un indirizzo PEC riguarda professionisti, imprese e pubblica amministrazione. L'assenza dell'indirizzo PEC del creditore non determinerebbe, d'altronde, l'impossibilità - per il terzo pignorato - di rendere e inviare comunque la richiesta dichiarazione.

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